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L’importanza del DVR per il riconoscimento delle malattie professionali

L’importanza del DVR per il riconoscimento delle malattie professionali
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

23/02/2024

Un intervento in un convegno nazionale Inail si sofferma sul DVR come strumento prezioso di orientamento nel riconoscimento delle malattie professionali muscoloscheletriche a eziologia multifattoriale. Le malattie professionali e la valutazione.

L’importanza del DVR per il riconoscimento delle malattie professionali

Un intervento in un convegno nazionale Inail si sofferma sul DVR come strumento prezioso di orientamento nel riconoscimento delle malattie professionali muscoloscheletriche a eziologia multifattoriale. Le malattie professionali e la valutazione.

Roma, 23 Feb – Con i tanti mutamenti nel mondo del lavoro, ad esempio per il cambiamento dei cicli lavorativi e il continuo progresso della tecnologia, accanto alle malattie professionali tradizionali, “stanno emergendo con sempre maggiore frequenza, un gruppo di patologie ad eziologia multifattoriale spesso di origine degenerativa”.

E la classica malattia professionale sta sempre più “sfumando verso la patologia comune, essendo crollato il chiaro confine, prima evidente, tra il rischio lavorativo ed extra-lavorativo, superando quest’ultimo molto spesso il primo”.

 

In questa situazione il documento di valutazione dei rischi, il DVR, rappresenta sempre più “un prezioso strumento nelle mani del medico-legale e del medico del lavoro per oggettivare e quantificare il rischio di origine lavorativa al fine di valutare il rapporto di causalità tra questo e la patologia denunciata come di sospetta origine professionale soprattutto per quelle malattie non tabellate ad eziologia multifattoriale spesso di origine degenerativa”.

 

A sottolineare con queste parole l’importanza del DVR per quantificare i rischi e valutare il rapporto di causalità è un intervento al Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail (Roma - 26, 27, 28 giugno 2023) che ha rappresentato un utile momento di riflessione scientifica per fare crescere una nuova medicina di sanità pubblica in grado di “promuovere salute e benessere della persona che lavora, così come quella che studia”.

 

L’intervento è raccolto negli “ Atti Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail - Salute, benessere e sicurezza del lavoratore al centro della Sanità Inail” curati dalla Sovrintendenza sanitaria centrale Inail.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo di presentazione dell’intervento:

  • Malattie professionali tabellate e malattie professionali non tabellate
  • Documento di valutazione dei rischi e strumenti di valutazione
  • DVR: uno strumento prezioso per medico legale e medico del lavoro 
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Modello DVR
Modelli di documenti - DVR Sicurezza Ferramenta (Negozi)
Sicurezza Ferramenta (Negozi)

 

Malattie professionali tabellate e malattie professionali non tabellate

L’intervento “DVR: strumento prezioso di orientamento nel riconoscimento delle M.P. muscoloscheletriche a eziologia multifattoriale” – a cura di M. Fonzo e D. Leone (dirigente medico di I livello, Inail, sede Benevento), G. Inserra (dirigente medico di I livello, Inail, sede Sant’Angelo dei Lombardi), S. Spiritigliozzi (dirigente medico di II livello, Inail, sede Avellino), R. Ucciero (sovrintendente sanitario regionale, Inail, Campania) – presenta una breve premessa.

 

Nella premessa si ricorda che con il termine di “ malattia professionale” in ambito assicurativo “viene identificata una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all’attività lavorativa svolta dal soggetto a seguito dell’esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell’ambiente di lavoro (art. 3 T.U. d.p.r. 1124 del 1963)”.

In particolare, in Italia la tutela delle malattie professionali (MP) “si basa su un sistema misto che prevede malattie professionali tabellate e malattie professionali non tabellate”.

 

E nell’ambito del sistema tabellare – continua l’intervento - il lavoratore “è sollevato dall’onere in quanto vige il cosiddetto principio di ‘presunzione legale d’origine’”. Mentre per le patologie extratabellari, cioè le patologie per le quali “le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nella tabella, il lavoratore deve dimostrare con documentazione probante il nesso tra la malattia contrattata e l’attività lavorativa svolta”.

