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Sulla realizzazione di linee guida per i medici del lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

25/03/2009

Dal Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia alcune riflessioni su come migliorare le attività del medico del lavoro: aggiornamento al d.lgs. 81/08, chiarezza di concetti e termini, valutazione di prove, indicazione dei costi.

Sulla realizzazione di linee guida per i medici del lavoro

Dal Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia alcune riflessioni su come migliorare le attività del medico del lavoro: aggiornamento al d.lgs. 81/08, chiarezza di concetti e termini, valutazione di prove, indicazione dei costi.

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Sul numero di gennaio/marzo 2008 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia è apparso un editoriale, a cura di P. Apostoli (Ordinario di Medicina del Lavoro e Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale SIMLII “Linee Guida in Medicina del Lavoro”), dal titolo esplicito “A proposito di linee guida e altri strumenti per aggiornare, orientare, validare le attività del Medico del Lavoro”.
 
 
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È proprio con il D.Lgs. 81/2008 che per la prima volta si è proceduto alla definizione nella nostra legislazione di concetti come linee guida, norma tecnica, buone prassi.
Infatti all’articolo 2 del Titolo 1 troviamo le seguenti definizioni:
 
- «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
 - «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- «linea guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
 
Riguardo al programma di produzione delle Linee Guida (LG) in Medicina del Lavoro, che la Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) ha avviato nel 2002, sono state prodotte, fino al 2007, 20 linee guida con 3 aggiornamenti e 2 consensus document.
Partendo dall’esperienza acquisita e tenendo conto di alcuni rilevamenti statistici (“secondo il 52% degli intervistati, tra le persone che hanno conosciuto le LG SMLII, le LG dovrebbero essere caratterizzate da un’impostazione pratico-applicativa, mentre il 10% ritiene che dovrebbero costituire soprattutto uno strumento di aggiornamento scientifico e il restante 38% preferirebbe LG di impostazione mista”), l’editoriale propone alcuni spunti di riflessione.
 
Ad esempio “si sottolinea l’importanza di una chiara ed univoca definizione dei concetti e termini da adottare, dell’integrazione tra i diversi strumenti, della metodologia della loro produzione a partire dalla differenziazione di LG evidence e non evidence based, dell’approfondimento degli aspetti economici etici e della dichiarazione dei possibili conflitti di interesse”.
Vengono inoltre suggeriti altri tre elementi:
– “la multidisciplinarietà del gruppo responsabile della produzione della linea guida;
– la valutazione sistematica delle prove scientifiche disponibili quale base per le raccomandazioni formulate;
– la classificazione delle raccomandazioni in base alla qualità delle prove scientifiche che le sostengono”.
 
Riguardo all’evidenza scientifica il documento ricorda che questi strumenti di aggiornamento ed orientamento “traggono fondamento, e quindi vincolo ed ampiezza di applicazione, dalle loro caratteristiche, in primis dalla loro evidenza scientifica”. 
Inoltre nelle LG andrebbero considerate alcune componenti economiche, quali il “costo legato alla elaborazione, diffusione e implementazione e la valutazione dell’impatto sul sistema in seguito all’implementazione di una linea guida”.
 
Il documento si sofferma lungamente anche sul problema dei potenziali conflitti di interesse: “essi sono molteplici e possono derivare da condizionamenti culturali e professionali; da quelli legati a necessità di contenimento dei costi; dai criteri di scelta delle entità e membri coinvolti nei gruppi di lavoro e dei loro potenziali conflitti di interesse attribuibili a rapporti di consulenza o collaborazione”.
Dunque “nel programmare la produzione degli strumenti di orientamento tecnico queste situazioni andrebbero prese in considerazione prevedendone la dichiarazione”.
 
 
“A proposito di linee guida e altri strumenti per aggiornare, orientare, validare le attività del Medico del Lavoro”, editoriale di P. Apostoli sul Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXX n°1, gennaio-marzo 2008 (formato PDF, 56 kB)
 
 
Tiziano Menduto

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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