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Sorveglianza e medico competente: la modifica all’articolo 18 del Testo Unico

Sorveglianza e medico competente: la modifica all’articolo 18 del Testo Unico

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

17/05/2024

Un commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023: le criticità e l’auspicio di un intervento del Legislatore per il superamento delle ambiguità e contraddizioni. A cura di Bruno Piccoli, Università di Tor Vergata - Roma.

Sorveglianza e medico competente: la modifica all’articolo 18 del Testo Unico

Un commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/2008 dalla legge 85/2023: le criticità e l’auspicio di un intervento del Legislatore per il superamento delle ambiguità e contraddizioni. A cura di Bruno Piccoli, Università di Tor Vergata - Roma.

Non c’è dubbio che il rapporto e le interconnessioni tra valutazione dei rischi, medici competenti (MC) e sorveglianza sanitaria (SS) siano un aspetto delicato e, probabilmente, ancora da migliorare con riferimento alle novità del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito in  legge il 3 luglio 2023 con la Legge 8 giugno 2023 n. 85.

Di questa interconnessione e delle conseguenze delle modifiche al decreto 81 abbiamo già parlato nell’articolo “ Valutazione, sorveglianza e medico competente: circolo vizioso senza soluzione” e con riferimento alla nomina del medico competente”.

 

Torniamo a parlarne oggi attraverso il contributo dal titolo “Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23”,inviato da un nostro lettore Medico del Lavoro - Bruno Piccoli (Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Sezione di Medicina del Lavoro, Università di Tor Vergata - Roma) - scritto in collaborazione con tre colleghi: Paolo Paraluppi (Medico del Lavoro, Milano), Letizia Colais (Medico del Lavoro, Roma), Bruno Lorenzo TOTARO (Dirigente Medico SPeSAL ASL Lecce).


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Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro

Commento alla modifica apportata al D. Lgs. 81/08 dalla legge 85 dell’8 giugno 23

 

Il D.L. n. 48 del 4-5-23, convertito in legge il 3-7-23 e così vigente dal 4-7-2023 ( Legge 8 giugno 2023 n. 85, Capo II, art. 14, in GU n° 153 serie generale, Capo II, art. 14, pag. 112), ha apportato una significativa modifica al D. Lgs. 81/08 e precisamente all’articolo 18, primo comma, lettera a). Infatti, mentre nella versione originale di quell’articolo, al suddetto comma si affermava “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo”, l’attuale versione, coerentemente con la Legge 85 sopra citata, recita: “nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”.

 

In primo luogo, pare opportuno segnalare che l’avverbio “qualora” apre a discordanti interpretazioni del testo di legge, in quanto il Legislatore non ne configura la fattispecie che reputiamo potrebbe essere di tre tipi:

  1. esiste un DVR precedentemente elaborato dal DdL e RSPP, in collaborazione con il MC (o medico con titoli per essere MC), da cui non emergono rischi: non si fa SS ed il MC, ove già nominato, può essere rimosso?
  2. esiste un DVR elaborato dal DdL e RSPP senza la collaborazione di un MC (o medico con titoli per essere MC): il DVR è valido o va rifatto con la collaborazione di un MC (o medico con titoli per essere MC)?
  3. non esiste un DVR in quanto l’azienda o è di nuova costituzione o non lo ha mai approntato: il DVR deve essere obbligatoriamente elaborato dal DdL e RSPP con la collaborazione di un MC (o medico con titoli per essere MC)?

 

In secondo luogo, si ritiene utile porre l’attenzione sull’interpretazione, diffusasi nei mesi scorsi, sia sulla stampa che su riviste specializzate (2 – 5), oltre che nel web (A – L), secondo la quale tali modifiche all’art. 18 del D. Lgs. 81/08 renderebbero obbligatoria o comunque ammissibile, l’effettuazione della SS, non solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), ma anche per tutti quelli cosiddetti “non normati”, eventualmente desumibili dalla Valutazione dei Rischi effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. A mero titolo di esempio, tra questi “non normati”, si segnalano:

