Visita di revisione e verifica: limiti, applicazione e ipotesi di cambiamento
Riprendiamo a parlare dei temi connessi alle tutele dei lavoratori, con particolare riferimento alla revisione per verificare, ad esempio, l’eventuale aggravamento delle conseguenze di infortuni e malattie professionali. E lo facciamo attraverso il contributo del Prof. Adriano Ossicini dal titolo “La visita di ‘revisione/verifica’ nei vari campi: assicurativo, previdenziale e sociale. I limiti e gli ambiti di applicazione ed ipotesi di cambiamento in ambito Inail”.
Ricordiamo che quando nel contributo si fa riferimento al Testo Unico (TU), si intende non il decreto 81/2008 ma il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 1124/1965.
Per comprendere meglio il tema dell’articolo riprendiamo il breve riassunto realizzato dal Prof. Ossicini: “Ci si sofferma sulle visite di revisione/verifica nei diversi ambiti; previdenziale, sociale ed assicurativo esaminando, brevemente, i diversi aspetti e le regole che sono sottese a detti interventi e si approfondiscono più compiutamente le modalità di revisione in ambito Inail evidenziando e suggerendo che, dopo plurime sentenze di Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, alcune ‘innovative’, altre ‘creative’, ed altre ancora ‘suggestive’, sia necessario modificare il termine ultimo revisionale per rispettare compiutamente l’art.38, secondo comma della Costituzione. Con la ‘presunzione assoluta’ della scadenza ultima revisionale in campo Inail, si viene meno al dictum costituzionale di assicurare, ai lavoratori, in caso di infortunio o malattia, i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Per evitare ciò, si suggerisce un percorso, in verità non nuovo e già ipotizzato più volte che però, allo stato, non si vuole perseguire”.
La visita di ‘revisione/verifica’ nei vari campi: assicurativo, previdenziale e sociale. I limiti e gli ambiti di applicazione ed ipotesi di cambiamento in ambito Inail
- Revisioni/Verifiche
- Quando effettuare i controlli
- Limiti temporali dei controlli in ambito INAIL
- Dubbi sulla validità dei (limiti) termini revisionali
- Ricostruzione storica dei vari passaggi
- Proposta di soluzione.
1.Revisioni/Verifiche
Utilizziamo i due termini, che non sono assolutamente sinonimi ma che, per la presente trattazione, possono essere assimilati, e possiamo definirli con un'unica parola “controlli”, nel senso comune di “Esame condotto allo scopo specifico di garantire la correttezza e la regolarità della situazione posta sotto esame nella sua evoluzione nel tempo”.
I controlli - revisioni/verifiche - sulla permanenza dei requisiti sanitari nei diversi campi previdenziali, assicurativi e prestazioni ‘’sociali’’ – INPS, INAIL ed INVALIDITÀ CIVILE - sono sempre esistiti anche se svolti con diversa modalità, validità, formalità, uniformità e regolarità e basati su procedure solo in parte assimilabili.
In particolare le tre fattispecie, nei tre campi, sono regolati dalla seguente normativa:
Invalidità INPS dalla legge 222/1984 – Campo Previdenziale
- Art. 9: Revisione dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità
Danno Biologico INAIL dal d.lgs. 38/2000 - Campo Previdenziale/Assicurativo
- Art.13, 7°comma: Revisione rinvio ad art. 83, 137 e 146 T.U. n. 1124/1965
Invalidità Civile INPS dalla legge n.18/1971 - Campo Sociale
- Art. 21: Accertamento sulla permanenza dei requisiti [1]
Una differenza appare subito chiara: mentre in campo Previdenziale/Assicurativo si usa il termine “revisione”, in campo sociale si usa un termine ben diverso, ossia “accertamento”, che indica, probabilmente, una doppia problematica sottesa che non possiamo non evidenziare.
Una, forse inconsciamente, legata al timore di riconoscimenti non dovuti (timore, purtroppo, ben fondato, tanto che nel tempo si è ricorso non poche volte alle cosiddette verifiche straordinarie, al fine di “tamponare” una situazione apparentemente mal gestita), e l’altra legata, invece, al dettame della costituzione in cui nell’art. 38, che in maniera ben distinta, supporta le tre fattispecie in discussione.
