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Nuove norme per la sicurezza sul lavoro

Nuove norme per la sicurezza sul lavoro
Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Normativa

07/07/2023

La Legge 8 giugno 2023, n. 85 conversione in legge del Decreto Legge 48/2003 (Decreto Lavoro) del 4 maggio 2023. Le modifiche al D. Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Sempre  più  difficile  capire  quali  sono  le  reali  modifiche  e  la  loro  portata  nello  stillicidio  di  modifiche  e  piccole  modifiche  al  Decreto  Legislativo  81/2008.    Come  ben  conoscono  i  lettori  di  Punto  Sicuro  con  una  serie  di  articoli  e  commenti  il  Decreto  Legge  48/4  maggio  2023,  cosiddetto  decreto  lavoro,  all’art.  14  prevedeva  una  serie  di  modifiche  al  D.  Lgs.  81/2008.

 

Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  3  luglio  2023  veniva  pubblicata  la  Legge  85/2023  di  conversione  in  legge  del  citato  decreto.  Molti  siti  pubblicano  la  nuova  legge  che  consiste  di  un  solo  articolo  che  approva  un  allegato  che  contiene  il  citato  decreto  legge  48/23. 

 

In  sintesi  il  procedimento  è  (è  stato)  il  seguente:

  • In  data  primo  maggio  il  Governo  ha  approvato  un  decreto  legislativo  che  entro  60  giorni  deve  essere  convertito  dal  Parlamento.
  • La  discussione  inizia  al  Senato  che  in  data  22  giugno  approva  il  decreto  del  governo  apportandovi  alcune  modifiche.   
  • Il  testo  approvato  dal  Senato  arriva  alla  Camera  dei  deputati  che  lo  approva  7  giorni  dopo,  con  semplici  dichiarazioni  di  voto)  in  data  29  giugno  senza  apportare  modifiche  (se  lo  avesse  fatto  bisognava  ritornare  al  Senato!).
  • sono  rispettati  i  60  giorni  ed  il  3  luglio  2023  viene  pubblicata  la  Legge  85  di  conversione  del  decreto  legge.

 

Benchè,  almeno  per  ora  il  nostro  sistema  parlamentare  preveda  Camera  e  Senato,  la  discussione  delle  leggi  avvengono,  spesso,  (quasi  sempre)  in  un  solo  ramo  del  Parlamento  perchè  non  c’è  tempo!

 

Naturalmente  si  approva  il  Decreto  Legge  con  le  modifiche  e  si  da  per  scontato  che  tutti  devono  sapere  di  cosa  si  tratta.  Nella  parte  che  riguarda  la  modifica  al  D.  Lgs.  81/2008  nella  Gazzetta  Ufficiale  il  testo  approvato  è  il  seguente:

All'articolo  14: 

        al  comma  1:  alla    lettera    a),    le    parole:    «decreto    legislativo."»    sono  sostituite    dalle    seguenti:    «decreto    legislativo"»    e    le    parole:  «articolo  28;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  articolo  28  »; 

        dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:    «a-bis)  all'articolo  18,  dopo  il  comma    3.2    è    inserito    il

seguente: 

                    "3.3.    Gli      obblighi      previsti      dal      presente      decreto  legislativo  a  carico  delle  amministrazioni  tenute    alla    fornitura    e  alla  manutenzione    degli    edifici    scolastici    statali    si    intendono  assolti  con  l'effettuazione  della  valutazione  congiunta  dei  rischi  di  cui  al  comma  3.2,  alla  quale    sia    seguita    la    programmazione    degli  interventi  necessari  nel  limite  delle  risorse  disponibili"»; 

            alla  lettera  c),  numero  1),  il  capoverso  e-bis)    è    sostituito  dal  seguente: 

                «e-bis)  in  occasione  della  visita  medica  preventiva    o    della  visita  medica  preventiva  in  fase  preassuntiva  di  cui  all'articolo  41,  richiede  al  lavoratore  di  esibire  copia  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio  rilasciata  alla  risoluzione  del  precedente  rapporto  di  lavoro  e  ne  valuta  il  contenuto  ai  fini  della  formulazione  del    giudizio    di  idoneità,    salvo    che      ne      sia      oggettivamente      impossibile      il

reperimento»; 

            alla  lettera  h),  alle  parole:  «e  dell'articolo  73»  è    premesso  il  seguente  segno  di  interpunzione:  «,»; 

            dopo  la  lettera  h)  è  aggiunta  la  seguente:    «h-bis)  all'articolo  98,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre    2000,"    sono    inserite    le  seguenti:  "ovvero  laurea  conseguita    in    Tecniche    della    prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro,  della  classe  L/SNT/4,  ai    sensi  del  regolamento  di  cui  al    decreto    del    Ministro    della    sanità    17  gennaio  1997,  n.  58,  e    del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  19  febbraio  2009,    pubblicato    nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009,"». 

 

Complimenti  a  chi  riesce  a  capire! 

 

Eppure  fin  dal  1997  è  in  vigore  la  legge  59,  modificata  nel  2001,  che  invitava  alla  semplificazione  ed  alla  comprensione  delle  norme  legislative.  Ormai,  però,  ci  dobbiamo  rassegnare  a  questo  modo  bislacco  (e  quasi  incomprensibile)  di  legiferare  del  Parlamento.

 

Per  poter  leggere  in  modo  comprensibile  i  nuovi  articoli  inserendoli  nel  contesto  normativo  che  modificano  il    D.  Lgs.  81/2008  bisogna  aspettare  il  Testo  Unico  che,  volontariamente  gli  ispettori  del  lavoro  ing.  Gianfranco  Amato  e  ing  Fernando  Fiore,  pubblicano  ed  aggiornano  periodicamente.  Di  fatto  è  il  loro  testo  ad  essere  un  “Unico  testo  del  Decreto  81/2008).

 

In  tale  attesa  diamo  una  prima  lettura  delle  modifiche  apportate  dalla  Legge  85/2003  integrandole  nel  contesto  del  decreto  Legislativo  81/2008.

  • In  rosso  le  modifiche  della  Legge  85/2008  di  conversione  in  legge  del  DL  48/2023
  • In  azzurro  le  modifiche  apportate  dalla  Legge  215/2022  di  conversione  del  DL  146/2021

Le  modifiche  non  hanno  commento  in  quanto  valgono  e  condivisibili  quelle  redatte  dall’avv.  Dubini  nell’illustrare  il  DL  48/2023.    Si  coglie  l’occasione  per  informare  come  nessuna  delle  proposte  di  modifica,  del  citato  DL  48/2023  in  sede  di  conversione  in  legge,  predisposte  dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni,  sia  stata  accolta!