  • i lavori in quota (informalmente chiamati anche “in altezza”), definiti all’art. 107, comma 1: non fanno alcun riferimento a SS, né ciò è riscontrabile in nessun altro articolo del D. Lgs. 81/08;
  • le situazioni caratterizzate da stress termico, recentemente oggetto di interesse anche da parte dell’INAIL (D): all’art. 180, comma 2 non viene fatto alcun riferimento alla obbligatorietà di effettuare la SS, come è invece disposto per gli altri agenti fisici, di cui ai Capi II, III, IV, V e ciò è peraltro chiaramente confermato anche dall’art. 185, comma 1;
  • le mansioni ritenute a stress lavoro-correlato, citate all’art. 28, per le quali sono da tempo disponibili attendibili informazioni (1, 6, 7): non vengono mai, in nessuno dei relativi commi, ritenute soggette a SS; ciò è confermato anche dalla Commissione Consultiva Permanente, di cui all’articolo 6,  quando si riferisce, nel comma 8, lettera m-quater, alla Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanata il 18-11-2005, in cui sono specificate finalità e modalità di esecuzione della valutazione dello stress lavoro-correlato, ma ove è assente qualsiasi riferimento alla obbligatorietà di effettuazione della SS.

 

In questo contesto, appare necessario rimarcare che l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori resta a tutt'oggi vigente. Ne consegue che la modifica legislativa in oggetto sicuramente conferma la necessità di nominare il Medico Competente, sia per i rischi che hanno chiari e ben definiti limiti di esposizione esplicitamente citati in termini di legge (esposizione a rumore, a “VDT”, ad amianto, etc.), sia per quei rischi in cui l’obbligatorietà della SS è demandata dal Legislatore ad una valutazione del rischio specifico mediante una formulazione un poco più generica rispetto a quanto riportato per gli altri rischi specifici presi in esame, ma pur sempre chiaramente espressa nel D. Lgs. 81/08, in mirati Titoli, Capi ed Articoli, quali:

  • artt. 167 e 168 comma 2 lett. d), movimentazione manuale carichi;
  • art. 196 comma 2 (rumore in associazione con sostanze ototossiche; rumore in associazione con vibrazioni);
  • art. 204 comma 2 (vibrazioni ed eventuali altre condizioni, “secondo il MC”);
  • art. 211 comma 1, CEM;
  • art. 218, ROA;
  • art. 229, di concerto con art. 224, agenti chimici;
  • art. 242 comma 1, cancerogeni e mutageni (e, con il recepimento della Direttiva UE 2022/431, dopo l’aprile 2024, probabilmente anche per i reprotossici);
  • art. 279 comma 1, agenti biologici;
  • art. 286 sexies comma 1 lett. e), protezione dalle ferite da taglio e da punta, nel settore ospedaliero e sanitario.

 

Non altrettanto si può dire, invece, per quanto attiene all’interpretazione estensiva sopra richiamata, secondo la quale la modifica apportata al D. Lgs. 81/08, 1° comma, lettera a) dalla legge in questione, consentirebbe interventi di attuazione della SS in tutti i casi autonomamente giudicati meritevoli dal MC, senza limitazione alcuna (“la SS ora si può fare a tutti”). Consideriamo, infatti, che, se questa interpretazione fosse accolta, diverrebbe conseguentemente, ma incoerentemente, lecito, per decisione dei soggetti obbligati (Datore di Lavoro, RSPP e MC), attivare interventi di SS, anche per:

  1. autisti con patente di guida A e B: vedi Provvedimento 30-10-2007 (G.U. n° 266 del 15-11-2007, art. 1 e allegato I);
  2. lavoratori esposti al solo rischio di caduta dall'alto (“lavoro in quota”): vedi art. 107, comma 1, del D. Lgs. 81/08;
  3. operatori videoterminalisti con esposizione inferiore alle 4 ore medie/die: vedi art. 173 comma 1 lettera c, del D. Lgs. 81/08;
  4. operatori esposti al solo rischio di stress lavoro-correlato (Commissione Consultiva Permanente, articolo 6, comma 8, lettera m-quater);
  5. operatori esposti al solo rischio di microclima avverso (vedi art. 180 del D. Lgs. 81/08, capi 1 e 2).

