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Omnibus I: semplificata la rendicontazione di sostenibilità
L’Unione europea ha adottato la Direttiva 2026/470, nota come “pacchetto Omnibus I”, con l’obiettivo di intervenire in modo significativo sul quadro normativo della rendicontazione di sostenibilità. Approvata il 24 febbraio ed entrata in vigore il 18 marzo, la direttiva introduce una serie di modifiche mirate a semplificare gli obblighi previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e dalla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), due pilastri fondamentali della regolamentazione ESG europea.
L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di revisione delle politiche comunitarie, volto a trovare un equilibrio tra la necessità di promuovere la sostenibilità e quella di garantire la competitività del sistema economico europeo. La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta infatti uno degli obiettivi centrali della direttiva, che tuttavia non mette in discussione le finalità strategiche del Green Deal e del Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile.
Approfondiamo oggi i seguenti punti:
- Le principali modifiche: nuove soglie dimensionali per l’obbligo di reporting CSRD
- Revisione anche per gli obblighi di due diligence
- PMI e imprese non obbligate: meno oneri, ma il reporting ESG resta rilevante
- Tempistiche di recepimento
Le principali modifiche: nuove soglie dimensionali per l’obbligo di reporting CSRD
Tra gli interventi più rilevanti introdotti dal pacchetto di semplificazione vi è l’innalzamento delle soglie dimensionali che determinano l’obbligo di rendicontazione. Questa modifica risponde alla necessità di concentrare gli obblighi sulle imprese di maggiori dimensioni, riducendo l’impatto sulle realtà più piccole.
Secondo il nuovo assetto, saranno soggette alla rendicontazione di sostenibilità esclusivamente le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, sia su base individuale sia consolidata, superano contemporaneamente due parametri: ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e un numero medio di dipendenti superiore a 1.000 nel corso dell’esercizio.
Nel caso di gruppi societari, l’obbligo ricade sulla società capogruppo che supera tali soglie a livello consolidato. Questo approccio rafforza la logica di concentrazione degli obblighi sulle grandi imprese, riducendo al contempo la complessità per le organizzazioni di dimensioni inferiori.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’introduzione di un’esenzione transitoria. Le imprese che avrebbero dovuto avviare la rendicontazione a partire dall’esercizio finanziario 2024, ma che non rientrano più nel nuovo perimetro applicativo per il 2025 e il 2026, beneficeranno infatti di una sospensione temporanea degli obblighi.
Revisione anche per gli obblighi di due diligence
La direttiva interviene anche sulla CSDDD, che disciplina le responsabilità delle imprese rispetto agli impatti ambientali e sociali lungo la catena del valore. Le modifiche approvate restringono l’ambito di applicazione della normativa, limitando gli obblighi alle imprese di dimensioni molto grandi.
In particolare, saranno soggette agli obblighi di due diligence le aziende che, nell’ultimo esercizio, superano in media i 5.000 dipendenti e registrano un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro. Questa revisione mira a rendere più proporzionata l’applicazione della disciplina, evitando che gli adempimenti si traducano in un eccessivo carico operativo per un numero troppo ampio di imprese.
Un aspetto particolarmente significativo riguarda la limitazione degli effetti a cascata lungo la filiera. Le imprese non saranno più tenute a raccogliere informazioni da tutti i fornitori, ma soltanto nei casi in cui ciò sia ragionevole in relazione ai rischi effettivi connessi ai rapporti con terze parti. Si tratta di una modifica che intende ridurre l’impatto indiretto sugli operatori più piccoli, spesso coinvolti nei processi di raccolta dati senza essere direttamente soggetti agli obblighi normativi.
PMI e imprese non obbligate: meno oneri, ma il reporting ESG resta rilevante
Uno degli obiettivi dichiarati della direttiva è la riduzione degli effetti sproporzionati degli obblighi ESG sulle piccole e medie imprese e, più in generale, sulle realtà non direttamente soggette alla rendicontazione. Tuttavia, la disponibilità di dati ESG strutturati continuerà a rivestire un ruolo importante.
Anche in assenza di un obbligo normativo diretto, le imprese potranno infatti essere chiamate a fornire informazioni di sostenibilità nell’ambito dei rapporti con clienti soggetti agli obblighi, con investitori e con il sistema bancario. Inoltre, esigenze di natura strategica, reputazionale o legate alla gestione di gruppo potranno rendere comunque opportuno adottare sistemi di reporting ESG.
Per supportare le imprese in questo contesto, la Commissione europea prevede la creazione di un portale online contenente modelli standardizzati e orientamenti pratici. È inoltre prevista, entro marzo 2028, la pubblicazione di una relazione dedicata alle soluzioni tecnologiche per lo scambio automatizzato dei dati di sostenibilità, con l’obiettivo di favorire l’efficienza e l’interoperabilità dei sistemi informativi.
Tempistiche di recepimento
Per quanto riguarda l’attuazione della direttiva, gli Stati membri saranno tenuti a recepirne i contenuti entro un anno dalla sua entrata in vigore. Tempistiche specifiche sono previste per la CSDDD: il termine per il recepimento nel diritto nazionale è fissato al 26 luglio 2028, mentre le imprese dovranno conformarsi agli obblighi entro luglio 2029.
Nel complesso, il pacchetto Omnibus I rappresenta un intervento di razionalizzazione del quadro normativo ESG europeo, orientato a semplificare gli adempimenti e a concentrare gli obblighi sulle imprese di maggiori dimensioni, senza rinunciare agli obiettivi di sostenibilità che guidano le politiche dell’Unione europea.
Federica Gozzini
Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
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