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Sulla responsabilità prevenzionale e per reati colposi di evento del RSPP

Sulla responsabilità prevenzionale e per reati colposi di evento del RSPP
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/09/2013

Il RSPP, anche se non destinatario di responsabilità prevenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, può rispondere in concorso e anche in via esclusiva per reati colposi di evento nel caso che di infortuni sul lavoro o tecnopatie. Di G.Porreca.

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
La Corte di Cassazione in questa sentenza fa il punto su di un argomento già oggetto di precedenti espressioni della stessa Corte è cioè sulla individuazione delle  responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una azienda nel caso che nella stessa si verifichino degli infortuni sul lavoro o si riscontrino delle malattie professionali occorse a lavoratori dell’azienda stessa. Occorre distinguere nettamente, ribadisce la suprema Corte, il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento che si possono riscontrare nel caso di infortuni sul lavoro o tecnopatie accadute ai lavoratori potendo essere chiamato in tal caso il RSPP a rispondere in concorso con il datore di lavoro se non addirittura in via esclusiva per colpa professionale allorquando si accerti che ha agito con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline oppure abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale.

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 Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione
Il dirigente preposto al servizio manutenzione ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una azienda sanitaria sono stati accusati e condannati dal Tribunale per il reato di lesioni colpose a seguito di un infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso un ospedale dell’azienda sanitaria medesima nonché per contravvenzioni ad alcune norme antinfortunistiche. Era accaduto che un paziente, sottoposto ad una terapia mediante apparecchio elettromedicale, a causa di una sovratensione verificatasi nell'impianto elettrico, aveva ricevuto una forte scossa elettrica a seguito della quale era caduto dal letto, perdendo i sensi e riportando anche una lesione lacero-contusa al capo, con ricovero in ospedale. Agli stessi era stato addebitato la colpa di avere omesso di installare o di fare installare e di mantenere in modo adeguato l'impianto elettrico del locale adibito a terapia, di avere omesso di garantire l'adeguato isolamento tra i conduttori dell'impianto elettrico, di avere omesso di predisporre la messa a terra delle parti metalliche, di avere omesso gli opportuni accorgimenti per proteggere l'impianto da sovraccarichi e di avere omesso di predisporre in modo visibile la tabella recante le istruzioni da seguire per i soccorsi da prestare a persone eventualmente folgorate, addebiti di colpa ritenuti tutti causalmente collegati con l'incidente accaduto.
 
La Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di lesioni colpose ed ha prosciolto, con formula piena, nonostante la prescrizione, il RSPP dalle contravvenzioni alle norme antinfortunistiche allo stesso contestate motivando la decisione con il rilievo che l’imputato, quale RSPP non era titolare diretto della posizione di garanzia e non poteva rispondere dell'addebito relativo all'omissione di informazioni agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, trattandosi di un obbligo questo gravante sul datore di lavoro o su soggetti dal medesimo preposti.
 
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il RSPP a sua difesa ha sostenuto di avere segnalato e comunicato al datore di lavoro la situazione pericolosa dell'impianto elettrico, tanto che lo stesso si era attivato ed aveva dato avvio a una serie di iniziative (tra cui l'adozione del sistema differenziale perfettamente rispondente alle norme tecniche e di sicurezza), iniziative tutte rivolte a gestire il fattore di rischio, ivi compreso quello connesso alle variazioni di tensione. I fattori di rischio indicati nei capi di imputazione, ha sostenuto altresì il RSPP, non avevano avuto alcuna incidenza causale con l'incidente ed i possibili sovraccarichi in conseguenza di eventuali dispersioni non avrebbero potuto, in ogni caso, avere sensibili conseguenze in ragione della particolare tipologia dell'apparecchio al quale era legato il paziente, poiché, al suo interno lo stesso aveva delle limitazioni che bloccavano l'erogazione quando il valore di tensione tendeva a salire. Comunque, ha sostenuto ancora il RSPP, anche in ipotesi di dispersione, sarebbe intervenuto il differenziale bloccando l'erogazione della corrente. Come secondo motivo il RSPP ha precisato che l'incidente accaduto non era riconducibile alla normativa antinfortunistica in quanto la parte offesa  era un paziente e non era compresa tra i soggetti di tutela equiparati al lavoratore.
 