 

In tutti questi casi, gli accertamenti sanitari conseguenti a interventi di SS sarebbero confliggenti con la Legge 300/70 (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n° 1728 del 21/01/2005; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 13161 del 12/4/2005; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 51293 del 22/12/2023) e come tali potenzialmente in grado di condurre a sanzioni amministrative e penali a carico, sia del Datore di Lavoro, sia del Medico Competente, con particolare rilevanza, per quest’ultimo, ove avesse conferiti giudizi di idoneità o inidoneità, parziale o totale, transitoria o permanente verso soggetti erroneamente ritenuti sottoponibili a programmi di SS per esposizioni a rischi specifici che nel D. Lgs. 81/08 non sono né normati né chiaramente indicati dal Legislatore come meritevoli di SS e di conseguenza non consentiti. In questi ultimi casi, il DdL potrà rivolgersi a Enti Pubblici ed Istituti specializzati di Diritto pubblico (art. 5, comma 3, Legge 300/1970).

 

In conclusione, riteniamo opportuno sollecitare, ed auspicabilmente ottenere, un intervento del Legislatore volto ad apportare al D. Lgs. 81/08 le necessarie modifiche per il superamento delle ambiguità e delle contraddizioni sopra descritte.

 

Bibliografia

  1. 1 Lanfranchi F. Alaimo S., Conway P.M. - Using an integrated approach to the assessment of the psychosocial work environment: the case of a major hospital in Northern Italy. Med Lav 2014; 105, 2: 139-151.
  2. Magnavita N. - Il contributo della medicina del lavoro alla sanità pubblica. ISL, 7/2023.
  3. ANMA – Medico competente journal. Aprile/Giugno 2023. Anno 28, n° 3;
  4. CIIP – Documento consenso sulla sorveglianza sanitaria. Maggio 2023, sitografia voce A.
  5. Sentenza n° 1728 del 21/01/2005 Corte di Cassazione Penale – Sez. II;
  6. Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione Luoghi di Lavoro. Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato: guida operativa – 2010.
  7. Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lettera circolare del 18-11-2010 Prot. 15 / Segr. / 0023692.

Sitografia

  • https://www.ciip-consulta.it/attachments/article/1559/DL%20Lavoro%20sunto.pdf
  • https://www.casellascudier.it/la-nuova-sorveglianza-sanitaria-dopo-la-legge-85-2023/
  • http://www.anma.it/wp-content/uploads/2018/05/Risposta-Saettone-lavoro-in-quota.pdf
  • https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-inail-inps-gestione-rischio-caldo-2022.html
  • https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html
  • https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/modifiche-al-decreto-legislativo-81-08
  • https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-modifiche-introdotte-dalla-legge-85-2003
  • https://www.cfnews.it/diritto/le-modifiche-al-dlgs-8108-in-materia-di-sorveglianza-sanitaria-dl-n-482023/
  • https://www.artser.it/approfondimenti/decreto-lavoro-convertito-in-legge-le-modifiche-definitive-in-materia-di-sicurezza.html
  • https://www.gia.pr.it/download/30277/2023/07/Sindacale-6.pdf

 

È stata inoltre consultata la seguente documentazione:

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • Guariniello R. - Modifiche al TUSL nel Decreto Lavoro: luci e ombre. Diritto & Pratica del Lavoro 21/2023, pag. 1311;
  • Guariniello R. - Novelle al TUSL: dal Decreto Lavoro alla legge n. 85/2023. Diritto & Pratica del Lavoro 29/2023, pag. 1975;
  • Cass. pen., Sez. III, (data ud. 10/11/1998) 27/01/1999, n. 1133;
  • Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 21/05/2008) 02/07/2008, n. 26539;
  • Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 23/06/2009) 29/09/2009, n. 38157;
  • Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 11/12/2012) 15/01/2013, n. 1856;
  • Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 27/04/2018) 09/08/2018, n. 38402;
  • Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 18/11/2022) 17/01/2023, n. 1404;
  • Interpello n. 1/2024 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 


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Rispondi Autore: Andrea Rotella immagine like - likes: 0
17/05/2024 (08:19:15)
Mi sembrava di essere l'ultimo giapponese rimasto nella giungla, continuando a sostenere come la nuova norma avesse semplicemente allargato la casistica di situazioni nelle quali è possibile nominare un medico competente, non quelle in cui è obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria.