Le prime due legate - INPS e INAIL - al secondo comma dell’art. 38 laddove si legge “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, la terza invece – Invalidità Civile - al primo comma che recita “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.”, quindi tutela diversa, come si evince dalla specificazione di assicurare al cittadino lavoratore “...mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, sostegno qualitativamente superiore nei casi tutelati in ambito previdenziale, quale livello costituzionalmente dovuto dei trattamenti di previdenza obbligatoria rispetto a quelli, seppur doverosi, in ambito sociale, quando invece si declina “…diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” che fa riferimento al cosiddetto “minimo vitale” da intendersi come livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.
2.Quando effettuare i controlli
Ci permettiamo di far notare due differenze sostanziali, non da poco, in merito alle suddette “revisioni/verifiche”, in relazione a chi si può attivare e ai tempi e ai limiti temporali in cui ci si può attivare.
Gli organi INPS, sia in caso di Invalidità previdenziale che di Invalidità Civile, possono chiamare il soggetto senza alcun limite di tempo, tanto che nell’art.1 comma 8 della legge n. 222/1984 che si legge “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, (ma si aggiunge) ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.”.
Da una lettura non attenta si potrebbe suppore che, alla terza conferma, non vi sia più rivedibilità, ma il rinvio all’art. 9 significa che, teoricamente, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sempre e, quindi, sembra non ci sia alcun limite di revisione, se non quello del raggiungimento dell’età pensionabile.
Il soggetto può richiedere sempre la visita aggravamento, ovviamente documentando detto aggravamento nella dovuta maniera, con gli stessi limiti dell’età legati alla soglia del “pensionamento”.
In campo sociale - Invalidità civile - non vi sono limiti di azione sia in base all’art. 21 della legge n. 118/1971, sia soprattutto in relazione a quanto stabilito dall’art 3-ter della legge n. 29/1977 che recita “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti”; visto i cambiamenti intervenuti nel frattempo, è possibile, tranquillamente, riferirsi all’INPS, e prendere atto che non vi sono limiti temporale ai controlli, da parte dell’Ente preposto, come d’altronde non vi sono limiti alla richiesta di aggravamento, fermo restando, come detto, le preclusioni legate all’età.
Invece, in campo previdenziale/assicurativo INAIL le revisioni sono delimitate nel tempo a seconda se trattasi di infortunio - 10 anni - o di malattie professionali - 15 anni - e questo sia nel caso che la revisione la disponga l’ente assicuratore, sia nel caso in cui che la chieda l’assicurato.
Ciò detto veniamo, quindi, alla problematica legata al fatto che, mentre nelle prestazioni INPS, nel senso allargato, sono possibili i controlli, di fatto, in ogni tempo, con i limiti sopra delineati, in campo INAIL, invece, questi controlli hanno appunto una ben definita scadenza, che - a nostro avviso - si riverbera negativamente sulla prestazione da erogare.
Non è inutile ricordare che mentre in campo INPS, con particolare riferimento alla legge n. 222/1984 e alla legge n. 118/1971, le variazioni della situazione, e cioè l’aggravamento o il miglioramento delle situazione clinica, possono e debbono essere sempre prese in considerazione, senza preoccuparsi dell’origine, in campo INAL il miglioramento può sempre essere preso in considerazione mentre il peggioramento, nei limiti revisionali, può essere preso in esame solo se vi è nesso di causa o comunque un collegamento con l’origine della situazione in discussione.
3.Limiti temporali dei controlli in ambito INAIL
Come noto, l’evento infortunio soggiace al limite temporale di revisione decennale, mentre per l’evento malattia professionale il limite è di quindici anni; mentre silicosi e asbestosi non hanno limiti temporali, anche se nell’articolo 146 non lo si dice espressamente ma vi si afferma: “…le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste e disposte anche oltre il termine di cui all’art. 137”.