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Articolo  18  -  Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del  dirigente 

  1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le  attività  di  cui  all’articolo  3,  e  i  dirigenti,  che  organizzano  e  dirigono  le  stesse  attività  secondo  le  attribuzioni  e  competenze  ad  essi  conferite,  devono: 
  1. nominare  il  medico  competente  per  l’effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria  nei  casi  previsti  dal  presente  decreto  legislativo.  e  qualora  richiesto  dalla  valutazione  dei  rischi  di  cui  all’articolo  28  .
  2. designare  preventivamente  i  lavoratori  incaricati  dell’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  incendi  e  lotta  antincendio,  di  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo  soccorso  e,  comunque,  di  gestione  dell’emergenza; 

b-bis)  individuare  il  preposto  o  i  preposti  per  l'effettuazione  delle  attività  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  19.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire  l'emolumento  spettante  al  preposto  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  al  precedente  periodo.  Il  preposto  non  può  subire  pregiudizio  alcuno  a  causa  dello  svolgimento  della  propria  attività

  1. nell’affidare  i  compiti  ai  lavoratori,  tenere  conto  delle  capacità  e  delle  condizioni  degli  stessi  in  rapporto  alla  loro  salute  e  alla  sicurezza; 
  2. fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei  dispositivi  di  protezione  individuale,  sentito  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  il  medico  competente,  ove  presente; 
  3. prendere  le  misure  appropriate  affinché  soltanto  i  lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e  specifico  addestramento  accedano  alle  zone  che  li  espongono  ad  un  rischio  grave  e  specifico; 
  4. richiedere  l’osservanza  da  parte  dei  singoli  lavoratori  delle  norme  vigenti,  nonché  delle  disposizioni  aziendali  in  materia  di  sicurezza  e  di  igiene  del  lavoro  e  di  uso  dei  mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuali  messi  a  loro  disposizione; 
  5. inviare  i  lavoratori  alla  visita  medica  entro  le  scadenze  previste  dal  programma  di  sorveglianza  sanitaria  e  richiedere  al  medico  competente  l’osservanza  degli  obblighi  previsti  a  suo  carico  nel  presente  decreto; 

g  bis)  nei  casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all’articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al  medico  competente  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro; 

  1. adottare  le  misure  per  il  controllo  delle  situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni  affinché  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  ed  inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o  la  zona  pericolosa; 
  2. informare  il  più  presto  possibile  i  lavoratori  esposti  al  rischio  di  un  pericolo  grave  e  immediato  circa  il  rischio  stesso  e  le  disposizioni  prese  o  da  prendere  in  materia  di  protezione; 

l)  adempiere  agli  obblighi  di  informazione,  formazione  e  addestramento  di  cui  agli  articoli  36  e  37; 

m)  astenersi,  salvo  eccezione  debitamente  motivata  da  esigenze  di  tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal  richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro  attività  in  una  situazione  di  lavoro  in  cui  persiste  un  pericolo  grave  e  immediato; 

n)  consentire  ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  l’applicazione  delle  misure  di  sicurezza  e  di  protezione  della  salute; 

  1. consegnare  tempestivamente  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  su  richiesta  di  questi  e  per  l’espletamento  della  sua  funzione,  copia  del  documento  di  cui  all’articolo  17,  comma  1,  lettera  a),  anche  su  supporto  informatico  come  previsto  dall’articolo  53,  comma  5,  nonché  consentire  al  medesimo  rappresentante  di  accedere  ai  dati  di  cui  alla  lettera  r);  il  documento  è  consultato  esclusivamente  in  azienda; 
  2. elaborare  il  documento  di  cui  all’articolo  26,  comma  3,  anche  su  supporto  informatico  come  previsto  dall’articolo  53,  comma  5,  e,  su  richiesta  di  questi  e  per  l’espletamento  della  sua  funzione,  consegnarne  tempestivamente  copia  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza.  Il  documento  è  consultato  esclusivamente  in  azienda; 
  3. prendere  appropriati  provvedimenti  per  evitare  che  le  misure  tecniche  adottate  possano  causare  rischi  per  la  salute  della  popolazione  o  deteriorare  l’ambiente  esterno  verificando  periodicamente  la  perdurante  assenza  di  rischio; 
  4. comunicare  in  via  telematica  all’INAIL  e  all’IPSEMA,  nonché  per  loro  tramite,  al  sistema  informativo  nazionale  per  la  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui  all’articolo  8,  entro  48  ore  dalla  ricezione  del  certificato  medico,  a  fini  statistici  e  informativi,  i  dati  e  le  informazioni  relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che  comportino  l’assenza  dal  lavoro  di  almeno  un  giorno,  escluso  quello  dell’evento  e,  a  fini  assicurativi,  quelli  relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che  comportino  un’assenza  al  lavoro  superiore  a  tre  giorni;  l’obbligo  di  comunicazione  degli  infortuni  sul  lavoro  che  comportino  un’assenza  dal  lavoro  superiore  a  tre  giorni  si  considera  comunque  assolto  per  mezzo  della  denuncia  di  cui  all’articolo  53  del  testo  unico  delle  disposizioni  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124;
  5. consultare  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  nelle  ipotesi  di  cui  all’articolo  50; 
  6. adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della  prevenzione  incendi  e  dell’evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro,  nonché  per  il  caso  di  pericolo  grave  e  immediato,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  43.  Tali  misure  devono  essere  adeguate  alla  natura  dell’attività,  alle  dimensioni  dell’azienda  o  dell’unità  produttiva,  e  al  numero  delle  persone  presenti;
  7. nell’ambito  dello  svolgimento  di  attività  in  regime  di  appalto  e  di  subappalto,  munire  i  lavoratori  di  apposita  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro; 
  8. nelle  unità  produttive  con  più  di  15  lavoratori,  convocare  la  riunione  periodica  di  cui  all’articolo  35;

z)  aggiornare  le  misure  di  prevenzione  in  relazione  ai  mutamenti  organizzativi  e  produttivi  che  hanno  rilevanza  ai  fini  della  salute  e  sicurezza  del  lavoro,  o  in  relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della  prevenzione  e  della  protezione; 

aa)  comunicare  in  via  telematica  all’INAIL  e  all’IPSEMA,  nonché  per  loro  tramite,  al  sistema  informativo  nazionale  per  la  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui  all’articolo  8,  in  caso  di  nuova  elezione  o  designazione,  i  nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza;  in  fase  di  prima  applicazione  l’obbligo  di  cui  alla  presente  lettera  riguarda  i  nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  già  eletti  o  designati; 

bb)  vigilare  affinché  i  lavoratori  per  i  quali  vige  l’obbligo  di  sorveglianza  sanitaria  non  siano  adibiti  alla  mansione  lavorativa  specifica  senza  il  prescritto  giudizio  di  idoneità. 

 

1-bis.  L’obbligo  di  cui  alla  lettera  r)  del  comma  1,  relativo  alla  comunicazione  a  fini  statistici  e  informativi  dei  dati  relativi  agli  infortuni  che  comportano  l’assenza  dal  lavoro  di  almeno  un  giorno,  escluso  quello  dell’evento,  decorre  dalla  scadenza  del  termine  di  dodici  mesi  dall’adozione  del  decreto  di  cui  all’articolo  8,  comma  4. 