Il dirigente dell’azienda e direttore del servizio manutenzioni, da parte sua, ha lamentato che gli obblighi di sicurezza di cui ai capi di imputazione erano estranei al ruolo dallo stesso svolto in azienda ed ascrivibili invece al solo direttore del servizio tecnico della stessa e messo in evidenza altresì che comunque le violazioni alle norme antinfortunistiche contestate non erano incidenti, in termini di nesso causale, con l'evento, come affermato, del resto dagli stessi giudici di appello. L’incidente inoltre, secondo lo stesso, non era da ricondurre alle condizioni della cabina e dell'impianto, bensì esclusivamente al funzionamento della macchina cui era collegato il paziente, nonché al comportamento del personale sanitario addetto alla macchina. Ha sottolineato ancora in particolare che, secondo quanto emerso dalla relazione peritale contenuta nella sentenza impugnata, la natura delle correnti in gioco non era stata tale da coinvolgere l'efficienza dell'impianto, tanto che non era intervenuto il differenziale. Lo stesso ha infine avanzato il ragionevole dubbio che l'incidente fosse riconducibile al cattivo funzionamento delle macchine fisioterapiche.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi presentati dagli imputati infondati ed ha confermato le condanne dei ricorrenti.
 
Con riferimento alla posizione del RSPP la suprema Corte ha affermato, in conformità agli esiti delle relazioni tecniche in atti, che la responsabilità dell'imputato fosse da ricollegare in una negligente sottovalutazione dei rischi, dovuti alla presenza nei locali di un impianto elettrico non a norma, che provocava situazioni repentine di sovratensione, con conseguente malfunzionamento degli apparecchi medicali ed un aumento rapido della corrente erogata dagli elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle contrazioni più forti tali da giustificare la caduta del paziente e le relative lesioni, incidente da ricollegare quindi all’imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo. Secondo i giudici della Sez. IV il RSPP era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi mettendo in evidenza che sarebbe stato sufficiente, per evitare l’accaduto, così come evidenziato nella relazione di uno dei consulenti tecnici riportata nella sentenza impugnata, attuare il collegamento delle apparecchiature potenzialmente pericolose a dei gruppi di continuità e stabilizzatori di tensione, in modo tale da non consentire variazioni rapide delle tensioni in linea.
 
La sentenza, ha precisato la Sez. IV, non ha posto in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" del datore di lavoro il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. ”In effetti”, ha proseguito la Sez. IV, “la ‘designazione’ del RSPP, che il datore di lavoro era tenuto a fare a norma del D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 individuandolo ai sensi dell'art. 8 bis del citato decreto tra persone i cui requisiti siano ‘adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative’, v. ora D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 31 e 32 non equivale a ‘delega di funzioni’ utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di ‘trasferire’ ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore dì lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa”.
 
“Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP”, ha ribadito ancora la Corte suprema, “discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare ‘ausilio’ al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di Informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del Decreto cit.)” per cui “il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento.
 
Quanto detto”, ha però precisato la Sez. IV, “non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della ‘posizione di garanzia’, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”. Il RSPP, quindi, secondo la suprema Corte, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché non è prevista una espressa sanzione nel sistema normativo nei suoi confronti ma “il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto”.
 
A tal punto la Corte di Cassazione ha messo bene in evidenza che “infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie” per cui “ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”. “L'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell'evento dannoso derivatone”
 
La Corte di Cassazione ha quindi condiviso le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito essendo stato accertato che l'incidente si era verificato per evidenti carenze dell'apparato elettrico, il cui rischio non era stato idoneamente messo  in luce dal RSPP e non per un difetto dell’apparecchiatura elettromedicale. Per quanto riguarda poi la presunta inapplicabilità della normativa antinfortunistica alla parte offesa in quanto non compresa tra i soggetti dalla stessa tutelati, la suprema Corte ha inoltre ribadito che “le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame”.
 
