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Fattori di rischio e sorveglianza sanitaria nel florovivaismo

Fattori di rischio e sorveglianza sanitaria nel florovivaismo

Un intervento si sofferma sulla sorveglianza sanitaria nel florovivaismo: le mansioni, i fattori di rischio, le malattie professionali denunciate, i risultati della sorveglianza sanitaria, le criticità e il rischio chimico.

Pistoia, 12 Gen – Il settore del florovivaismo, quell’insieme di attività di produzione e commercializzazione di piante generalmente in serre e vivai, “presenta una grande variabilità di compiti e situazioni lavorative ciascuna delle quali può determinare molteplici fattori di rischio”. Ad esempio rischi che riguardano l’ambiente di lavoro, le varie operazioni colturali, la meccanizzazione, l’uso di preparati chimici, la stagionalità della manodopera occupata e la stagionalità dei compiti lavorativi e quindi dei rischi associati.

 

I fattori di rischio nel florovivaismo

A ricordare in questi termini i rischi nel florovivaismo e a proporre indicazioni in merito alla sorveglianza sanitaria, è un intervento in un corso ECM, dal titolo “Principali fattori di rischio nel florovivaismo, possibili effetti sulla salute dei lavoratori e della popolazione, ruolo delle istituzioni nella prevenzione”, che si è tenuto a Pistoia il 17 giugno 2017 e i cui atti sono stati pubblicati sul sito dell’ Azienda Sanitaria di Firenze.

 

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Sicurezza Vivai - Categoria Istat: A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

 

Nell’intervento “La sorveglianza sanitaria nel florovivaismo e le intossicazioni acute da prodotti fitosanitari: criticità”, a cura del Dottor Massimo Pellegrini (Dirigente Medico Dipartimento della Prevenzione USL Toscana Centro) vengono ricordate le fasi di lavoro e le tante mansioni specifiche relative.

Ad esempio si indica che nelle operazioni colturali (fresatura, sarchiatura, diserbo, irrigazione, trattamenti antiparassitari, concimazione, potatura, innesto, rinvasatura manuale, rinvasatura meccanica, estirpazione, zollatura, preparazione della pianta, trasporto, carico) le mansioni specifiche relative riguardano:    

  • “addetto alla conduzione di macchine agricole;
  • addetto alla distribuzione dei fitosanitari;
  • addetto all’impianto di irrigazione;
  • addetto alla concimazione;
  • addetto alla potatura;
  • addetto all’innesto;
  • addetto all’invasatura”. 

 

E riguardo alle varie lavorazioni descritte nell’intervento (fase di propagazione, impianto della coltura, operazioni colturali, raccolta e spedizione, manutenzione delle macchine degli impianti e delle attrezzature, …) questi sono alcuni fattori di rischio:

1) “di tipo infortunistico (da uso di macchine ed attrezzature agricole, utensili taglienti, ambiente di lavoro come ad esempio il piazzale carico e scarico con la movimentazione meccanica dei carichi”)

E per la salute:

2) “fisico (microclima, radiazioni UV, rumore, vibrazioni)

3) chimico (prodotti fitosanitari …)

4) biologico (batteri, insetti ecc)

5) movimentazione manuale carichi, posture incongrue, movimenti ripetitivi arti superiori”. 

 

Le malattie professionali nel florovivaismo

L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi molti dati. Ad esempio relativi alle malattie professionali nel florovivaismo denunciate all’Inail dal 2005 al 2015 in Provincia di Pistoia, malattie che sono prevalentemente riferite all’apparato osteoarticolare. 

E ci sofferma in particolare su:

  • affezione dei dischi intervertebrali;
  • malattie dei tendini ed affezioni delle sinoviali, tendini;
  • affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli.

 

 

L’intervento riporta poi alcuni aspetti emersi in ricerche relative ai risultati della sorveglianza sanitaria (1996-2007) su 10 aziende di dimensioni (da medio grandi a piccole) della provincia pistoiese. Si riscontra una “difficoltà nella standardizzazione della mansione degli operai agricoli e dei rischi ai quali risultano esposti a causa di:

  • modifica della tipologia colturale nel corso degli anni (da ‘pieno campo’ a ‘vasetteria’);
  • aumento meccanizzazione nelle operazioni di carico e scarico contenitori;
  • mansione di operaio ortovivaistico più generica e meno professionale, soggetta a notevoli modifiche stagionali (potatura, travasi, talee, innesti, ecc.);
  • affidamento (sia nelle grandi che nelle piccole aziende) dei trattamenti fitosanitari (rischio chimico) a ditte individuali o artigiane non soggette all’obbligo di sorveglianza sanitaria degli addetti”. 