 

2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio  di  prevenzione  e  protezione  ed  al  medico  competente  informazioni  in  merito  a: 

a)  la  natura  dei  rischi; 

b)  l’organizzazione  del  lavoro,  la  programmazione  e  l’attuazione  delle  misure  preventive  e  protettive; 

c)  la  descrizione  degli  impianti  e  dei  processi  produttivi; 

d)  i  dati  di  cui  al  comma  1,  lettera  r)  e  quelli  relativi  alle  malattie  professionali; 

e)  i  provvedimenti  adottati  dagli  organi  di  vigilanza. 

 

3.  Gli  obblighi  relativi  agli  interventi  strutturali  e  di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,  la  sicurezza  dei  locali  e  degli  edifici  assegnati  in  uso  a  pubbliche  amministrazioni  o  a  pubblici  uffici,  ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative,  restano  a  carico  dell’amministrazione  tenuta,  per  effetto  di  norme  o  convenzioni,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  In  tale  caso  gli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto  legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,  si  intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari  preposti  agli  uffici  interessati,  con  la  richiesta  del  loro  adempimento  all’amministrazione  competente  o  al  soggetto  che  ne  ha  l’obbligo  giuridico. 

 

3.1.  I  Dirigenti  delle  Istituzioni  Scolastiche  sono  esentati  da  qualsiasi  responsabilità  civile,  amministrativa  e  penale  qualora  abbiano  tempestivamente  richiesto  gli  interventi  strutturali  e  di  manutenzione  di  cui  al  comma  3,  necessari  per  assicurare  la  sicurezza  dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  adottando  le  misure  di  carattere  gestionale  di  propria  competenza  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  In  ogni  caso  gli  interventi  relativi  all'installazione  degli  impianti  e  alla  loro  verifica  periodica  e  gli  interventi  strutturali  e  di  manutenzione  riferiti  ad  aree  e  spazi  degli  edifici  non  assegnati  alle  Istituzioni  Scolastiche  nonché  ai  vani  e  locali  tecnici  e  ai  tetti  e  sottotetti  delle  sedi  delle  Istituzioni  Scolastiche  restano  a  carico  dell'amministrazione  tenuta,  ai  sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Qualora  i  Dirigenti,  sulla  base  della  valutazione  svolta,  con  la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,  rilevino  la  sussistenza  di  un  pericolo  grave  e  immediato,  possono  interdire  parzialmente  o  totalmente  l'utilizzo  dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  nonché  ordinarne  l'evacuazione,  dandone  tempestiva  comunicazione  all'amministrazione  tenuta,  ai  sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione,  nonché  alla  competente  autorità  di  pubblica  sicurezza.  Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applicano  gli  articoli  331,  340  e  658  del  codice  penale.

 

3.2.  Per  le  sedi  delle  Istituzioni  Scolastiche,  la  valutazione  dei  rischi  strutturali  degli  edifici  e  l'individuazione  delle  misure  necessarie  a  prevenirli  sono  di  esclusiva  competenza  dell'amministrazione  tenuta,  ai  sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Il  documento  di  valutazione  di  cui  al  comma  2  è  redatto  dal  datore  di  lavoro  congiuntamente  all'amministrazione  tenuta,  ai  sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  con  proprio  decreto  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  stabilisce  le  modalità  di  valutazione  congiunta  dei  rischi  connessi  agli  edifici  scolastici.

3.3.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto  legislativo  a  carico  delle  amministrazioni  tenute  alla  fornitura  e  alla  manutenzione  degli  edifici  scolastici  statali  si  intendono  assolti  con  l'effettuazione  della  valutazione  congiunta  dei  rischi  di  cui  al  comma  3.2,  alla  quale  sia  seguita  la  programmazione  degli  interventi  necessari  nel  limite  delle  risorse  disponibili

 

3-bis.  Il  datore  di  lavoro  e  i  dirigenti  sono  tenuti  altresì  a  vigilare  in  ordine  all’adempimento  degli  obblighi  di  cui  agli  articoli  19,  20,  22,  23,  24  e  25,  ferma  restando  l’esclusiva  responsabilità  dei  soggetti  obbligati  ai  sensi  dei  medesimi  articoli  qualora  la  mancata  attuazione  dei  predetti  obblighi  sia  addebitabile  unicamente  agli  stessi  e  non  sia  riscontrabile  un  difetto  di  vigilanza  del  datore  di  lavoro  e  dei  dirigenti. 

 

Articolo  21  -  Disposizioni  relative  ai  componenti  dell’impresa  familiare  di  cui  all’articolo  230-bis  del  Codice  civile  e  ai  lavoratori  autonomi

1.  I  componenti  dell’impresa  familiare  di  cui  all’articolo  230-bis  del  Codice  civile,  i  lavoratori  autonomi  che  compiono  opere  o  servizi  ai  sensi  dell’articolo  2222  del  Codice  civile,  i  coltivatori  diretti  del  fondo,  i  soci  delle  società  semplici  operanti  nel  settore  agricolo,  gli  artigiani  e  i  piccoli  commercianti  devono:

a)  utilizzare  attrezzature  di  lavoro  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  Titolo  III  nonché  idonee  opere  provvisionali  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  titolo  IV;

 

Articolo  25  -  Obblighi  del  medico  competente

Il  medico  competente: 

  1. collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il  servizio  di  prevenzione  e  protezione  alla  valutazione  dei  rischi,  anche  ai  fini  della  programmazione,  ove  necessario,  della  sorveglianza  sanitaria,  alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure  per  la  tutela  della  salute  e  della  integrità  psico-fisica  dei  lavoratori,  all’attività  di  formazione  e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori,  per  la  parte  di  competenza,  e  alla  organizzazione  del  servizio  di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di  lavorazione  ed  esposizione  e  le  peculiari  modalità  organizzative  del  lavoro.  Collabora  inoltre  alla  attuazione  e  valorizzazione  di  programmi  volontari  di  “promozione  della  salute”,  secondo  i  principi  della  responsabilità  sociale;
  2. programma  ed  effettua  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all’articolo  41  attraverso  protocolli  sanitari  definiti  in  funzione  dei  rischi  specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli  indirizzi  scientifici  più  avanzati; 
  3. istituisce,  aggiorna  e  custodisce,  sotto  la  propria  responsabilità,  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio  per  ogni  lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria;  tale  cartella  è  conservata  con  salvaguardia  del  segreto  professionale  e,  salvo  il  tempo  strettamente  necessario  per  l’esecuzione  della  sorveglianza  sanitaria  e  la  trascrizione  dei  relativi  risultati,  presso  il  luogo  di  custodia  concordato  al  momento  della  nomina  del  medico  competente; 
  4. consegna  al  datore  di  lavoro,  alla  cessazione  dell’incarico,  la  documentazione  sanitaria  in  suo  possesso,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  del  30  giugno  2003  n.196  e  con  salvaguardia  del  segreto  professionale; 
  5. consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  copia  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio,  e  gli  fornisce  le  informazioni  necessarie  relative  alla  conservazione  della  medesima;  l’originale  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio  va  conservata,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  da  parte  del  datore  di  lavoro,  per  almeno  dieci  anni,  salvo  il  diverso  termine  previsto  da  altre  disposizioni  del  presente  decreto;