 

È evidente che in tale ambito, soprattutto per le malattie non tabellate ad eziologia multifattoriale spesso di origine degenerativa, il documento di valutazione dei rischi (DVR) rappresenta un importante “strumento valido ai fini del riconoscimento delle malattie professionali”.

 

Documento di valutazione dei rischi e strumenti di valutazione

La relazione segnala che il Documento di Valutazione dei Rischi – come ricordato anche in molti nostri articoli – “viene redatto in ottemperanza agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008 e smi. e rappresenta uno strumento essenziale in tema di tutela e salute dei lavoratori”. Infatti il DVR consente di “comprendere, pianificare e razionalizzare i vari aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione e/o al controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, al fine ultimo di consentire ai lavoratori di operare in sicurezza”.

 

Generalmente un DVR è composto da una parte introduttiva generale in cui vengono esplicati “lo scopo del Documento di Valutazione Rischi, in particolare la metodologia e i criteri che sono stati seguiti per effettuare la valutazione dei Rischi terminando poi con un programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”. E c’è una parte specifica relativa alla “valutazione dei rischi specifici cui sono esposti i gruppi omogenei di lavoratori e le misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo tali rischi”.

Inoltre per ciascuna attività “che espone il lavoratore di ciascun gruppo omogeneo per rischio, viene elaborata una scheda di valutazione in cui sono riportati i rischi specifici dell’attività”.

 

A questo proposito gli autori ricordano alcuni strumenti di valutazione nell’ambito delle malattie multifattoriale di tipo degenerativo che interessano soprattutto il rachide e gli arti superiori:

  • per la movimentazione manuale dei carichi (MMC) il Metodo NIOSH
  • per movimenti di spinta e traino: Metodo Snook e Ciriello
  • per movimentazione assistita di Pazienti Ospedalizzati: Metodo MAPO
  • per lo studio delle posture: Metodo OWAS
  • per i movimenti ripetuti degli arti superiori: Metodo OCRA e Check List OCRA
  • per le vibrazioni meccaniche: i riferimenti legislativi dei vari agenti rischio vibrazioni (mano braccio – HAV e corpo intero - WBV).

 

DVR: uno strumento prezioso per medico legale e medico del lavoro

In definitiva per “porre diagnosi di malattia professionale devono essere individuati e dimostrati due elementi essenziali in rapporto causale diretto ed efficiente tra di loro:

  • Un rischio lavorativo specifico, adeguato ed efficiente;
  • Una patologia compatibile con lo stesso rischio”.

 

E come indicato in apertura di articolo il DVR rappresenta effettivamente “uno strumento prezioso per il medico legale e il medico del lavoro, al fine di orientarsi nel vasto ambito delle malattie degenerative muscolo-scheletriche a genesi multifattoriale”, Uno strumento “per oggettivare e quantificare il rischio di origine lavorativa e valutare il rapporto di causalità tra questo e la patologia denunciata”.

 

Questa attenzione metodologica è necessaria – concludono gli autori – “soprattutto per arginare l’ammissione all’indennizzo di quella gran parte di patologie degenerative muscolo-scheletriche a eziologia multifattoriale, spesso legate all’età e agli stili di vita, la cui indebita connotazione come tecnopatia rischia di snaturare l’essenza stessa dell’assicurazione sociale gestita dall’Inail, che è fondata sulla tutela di un rischio lavorativo specifico”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che riporta anche indicazioni sui limiti/fasce connesse alle varie metodologie di valutazione e sulla normativa di riferimento.

 

Ricordiamo, infine, anche la recente pubblicazione del Decreto 10 ottobre 2023 di revisione delle tabelle delle malattie professionali.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Sovrintendenza sanitaria centrale Inail, Atti Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail - Salute, benessere e sicurezza del lavoratore al centro della Sanità Inail - Quaderni della rivista degli infortuni e delle malattie professionali, edizione 2023:

  • Volume I (formato PDF, 7.99 MB).
  • Volume II (formato PDF, 8.38 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Convegno Nazionale di Medicina e Sanità Inail: Salute, benessere e sicurezza del lavoratore”.

