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Come dimostrare la collaborazione alla valutazione dei rischi

Come dimostrare la collaborazione alla valutazione dei rischi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

11/05/2015

Linee di indirizzo per rendere efficace e dimostrabile la collaborazione alla valutazione e gestione dei rischi nelle aziende. Indicazioni sulla collaborazione e sugli elementi documentali per medici competenti, RSPP e RLS.

Perugia, 11 Mag – Il nostro giornale si è già soffermato sulla  Deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 1721 della  Regione Umbria, contenente le linee di indirizzo relative alle “modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda”. Linee di indirizzo che forniscono i criteri per una corretta gestione dei rapporti tra le figure coinvolte nella valutazione e gestione del rischio (DL, RSPP, MC e RLS/RLST) e per dimostrare l'avvenuta collaborazione alla valutazione.
 
Se nel  precedente articolo di presentazione del documento abbiamo riportato solo alcune indicazioni generali sul  processo di valutazione del rischio e sulla necessità di una collaborazione efficace e dimostrabile, ci soffermiamo oggi su alcune specifiche indicazioni per tre diversi soggetti: il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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La collaborazione del Medico Competente (MC)
Il documento regionale ricorda che se il MC è chiamato dalla normativa a svolgere una funzione fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori, uno dei punti di forza della sua attività dovrebbe essere proprio la collaborazione alla valutazione del rischio.
Una collaborazione che “comporta una assunzione di responsabilità professionale e che si sostanzia attraverso un contributo tecnico che riguarda molteplici aspetti del rapporto salute e lavoro. Un contributo che può abbracciare, quindi, aspetti di igiene del lavoro, tossicologici, di ergonomia, per arrivare ad aspetti organizzativo-relazionali”.
Se con il D.Lgs. 81/2008 si pone l'accento sull'obbligo di collaborazione (art. 25), in “assenza di linee-guida o di protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società scientifiche, tale condizione ha portato a comportamenti difformi fra i diversi professionisti medici e fra gli operatori degli organi di vigilanza”.
E riguardo agli esiti giurisprudenziali di questa situazione, si segnala la sentenza della Cassazione penale del 15 gennaio 2013 che “ha rigettato il ricorso di un medico competente condannato per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 25 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, per non aver collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso”.
 
Le linee di indirizzo regionali indicano che “alcune delle attività in obbligo al MC, la relativa modalità di svolgimento e tenuta documentale, testimoniano una collaborazione efficace e dimostrabile”.
In particolare:
- “la programmazione del controllo sanitario dei lavoratori, con le indicazioni dei lavoratori che devono essere sottoposti allo stesso, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio; il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere allegato al DVR;
- l'elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall'art. 35 del D.lvo 81/08)”.
 
Esistono poi “elementi documentali specifici rispetto al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per testimoniare l'avvenuta collaborazione del medico competente.
Alcuni di questi possono essere, ad esempio:
- DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del MC al processo di valutazione dei rischi, in particolare per gli aspetti legati ai rischi per la salute (datato e firmato);
- documentazione prodotta dal MC che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, datata e firmata;
- documentazione relativa ad incontri/riunioni con il DL, RSPP, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni, riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la salute”.
 
Si ricorda poi che laddove il medico competente subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio “la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o attraverso un nuovo contributo valutativo separato” indirizzato al datore di lavoro (DL).
 
La collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il RSPP è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza e nell'ambito della valutazione dei rischi. Infatti “il responsabile e gli eventuali addetti del SSP debbono provvedere, come indicato dalla norma, all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. Questa specifica responsabilità dell'RSPP è ribadita dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno chiarito la responsabilità per colpa professionale in caso di danni derivanti da situazioni di pericolo che il RSPP avrebbe avuto l'obbligo di segnalare al DL” ( Cassazione IV Penale 15 gennaio 2010 n. 1834; Cassazione IV Penale, 11 marzo 2013 n. 11492).
 
Ed esistono poi “elementi documentali specifici rispetto al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per testimoniare l'avvenuta collaborazione del RSPP”, ad esempio:
- DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del RSPP alla valutazione dei rischi (datato e firmato);
- documentazione prodotta dal RSPP/ASPP che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell'elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, datata e firmata;
- documentazione relativa ad incontri/riunioni con il DL, MC, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni, riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la salute”.
 
Come per il medico competente anche nel caso dell'RSPP che subentri in aziende che già hanno effettuato la valutazione del rischio, “la collaborazione potrà sostanziarsi o attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o da nuovo contributo valutativo separato indirizzato al DL”.
 