e-bis)  in  occasione  delle  visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la  cartella  sanitaria  rilasciata  dal  precedente  datore  di  lavoro  e  tiene  conto  del  suo  contenuto  ai  fini  della  formulazione  del  giudizio  di  idoneità;

e-bis  in  occasione  della  visita  medica  preventiva  o  della  visita  medica  preventiva  in  fase  preassuntiva  di  cui  all'articolo  41,  richiede  al  lavoratore  di  esibire  copia  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio  rilasciata  alla  risoluzione  del  precedente  rapporto  di  lavoro  e  ne  valuta  il  contenuto  ai  fini  della  formulazione  del  giudizio  di  idoneità,  salvo  che  ne  sia  oggettivamente  impossibile  il  reperimento

  1. Lettera  soppressa  dall’art.  15  del  D.Lgs.  3  agosto  2009,  n.  106 
  2. fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul  significato  della  sorveglianza  sanitaria  cui  sono  sottoposti  e,  nel  caso  di  esposizione  ad  agenti  con  effetti  a  lungo  termine,  sulla  necessità  di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche  dopo  la  cessazione  della  attività  che  comporta  l’esposizione  a  tali  agenti.  Fornisce  altresì,  a  richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza; 
  3. informa  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati  della  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all’articolo  41  e,  a  richiesta  dello  stesso,  gli  rilascia  copia  della  documentazione  sanitaria; 
  4. comunica  per  iscritto,  in  occasione  delle  riunioni  di  cui  all’articolo  35,  al  datore  di  lavoro,  al  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  protezione  dai  rischi,  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  i  risultati  anonimi  collettivi  della  sorveglianza  sanitaria  effettuata  e  fornisce  indicazioni  sul  significato  di  detti  risultati  ai  fini  della  attuazione  delle  misure  per  la  tutela  della  salute  e  della  integrità  psico-fisica  dei  lavoratori;
  1. visita  gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all’anno  o  a  cadenza  diversa  che  stabilisce  in  base  alla  valutazione  dei  rischi;  la  indicazione  di  una  periodicità  diversa  dall’annuale  deve  essere  comunicata  al  datore  di  lavoro  ai  fini  della  sua  annotazione  nel  documento  di  valutazione  dei  rischi; 
  2. partecipa  alla  programmazione  del  controllo  dell’esposizione  dei  lavoratori  i  cui  risultati  gli  sono  forniti  con  tempestività  ai  fini  della  valutazione  del  rischio  e  della  sorveglianza  sanitaria; 
  3. comunica,  mediante  autocertificazione,  il  possesso  dei  titoli  e  requisiti  di  cui  all’articolo  38  al  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.

n-bis)  in  caso  di  impedimento  per  gravi  e  motivate  ragioni,  comunica  per  iscritto  al  datore  di  lavoro  il  nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  38,  per  l’adempimento  degli  obblighi  di  legge  durante  il  relativo  intervallo  temporale  specificato

 

Articolo  37  -  Formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti 

1.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  ciascun  lavoratore  riceva  una  formazione  sufficiente  ed  adeguata  in  materia  di  salute  e  sicurezza,  anche  rispetto  alle  conoscenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento  a: 

  1. concetti  di  rischio,  danno,  prevenzione,  protezione,  organizzazione  della  prevenzione  aziendale,  diritti  e  doveri  dei  vari  soggetti  aziendali,  organi  di  vigilanza,  controllo,  assistenza; 
  2. rischi  riferiti  alle  mansioni  e  ai  possibili  danni  e  alle  conseguenti  misure  e  procedure  di  prevenzione  e  protezione  caratteristici  del  settore  o  comparto  di  appartenenza  dell’azienda. 

 

2.  La  durata,  i  contenuti  minimi  e  le  modalità  della  formazione  di  cui  al  comma  1  sono  definiti  mediante  Accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adottato,  previa  consultazione  delle  parti  sociali,  entro  il  termine  di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo.  “Nelle  more  dell’adozione  dell’Accordo  di  cui  all’art.  37  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  9  aprile  20008,  n.  81,  la  formazione  obbligatoria  in  matria  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  può  essere  erogata  sia  con  la  modalità  in  presenza  sia  con  la  modalità  a  distanza  attraverso  la  metodologia  della  videoconferenza  in  modalità  sincrona,  tranne  che  per  le  attività  formative  per  le  quali  siano  previsti  dalla  legge  e  da  accordi  adottati  in  sede  di  conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano  un  addestramento  o  una  nuova  pratica,  che  devono  svolgersi  obbligatoriamente  in  presenza”. 

(Comma  introdotto  dalla    Legge  19  maggio  2022,  n.  52  in  vigore  dal  24  maggio  2022,  Conversione  in  Legge  del  D.L.  24  del  24  marzo  2022”  cessazione  dello  stato  di  emergenza”)

  Entro  il  30  giugno  2022  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adotta  un  Accordo  nel  quale  provvede  all'accorpamento,  rivisitazione  e  modifica  degli  Accordi  attuativi  del  presente  decreto  legislativo  in  materia  di  formazione  in  modo  da  garantire: 

  1. L'individuazione  della  durata,  dei  contenuti  minimi  e  delle  modalità  della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di  lavoro; 
  2. L'individuazione  delle  modalità  della  verifica  finale  di  apprendimento  obbligatoria  per  i  discenti  di  tutti  i  percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  di  quelle  delle  verifiche  di  efficacia  della  formazione  durante  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa

b-bis)  il  monitoraggio  dell’applicazione  degli  accordi  in  materia  di  formazione,  nonché  il  controllo  sulle  attività  formative  e  sul  rispetto  della  normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei  soggetti  che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti  destinatari  della  stessa

 

  1. Il  datore  di  lavoro  assicura,  altresì,  che  ciascun  lavoratore  riceva  una  formazione  sufficiente  ed  adeguata  in  merito  ai  rischi  specifici  di  cui  ai  titoli  del  presente  decreto  successivi  al  I.  Ferme  restando  le  disposizioni  già  in  vigore  in  materia,  la  formazione  di  cui  al  periodo  che  precede  è  definita  mediante  l’Accordo  di  cui  al  comma  2. 

 

4.  La  formazione  e,  ove  previsto,  l’addestramento  specifico  devono  avvenire  in  occasione: 

  1. della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell’inizio  dell’utilizzazione  qualora  si  tratti  di  somministrazione  di  lavoro; 
  2. del  trasferimento  o  cambiamento  di  mansioni; 
  3. della  introduzione  di  nuove  attrezzature  di  lavoro  o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  sostanze  e  miscele  pericolose. 