Orbene, le diverse modalità operative – di cui agli artt. 83, 137 e 146 del T.U., riprese poi letteralmente dall’art.13, comma 7, del d.lgs. n. 38/2000 - hanno creato, non poche volte, perplessità in relazione alla diversità di “scadenza” dei termini, ma la Corte Costituzionale più e più volte si è espressa sempre in maniera univoca (ex pluris sent. n. 228 del 17 giugno 1987) affermando che tale diversità non è in contrasto con l’art. 38, comma 2, della Costituzione, aggiungendo che “... la previsione di un simile termine ai fini della sussistenza del diritto alla revisione della rendita, non costituisce il risultato di una scelta arbitraria o ingiustificata ma risponde ad un bisogno di certezza dei rapporti giuridici ed ha riscontro in dati di rilievo sanitario statistico, secondo cui - nella maggioranza dei casi - entro tale termine le condizioni si stabilizzano” e ha aggiunto che la revisione del “danno” tende all’adeguamento, nel tempo, dell’indennizzo economico alla evoluzione dell’effettivo pregiudizi residuato al lavoratore dopo un infortunio o una tecnopatia riconosciuta, ed in tal caso “…permette di soddisfare appieno il dettame Costituzionale (art. 38, secondo comma) in modo dinamico e non statico…”.
Ma è vero tutto questo? Soprattutto può essere vero che il danno si stabilizza quando detti termini sono limitati nel tempo? Del resto, considerato che si parla di “maggioranza dei casi”, inevitabilmente si evidenzia che in diversi casi ciò può non essere vero. E le ipotesi che non rientrano nella “maggioranza dei casi” come possono essere quindi tutelate?
4.Dubbi sulla validità dei (limiti) termini revisionali
Come è noto, nei quasi sessanta anni trascorsi dall’emanazione del T.U. gli artt. 83 e 137 sono rimasti invariati nella loro declinazione e nei limiti temporali legati alla prestazione, ma hanno avuto nel tempo non poche riletture sia Costituzionali che interpretative da parte della Cassazione che, di fatto, hanno ridisegnato alcuni parametri, cioè hanno reinterpretato detti termini senza “formalmente modificarli” creando, per la verità, non poche perplessità e affossando, almeno in certi casi, il termine ultimo revisionale, senza però poi veramente cancellarlo.
In merito allo sviluppo di detto termine negli ultimi sei lustri, lo scrivente ha dedicato non pochi articoli, alcuni anche ironici, andando senza remore contro alcune prese di posizione sia della Corte Costituzionale, sia della Corte di Cassazione. Notevoli sono poi gli interventi a proposito anche di un illustre giurista, Aldo De Matteis, che più volte ha affrontato la questione, con articoli a firma anche di chi scrive [2], criticando alcune prese di posizione ed evidenziando che si è preferito nell’ultimo ventennio aggirare il problema reale con disposizioni cangianti nel tempo, nel tentativo maldestro di evitare una semplice dichiarazione di incostituzionalità dei termini rigidi finali della revisione.
5.Ricostruzione storica dei vari passaggi
Risale addirittura al 1990, oltre trenta anni fa, un contributo dal titolo “futurista” “Art. 80 e art. 83 Separati in casa?” [3], offerto subito dopo l’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 318/89, nella quale si affermava che in sede di applicazione dell’art. 80, una volta passato il decennio, il lavoratore non poteva avere, comunque, un riconoscimento economico inferiore a quello in godimento come beneficio garantito; in quel contributo si segnalava la stretta correlazione dei due articoli citati, che disciplinano due diverse ipotesi: il primo si occupa dell’ipotesi di una pluralità di infortuni ed il secondo dell’ipotesi della revisione, per la quale è appunto prevista la “rigidità” consistente nell’impossibilità della riduzione del ristoro economico dopo la scadenza del termine revisionale in applicazione dell’art. 80 del T.U.
L'art. 80 del T.U., dopo detta sentenza, deve essere allora inteso nel senso che, in caso di infortuni succedutisi a distanza di oltre un decennio l'uno dall'altro, il grado di inabilità stabilito per il primo infortunio opera come limite esterno, non modificabile in peius all'interno della rendita unica. In altre parole, la Corte ha voluto conservare la garanzia economica di una rendita di pari valore post termine revisionale. Pertanto il principio di consolidazione dei postumi, di cui all'art. 83 del medesimo T.U., non impedisce, ove sopravvenga un nuovo infortunio, la riconsiderazione in melius di quello non più soggetto a revisione, nell’ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dei postumi, con l'unico limite consistente nel fatto che la determinazione della rendita unica non può essere in nessun caso inferiore a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. Singolare poi che, dapprima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2010, e poi, dopo quasi trenta anni, con la sentenza della Cassazione n. 1048/2018, si sia data un’ulteriore interpretazione del rapporto tra artt. 80 e 83, dando di fatto origine ad un concetto molto astratto di “nuova malattia professionale” con la prima sentenza ed a quello di “nuovo evento infortunio”, con la seconda, pur di non riconsiderare la questione centrale della scadenza ultima revisionale.