Aggiungerei che la sorveglianza sanitaria è un trattamento sanitario a tutti gli effetti e, pertanto, laddove la modifica all'art. 18 non avesse inteso allargare i casi in cui sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori, si starebbe tenendo un comportamento addirittura contrario a quanto previsto dal secondo comma dell'art 32 della Costituzione.
Rispondi Autore: Leo Morisi immagine like - likes: 0
17/05/2024 (08:42:11)
Quello che interessa è sapere se, a seguito della SS non normata, il MC può rilasciare certificati di non idoneità vincolanti per il DdL e il lavoratore
Rispondi Autore: Stefano B immagine like - likes: 0
17/05/2024 (09:51:15)
Ottimo articolo. Io sono anche preoccupato da eventuali malattie sopraggiunte a distanza di anni per lavoratori a cui NON è stata attivata la SS a suo tempo perche non ritenuta necessaria. Con questo nuovo articolo la decisione in merito alla SS potrebbe essere un po' troppo "discrezionale".
Preferivo o l'elenco chiaro dei casi in cui attivare SS o, a questo punto, l'obbligo di SS per tutti e via.
Rispondi Autore: Graziano Frigeri immagine like - likes: 0
17/05/2024 (12:19:07)
A me non sembra molto complicato: l'obbligo è di "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.......e qualora richiesto dal documento di valutazione dei rischi". Ergo: se il DVR (ovviamente laddove non sia già stato nominato il MC, perché se c'è già...) evidenzia un rischio per la salute, tra "tutti i rischi" (non solo quelli "normati"), scatta l'obbligo di nomina e di sorveglianza sanitaria. Che scatta pure se il medico c' è già, visto che vanno valutati, appunto, "tutti i rischi". Ricordo poi anche l'obbligo per i lavoratori (art. 20, comma i) di sottoporsi ai controlli sanitari "comunque disposti dal medico competente".
Autore: Andrea Rotella
18/05/2024 (09:51:39)
Non sembrerà complicato, ma non è quello che prevede la legge.
Sarebbe meglio se fosse come dice lei? Forse.
Ma oggi, affermare: «Ergo: se il DVR (ovviamente laddove non sia già stato nominato il MC, perché se c'è già...) evidenzia un rischio per la salute, tra "tutti i rischi" (non solo quelli "normati"), scatta l'obbligo di nomina e di sorveglianza sanitaria» significa fare una cosa non consentita.
Scatta l'obbligo di nomina, sì. Ma nomina del MC non significa che poi questi potrà effettuare la sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone immagine like - likes: 0
17/05/2024 (13:12:05)
Troppe complicazioni interpretative, per cui SS per tutti e amen, anche perchè dalla mia esperienza personale sono pochissimi i MC che partecipano realmente alla redazione della VR, al massimo ne prendono atto.
Rispondi Autore: Cosimo Scarnera immagine like - likes: 0
17/05/2024 (14:05:11)
Mi chiedo se se per uscire da questa incertezza legislativa non sia il caso di fare, da aventi titolo, (Associazioni, Spesal, Società, ecc) considerando anche l’interesse destato da queste giuste riflessioni, che si ripercuotono praticamente nel quotidiano, un interpello descrivendo magari i casi citati.
Rispondi Autore: Ernesto Quaglia immagine like - likes: 0
17/05/2024 (14:27:58)
Si auspicava che con questa modifica si intervenisse su un vulnus che lasciava discrezionalità a DL e RSPP, ma per assurdo in questo modo la discrezionalità viene addirittura accresciuta. Secondo me il punto in questione (e l'obiettivo nelle intenzioni del legislatore voleva forse essere quello) è di non caricare di competenze non dovute gli attori diversi dal MC per le mansioni non normate, e in effetti chi meglio di un medico può dire (in fase di redazione DVR) chi deve essere sottoposto a SS. Mi riallaccio a quanto detto poco sopra, il MC non può limitarsi alla sola presa visione del DVR, ma dovrebbe (come dice l'81) concorrere alla sua redazione, anche quindi per quelle attività che non sono in "sospetto" di Sorveglianza Sanitaria. Non gratuitamente, mi pare ovvio.
Rispondi Autore: Melissa immagine like - likes: 0
18/05/2024 (00:11:21)
Basterebbe togliere la Sorveglianza Sanitaria per tutti, per rendere più semplice il lavoro di tutti senza escludere nulla. In quanto l idoneita' e' gia' collegata al ruolo del lavoratore descritto nell' unilav.
Rispondi Autore: Giuseppe ronca immagine like - likes: 0
18/05/2024 (07:52:39)
Interessante la nuova norma ma come gia successo in passato, lascia troppa discrezionalità ai diversi attori.
Non sarebbe stato piu facile collegare l obbligo della SS al codice ATECO aziendale riferendosi cosi ad un mero elenco sviluppato dall'INAIL che stabilisce gia la definizione del RISCHIO?
Rispondi Autore: g.gino@sirt.it immagine like - likes: 0
18/05/2024 (12:53:36)
Riengo che partendo dall'analisi dei rischi la nuova formulazione sia corretta ed univoca. Proprio nell'esempio sul microclima avverso, quale ad esempio nelle celle frigorifere, è noto il rischio per i cardiopatici. Altri innumerevoli casi confermano la necessità di un approccio non schematico e non meramente burocratico, che può nascere dalla collaborazione fra gli attori della prevenzione.
Rispondi Autore: Loredana baldan immagine like - likes: 0
19/05/2024 (22:48:00)