In riscontro al ricorso presentato dal dirigente la Sez. IV ha inteso infine precisare che lo stesso rivestiva pacificamente questa carica in azienda quale preposto al settore manutenzioni e che quindi, per chiaro dettato legislativo e per i principi consolidati della Corte di Cassazione, era destinatario specifico delle norme antinfortunistiche ai quali le disposizioni di legge, il D.P.R. n. 547/1955 allora ed ora il D. Lgs. n. 81/2008, assegnano degli obblighi “diretti” (iure proprio) con la previsione di precise sanzioni per gli inadempienti, prescindendo da una eventuale " delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro.
 
 


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Rispondi Autore: Fittipaldi - likes: 0
09/09/2013 (08:32:32)
..mi permetto di dissentire da questa sentenza, o meglio, non essendo a conoscenza documentale del caso, mi permetto di palesare alcuni dubbi:
Se il RSPP ha regolarmente effettuato la valutazione dei rischi e ha segnalato la situazione nel DVR (doc. di valutaz. Dei rischi) avrà sicuramento proposto delle azioni di Prevenzione e/o Protezione al fine di dare una corretta gestione al rischi che evidentemente è presente ed è stato segnalato.
Come si sa, come si evince dall’elenco contenuto nell’art. 33, i compiti assegnati al servizio di prevenzione e protezione hanno natura di studio e progettazione e non attuativa delle misure di sicurezza, tanto che il responsabile assume il ruolo di consulente tecnico delle decisioni aziendali in materia di sicurezza in quanto privo di poteri di spesa e gestionali.
Perché il RSPP deve quindi essere condannato se non ha nessuna “arma” a disposizione per attuare ciò che la legge o esso stesso suggerisce per eliminare, segregare, gestire il rischio urlato nel DVR!?!
Concretamente è quello che si palesa in tutte le realtà lavorative, con aspetti e difficoltà diverse ma, è quello che avviene: la continua lotta tra il RSPP ed il resto dell’azienda. Il RSPP deve affaticarsi co il DL, i dirigenti e i Preposti per far capire l’importanza delle sue azioni/segnalazioni e se poi non succede nulla subisce anche il concorso di colpa..ASSURDO. Se il RSPP non ha modo di forzare il sistema poiché non ha potere di spesa e decisionale cosa può fare se non segnalare in continuazione il rischio e le relativi azioni migliorative; anche se lo fa e in maniera costante ribadisce al DL la questione cosa cambia se il DL comunque non farà nulla? Il rischio rimane, le segnalazioni restano inevase, la voce del RSPP inascoltata.
Alla fine si prospetta il danno e la beffa…e la giustizia invece di dare aiuto all’unico esponente aziendale che cerca di farla rispettare…lo condanna! Siamo al ridicolo.
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELI - likes: 0
09/09/2013 (09:05:05)
Siamo alla follia giuridica pura!!!! Adesso l'RSPP, figura prevista esclusivamente in materia di sicurezza sul lavoro, viene chiamato a rispondere per lesioni ad un paziente che nemmeno lontanamente può essere paragonato ad un lavoratore UNICO soggetto destinatario delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel cui ambito opera l'RSPP. Ma quand'è che la finiremo con queste aberrazioni e chi si occupa di sicurezza sul lavoro e funge da cassa di risonanza comincia a prendere posizioni chiare e a denunciare questi veri e propri abusi commessi da chi probabilmente non conosce la matera?
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
09/09/2013 (09:10:18)
“le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa". Questa è esattamente la follia giuridica cui mi riferivo: perchè se tale principio è vero nei casi in cui i terzi sono presenti all'interno del luogo di lavoro in virtù di un nesso causale relativo al rapporto di lavoro, solo una mente malata o un incapace ignorante di diritto può estendere tale situazione ad un paziente!!!!!
Rispondi Autore: Fittipaldi - likes: 0
09/09/2013 (10:59:50)
Concordo Con Gianluca.
Nella sentanza già assurda di per sé, non vengono colpiti neanche eventuali dirigenti e/o responsabili del reparto oggetto dell'evento infortunistico, quindi i Dirigenti che sono i garanti organizzativi della sicurezza e i preposti che sono i garanto del controllo della sicurezza la fanno franca...spettacolo l'unico ad essere colpito è il RSPP che non avendo nessun poter in merito fa da vittima sacrificale..in questo modo si premiano i soliti latitanti delle leggi in materia infortunistica che si faranno beffa del povero RSPP cornuto e mazziato! complimenti.