La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il documento sottolinea che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) “svolge, sulla base dei compiti assegnati dalla legge e sulla base delle regole concordate dalle parti, un ruolo che si inscrive in un ambito cooperativo-partecipativo, in particolare nell'ambito della valutazione dei rischi e sul piano delle misure attuative”.
In particolare la consultazione del RLS/RLST in tema di valutazione del rischio e redazione del DVR potrà realizzarsi attraverso una o più delle seguenti modalità:
- “produzione da parte del RLS/RLST di un parere scritto in tema di valutazione del rischio (proposte e/o critiche su metodi, strumenti, criteri, misure di protezione e prevenzione), che sulla base delle informazioni disponibili anche messe a disposizione dal DL (indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell'elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica etc.) proponga al DL modifiche o integrazioni alla valutazione dei rischi, datato e firmati;
- documentazione relativa a incontri/riunioni con il DL, MC, RSPP ed eventuali consulenti, finalizzati alla valutazione del rischio ed alla redazione del DVR”.
 
Concludiamo ricordando che laddove l'RLS/RLST subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del rischio “la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti e/o dal precedente RLS/RLST o attraverso un nuovo contributo, anche di giudizio difforme dal precedente, indirizzato al DL”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
11/05/2015 (08:37:50)
Sul piano dei contenuti e metodologico, nulla da eccepire: le azioni descritte, sia per il Medico Competente che per gli altri soggetti, testimoniano (se messe in atto) la fattiva collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla redazione del documento. Mi permetto di osservare tuttavia, come dallo stesso titolo dell'articolo si avverta la consueta preoccupazione non di collaborare fattivamente, ma di "dimostrare di aver collaborato". Credo che il dibattito tecnico scientifico, e l' attenzione dei professionisti (Medico Competente, RSPP e lo stesso RLS) su questo debba incentrarsi su come si esplica la collaborazione affinché sia efficace, non sulle modalità formali con cui dimostra all'organo di vigilanza di aver collaborato. E, come sempre, vale una considerazione di fondo: il Medico Competente (mi limito a questa figura perché è l'unica per la quale è prevista una sanzione) deve collaborare alla VDR ed alla redazione del documento, e non dovrebbe avere la preoccupazione di dimostrare di averlo fatto: in caso di contestazioni, in uno stato di diritto dovrebbe essere l'accusa (organo di vigilanza, magistratura) a dover dimostrare l'inosservanza. Per fare un esempio in analogia: se un agente della Polizia Stradale mi eleva una sanzione per superamento dei limiti di velocità, è lui che deve dimostrare (con l'autovelox) che li ho superati, non io che devo dimostrare di non averli superati.
Rispondi Autore: Alessandro Magni - likes: 0
11/05/2015 (09:02:25)
"- DVR in cui è evidenziata una partecipazione diretta del MC al processo di valutazione dei rischi, in particolare per gli aspetti legati ai rischi per la salute (datato e firmato);"

fa a botte con l'81 art. 28 c. 2

"... nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ..."

La firme per legge attestano SOLO la data;
ogni ogni altro significato è attribuito alle firme sul DVR è frutto di interpretazioni personali
Rispondi Autore: Graziano Frigeri - likes: 0
11/05/2015 (15:07:57)
Sul piano dei contenuti e metodologico, nulla da eccepire: le azioni descritte, sia per il Medico Competente che per gli altri soggetti, testimoniano (se messe in atto) la fattiva collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla redazione del documento. Mi permetto di osservare tuttavia, come dallo stesso titolo dell'articolo si avverta la consueta preoccupazione non di collaborare fattivamente, ma di "dimostrare di aver collaborato". Credo che il dibattito tecnico scientifico, e l' attenzione dei professionisti (Medico Competente, RSPP e lo stesso RLS) su questo debba incentrarsi su come si esplica la collaborazione affinché sia efficace, non sulle modalità formali con cui dimostra all'organo di vigilanza di aver collaborato. E, come sempre, vale una considerazione di fondo: il Medico Competente (mi limito a questa figura perché è l'unica per la quale è prevista una sanzione) deve collaborare alla VDR ed alla redazione del documento, e non dovrebbe avere la preoccupazione di dimostrare di averlo fatto: in caso di contestazioni, in uno stato di diritto dovrebbe essere l'accusa (organo di vigilanza, magistratura) a dover dimostrare l'inosservanza. Per fare un esempio in analogia: se un agente della Polizia Stradale mi eleva una sanzione per superamento dei limiti di velocità, è lui che deve dimostrare (con l'autovelox) che li ho superati, non io che devo dimostrare di non averli superati.

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