Avrebbe invece risolto ab initio la problematica la soluzione di dichiarare incostituzionali l’art. 83 e l’art.137 laddove non consentono al lavoratore di richiedere un aggravamento dopo l’ultimo termine revisionale. In particolare, a nostro avviso, era opportuno seguire la stessa logica della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 – laddove alla fine si è stabilito che sono tutelate anche malattie non tabellate , purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa del lavoro da parte del lavoratore [4] – riservando al lavoratore, in caso di aggravamento successivo al termine ultimo revisionale, l’obbligo di dimostrare il nesso causale tra aggravamento l’esposizione ad un certo rischio e, per quanto riguarda l’evento infortunio, che l’aggravamento era legato ai motivi per cui era stata costituita l’originaria rendita.
Limitandoci all’ultimo quindicennio, non ci si è sottratti ad una disamina accurata, meticolosa e puntale della suddetta disciplina revisionale dapprima nel 2007 con l’articolo – “Modalità, criteriologia, validità della revisione ex art. 80 T.U. art 83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.” [5] ed ancora nel 2010 a seguito della storica sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2010 si fece una pubblicazione con un titolo [6] che non dava adito a dubbi sulla nostra posizione “Aggravamento” o “Nuova Malattia” di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale sent.46/2010 per superare i limiti posti dall’art.137 T.U. n.1124/65” e nel suo testo prestigioso il giurista De Matteis [7] citava detto contributo aggiungendo che “…come acutamente osservato la via maestra avrebbe dovuto essere dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.137 nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione prima della cessazione del rischio”.
Subito dopo, nel 2011, si era cercato di fare una ricostruzione storica dell’evoluzione con una pubblicazione sulla Rivista Infortuni INAIL [8]-dal significativo titolo “Istituto della revisione INAIL: 75 anni di storia ed interpretazioni”, sottolineando che non ci avrebbe sorpreso il fatto se poi la magistratura avrebbe dato corso ad ulteriori e diverse “soluzioni/interpretazioni” che poi, abbiamo visto, sono intervenute.
Le novità, nei successivi due lustri, ci sono state e di rilievo, tanto da costringerci ad altre diverse pubblicazioni, una come commento - 2013 - all’applicazione del diktat della sentenza della Corte Costituzionale “Aggravamento” o “Nuova Malattia” epilogo di un caso dopo la sentenza 46/210 della Corte Costituzionale. Quando la soluzione di un problema cambia la natura del problema” [9] poi - 2016 - I tempi revisionali seguono le indicazioni della scienza medico-legale basate su rilievi sanitari e statistici come sempre affermato dalla Corte Costituzionale o sono solo il frutto di applicazione letterale della norma?” [10] in maniera esplicita affermavamo che, contrariamente a quanto asserita da sempre dalla Corte Costituzionale - n. 80/1971, n. 358/1991 - e che il termine revisionale era “...fissato sulla base dell'esperienza sanitaria secondo cui, in genere, nell'indicato periodo massimo di tempo i postumi dell'infortunio si assestano in senso immodificabile, e quindi su esclusive basi di carattere scientifico.... secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano.”, di fatto con due sentenze del 2005 - nn.6042 e 6403, - sulle revisioni per rendite uniche in cui si affermava che “Dalla data di costituzione di rendita unica inizia ex. novo il decorso dei termini revisionali per tutti gli eventi che concorrono alla costituzione della rendita indipendentemente dalla data di accadimento di ciascuno di essi” [11], il termine ultimo revisionale veniva spostato sempre più avanti.