..e puntosicuro non si indigna? si limita a pubblicare la'articolo? e la solidarietà essendo tutti del mestiere dov'è? trovare un modo lecito di contestare questa azione umiliante verso la figura del RSPP non avviene?..il solito silenzio italico. Ormai siamo una giungla dove i controllati sono i controllori, tutto è concesso, tanto paga sempre il fesso di turno.
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
09/09/2013 (11:11:00)
RIBADISCO: il problema è sostanziale!!! Quì la normativa sulla sicurezza sul lavoro non c'entra proprio nulla!!!! Nel caso di specie trattasi di lesioni personali colpose causate da un malfunzionamento di un'attrezzatura medica ai danni di un paziente non assolutamente equiparabile ad un soggetto tutelato dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro!!!! Le figure del datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP non hanno nulla a che fare e non dovrebbero nemmeno essere prese in considerazione attenendo il caso di specie (così come riportato e descritto)al mero profilo penale della responsabilità di soggetti assolutamente estranei al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Banalizzando è come se un paziente si recasse in una clinica privata per un intervento e subisse una lesione dovuta da un errore dell'infermiere o del medico e l'RSPP di quella clinica venisse riconosciuto responsabile per omessa formazione in materia di sicurezza sul lavoro di quell'infermiere o medico!!! RIBADISCO: ho sempre e sempre difenderò la figura dei giudici, ma ritengo che sulla specifica materia della sicurezza sul lavoro non sempre siano preparati come meriterebbe tale delicatissima materia!!!
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
09/09/2013 (12:49:25)
L'articolo è stato pubblicato per dare informazione circa l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, non è nostro compito indignarci, bensì informare al meglio su quanto può capitare nello svolgimento di questo difficile compito.
cordialmente
La redazione di Puntosicuro
Rispondi Autore: Fittipaldi - likes: 0
09/09/2013 (13:19:47)
Ringrazio per la risposta.
la mia voleva essere chiaramente una provocazione; forse indignarsi è chiedere troppo, ma schierarsi ed esprimere la propria opinione quando si è chiamati a farlo si! limitarsi semplicemente ad informare mi sembra poco dato gli argomenti che affrontate ed il ruolo che svolgete in materia di sicurezza ed altro.
In altre occasioni ho letto vostri commenti positivi o negativi su nuove Leggi o altri argomenti tecnici, invece, in questo caso vi limitate a fare pura informazione...troppo comodo direi.
Questa sentenza non ha nulla a che vedere con il DLGS 81/08 e smi, e pure viene accettata in silenzio... che strano!?!
Ma dato che il caso è stato inserito all'interno del contesto 81/08, allora va trattato e approfondito come tale...quindi bisogna approfondire e rispondere alle domande che ho precedentemente fatto; dove sono i professionisti nel settore quando devo dire quello che pensano...i loro pareri sono inesistenti come se non fossero toccati da questa farsa...sono comodi latitanti.
Chiedo comunque venia per il mio proseguo polemico..ma la pazienza ha un limite.
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
09/09/2013 (14:21:41)
Un sito come puntosicuro non può prendere posizione solo quando ciò fa comodo: in questo caso avevate il dovere di denunciare come con questa sentenza sia stata applicata una legge che nulla ha a che fare con il caso concreto!!! Affermare come fate che nella sentenza pubblicata sia stato evidenziato un caso di "omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP" è errato, fuorviante, pericoloso perchè avvalora una tesi assolutamente errata e priva di fondamento giuridico che dimostra ancor più quanto in precedenza affermato: spesso chi (s)parla di questa materia è assolutamente a digiuno di qualsiasi conoscenza e competenza. Quindi non si tratta di indignarsi ma di avere il coraggio di evidenziare gli errori, gli abusi e le abnormità che sempre più spesso colpiscono il capo espiatorio per eccellenza!!!
Cordialmente
Rispondi Autore: Nicola Rito - likes: 0
09/09/2013 (16:37:09)
Gentili Colleghi,

