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I quesiti sul decreto 81/08: l’idoneita' tecnica delle imprese

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Terziario e servizi

13/01/2010

Chiarimenti circa l’applicazione della procedura di qualificazione delle imprese alle aziende che lavorano in Titolo I del D. Lgs. 81/08. È necessario richiedere la documentazione prevista dall’allegato XVII? A cura di R. Dubini.

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Chiarimenti circa l’applicazione della procedura di qualificazione delle imprese alle aziende che lavorano in Titolo I del D. Lgs. 81/08. È necessario richiedere la documentazione prevista dall’allegato XVII? Le risposte dell’Avvocato R. Dubini.

 
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Quesito
Sono l’RSPP di un’azienda di servizi informatici e quindi lavoriamo esclusivamente in Titolo I.
Ho potuto constatare negli ultimi mesi che l’aver inglobato nell’81 la 494 nella 626, ha creato notevole confusione da parte dei committenti.
Mi riferisco in particolare alla procedura di qualificazione delle imprese: pur lavorando solo in Titolo I, diversi clienti ci richiedono la documentazione dell’Allegato XVII - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE (che a me sembra riferibile al solo Titolo IV, all’interno del quale è espressamente richiamato). La difficoltà interpretativa le riassumo nei seguenti punti:
Come interpretare il punto 1b) dell’Allegato XVII? Il documento richiesto (con riferimento all’art. 17, c. 1, lett. a) è da ritenersi sia il DVR (o il POS), oppure può ritenersi riferito al DVR “aziendale”?
Risposta
Il documento richiesto fa riferimento al DVR dell'azienda che svolge lavori, servizi o forniture.
 
Quesito
Se fosse riferibile al DVR aziendale, non sarebbe in contrasto con l’art. 50, comma 6, dove viene riconosciuto esplicitamente al DVR aziendale i diritti alla riservatezza “di cui al d.lgs. 196/03 e del “segreto industriale”? Sarebbe corretto in tal caso rifiutare tale richiesta appellandosi a tale diritto di riservatezza e al principio di non eccedenza sulla raccolta dei dati personali ’art. 11, c. 1, lett. d del Codice della Privacy, in riferimento a dati personali “non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti”) ?
Risposta
L'articolo 50 riguarda l'RLS. Al committente è vietato affidare contratti a imprese che non hanno elaborato il DVR generale, e tra l'altro chi non elabora il DVR rischia di vedersi sospendere l'attività imprenditoriale, art. 14 e allegato 1 d.lgs 81/2008.
In ogni caso l'esibizione del DVR è prevista dalla legge, allegato XVII, e come afferma chiaramente l'articolo 26 del Codice Privacy, d.lgs 196/2003, al comma 4, esigenze di sicurezza del lavoro consentono di trattare dati sensibili senza il consenso dell'interessato.
 
Quesito
Inoltre, si può ritenere che l’accesso al DVR “aziendale” sia riconosciuto solo agli organi di vigilanza e ai soggetti della prevenzione aziendale espressamente indicati nella norma e non ad altri soggetti esterni, quali il committente? Inoltre, avendo il legislatore del decreto correttivo espressamente indicato che l’RLS possa consultare il DVR “esclusivamente in azienda”, non risulterebbe incongruente tale disposizione con la possibilità da parte dei committenti di riceverne copia.  È corretta tale interpretazione?
Risposta
L’interpretazione non è corretta.  Il d.lgs 81/2008 e pieno di casi in cui il DVR (sia esso POS, DUVRI o DVR stesso) deve essere esibito e/o consegnato ad altre aziende, la logica è quella del miglioramento della sicurezza e non della chiusura nello steccato aziendale. Quindi innanzitutto collaborazione prevenzionale, cooperazione e coordinamento tra imprese, ai sensi dell'art. 26 comma 2 d.lgs 81/2008.

Quesito
È inoltre da ritenersi legittimo per i lavori in Titolo I richiedere l’applicazione dell’Allegato XVII?
Risposta
È legittimo nella logica del miglioramento della sicurezza di cui all'art. 28 comma 2 lettera c, ma anche lettera d, il committente non chiede nulla di illegale, ma solo la dimostrazione da parte della impresa esecutrice di avere correttamente implementato il d.lgs 81/2008, anche per evitare brutte sorprese, ovvero il rischio che l'attività dell'impresa esecutrice venga sospesa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 81/2008 che vale tanto se si applica l'art. 26 che il titolo IV. Inoltre l'appalto è un contratto tra privati, il committente paga è ha il diritto di avere tutte le garanzie possibili in materia di sicurezza.
 
Quesito
Anche per il DURC, il DM 24/10/07 specifica che è previsto solo per lavori pubblici e nell’edilizia: è legittimo richiederlo anche per lavori privati in Titolo I?
Risposta
La richiesta è legittima perché il d.lgs 276/2003 rende il committente solidamente responsabile con gli appaltatori e i subappaltatori, per le retribuzioni e i contribuiti inps e inail di tutti i dipendenti delle imprese che eseguono lavori, servizi e forniture.
 
Quesito
L’art. 96 c. 2 dice che la redazione del POS costituisce “adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”. Per analogia vale la stessa cosa per il DUVRI? Cioè, l’adempimento di cui al punto 1b dell’Allegato XVII è assolto con l’accettazione del DUVRI e quindi non c’è bisogno di consegnare il DVR “aziendale”?
Risposta
No, l’analogia non è valida: il DUVRI è una cosa, il DVR è altra cosa. Tanto è vero che l'allegato XVII chiede di esibire tanto il POS che il DVR generale aziendale.
 



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Rispondi Autore: Roberto Gentilini - likes: 0
13/01/2010 (16:08)
Egregio Avvocato, mi permetto di dissentire dalla sua interpretazione secondo cui l'allegato XVII chieda all'impresa esecutrice di esibire anche il DVR generale dell'azienda in quanto l'art. 96 c. 2 afferma che l'accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, per il singolo cantiere a cui si riferiscono, adempimento a quanto indicato nell'art. 17, c. 1 lett. a (DVR).
Pertanto dalla lettura combinata di articolo 96 c. 2, 17 c.1 lett.a e l'allegato XVII credo si evinca in modo chiaro che il POS equivale al DVR per il cantiere in questione.
Al di là di quanto indicato dalla legge, mi permetto poi di aggiungere che l'invio del DVR nella sua interezza costituirebbe un aggravio di tempo e di costi senza alcun reale beneficio per quanto riguarda la sicurezza di cantiere.
E' bene che ci si cominci a focalizzare di più sulle reali condizioni di lavoro piuttosto che su aspetti meramente formali. Sono sì importanti in fase di giudizio ed indagine, ma come tecnico della sicurezza li trovo tutto sommato secondari perchè ormai l'infortunio è già avvenuto.
Cordiali saluti.

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