Nel 2018, a seguito di sentenza n.1048 della Cassazione in maniera incisiva entravamo nel merito di quanto ivi statuito con un contributo dal titolo semplice ma puntuale “Da “nuova malattia” a “nuovo infortunio”: la cassazione n.1048/2018 applica il principio sancito dalla Corte Costituzionale n.46/2010 anche all’evento infortunio. Ovvero da una sentenza suggestiva ad una sentenza creativa.” [12] e sullo stesso tema il De Matteis effettuava altra pubblicazione “Anche gli aggravamenti di un infortunio successivo al decennio vanno riconosciuti”[13], ed insieme si effettuavano la pubblicazione “La tutela delle malattie professionali a trenta anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988. Dalla rielaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi “ [14], in cui si rappresentava con forza detta problematica.
Ciò detto, alla fine non possiamo non sottolineare che due soggetti che pervengono da due esperienze diverse, assolutamente diverse, uno in campo giuridico a livello di Cassazione ed uno in campo Medico Legale, con esperienza ultra trentennale in ambito INAIL, pervengono e prospettano una unica soluzione relativamente alla problematica della stabilizzazione dei postumi, che appare fuorviante.
Se noi, più e più volte, dagli anni ’90 abbiamo ribadito che era necessario superare il termine revisionale ultimo, in quanto non assicurava, certo, il soddisfacimento completo dell’art.38, comma secondo della Costituzione, anche il De Matteis si esprimeva, da subito in tal senso, con diverse pubblicazioni anche alla luce di quelle “significative” sopra riportate.
Ci permettiamo di far presente che detto giurista in maniera chiara affermava che “La crisi del principio di stabilizzazione dei postumi deriva dal fatto che il suo fondamento non risiede in una legge scientifica di valore universale, degna per tale motivo di essere sussunta in norma giuridica, bensì nella mera osservazione sperimentale a carattere probabilistico della scienza medico-legale dell’epoca, secondo cui dopo un certo tempo la maggior parte delle patologie, non tutte, si stabilizza, impropriamente assunta come presunzione assoluta. In tal modo il legislatore del tempo ignorava le noxae permanenti e le complicanze che esulano dall’ id quod plerumque accidit, che rimanevano così prive di tutela giuridica” [15], dando una spiegazione corretta e logica più da medico/clinico che da giurista ed aggiungeva, che tale limite era già stato comunque superato in altre situazioni meritevoli di tutela, che qui evitiamo di riportare rimandando al testo citato in nota, in cui vengono compiutamente declinate dette situazioni, che erano il segnale tangibile che qualcosa non andava per il verso giusto se si doveva ogni tanto, sempre più spesso, dare interpretazioni orientate pur di non dichiarare il vero ostacolo.
Questo vale sia per il termine ultimo revisionale per le malattie professionali che per l’evento infortunio ed è stato superato in modo, artificioso, in campo M.P. con sentenza della Corte Costituzionale n.46/2010, e in campo infortuni con la sentenza 1048/2018 della Corte di Cassazione laddove si sostiene che “Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall’art. 83 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell’originario stato morboso, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione generata dallo stesso infortunio, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 80 del citato decreto”.
Alla luce di ciò ci permettiamo di affermare che potrebbe essere inutile, se non superfluo, far dichiarare l’art.137 del T.U. n.1124/1965 incostituzionale laddove non fa decorrere il termine revisionale dalla cessazione dell’esposizione al rischio, come da noi fatto subito presente all’indomani della sentenza n.46/2010, ma in analogia a quanto statuito con sentenza n.179/1988 riconoscendo al lavoratore la possibilità di dimostrare il nesso causale tra un rischio legato all’attività lavorativa ed una malattia (non tabellata) si ritiene che fermo restando il termine ultimo revisionale di cui all’art.83 e 137, come revisione attiva, la revisione passiva può essere richiesta dall’assicurato, anche oltre detto termine, purché l’aggravamento successivo sia in nesso causale con l’evento che ha dato origine al beneficio.
Singolare che a stessa Corte Costituzionale sin dal 1988 con sentenza n.906 chiamata a decidere su “…questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, I comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude la revisione della rendita allorché il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilita sopravvenuta derivante da cause extra lavorative…” aveva giustamente negato l’aggravamento legato a fattori extra lavorativi, affermando che “…secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, l'evoluzione del danno infortunistico deve essere collegato al fatto lavorativo e le modificazioni devono essere l'effetto di fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico…” ma poi detta corretta affermazione, che poteva essere la soluzione, non si era dato seguito per poter valutare un aggravamento dopo i termini revisionali.
