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Le caratteristiche del permesso di lavoro negli ambienti confinati

Le caratteristiche del permesso di lavoro negli ambienti confinati
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Spazi confinati

11/11/2015

Un quaderno tecnico fornisce informazioni per la sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con riferimento al DPR 177/2011. Focus sul permesso di lavoro: l’isolamento dell’ambiente e il rischio di esplosione.

Milano, 11 Nov – Se in un ambiente confinato è presente un rischio anche potenziale di  atmosfera pericolosa, di seppellimento, di intrappolamento o un rischio grave di altro tipo, è necessario richiedere un permesso di lavoro, uno strumento che è volto ad assicurare che tutti gli elementi del sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso di entrare e/o lavorare in questi ambienti.
 
Per approfondire il tema sulla necessaria autorizzazione o permesso di lavoro per l’entrata negli spazi confinati, torniamo a consultare un documento realizzato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano in occasione delle attività lavorative correlate all’ Esposizione Universale 2015 di Milano.

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Nel quaderno tecnico “ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, curato da un Gruppo di Lavoro sugli Ambienti Confinati, costituito da Medici e Tecnici della Prevenzione del Servizio PSAL, si indica che per l’accesso a questi luoghi e in presenza dei rischi evidenziati ci deve essere un permesso di lavoro conforme alla norma UNI 10449:2008, “Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro”.
Ricordiamo che, come indicato nel sito dell’Ente italiano di normazione, tale norma ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la formulazione, la compilazione e la gestione dei permessi di lavoro. E si applica, ad esempio, nelle aree di lavoro in cui sono effettuati lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in appalto, per mettere in evidenza ed informare i lavoratori dei rischi specifici inerenti all’area di lavoro ed al lavoro stesso.
 
Il documento dell’Asl di Milano indica poi che il permesso di lavoro deve contenere:
- “l’identificazione dell’ ambiente confinato, del materiale contenuto, degli inquinanti presunti e degli altri pericoli;
- la natura del lavoro da svolgere;
- l’esito dei controlli strumentali preventivi (se previsti dal DVR);
- gli interventi di bonifica da effettuare prima dell’ingresso;
- l’esito dei controlli strumentali effettuati dopo la bonifica;
- i provvedimenti da adottare durante la lavorazione;
- i DPI e le attrezzature da utilizzare e strumentazione specifica per determinare la pericolosità dell’ ambiente confinato;
- i nominativi dei lavoratori addetti all’intervento;
- i nominativi dei lavoratori incaricati dell’assistenza esterna;
- ora in cui viene data l’autorizzazione;
- la firma: del datore di lavoro committente ( o di un suo delegato), del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (o di un suo delegato) o del lavoratore autonomo, del rappresentante del datore di lavoro committente, dei lavoratori incaricati dell’intervento”.
 
Inoltre il permesso di lavoro prevede l’isolamento dell’ambiente da qualunque forma di flusso (gas, liquidi) e/o di energia (continua o accumulata) sia in ingresso sia in uscita.
In particolare “la preparazione al lavoro deve includere (per quanto applicabile):
- l’identificazione univoca (temporanea o permanente) dell’ambiente (apparecchio) e dell’impianto di processo, tubazioni e valvole;
- la depressurizzazione;
- il raffreddamento (i recipienti cilindrici possono risultare sensibili a cedimenti sottovuoto, è quindi indispensabile la compensazione con flussaggio di azoto oppure dotando il contenimento con valvole rompivuoto);
- lo svuotamento di liquidi (materie prime);
- lo svuotamento di solidi (residui, fanghi, polveri, …) mediante: lavaggio con acqua o detergenti; lavaggio con acqua in pressione; pulizia chimica con solventi; pulizia con vapore;  sabbiatura/granigliatura; pulizia manuale;
- la sostituzione dei solidi, gas, vapori (tossici, nocivi, infiammabili, asfissianti, ecc,) con aria, mediante: aerazione forzata; flussaggio con acqua e aria; depurazione con aria in pressione o sottovuoto; flussaggio con vapore;
- l’isolamento da qualunque forma di flusso mediante (in ordine crescente di efficacia): chiusura e bloccaggio di valvola di intercettazione (o valvole); doppia valvola di intercettazione chiusa e bloccata con l’interposizione di una tubazione di drenaggio; installazione di disco cieco; disconnessione fisica con applicazione del cartello ‘lavori in corso, non effettuare manovre’;
- l’isolamento della macchina da qualunque forma di energia ( direttiva 2006/42/CE);
- l’isolamento elettrico mediante: apertura dei dispositivi adatti al sezionamento; chiusura con chiave del dispositivo di sezionamento oppure del quadro o del locale in cui è installato il dispositivo di sezionamento; apposizione del cartello ‘lavori in corso, non effettuare manovre’;  messa a terra e in cortocircuito quando: c’è il pericolo di tensioni indotte, vi sono incertezze sul sezionamento da tutti i possibili punti di alimentazione”.
 
Il permesso di lavoro prevede anche l’assenza di atmosfera esplosiva o, in caso contrario, le misure adottate contro il rischio di esplosione ed in particolare:
- “le attrezzature con potenziali sorgenti di accensione devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/9/CE di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e durata dell’atmosfera esplosiva. In assenza di elementi di valutazione della suddetta atmosfera, le apparecchiature devono essere di categoria 1 e classe di temperatura T6;
- devono essere indossati indumenti che non provocano l’accensione di una eventuale atmosfera esplosiva (es. scarpe, tute, guanti di tipo dissipativo);
- non devono essere eseguiti lavori a caldo (molatura, saldatura, ecc.) se la concentrazione della sostanza infiammabile supera valori compresi fra il 5 ed il 10 % del LEL oppure se il contenuto di ossigeno supera il 23%”.
 
Infine il permesso deve prevedere anche l’individuazione del rappresentante del Datore di lavoro committente con funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività da svolgere (in caso di appalto).
 
Il documento dell’Asl ricorda che il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:
- “essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 3, comma 2 del DPR 177/2011 sugli ambienti confinati;
- essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- vigilare con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
- autorizzare le riprese successive dell’operazione;
- firmare il permesso di lavoro per presa visione e accettazione (all’inizio e in caso di ripresa dei lavori)”.
 
Concludiamo segnalando altri articoli di PuntoSicuro che affrontano il tema del permesso di lavoro secondo la normativa italiana e secondo la normativa OSHA:
 
 
Asl Milano, “ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015 realizzato dal Gruppo di Lavoro Ambienti Confinati: Enrica Sgaramella, Rosanna Farioli, Giuliana Baldi, Nora Vitelli, Mauro Baldissin, Omero Cito, Ivano Boati, Dario Bruno, Saverio Pappagallo, Francesco Corti, Massimo Minnetti, Luca Ottina, Nicola Delussu, edizione febbraio 2015 (formato PDF, 1.08 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
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