 

  1. L’addestramento  viene  effettuato  da  persona  esperta  e  sul  luogo  di  lavoro.  L'addestramento  consiste  nella  prova  pratica,  nel  caso  dell'uso  corretto  e  in  sicurezza  di  attrezzature,  macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,  anche  di  protezione  individuale;  l'addestramento  consiste,  inoltre,  nella  esercitazione  applicata  nel  caso  delle  procedure  di  lavoro  in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati  dovranno  essere  tracciati  in  apposito  registro  anche  informatizzato

 

  1. La  formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta  in  relazione  all’evoluzione  dei  rischi  o  all’insorgenza  di  nuovi  rischi. 

 

7.  I  dirigenti  e  i  preposti  ricevono  a  cura  del  datore  di  lavoro,  un’adeguata  e  specifica  formazione  e  un  aggiornamento  periodico  in  relazione  ai  propri  compiti  in  materia  di  salute  e  sicurezza  del  lavoro.  I  contenuti  della  formazione  di  cui  al  presente  comma  comprendono: 

  1. principali  soggetti  coinvolti  e  i  relativi  obblighi; 
  2. definizione  e  individuazione  dei  fattori  di  rischio; 
  3. valutazione  dei  rischi; 
  4. individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  di  prevenzione  e  protezione

7.  Il  datore  di  lavoro,  i  dirigenti  e  i  preposti  ricevono  un'adeguata  e  specifica  formazione  e  un  aggiornamento  periodico  in  relazione  ai  propri  compiti  in  materia  di  salute  e  sicurezza  del  lavoro,  secondo  quanto  previsto  dall'Accordo  di  cui  all'articolo  37,  comma  2,  secondo  periodo.

 

7-bis.  La  formazione  di  cui  al  comma  7  può  essere  effettuata  anche  presso  gli  organismi  paritetici  di  cui  all’articolo  51  o  le  scuole  edili,  ove  esistenti,  o  presso  le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei  lavoratori. 

 

7-ter:  per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  specificità  della  formazione  nonché  l'aggiornamento  periodico  dei  preposti  ai  sensi  del  comma  7,  le  relative  attività  formative  devono  essere  svolte  interamente  con  modalità  in  presenza  e  devono  essere  ripetute,  con  cadenza  almeno  biennale  e  comunque  ogni  qualvolta  ciò  sia  reso  necessario  in  ragione  dell'evoluzione  dei  rischi  o  all'insorgenza  di  nuovi  rischi.

 

8.  I  soggetti  di  cui  all’articolo  21,  comma  1,  possono  avvalersi  dei  percorsi  formativi  appositamente  definiti,  tramite  l’Accordo  di  cui  al  comma  2,  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. 

 

9.  I  lavoratori  incaricati  dell’attività  di  prevenzione  incendi  e  lotta  antincendio,  di  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  ed  immediato,  di  salvataggio,  di  primo  soccorso  e,  comunque,  di  gestione  dell’emergenza  devono  ricevere  un’adeguata  e  specifica  formazione  e  un  aggiornamento  periodico;  in  attesa  dell’emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3  dell’articolo  46,  continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell’interno  in  data  10  marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  G.U.  n.  81  del  7  aprile  1998,  attuativo  dell’articolo  13  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626. 

 

10.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  diritto  ad  una  formazione  particolare  in  materia  di  salute  e  sicurezza  concernente  i  rischi  specifici  esistenti  negli  ambiti  in  cui  esercita  la  propria  rappresentanza,  tale  da  assicurargli  adeguate  competenze  sulle  principali  tecniche  di  controllo  e  prevenzione  dei  rischi  stessi. 

 

11.  Le  modalità,  la  durata  e  i  contenuti  specifici  della  formazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  sono  stabiliti  in  sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti  contenuti  minimi: 

  1. principi  giuridici  comunitari  e  nazionali; 
  2. b)  legislazione  generale  e  speciale  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro; 
  3. c)  principali  soggetti  coinvolti  e  i  relativi  obblighi; 
  4. d)  definizione  e  individuazione  dei  fattori  di  rischio; 
  5. e)  valutazione  dei  rischi; 
  6. f)  individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  di  prevenzione  e  protezione; 
  7. g)  aspetti  normativi  dell’attività  di  rappresentanza  dei  lavoratori; 
  8. h)  nozioni  di  tecnica  della  comunicazione. 

La  durata  minima  dei  corsi  è  di  32  ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi  specifici  presenti  in  azienda  e  le  conseguenti  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate,  con  verifica  di  apprendimento.  La  contrattazione  collettiva  nazionale  disciplina  le  modalità  dell’obbligo  di  aggiornamento  periodico,  la  cui  durata  non  può  essere  inferiore  a  4  ore  annue  per  le  imprese  che  occupano  dai  15  ai  50  lavoratori  e  a  8  ore  annue  per  le  imprese  che  occupano  più  di  50  lavoratori. 

 

12.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella  dei  loro  rappresentanti  deve  avvenire,  in  collaborazione  con  gli  organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel  territorio  in  cui  si  svolge  l’attività  del  datore  di  lavoro,  durante  l’orario  di  lavoro  e  non  può  comportare  oneri  economici  a  carico  dei  lavoratori. 

 

13.  Il  contenuto  della  formazione  deve  essere  facilmente  comprensibile  per  i  lavoratori  e  deve  consentire  loro  di  acquisire  le  conoscenze  e  competenze  necessarie  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Ove  la  formazione  riguardi  lavoratori  immigrati,  essa  avviene  previa  verifica  della  comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare  utilizzata  nel  percorso  formativo. 

 

14.  Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle  attività  di  formazione  di  cui  al  presente  decreto  sono  registrate  nel  libretto  formativo  del  cittadino  di  cui  all’articolo  2,  comma  1,  lettera  i),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  ,  e  successive  modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in  quanto  attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.  Il  contenuto  del  libretto  formativo  è  considerato  dal  datore  di  lavoro  ai  fini  della  programmazione  della  formazione  e  di  esso  gli  organi  di  vigilanza  tengono  conto  ai  fini  della  verifica  degli  obblighi  di  cui  al  presente  decreto. 

 

14-bis.  In  tutti  i  casi  di  formazione  ed  aggiornamento,  previsti  dal  presente  decreto  legislativo  per  dirigenti,  preposti,  lavoratori  e  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  in  cui  i  contenuti  dei  percorsi  formativi  si  sovrappongano,  in  tutto  o  in  parte,  è  riconosciuto  il  credito  formativo  per  la  durata  e  per  i  contenuti  della  formazione  e  dell’aggiornamento  corrispondenti  erogati.  Le  modalità  di  riconoscimento  del  credito  formativo  e  i  modelli  per  mezzo  dei  quali  è  documentata  l’avvenuta  formazione  sono  individuati  dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente  di  cui  all’articolo  6.  Gli  istituti  di  istruzione  e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli  allievi  equiparati  ai  lavoratori,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  e  dell’articolo  37,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente  decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.