da giurista mi sento di affermare che la Sentenza in commento non procuri squarci all'interno del tessuto normativo riferibile alla Sicurezza.
E' si vero che i compiti attribuiti all'RSPP permettono tout court di escludere qualsiasi coinvolgimento diretto in capo allo stesso per tutte le fattispecie criminali previste dal Testo Unico, fattispecie, è giusto ricordare, di mero pericolo. Ciò non è in alcun modo contestato dalla Massima in parola.
Ciò perché il caso in oggetto si lega in realtà a fattispecie differenti (589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3). Fattispecie non solo avulse dalla normativa specialistica ma diverse anche sotto il profilo strutturale; difatti in tal caso il verificarsi del danno rappresenta elemento costitutivo della stesso reato.
La Corte, dal mio punto di vista correttamente ha qualificato la condotta carente dell'RSPP come concausa idonea a co-determinare l'evento dannoso.

Questo il mio punto di vista.
Cordialità e buon lavoro a tutti.
Rispondi Autore: GIANLUCA ANGELINI - likes: 0
09/09/2013 (17:06:51)
Benissimo, aggi prendiamo atto e impariamo che non è vero che ciascuna normativa ha un proprio campo di applicazione, bensì possiamo applicare una normativa che in maniera chiara e specifica ha come oggetto e allo stesso tempo la finalità della tutela della salute e sicurezza dei LAVORATORI nei luoghi di lavoro a qualsiasi fattispecie di reato venga commessa in Italia. Pertanto il RSPP, soggetto previsto unicamente dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., da oggi potrà essere chiamato a rispondere di qualsiasi reato di lesioni colpose venga commesso!!! Sei un RSPP di una banca dove viene commessa una rapina, l'addetto allo sportello invece di seguire le procedure aziendali reagisce e un cliente si becca una pallottola? Benissimo se l'RSPP non dimostra di aver preso valutata la possibilità di un comportamento errato da parte del lavoratore sarà responsabile della pallottola che si è beccato il cliente!!!! Ma per favore evitiamo certi commenti che lo ripeto, fanno male!!!!
Rispondi Autore: Maurizio Colaci - likes: 0
09/09/2013 (18:35:02)
Concordo con quanto sostenuto dai Sig.ri Fittipaldi ed Angelini, mentre non condivido il commento del Sig. Rito. Comunque sta di fatto che ci troviamo dinanzi ad una sentenza che lascia sconcertati noi RSPP, che da questo momento corriamo il rischio di essere chiamati a rispondere anche di incidenti a pazienti che possono verificarsi in sala
operatoria.
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Rollo Tommasi - likes: 0
10/09/2013 (09:29:06)
Credo che in questo monologo (dato che nessuno si degna di rispondere alle domande o dubbi esposti da chi è intervenuto fino ad oggi) non ci sia più nulla da aggiungere se non costatare la latitanza attiva e mentale da parte della redazione e dei ""professionisti"" del settore che ormai per usanza lanciano il sasso e poi se ne fregano.. senza denunciare come con questa sentenza sia stata applicata una legge che nulla ha a che fare con il caso concreto e che comunque colpisce il “debole” di turno che è, tra l’altro, l’unico sostenitore e rappresentate attivo della stessa Legge che ora lo colpisce senza alcun senso; ma tutto questo passa senza effetti, come un grido sordo per tutti quelli che non voglio sentire e che si rendono complici di questa decadenza professionale e umana.
Proprio perché avete visibilità e potere di stampa dovete esprimere il vostro parere e diffonderlo, portarlo avanti affinché abbia eco, dare voce anche a chi non c’è l’ha; bisogna provare a cambiare la situazione e smetterla di subire passivamente, i giudici hanno fatto il loro lavoro, come sempre, con professionalità ma, se si sbaglia, ed è umano, bisogna avere il coraggio di ammetterlo e ripristinare l’errore e, chi è esperto e divulgatore del settore/materia deve dare il suo attivo contributo per il miglioramento continuo.
Buona giornata.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
12/09/2013 (12:26:25)
Premesso che il coinvolgimento in reati d'evento del RSPP non è cosa nuova (anche in caso di danni a terzi), qui il problema è un altro: a che livello di approfondimento deve arrivare la segnalazione di una non conformità normativa o regolamentare rilevata da un RSPP nell'ambito delle proprie funzioni?