6.Proposta di soluzione
Le due sentenze su cui cerchiamo di fare il punto una volta per tutte sono la n.46/2010 della Corte Costituzionale e la n.1048/2018 della Corte di Cassazione; commentavamo all’uscita di quest’ultima che “… in questa nuova procedura ripete gli stessi errori metodologici della Corte Costituzionale, facendo da una parte il richiamo all’art.80 del T.U., non applicabile in quanto i due eventi fanno riferimento a due normative diverse (D.P.R. n.1124/1965 e D.Lgs 38/2000) e dall’altra, come la Corte Costituzionale aveva manipolato il concetto di aggravamento, mescolando il concetto di “nuova inabilità” con “nuova malattia”, in questo caso, la Cassazione, effettua il medesimo misunderstanding confondendo “nuova inabilità” con “nuovo infortunio” 15 ” [16], orbene se dopo la prima sentenza avevamo fatto presente che la Corte Costituzionale non aveva voluto risolvere, non dico alla fonte con dichiarazione tout court dell’incostituzionalità dell’art.137, ma almeno far decorrere la revisione dalla cessazione del rischio, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, andiamo oltre, ma non solo noi, lo stesso De Matteis è allineato su questo punto, è opportuno che si affermi una volta per tutte che se il lavoratore dimostra che l’aggravamento è in relazione all’evento che ha dato origine al beneficio, il termine revisionale ultimo può essere superato.
Come detto, non crediamo che detta tematica, per quanto interessante e particolare, torni di nuovo di fronte alla Corte Costituzionale - qual è il Giudice che si sentirà di agire in tal senso, anche se una tenue speranza non la neghiamo - però speriamo che almeno il legislatore, se correttamente pungolato, ponga fine a tale/i artificiosa/e soluzione/i con un comma finale aggiuntivo all’art.83 e 137 che possiamo ipotizzare in questa semplice forma, rifacendosi, ma solo in parte ed andando oltre, ad una formulazione dopo la sentenza n.46/2010 [17], che riteniamo condivisibile:
“La domanda di aggravamento a seguito di variazione in pejus delle condizioni fisiche intervenute oltre la scadenza dei termini revisionali di cui al presente articolo, potrà essere accolta, ove sia accertato che i relativi postumi sono venuti in essere dopo la scadenza di detti termini - 10 anni infortuni e 15 anni malattie professionali - e vi sia una rapporto causale sopravvenuto o concausale diretto, necessariamente originato dall’evento generatore del beneficio in godimento”
Come è noto la normativa, sia in campo infortunistico che in campo malattia professionale, afferma, giustamente che l’aggravamento può essere preso in considerazione solo se il peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato è in diretto rapporto causale con i postumi dell'infortunio, escludendo quindi, giustamente ogni altro aggravamento dipendente da cause diverse (extra lavorative); ci si domanda allora perché non dare corso a dette revisioni nel rispetto di questo “sacro” principio, anche dopo il termine ultimo revisionale?
La scienza medico legale afferma che “nella maggioranza dei casi” entro quei termini i postumi sono stabilizzati, ma ci possiamo permettere o meglio ci domandiamo è corretto escludere quei casi che non rientrano nella maggioranza dei casi?
Solo così a mio avviso, ma come fatto presente sono in buona compagnia, si può arrivare a rispettare integralmente il secondo comma dell’art.38 della Costituzione garantendo sempre al lavoratore quanto ivi previsti e cioè che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”!
