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Medici e valutazione: strumenti per una idonea collaborazione

Indicazioni per permettere al medico competente di assolvere con correttezza l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi. Una procedura adeguata per un’idonea collaborazione nelle aziende piccole e grandi. Il contributo sanitario.

 
 
Torino, 20 Ago – PuntoSicuro ha dato comunicazione delle recenti condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi con riferimento all’obbligo sancito dal Decreto legislativo 81/2008. E ha presentato alcuni documenti di indirizzo che possono facilitare l’idonea collaborazione e partecipazione al processo valutativo aziendale.
 
Al tema della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi è dedicata una comunicazione, relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle conoscenze, delle regole, del mercato” (Torino, 16-19 novembre 2011), pubblicata sul primo supplemento al numero di luglio/settembre 2011 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
 

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In " La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda – a cura di Ernesto Ramistella, Azelio De Santa, Pier Franco Canalis (Medico del Lavoro Competente) e Alfonso Cristaudo (Direttore U.O. Complessa Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) – si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo (comma 1, lettera a, dell’articolo 25), con relativa sanzione, per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Tuttavia la norma ha stabilito “una precisa funzione, senza specificare le concrete modalità, i contenuti minimi e le procedure attraverso le quali il medico competente possa assolvere tale obbligo”.
L’obiettivo di questo contributo è quello di fornire “indicazioni che permettano al medico di assolvere con correttezza l’obbligo, cercando un equilibrio tra il dettato normativo e le risorse a sua disposizione”.
 
Il documento indica che per le piccole e medie imprese, alcune attività svolte in azienda possono essere in grado di “determinare l’effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente:
-sopralluogo negli ambienti di lavoro: il sopralluogo è uno dei momenti centrali in cui il medico competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con  il datore di lavoro e/o l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
-registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali: parte importante della visita medica è costituita dal colloquio con il lavoratore in merito alle condizioni di lavoro, ai rischi conosciuti o percepiti, alle misure di prevenzione e protezione utilizzate. Tale eventualità è espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata nell’allegato 3°, nella parte dell’anamnesi lavorativa;
-programmazione del monitoraggio biologico: nei casi individuati, il monitoraggio biologico costituisce parte centrale nel processo di valutazione del rischio e del suo continuo aggiornamento;
-indicazioni per il controllo dei lavoratori: il medico competente, sulla base della conoscenza del ciclo tecnologico e del processo produttivo, delle mansioni specifiche svolte e/o di particolari condizioni di suscettibilità, indica al datore di lavoro quali lavoratori devono essere sottoposti al controllo sanitario per i vari rischi lavorativi, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;
-effettuazione della sorveglianza sanitaria: la stessa attività di sorveglianza sanitaria svolta nei confronti dei singoli lavoratori, misurando una serie di indicatori modulati dai rischi aziendali (segni e sintomi, risultati degli esami integrativi etc.), costituisce una importante modalità di raccolta di dati relativa ai rischi e a relativi effetti (questa eventualità è anche espressamente prevista dall’art 29 comma 3);
-elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l’analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall’art. 35);
-incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori: anche da tali incontri si hanno preziose indicazioni per la predisposizione e l’aggiornamento del protocollo sanitario basato sui rischi, valutati dal medico competente mediante le attività precedentemente illustrate”.
 
Questa comunicazione  – che vi invitiamo a visionare interamente – riporta poi le indicazioni relative ad altri criteri oggettivi che possano “permettere l’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di collaborazione alla valutazione del rischio, soprattutto nelle piccole e medie imprese”. E ricorda che esistono poi “elementi documentali che possono essere utilizzati per verificare, in sede ispettiva e di vigilanza, l’avvenuta collaborazione del medico competente al processo di valutazione dei rischi aziendale” (nella comunicazione è riportato un elenco esemplificativo di tali documenti). 
Nelle aziende con più dipendenti e meglio organizzate, la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi – continuano gli autori – “dovrebbe essere effettuata fin dall’inizio, dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi all’analisi delle informazioni raccolte e alla elaborazione delle conclusioni raggiunte”. E il “risultato di tale collaborazione dovrebbe culminare nella predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per la salute ove sia contenuta una puntuale definizione degli indicatori e dei momenti di rischio di tipo sanitario che si riscontrano nel corso dell’attività produttiva della determinata azienda o unità operativa”.
 
Una procedura adeguata per ottemperare chiaramente all’obbligo di legge stabilito dal comma 1 dell’articolo 25 del Decreto legislativo 81/2008, si può dunque sintetizzare in questo modo:   
- “nelle piccole e medie imprese è sufficiente, “per ottemperare l’obbligo, l’invio del protocollo sanitario (con l’indicazione dei relativi fattori di rischio e normativa di riferimento)” e assolvere ad una serie di attività descritte, ad esempio quelle appena descritte e altre contenute nella comunicazione;  
- “in aziende più grandi, senza che ciò sia da considerarsi obbligatorio e a giudizio dello stesso medico competente, può altresì essere opportuno redigere uno specifico ‘contributo sanitario’ al documento di valutazione dei rischi, da stilare al momento della nomina presso l’azienda o l’unità produttiva e, successivamente, ogni qualvolta intervengano modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro etc. (co. 3 art. 29)”.
In particolare questo contributo dovrebbe articolarsi nelle tre fasi successive:
- “lavoro preparatorio, consistente nella raccolta di tutte le informazioni disponibili sull’azienda in esame (registro infortuni, schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, e ogni altra informazione ritenuta utile da richiedere al datore di lavoro e/o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
-esame analitico del ciclo produttivo, dell’attività lavorativa concreta e di tutti gli ambienti di lavoro, tramite sopralluogo diretto e colloqui con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-documento finale di sintesi, con la stesura del protocollo sanitario e del ‘contributo sanitario’ alla valutazione dei rischi (da allegare alla autocertificazione o al documento di valutazione dei rischi vero e proprio)”.
Tale contributo può comporsi di dieci sezioni che sono descritte dettagliatamente nella comunicazione (indicazione dei rischi lavorativi; valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti; valutazione del rischio stress lavoro-correlato; analisi sulla problematica alcol e lavoro; collaborazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso; analisi dell’andamento infortunistico; collaborazione all’attuazione di programmi di informazione; collaborazione alla attuazione di programmi di promozione della salute; stesura del piano sanitario; misure di prevenzione e protezione necessarie).
 
Anche le modalità di trasmissione del contributo dovranno variare, come descritto nella comunicazione, a seconda che ci si trovi di fronte a piccole o grandi aziende.
 
Gli autori concludono che collaborare al processo di valutazione dei rischi con queste modalità, “permetterà al medico competente di riappropriarsi di quella parte che è propedeutica, in alcuni casi, alla stessa stesura del documento di valutazione, parte che solo lui, con la sua professionalità, competenza e soprattutto con le sue conoscenze specifiche può trattare in modo appropriato”.
 
Ricordiamo, infine, che nella comunicazione è presente un modello di modulo da allegare alla autocertificazione (nei casi previsti dalla legge).
 
 
" La collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in azienda” – a cura di Ernesto Ramistella, Azelio De Santa, Pier Franco Canalis (Medico del Lavoro Competente) e Alfonso Cristaudo (Direttore U.O. Complessa Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana), comunicazione pubblicata in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, - supplemento al n.3 - luglio/settembre 2011 (formato PDF, 926 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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