Io vorrei sapere ,se qualcuno mi sa dire ,a proposito del giudizio del MC ,PUO ESSERE MODIFICATO ? PERCHÉ IL DATORE DI LAVORO NON HA RITENUTO GIUSTO OPPURE SODDISFACENTE IN QUANTO POCO CHIARO? A ME SEMBRAVA MOLTO CHIARO IL PRIMO CERTIFICATO REDATTO DAL MC,mentre quando me lo ha cambiato aveva tutto un altro significato
Rispondi Autore: Tullio Borsatti immagine like - likes: 0
20/05/2024 (18:03:28)
Anche io ritengo che il governo debba esprimersi più chiaramente in quanto alle situazioni di SS non previste da precedenti atti normativi. Questa possibilità di interpretare la legge può essere pericolosa, ancorché magari non frequente.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
23/05/2024 (07:34:21)
Quindi un videoterminalista con esposizione inferiore alle 4 ore medie/die: vedi art. 173 comma 1 lettera c, del D. Lgs. 81/08 che ha più di 50 anni, ma anche meno, e ha subito, ad esempio, un distacco della retina, evento che si presenta con una certa frequenza, non può essere qualificato come lavoratore sensibile e sottoposto a sorveglianza sanitaria? Le indicazioni sulla necessità di sorveglianza sanitaria a seguito della valutazione eri rischi vanno ricavate dalla letteratura della scienza medica e dalle conseguenti linee guida di tale settore, non da legislatore che non è la balia di chi deve tutelate l'integrità psicofisica di chi lavora.
Rispondi Autore: Emanuele Brambilla immagine like - likes: 0
24/05/2024 (06:18:40)
Abbiamo un corpo normativo vecchio, aggiornato per addendum spesso motivati da impeto mediatico senza decidere una volta per tutte che strada prendere. Ditemi se ha senso che nel 2024 un videoterminalista abbia più tutele per la propria salute di un operaio che lavora in quota.
Se vogliamo una norma che sia in stile check list facciamolo, ma ogni 6 mesi deve essere aggiornata.
Se vogliamo una norma che lavori in ottica di sistema facciamolo, ma a questo punto togliamo del tutto l'approccio anno 1950 in stile lista completa di requisiti cogenti.
Rispondi Autore: michele immagine like - likes: 0
01/06/2024 (06:44:24)
Condivido gli ultimi due commenti (Dubini e Brambilla)
Tra "la sorveglianza sanitaria si può fare a tutti (anche a scapito della legge 300/70, che tutela la dignità e la libertà del lavoratore)" e "la sorveglianza si può fare soltanto per e nei limiti ben definiti di esposizione esplicitamente citati in termini di legge (anche a scapito del D.lgs 81/08 che tutela la salute dei lavoratori, anche quelli più suscettibili)” c’è un ampio spazio vuoto, che non può essere riempito dal legislatore, ma solo dalla competenza dei professionisti chiamati a valutarne la necessità, basandosi sui dati della letteratura scientifica e della normativa tecnica disponibile. Mi pare che chiedere al legislatore di fissarne con precisione i limiti sia un po’ come abdicare al ruolo di professionista.
Un professionista che agisce come ‘agente modello’, medico o consulente che sia, è sempre in grado di dimostrare quali sono i motivi per cui ha valutato la necessità o meno di effettuare la sorveglianza sanitaria: ad esempio indicando a quali dati scientifici ha fatto riferimento e/o i motivi per i quali ha scelto di discostarsene. Se questi motivi risultano logici e comprensibili, ritengo che non potrebbero incorrere in sanzioni amministrative o penali (o se accadesse potrebbero facilmente difendersi) nè datore di lavoro nè il medico competente per avere sottoposto a sorveglianza sanitaria ed emesso giudizi di idoneità per “rischi né normati né chiaramente indicati dal Legislatore”, mentre potrebbero incorrere in sanzioni per non averlo fatto nei casi in cui la sorveglianza sanitaria può essere utile a tutelare la salute e la sicurezza anche solo di alcuni lavoratori.
Mi pare che vadano in questo senso anche le tre sentenze della Cassazione citate nell’articolo: La prima (1728/2005) sanziona il datore di lavoro per violazione della L 300/70 per avere inviato un dipendente in malattia ad eseguire una radiografia presso un radiologo di sua scelta; la seconda (13161/2005) , riferendosi ad una visita effettuata dal medico competente ad un soggetto invalido, afferma “è pacifico che, ove tra le mansioni in concreto svolte dal P. vi fossero invece anche talune soltanto rientranti in quelle di movimentazione manuale dei carichi, di cui agli artt. 47 e seguenti del D.L.vo n. 626/1994, l'accertamento dell'idoneità specifica alla mansione doveva essere eseguito proprio dal "medico competente" e non dal Collegio Medico ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori”; e la terza, più recente, (51293 del 22/12/2023) condanna medico competente e datore di lavoro per NON avere effettuato la sorveglianza sanitaria in presenza di un rischio valutato “basso”, ricordando che “La ratio sottesa all'art. 41 del predetto decreto legislativo [dlgs 81/08] è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico - fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale”.
Rispondi Autore: Paolo Paraluppi immagine like - likes: 0
03/06/2024 (17:10:40)
In risposta all'avvocato Dubini, il collega B. Piccoli ed io, riteniamo opportuno evidenziare che l'instaurazione della SS è resa obbligatoria per due ben precise condizioni:

quando previsto dalla normativa vigente (ex D. Lgs. 81/08 art. 41 comma 1 lett. a));
qualora il lavoratore, non sottoposto a SS per obblighi di legge, ne faccia richiesta ed il MC ne avalli la necessità (ex D. Lgs. 81/08 art. 41 comma 1 lett. b)).
Pertanto, il lavoratore ritenuto videoterminalista dall’avv. Dubini nel suo esempio, pur non rientrando nella definizione di cui all’art. 173, comma 1, lettera C, potrà richiedere al DdL di poter usufruire della possibilità di cui al punto 2. Tuttavia, ove il MC non avalli tale richiesta, il lavoratore potrà, in ultima istanza, rivolgersi ai servizi di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, competenti per territorio.
Rispondi Autore: Bruno PICCOLI immagine like - likes: 0
07/06/2024 (14:54:30)
Il collega P. Paraluppi ed io vorremmo evidenziare e rimarcare che le numerose valutazioni e proposte sin qui formulate da colleghi ed attori della prevenzione, a seguito della pubblicazione del nostro articolo del 17-5-24, confermano la necessità di una maggiore chiarezza sul tema in discussione. Riteniamo, inoltre, che questo obiettivo possa essere conseguito elaborando un documento specifico che analizzi i problemi meritevoli di attenzione dal punto di vista, sia concettuale, sia pratico-applicativo e orienti verso soluzioni condivise da proporre nelle opportune sedi istituzionali, incluse quelle che hanno funzioni legislative. Le diverse associazioni che operano nell’ambito della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro potrebbero rappresentare la sede più idonea per favorire il conseguimento di questo scopo. Nel frattempo, tuttavia, il quadro legislativo in vigore, ancorché non condiviso, non può essere né ignorato né disatteso e il convincimento di alcuni che a seguito Legge 8 giugno 2023 n. 85, “ora la SS si può fare a tutti” deve essere respinto. Non si può, e non si deve, far passare dalla finestra quello che non può entrare dalla porta. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo scambio di idee ed opinioni.

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