 

 

TITOLO  III  Uso  delle  attrezzature  di  lavoro  e  DPI

CAPO  I

Articolo  71  -  Obblighi  del  datore  di  lavoro

  1. Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori  attrezzature  conformi  ai  requisiti  di  cui  all’articolo  precedente,  idonee  ai  fini  della  salute  e  sicurezza  e  adeguate  al  lavoro  da  svolgere  o  adattate  a  tali  scopi  che  devono  essere  utilizzate  conformemente  alle  disposizioni  legislative  di  recepimento  delle  Direttive  comunitarie. 
  2. All’atto  della  scelta  delle  attrezzature  di  lavoro,  il  datore  di  lavoro  prende  in  considerazione:
  1. le  condizioni  e  le  caratteristiche  specifiche  del  lavoro  da  svolgere; 
  2. i  rischi  presenti  nell’ambiente  di  lavoro; 
  3. i  rischi  derivanti  dall’impiego  delle  attrezzature  stesse; 
  4. i  rischi  derivanti  da  interferenze  con  le  altre  attrezzature  già  in  uso. 
  1. Il  datore  di  lavoro,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all’uso  delle  attrezzature  di  lavoro  e  per  impedire  che  dette  attrezzature  possano  essere  utilizzate  per  operazioni  e  secondo  condizioni  per  le  quali  non  sono  adatte,  adotta  adeguate  misure  tecniche  ed  organizzative,  tra  le  quali  quelle  dell’ALLEGATO  VI.
  2. Il  datore  di  lavoro  prende  le  misure  necessarie  affinché:

a)  le  attrezzature  di  lavoro  siano: 

        1. installate  ed  utilizzate  in  conformità  alle  istruzioni  d’uso; 
        2. oggetto  di  idonea  manutenzione  al  fine  di  garantire  nel  tempo  la  permanenza  dei  requisiti  di  sicurezza  di  cui  all’articolo  70  e  siano  corredate,  ove  necessario,  da  apposite  istruzioni  d’uso  e  libretto  di  manutenzione; 
        3. assoggettate  alle  misure  di  aggiornamento  dei  requisiti  minimi  di  sicurezza  stabilite  con  specifico  provvedimento  regolamentare  adottato  in  relazione  alle  prescrizioni  di  cui  all’articolo  18,  comma1,  lettera  z); 
    1. siano  curati  la  tenuta  e  l’aggiornamento  del  registro  di  controllo  delle  attrezzature  di  lavoro  per  cui  lo  stesso  è  previsto. 
  1. Le  modifiche  apportate  alle  macchine  quali  definite  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  per  migliorarne  le  condizioni  di  sicurezza  in  rapporto  alle  previsioni  del  comma  1,  ovvero  del  comma  4,  lettera  a),  numero  3)  non  configurano  immissione  sul  mercato  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  3,  secondo  periodo,  sempre  che  non  comportino  modifiche  delle  modalità  di  utilizzo  e  delle  prestazioni  previste  dal  costruttore. 
  2. Il  datore  di  lavoro  prende  le  misure  necessarie  affinché  il  posto  di  lavoro  e  la  posizione  dei  lavoratori  durante  l’uso  delle  attrezzature  presentino  requisiti  di  sicurezza  e  rispondano  ai  principi  dell’ergonomia. 
  3. Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il  loro  impiego  conoscenze  o  responsabilità  particolari  in  relazione  ai  loro  rischi  specifici,  il  datore  di  lavoro  prende  le  misure  necessarie  affinché:
    1. l’uso  dell’attrezzatura  di  lavoro  sia  riservato  ai  lavoratori  allo  scopo  incaricati  che  abbiano  ricevuto  una  informazione,  formazione  ed  addestramento  adeguati; 
    2. in  caso  di  riparazione,  di  trasformazione  o  manutenzione,  i  lavoratori  interessati  siano  qualificati  in  maniera  specifica  per  svolgere  detti  compiti. 
  4. Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  4,  il  datore  di  lavoro,  secondo  le  indicazioni  fornite  dai  fabbricanti  ovvero,  in  assenza  di  queste,  dalle  pertinenti  norme  tecniche  o  dalle  buone  prassi  o  da  linee  guida,  provvede  affinché: 
    1. le  attrezzature  di  lavoro  la  cui  sicurezza  dipende  dalle  condizioni  di  installazione  siano  sottoposte  a  un  controllo  iniziale  (dopo  l’installazione  e  prima  della  messa  in  esercizio)  e  ad  un  controllo  dopo  ogni  montaggio  in  un  nuovo  cantiere  o  in  una  nuova  località  di  impianto,  al  fine  di  assicurarne  l’installazione  corretta  e  il  buon  funzionamento; 
    2. le  attrezzature  soggette  a  influssi  che  possono  provocare  deterioramenti  suscettibili  di  dare  origine  a  situazioni  pericolose  siano  sottoposte: 
        1. ad  interventi  di  controllo  periodici,  secondo  frequenze  stabilite  in  base  alle  indicazioni  fornite  dai  fabbricanti,  ovvero  dalle  norme  di  buona  tecnica,  o  in  assenza  di  queste  ultime,  desumibili  dai  codici  di  buona  prassi; 
        2. ad  interventi  di  controllo  straordinari  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  di  buone  condizioni  di  sicurezza,  ogni  volta  che  intervengano  eventi  eccezionali  che  possano  avere  conseguenze  pregiudizievoli  per  la  sicurezza  delle  attrezzature  di  lavoro,  quali  riparazioni  trasformazioni,  incidenti,  fenomeni  naturali  o  periodi  prolungati  di  inattività. 
    1. Gli  interventi  di  controllo  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  sono  volti  ad  assicurare  il  buono  stato  di  conservazione  e  l’efficienza  a  fini  di  sicurezza  delle  attrezzature  di  lavoro  e  devono  essere  effettuati  da  persona  competente. 

  1. 9. I  risultati  dei  controlli  di  cui  al  comma  8  devono  essere  riportati  per  iscritto  e,  almeno  quelli  relativi  agli  ultimi  tre  anni,  devono  essere  conservati  e  tenuti  a  disposizione  degli  organi  di  vigilanza.
    10. Qualora  le  attrezzature  di  lavoro  di  cui  al  comma  8  siano  usate  al  di  fuori  della  sede  dell’unità  produttiva  devono  essere  accompagnate  da  un  documento  attestante  l’esecuzione  dell’ultimo  controllo  con  esito  positivo. 