Prof. Adriano Ossicini
Specialista in Medicina Legale e in Medicina del Lavoro, Consulente Medico Legale Centrale ACLI, già Sovrintendente Medico Generale Inail
Breve Bibliografia
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- Ossicini A. – La consulenza in ambito INAIL in “La Consulenza Medico legale” a cura di G. Umani Ronchi Edizione Giuffrè 2001
- Ossicini A. Mortara V. - Visite di Revisione: Validità, Potenzialità, Arbitrarietà. Seminario Aggiornamento INAIL 2002
- Ossicini A., Miccio A - Modalità, criteriologia, validità della revisione ex art. 80 T.U. art 83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2007;115-125
- Ossicini A., Miccio A. - “Aggravamento” o “Nuova Malattia” di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale sent.46/2010 per superare i limiti posti dall’art.137 T.U. n.1124/65, revisione delle M.P. Articolo del mese Marzo 2010 sito www.medicocomptente.it
- Ossicini A. - Istituto della revisione INAIL: 75 anni di storia ed interpretazioni Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1/2011 233-248
- Ossicini A., Isolani L., Miccio A. - Contra non valentem agere non currit praescriptio: tutela integrale della persona. Atti 73° Cong. SIMLII Roma 2011
- Ossicini A. Miccio A.- “Aggravamento” o “Nuova Malattia” epilogo di un caso dopo la sentenza 46/210 della Corte Costituzionale. Quando la soluzione di un problema cambia la natura del problema. Rivista online “Prevention & Research” Anno, 3, Trim,3 2013
- Ossicini A. Miccio A. - Art.80 DPR 1124/65 e la sua incompatibilità con il regime del danno biologico. Notazione a margine della sentenza 46/2010 della C. Costituzionale Articolo del mese Maggio 2014 sito www.medicocomptente.it
- Ossicini A. Miccio A. – Tematiche particolari: Istituto della revisione, in Infortuni e Malattie professionali: Metodologia operativa 2.0 Edizioni INAIL 2014
- Ossicini A. - Prescrizione e revisione profili medico legali – Percorso formativo operatori patronato- 2011 online
- Ossicini A. - Infortuni e Malattie professionali Metodologia operativa 2.0 Ed. INAIL 2014
- Ossicini A. - La revisione quinquennale di silicosi/asbestosi ai sensi dell’art.13, comma 4 del D.lgs 38/200. Una procedura meno garantista fortunatamente non applicabile in concreto Rivista online “Prevention & Research” Anno, 5, Trim,4 2015
- Ossicini A. - I tempi revisionali seguono le indicazioni della scienza medico-legale basate su rilievi sanitari e statistici come sempre affermato dalla Corte Costituzionale o sono solo il frutto di applicazione letterale della norma?” News letter ML Inca, 2016, 7
- Ossicini A. - Da “nuova malattia “a “nuovo infortunio”: la cassazione n.1048/2018 applica il principio sancito della Corte Costituzionale n.46/2010 anche all’evento infortunio. Ovvero da una sentenza suggestiva ad una sentenza creativa - Prevention and Research online 2018
- Ossicini A. - Come vengono considerate le menomazioni da infortunio sul lavoro? Un’interpretazione surreale dell’art.13, comma 6, secondo periodo del d.lgs. 38/2000 - sentenze cassazione n.6048 e n.6774 del 2018. www.puntosicuro.it - n.4404 febbraio 2019
- Ossicini A. Termini revisionali sono fissati dalla scienza medica, verità o fake news? Articolo su www.puntosicuro.it - n.4584 novembre 2019
- Ossicini A. Non capisco, ma mi adeguo!” la corte di appello “vincolata” a dare attuazione al principio di “nuovo infortunio ex. art.80 ”, sancito dalla cassazione con sentenza n.1048/2018, cui non sembra credere “Non capisco , ma mi adeguo!” “Prevention & Research” Anno, 9, Trim,4 2019
- Ossicini A. Da una sentenza surreale ad una logica: la Corte Costituzionale rimedia ad una “severe sprain” interpretativa della Cassazione “Prevention & Research” Anno, 11, Trim,2 2021
[1] Si legge accanto ad Invalidità Civile la dicitura INPS in quanto, come è noto, negli ultimi quattro lustri, a partire dagli inizi degli anni duemila – v. legge n.248/2005, legge n.102/2009 etc. - tutte le competenze sul piano delle disabilità civile sono confluite a carico delle consulenze medico-legali dell’INPS cui viene delegato, ovviamente, anche l’effettuazione delle verifiche: “L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità….”; singolare, ma non inaspettato, che tale previsione sia inquadrata nella normativa di “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, il che ben definisce la situazione creatasi in cinquanta anni dalla legge n.118/1971 a conferma della chiosa di cui sul concetto di cui all’art.21 della legge n.118/1971 di “accertamento sulla permanenza dei requisiti…”
[2] A. DE MATTEIS, Nuova malattia e prescrizione, in Riv. inf. mal. prof., fasc. n. 1-2/2013; id., La circolare INAIL 21 gennaio 2014 n.5 sulla nuova malattia, in Riv. inf. mal. prof., fasc. n.2/2014, id., Anche gli aggravamenti di un infortunio successivo al decennio vanno riconosciuti, in ilGiusLavorista.it, 1 febbraio 2018; A. DE MATTEIS, A. OSSICINI, La tutela delle malattie professionali a trenta anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988. Dalla rielaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi, in Riv. dir. sic. soc., 2018; A. DE MATTEIS, A. OSSICINI, Preesistenze patologiche concorrenti di origine professionale nella disciplina antiinfortunistica: la Corte costituzionale corregge il legislatore, in Riv. dir. sic. soc., 2021, 395; A. DE MATTEIS, A. OSSICINI, Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 63/2021 sui rapporti in corso, in Lav. Dir. Europa, n.2/2022.