 

Veniamo ad alcuni aspetti rilevanti e criticità presentate nell’intervento:

  • “riguardo il rischio chimico va tenuto presente che “oltre al rientro in coltura (rischio che potrebbe essere superato da attente procedure scritte), c’è soprattutto il problema di aziende limitrofe una all’altra che ovviamente espone i lavoratori al rischio da aspersione di fitofarmaci nei campi dell’azienda limitrofa” (l’aspersione dei fitosanitari “viene di solito effettuata da ditte artigiane o individuali e non dai lavoratori dell’azienda florovivaistica”);
  • la sorveglianza sanitaria è “programmata dopo una attenta analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio potenzialmente presenti nell’ambiente lavorativo ed il medico competente deve collaborare sempre con il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi” (art.  25, D. Lgs. 81/2008); 
  • “alcune operazioni lavorative sono di breve durata, altre stagionali e frequentemente tutti i lavoratori sono adibiti alla quasi totalità delle lavorazioni descritte. Il medico competente deve valutare l’idoneità di ciascun lavoratore a tutte le lavorazioni all’interno della sua mansione specifica. Con la dizione di mansione ‘operaio agricolo’ si intende l’idoneità a tutte le lavorazioni descritte”;
  • “quali elementi considerare per le limitazioni ad un lavoratore con invecchiamento ‘difficile’? Innanzitutto formulare un giudizio veramente specifico evitando dizioni generiche come: ‘non movimentare carichi, non esporre a stress termici, non fare sforzi fisici, non esporre a rischio infortunistico, non esporre a stress lavoro correlato, non posture incongrue’. Fare invece riferimento a specifici compiti/mansioni per le limitazioni o prescrizioni. Tipo SI – NO: deve o non deve; può o non può; e formulare chiare indicazioni con riferimento a tempi/ carichi/ ore/ indici/ rotazioni/ turni/ tempi di recupero e pause/ layout/ ausili”.

 

In relazione al rischio chimico si sottolinea che “se l’esito della valutazione del rischio chimico è ‘non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute’ il datore di lavoro deve adottare tutte le misure preventive e le disposizioni come definito negli artt. 225 e 226 del Testo Unico”.

Questo l’ordine di priorità delle misure “da adottare quando non sia possibile eliminare il rischio chimico attraverso la sostituzione con altri agenti o processi meno pericolosi per la salute dei lavoratori secondo l’art.225 del D.Lgs. 81/08:

  1. progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici
  2. appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio
  3. misure di protezione, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione
  4. sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli artt. 229 e 230”.

 

E riguardo alla sorveglianza sanitaria nel florovivaismo in caso di presenza di “rischio chimico irrilevante per la salute” si indica che “in questo caso non vi è la obbligatorietà ma il ricorso volontario al principio di tutela ulteriore del lavoratore se, il datore di lavoro, lo ritiene opportuno. Si può quindi sostenere la legittimazione della sorveglianza sanitaria anche in presenza di rischio irrilevante per la salute riconducendola fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dove è previsto il controllo sanitario del lavoratori (SIMLII, Linee Guida, Pavia 2003) tra le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del d.lgs. 81/08, si trova alla lettere l, il controllo sanitario dei lavoratori”.

 

Concludiamo segnalando che l’intervento si sofferma poi su vari altri aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria e ai rischi nel florovivaismo:

  • sorveglianza sanitaria nel florovivaismo in caso di imprese familiari;
  • esposizione a sostanze chimiche pericolose;
  • monitoraggio ambientale; 
  • casi di idoneità difficile;
  • rilevazione casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari;
  • effetti dei prodotti fitosanitari.

 

 

 

RTM

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

La sorveglianza sanitaria nel florovivaismo e le intossicazioni acute da prodotti fitosanitari: criticità”, a cura del Dottor Massimo Pellegrini (Dirigente Medico Dipartimento della Prevenzione USL Toscana Centro), intervento all’evento ECM “Principali fattori di rischio nel florovivaismo, possibili effetti sulla salute dei lavoratori e della popolazione, ruolo delle istituzioni nella prevenzione” (formato PDF, 1.01 MB).



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