    11. Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro  sottopone  le  attrezzature  di  lavoro  riportate  nell’ALLEGATO  VII  a  verifiche  periodiche  volte  a  valutarne  l’effettivo  stato  di  conservazione  e  di  efficienza  ai  fini  di  sicurezza,  con  la  frequenza  indicata  nel  medesimo  ALLEGATO.  Per  la  prima  verifica  il  datore  di  lavoro  si  avvale  dell’INAIL,  che  vi  provvede  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta.  Una  volta  decorso  inutilmente  il  termine  di  quarantacinque  giorni  sopra  indicato,  il  datore  di  lavoro  può  avvalersi,  a  propria  scelta,  di  altri  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati  secondo  le  modalità  di  cui  al  comma  13.  Le  successive  verifiche  sono  effettuate  su  libera  scelta  del  datore  di  lavoro  dalle  ASL  o,  ove  ciò  sia  previsto  con  legge  regionale,  dall’ARPA,  o  da  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati  che  vi  provvedono  secondo  le  modalità  di  cui  al  comma  13.  Per  l’effettuazione  delle  verifiche  l’INAIL  può  avvalersi  del  supporto  di  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati.  I  verbali  redatti  all’esito  delle  verifiche  di  cui  al  presente  comma  devono  essere  conservati  e  tenuti  a  disposizione  dell’organo  di  vigilanza.  Le  verifiche  di  cui  al  presente  comma  sono  effettuate  a  titolo  oneroso  e  le  spese  per  la  loro  effettuazione  sono  poste  a  carico  del  datore  di  lavoro.

    12. Per  l’effettuazione  delle  verifiche  di  cui  al  comma  11,  le  ASL  e  l’ISPESL  possono  avvalersi  del  supporto  di  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati.  I  soggetti  privati  abilitati  acquistano  la  qualifica  di  incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla  struttura  pubblica  titolare  della  funzione. 

I  soggetti  privati  abilitati  acquistano  la  qualifica  di  incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla  struttura  pubblica  titolare  della  funzione  di  vigilanza  nei  luoghi  di  lavoro  territorialmente  competente 

13. Le  modalità  di  effettuazione  delle  verifiche  periodiche  di  cui  all’ALLEGATO  VII,  nonché  i  criteri  per  l’abilitazione  dei  soggetti  pubblici  o  privati  di  cui  al  comma  precedente  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali105,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  con  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da  adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto. 

13-bis.  Al  fine  di  garantire  la  continuità  e  l’efficienza  dei  servizi  di  soccorso  pubblico  e  di  prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi,  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  può  effettuare  direttamente  le  verifiche  periodiche  di  cui  al  comma  11,  relativamente  alle  attrezzature  riportate  nell’allegato  VII  di  cui  dispone  a  titolo  di  proprietà  o  comodato  d’uso.  Il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.

14. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  socialidi  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d’intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  Regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentita  la  Commissione  consultiva  di  cui  all’articolo  6,  vengono  apportate  le  modifiche  all’ALLEGATO  VII  relativamente  all’elenco  delle  attrezzature  di  lavoro  da  sottoporre  alle  verifiche  di  cui  al  comma  11.

 

 

Articolo  72  -  Obblighi  dei  noleggiatori  e  dei  concedenti  in  uso

  1. Chiunque  venda,  noleggi  o  conceda  in  uso  o  locazione  finanziaria  macchine,  apparecchi  o  utensili  costruiti  o  messi  in  servizio  al  di  fuori  della  disciplina  di  cui  all’articolo  70,  comma  1,  attesta,  attesta,  sotto  la  propria  responsabilità,  che  le  stesse  siano  conformi,  al  momento  della  consegna  a  chi  acquisti,  riceva  in  uso,  noleggio  o  locazione  finanziaria,  ai  requisiti  di  sicurezza  di  cui  all’allegato  V.
  2. Chiunque  noleggi  o  conceda  in  uso  attrezzature  di  lavoro  senza  operatore  deve,  al  momento  della  cessione,  attestarne  il  buono  stato  di  conservazione,  manutenzione  ed  efficienza  a  fini  di  sicurezza.  Dovrà  altresì  acquisire  e  conservare  agli  atti  per  tutta  la  durata  del  noleggio  o  della  concessione  dell’attrezzatura  una  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  che  riporti  l’indicazione  del  lavoratore  o  dei  lavoratori  incaricati  del  loro  uso,  i  quali  devono  risultare  formati  conformemente  alle  disposizioni  del  presente  Titolo  e,  ove  si  tratti  di  attrezzature  di  cui  all’articolo  73,  comma  5,  siano  in  possesso  della  specifica  abilitazione  ivi  prevista.

Deve  altresì  acquisire  e  conservare  agli  atti,  per  tutta  la durata  del  noleggio  o  della  concessione  dell’attrezzatura,  una  dichiarazione  autocertificativa  del  soggetto  che  prende  a  noleggio,  o  in  concessione  in  uso,  o  del  datore  di  lavoro,  che  attesti  l’avvenuta  formazione  e  addestramento  specifico,  effettuati  conformemente  alle  disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  all’utilizzo.

 

Articolo  73  -  Informazione,  formazione  e  addestramento 

      1. Nell’ambito  degli  obblighi  di  cui  agli  articoli  36  e  37  il  datore  di  lavoro  provvede,  affinché  per  ogni  attrezzatura  di  lavoro  messa  a  disposizione,  i  lavoratori  incaricati  dell’uso  dispongano  di  ogni  necessaria  informazione  e  istruzione  e  ricevano  una  formazione  e  un  addestramento  adeguati,  in  rapporto  alla  sicurezza  relativamente: 

a)  alle  condizioni  di  impiego  delle  attrezzature; 

b)  alle  situazioni  anormali  prevedibili. 

  1. Il  datore  di  lavoro  provvede  altresì  a  informare  i  lavoratori  sui  rischi  cui  sono  esposti  durante  l’uso  delle  attrezzature  di  lavoro,  sulle  attrezzature  di  lavoro  presenti  nell’ambiente  immediatamente  circostante,  anche  se  da  essi  non  usate  direttamente,  nonché  sui  cambiamenti  di  tali  attrezzature. 
  2. Le  informazioni  e  le  istruzioni  d’uso  devono  risultare  comprensibili  ai  lavoratori  interessati. 
  3. Il  datore  di  lavoro  provvede  affinché  i  lavoratori  incaricati  dell’uso  delle  attrezzature  che  richiedono  conoscenze  e  responsabilità  particolari  di  cui  all’articolo  71,  comma  7,  ricevano  una  formazione,  informazione  ed  addestramento  adeguati  e  specifici,  tali  da  consentire  l’utilizzo  delle  attrezzature  in  modo  idoneo  e  sicuro,  anche  in  relazione  ai  rischi  che  possano  essere  causati  ad  altre  persone.

4-bis.  Il  datore  di  lavoro  che  fa  uso  delle  attrezzature  che  richiedono  conoscenze  particolari  di  cui  all’articolo  71,  comma  7,  provvede  alla  propria  formazione  e  al  proprio  addestramento  specifico  al  fine  di  garantire  l’utilizzo  delle  attrezzature  in  modo  idoneo  e  sicuro

 

  1. In  sede  di  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  individuate  le  attrezzature  di  lavoro  per  le  quali  è  richiesta  una  specifica  abilitazione  degli  operatori  nonché  le  modalità  per  il  riconoscimento  di  tale  abilitazione,  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli  indirizzi  ed  i  requisiti  minimi  di  validità  della  formazione  e  le  condizioni  considerate  equivalenti  alla  specifica  abilitazione.