[3] Ossicini A. Cimaglia G. D.P.R. n.1124/65 Art.80 e 83. Separati in casa?, IX Giornate Mediterranee di Medicina Legale Isola Capo Rizzuto (CZ), 1990.
[4] Art.10, 4 c. D.lgs38/2000 “ Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale..”
[5] - Ossicini A. Miccio A. Modalità, criteriologia, validità della revisione ex art. 80 T.U. art 83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
[6] Ossicini A. Miccio A. - “Aggravamento” o “Nuova Malattia” di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale sent.46/2010 per superare i limiti posti dall’art.137 T.U. n.1124/65, revisione delle M.P. Articolo del mese Marzo2010 sito www.medicocomptente.it
[7]De Matteis A – Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ediz. Giuffré 2016 pag. 499
[8] Ossicini A. - Istituto della revisione Inail: 75 anni di storia ed interpretazioni Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1/2011 pag. 233-248
[9] Ossicini A. Miccio A.- “Aggravamento” o “Nuova Malattia” epilogo di un caso dopo la sentenza 46/210 della Corte Costituzionale. Quando la soluzione di un problema cambia la natura del problema. Rivista online “Prevention & Research” Anno, 3, Trim,3 2013
[10]Ossicini A. - Termini revisionali e scienza medica, in News letter medicina legale Inca, 2016, 7
[11] -INAIL - Circ. n.71/1996 all.1 “Guida normativa operativa-operativa alla revisione delle rendite”; Lettere del 19 dicembre 2005 e del 7 aprile 2006 (Cass. Sent.25.3.2005, nn. 6402 e 6403) Revisione; Istruzione Operativa 19.9.2006 Prot. n. 0009971 “Oggetto: Termini per la revisione della rendita unica da eventi policroni” D.C.P.
[12]Ossicini A. - Da “nuova malattia “a “nuovo infortunio”: la cassazione n.1048/2018 applica il principio sancito della Corte Costituzionale n.46/2010 anche all’evento infortunio. Ovvero da una sentenza suggestiva ad una sentenza creativa - Prevention and Research /Punto sicuro – online 2018
[13] De Matteis A “Anche gli aggravamenti di un infortunio successivo al decennio vanno riconosciuti ilGiusLavorista.it 1.2.2018
[14] Da Matteis, Ossicini A.. La tutela delle malattie professionali a trenta anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988. Dalla rielaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi Rivista del diritto della sicurezza Sociale - 2018
[15] De Matteis A – Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ediz. Giuffré 2016 pag.494 et ss. “La crisi della presunzione di stabilizzazione. Le contraddizioni sistemiche. Nuova malattia e nuovo infortunio.”
[16] Ossicini A. - Da “nuova malattia “ a “nuovo infortunio”: la cassazione n.1048/2018 applica il principio sancito della Corte Costituzionale n.46/2010 anche all’evento infortunio. Ovvero da una sentenza suggestiva ad una sentenza creativa- Prevention and Research /Punto sicuro – online 2018
[17] D’Alia R., La Peccerella L. – Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. D.P.R. n.1124/1965 Inail 2019, Proposta di lettura Integrata, - art137 pag.87 e 203
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Rispondi Autore: . - likes: 0 | 23/07/2024 (12:30:58) |
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Rispondi Autore: MALATESTA RICCARDO - likes: 0 | 26/07/2024 (18:50:13) |
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