 



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Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
23/02/2024 (18:48:53)
Si scrive “questa attenzione metodologica è necessaria soprattutto per arginare l’ammissione all’indennizzo di quella gran parte di patologie degenerative a eziologia multifattoriale, spesso legate all’età e agli stili di vita”. Ritengo si tratti di un discorso giusto ma credo che oggi il vero problema sia l’altro lato della medaglia.
Spiego perché a mio parere è meglio guardare il lato opposto di questa connessione DVR – riconoscimento malattie professionali (specialmente se non tabellate). Ogni anno visiono almeno 40 – 50 DVR e centinaia di POS e nella stragrande maggioranza di questi documenti rilevo una “gara al ribasso” con messa in campo di escamotage di tutti i generi per arrivare a definire il rischio a livello non significativo. Si gioca sui tempi di esposizione, sui quantitativi delle sostanze, sui pesi da movimentare menzionando l’utilizzo di attrezzature che dopo dieci anni sono ancora lucide come quando appena acquistate (il cd. “uso intenso farlocco”), ecc., ecc..
Un esempio per tutti: richiesta di valutazione del rischio da movimenti ripetuti per una impresa di ferraioli, il datore di lavoro fa intervenire un tecnico esperto che nel giro di una settimana presenta la sua bella relazione (metodo Check List ocra). La apro e vado immediatamente a leggere il capitolo dedicato al criterio utilizzato per verificare se si basa su un filmato ma non trovo nulla, passo all’esito e scopro un bellissimo verde (non rammento il punteggio), a quel punto chiedo di essere messo in contatto col tecnico e discuto, contestando, la sua valutazione. Giungiamo alla conclusione che tornerà per filmare i movimenti e rifare la valutazione, concordiamo che farò lo stesso. Risultato: la sua valutazione sale a livello giallo, la mia giunge a quello viola (elevato) ed il dato in cui la differenza è risultata più marcata è stato quello della frequenza, cioè forse il più oggettivo (basta visionare il filmato a velocità rallentata). Il tecnico valutatore rilevava circa 60 azioni al minuto, io dalle oltre 70 alle oltre 80 (dipendeva dal lavoratore).
Oggi si tende a sminuire il rischio proprio per evitare di far aumentare il premio assicurativo, indicare sul DVR che un rischio non c’è o è basso significa dare la possibilità all’INAIL di negare il riconoscimento della malattia professionale (in particolare se non tabellata). Ad oggi non ho ancora trovato una, ribadisco e sottolineo “una” valutazione che tenda a gonfiare il rischio.
Poi, per quanto riguarda l’INAIL, trovo del tutto irrispettoso della norma e dei lavoratori la non applicazione dell’istituto della “riammissione in temporanea”. Conosco casi di lavoratori a cui l’INAIL ha riconosciuto una patologia professionale come ad esempio una ernia discale che, come sappiamo tutti non si risolve facilmente e arreca nel tempo anche forti dolori e impossibilità di movimento. Ebbene, quando il lavoratore si è presentato all’INAIL per assoggettarsi alla visita medica e ottenere un certificato di ricaduta, è stato respinto ed indirizzato al proprio medico curante che ha aperto la ricaduta come malattia professionale (pratica INAIL) ma che poi, nel giro di qualche mese, l’INAIL ha rifiutato dichiarando il caso di competenza dell’INPS. Questo scorretto modo di operare, cioè di non riconoscere le ricadute legate ad una patologia professionale riconosciuta, rischia di mettere in difficoltà il lavoratore che erode il famoso periodo di comporto, ultimato il quale si apre la strada per il licenziamento.
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
24/02/2024 (07:15:55)
Integrazione al precedente intervento: oltre che sul n di azioni (non 60 ma circa 40) si è logicamente giocato molto anche sulle pause e specialmente sull'orario di lavoro....

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