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Movimentazione manuale di carichi: l’identificazione del pericolo

Movimentazione manuale di carichi: l’identificazione del pericolo
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

08/06/2017

Un tavolo di lavoro nazionale ha prodotto un documento con linee di indirizzo per la valutazione e gestione del rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi. Focus sul primo step relativo identificazione del pericolo.

Movimentazione manuale di carichi: l’identificazione del pericolo

Un tavolo di lavoro nazionale ha prodotto un documento con linee di indirizzo per la valutazione e gestione del rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi. Focus sul primo step relativo identificazione del pericolo.

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La movimentazione manuale dei carichi
Videocorsi in USB - La movimentazione manuale dei carichi
Formazione sui rischi specifici nella movimentazione di carichi (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Roma, 8 Giu – Sono tanti i dati che ci ricordano costantemente la diffusione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e delle correlate patologie muscolo scheletriche nel mondo del lavoro. Basti citare un dato significativo che indica come in Italia nel 2015 le denunce di patologie osteo-articolari e del tessuto connettivo hanno raggiunto il 63,4% del complesso delle malattie professionali denunciate all’Inail.

 

Per questo motivo torniamo a parlare di movimentazione manuale dei carichi (MMC), di valutazione e di prevenzione, anche in relazione al fatto che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 ha previsto un’attenzione significativa per la prevenzione delle malattie professionali, con particolare riferimento anche alle malattie dell’apparato muscolo scheletrico (MSK). Attenzione che si è concretizzata nella costituzione di un tavolo di lavoro nazionale e nell’elaborazione del documento dal titolo “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII° del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”. Un documento che raccoglie linee di indirizzo che “tutte le Regioni dovranno adottare e che consentiranno un’interpretazione univoca sul territorio nazionale di un tema complesso come la movimentazione manuale dei carichi”, in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme ISO o UNI ISO 11228-1 – 2 – 3, UNI EN 1005-2 e ISO TR 12295.

 

Il documento, su cui ci siamo già soffermati in precedenti articoli di PuntoSicuro, descrive un processo di prevenzione/intervento che prevede un approccio alla valutazione e gestione dell’eventuale rischio articolato in 4 successivi passaggi:

- “identificazione delle attività con Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) secondo criteri univoci;

- valutazione rapida del rischio (ed eliminazione delle eventuali situazioni evidentemente critiche);

- stima ed eventuale valutazione analitica del rischio;

- riduzione del rischio e adozione di misure di tutela”.

Un processo che è schematicamente descritto nella tabella 3 che riportiamo:

 

 

Il documento segnala che il primo passaggio, di fatto, “rappresenta lo snodo (la chiave di decisione) per definire la necessità (o meno) di procedere ai passaggi successivi (di fatto di valutazione vera e propria)”. E il complesso dei 4 passaggi “si configura come procedura di valutazione del rischio connesso alla MMC nel contesto della più generale valutazione dei rischi lavorativi prevista con il D. Lgs. 81/08 (in particolare al Titolo VI). Esso pertanto dovrà avvenire secondo le modalità, le procedure e le conseguenze (ad es.: documento di programmazione degli interventi conseguenti) definite dalla norma citata”.

 

Inoltre si sottolinea che i primi due passaggi sono definiti “in coerenza con il Technical Report “ISO TR 12295 - Ergonomics-Application document for ISO standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226)”, che meglio specifica campo e modalità di applicazione delle norme ISO 11228 parte 1,2 e 3.

Ricordiamo che PuntoSicuro al Technical Report ISO TR 12295 ha dedicato in passato diversi articoli e una intervista all’ergonomo Enrico Occhipinti, responsabile dell’Unità di Ricerca EPM e componente, per la Lombardia, del gruppo di lavoro nazionale.

 

Tutti i 4 passaggi sono esaminati nel documento e “fanno parte di un processo di identificazione e inquadramento rapido del rischio che può essere attuato anche da soggetti non esperti della materia”.

Segnaliamo che la seconda parte del documento (Allegato) è, invece, “destinata ad utilizzatori esperti che si trovino nella necessità di operare, con i metodi suggeriti nelle norme tecniche di riferimento, una valutazione dettagliata del rischio anche in situazioni in cui la movimentazione manuale risulti complessa”.

 

Veniamo brevemente alla prima parte del processo relativa alla identificazione del pericolo (o del campo di applicazione).

 

Il documento ricorda che questa fase “consente di identificare i contesti e le condizioni in cui si svolge una attività con Movimentazione Manuale di Carichi che necessita comunque di essere valutata” definendo il “campo di applicazione” delle norme tecniche. Una fase che può essere eseguita “attraverso le indicazioni del TR ISO 12295 secondo lo schema riportato in Tabella 4” e che permette di verificare se è necessaria:

- Applicazione di ISO 11228-1: sollevamento e trasporto manuale di carichi;

- Applicazione di ISO 11228-2: attività di traino e spinta;

- Applicazione di ISO 11228-3: compiti ripetitivi arti superiori;

- Applicazione di ISO 11226: posture statiche o incongrue.

Se dalle risposte risulta almeno uno di questi standard sono applicabili si procede con lo step 2 relativo al “Quick Assessment”.

 

Anche in questo caso riportiamo integralmente la tabella:

 

 

Il documento indica poi che agli specifici fini di questo contesto (il testo si sofferma sulla movimentazione manuale dei carichi) le indicazioni della precedente tabella “valgono in particolare per il sollevamento/trasporto manuale e per il traino/spinta”.

E l’utilizzo della indicazione è molto semplice: “se ad esempio si sollevano manualmente oggetti di più di 3 Kg o si spingono/trainano carrelli manualmente, tali condizioni sono sufficienti ad attivare la necessità di una valutazione del rischio, operata eventualmente tramite la successiva fase della “valutazione rapida” (quick assessment)”.

 

Rimandando ad una lettura integrale del documento, concludiamo segnalando che in un prossimo articolo il nostro giornale si soffermerà in particolare sul secondo step del processo relativo alla valutazione e gestione dell’eventuale rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi.

 

 

  

“ Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI e all. XXXIII° del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)”, documento del tavolo di lavoro nazionale MSK a cui partecipano le Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL (formato PDF, 1.65 MB).

 

 

Tiziano Menduto



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