5-bis.  Al  fine  di  garantire  la  continuità  e  l’efficienza  dei  servizi  di  soccorso  pubblico  e  di  prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi,  la  formazione  e  l’abilitazione  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  all’utilizzo  delle  attrezzature  di  cui  al  comma  5  possono  essere  effettuate  direttamente  dal  Corpo  nazionale  medesimo,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente

 

Articolo  98  -  Requisiti  professionali  del  coordinatore  per  la  progettazione,  del  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori 

1.  Il  coordinatore  per  la  progettazione  e  il  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  devono  essere  in  possesso  di  uno  dei  seguenti  requisiti: 

  1. a)  laurea  magistrale  conseguita  in  una  delle  seguenti  classi:  LM-4,  da  LM-20  a  LM-35,  LM-  69,  LM-73,  LM-74,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell’Università  e  della  ricerca  in  data  16  marzo  2007,  pubblicato  nel  S.O.  alla  G.U.  n.  157  del  9  luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica  conseguita  nelle  seguenti  classi:  4/S,  da  25/S  a  38/S,  77/S,  74/S,  86/S,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell’Università  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  data  28  novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2001,  ovvero  corrispondente  diploma  di  laurea  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  in  data  5  maggio  2004,  pubblicato  nella  G.U.  n.  196  del  21  agosto  2004,  nonché  attestazione,  da  parte  di  datori  di  lavoro  o  committenti,  comprovante  l’espletamento  di  attività  lavorativa  nel  settore  delle  costruzioni  per  almeno  un  anno; 
  2. b)  laurea  conseguita  nelle  seguenti  classi  L7,  L8,  L9,  L17,  L23,  di  cui  al  predetto  decreto  ministeriale  in  data  16  marzo  2007,  ovvero  laurea  conseguita  nelle  classi  8,9,10,4,  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell’università  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  data  4  agosto  2000,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre  2000ovvero  laurea  conseguita  in  Tecniche  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro,  della  classe  L/SNT/4,  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  sanità  17  gennaio  1997,  n.  58,  e  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  19  febbraio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  25  maggio  2009,nonché  attestazione,  da  parte  di  datori  di  lavoro  o  committenti,  comprovante  l’espletamento  di  attività  lavorative  nel  settore  delle  costruzioni  per  almeno  due  anni; 
  3. c)  diploma  di  geometra  o  perito  industriale  o  perito  agrario  o  agrotecnico,  nonché  attestazione,  da  parte  di  datori  di  lavoro  o  committenti,  comprovante  l’espletamento  di  attività  lavorativa  nel  settore  delle  costruzioni  per  almeno  tre  anni. 

 

NOVITÀ  INTRODOTTE  DALLA  LEGGE  8  GIUGNO  2023,  N.  85 

(conversione  in  Legge  del  DL  4  maggio  2023,  n.  48  (Decreto  Lavoro)  Misure  urgenti  per  l’inclusione  sociale  e  l’accesso  al  mondo  del  lavoro

non  prevedono  modifiche  al  D.  Lgs.  81/2208  ma  sono  connesse  al  tema  della  salute  e  sicurezza

 

Art.  15 

Condivisione  dei    dati    per    il    rafforzamento    della    programmazione  dell'attività  ispettiva 

  1. Al  fine  di  orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle  imprese  che  evidenziano  fattori  di  rischio  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di  evasione  od  omissione  contributiva,  nonché  di  poter  disporre  con  immediatezza  di  tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e  definizione  delle  pratiche  ispettive,  gli  enti  pubblici  e  privati  condividono  gratuitamente,  anche  attraverso  cooperazione  applicativa,  le  informazioni  di  cui  dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del  Lavoro.  Le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  altresì  rese  disponibili  alla  Guardia  di  finanza,  anche  attraverso  cooperazione  applicativa,  con  apposita  convenzione  da  stipulare  con  l'INL  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ai  fini  dello  svolgimento  dei  controlli  ispettivi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.
  2. Le  informazioni,  i  dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti  pubblici  e  privati,  di  cui  al  comma  1,  sono  individuati,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  attraverso  gli  atti  amministrativi  generali  ai  sensi  dell'articolo  2-ter,  comma  1,  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.
  3. Alle  attività  previste  dai  commi    1    e    2,    le    amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica. 

 

Art. 16

Attività di vigilanza nella Regione siciliana

Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

 

Art. 17

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
  2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonchè la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Questo articolo interviene sulla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che aggiunge all’art. 1 i commi 784 bis, 784 ter, 784 quater:

 

Art. 1, comma 784: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

“I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al DLgs n. 77/05, sono ridenominati ‘percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento’ e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

  1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  2. non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei”.

 

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

 

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

 

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

 

5. All’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” sono apportate le modifiche al comma 41, lettera b:

 

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

  1. un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché' i periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere l’attività di alternanza;
  2. una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza, alle capacita strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

 

41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

 

Art. 18

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

 

  1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, n. 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:
    1. il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
    2. gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
    3. gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
    4. il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
    5. gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
    6. gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle Università e delle istituzioni diell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
    7. gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.
  4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

 

Rocco Vitale



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Rispondi Autore: Massimo Aquilni - likes: 0
07/07/2023 (08:47:14)
In merito all'indicazione del MC del suo temporaneo sostituto, come sarebbe gestito l'aspetto economico? Chi remunera il MC subentrato temporaneamente? Grazie, saluti, Massimo Aquilini
Rispondi Autore: Alberto - likes: 0
07/07/2023 (15:39:59)
la legge 215/2022 è in realtà la legge 215/2021
Rispondi Autore: esatto, grazie - likes: 0
09/07/2023 (12:08:19)
Rocco Vitale
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/07/2023 (19:19:57)
Chissà quando mai vedremo un serio intervento che prenda in considerazione tutte le variabili che entrano realmente in gioco.
Probabilmente mai.
Queste modifiche sono buone solo per fare convegni e scrivere qualche articolo.
Eppure cose da fare ce ne sarebbero.
Fino a quando le proposte si limiteranno alle solite e cioè:
1) più controlli,
2) più sanzioni,
3) più formazione,
4) Procura Nazionale del lavoro e
5) introduzione del reato di omicidio sul lavoro,
non faremo un passo avanti di neanche un millimetro.

La SSL è funzione di più variabili (tecniche, organizzative, psicologiche, sociologiche, mediche, ecc.) e, pertanto, qualunque intervento che non ne tenga conto è destinato ad un misero fallimento.
Purtroppo, noi addetti ai lavori continuiamo ad ascoltare personaggi autonominatisi paladini di un bene costituzionalmente tutelato che da decenni ripetono come un mantra le stesse soluzioni al "problema SSL" mentre è evidente che, ripetendo sempre le stesse cose, abbiano perso l'abitudine e la possibilità di esercitare la propria intelligenza.

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