Questo perchè leggendo quanto sopra, il RSPP asserisce di "avere segnalato e comunicato al datore di lavoro la situazione pericolosa dell'impianto elettrico, tanto che lo stesso si era attivato ed aveva dato avvio a una serie di iniziative" mentre la Cassazione, così come scritto nell'articolo soprastante, ribadisce e condivide quanto detto dai giudici di merito, "essendo stato accertato che l'incidente si era verificato per evidenti carenze dell'apparato elettrico, il cui rischio non era stato idoneamente messo in luce dal RSPP e non per un difetto dell’apparecchiatura elettromedicale".

Quindi, qua c'è da vedere che cosa e come, in concreto, il RSPP ha fatto.

Ha scritto al DL dicendogli che l'impianto elettrico era non conforme senza evidenziare gli specifici rischi per gli esposti?

Ha scritto al DL dicendogli che l'impianto elettrico era non conforme, specificando la gravità dei rischi per gli esposti e richiedendo sia l'immediato intervento di regolarizzazione che il contestuale divieto d'utilizzo dello stesso?

Nel secondo caso, se il RSPP avesse così operato, la Cassazione ha preso una bufala colossale.

Nel primo caso, a mio giudizio, anche se a malincuore, devo dire che la sentenza è condivisibile.

Inoltre, devo constatare che quello che avevo scritto nel 1995 su un mio libro "dedicato" al RSPP, si sta purtroppo avverando visto che la cultura giustizialista, anche per questa figura, ha preso la strada del suo coinvolgimento "a prescindere" in ogni reato d'evento facendolo trovare nelle condizioni di dover essere lui a provare l'estraneità ai fatti e non la pubblica accusa a provare la sua colpevolezza.

Infine, un'ultima considerazione: quando arriviamo in cassazione, siamo ormai con due condanne sul groppone ed è difficile venirne fuori.
Tutto ce lo giochiamo, soprattutto, col primo grado di giudizio.
Questo è quello che ho imparato in oltre 60 Consulenze Tecniche di Parte soprattutto per RSPP e CSP/CSE
Rispondi Autore: roberto formentini - likes: 0
15/09/2013 (16:24:50)
Leggendo con molta attenzione e preoccupazione sia la sentenza e soprattutto i commenti dei colleghi RSPP,domani vado in Azienda e rimetto il mandato di RSPP in mano al mio DDL!!!!
Se quanto fatto e messo in campo dal collega RSPP , non è stato sufficiente ad assolvere il ruolo di RSPP ,ritengo che dopo questa sentenza nessun RSPP si possa sentire al sicuro di aver fatto al meglio il proprio lavoro di consulente , e ribadisco CONSULENTE del DDL nominato in base ad un DLgs 81-08 e condannato secondo l'interpretazione di un giudice di turno.
condivido il fatto che bisogna prendere posizione , sia da parte dei RSPP e soprattutto da parte delle associazioni .
Auguri e in bocca a lupo a tutti
Rispondi Autore: GG - likes: 0
30/12/2013 (14:36:03)
Per mera curiosità, si riesce a capire se l'rspp fosse un interno con altri compiti e magari con funzioni specifiche inerenti il controllo o la manutenzione delle attrezzature o se fosse un consulente esterno?

Non dimentichiamoci che nella stragrande maggioranza dei casi di rspp condannati, trattasi di figure interne all'azienda che spesso (per non dire sempre) hanno altri compiti ben precisi, pertanto il loro coinvolgimento dipende principalmente dal ruolo di garanzia stabilito dalla propria figura, oltre al fatto di essere anche rspp... Detto in breve, se sei rspp e sei interno all'azienda svolgendo altri compiti, con maggiore "potenza" il tuo ruolo è garante nei confronti dei colleghi in ordine al settore di cui ti occupi e quindi, spesso, non può bastare la semplice segnalazione.

Saluti
GG

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