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COVID-19: formazione in videoconferenza, lavoro agile e altre proroghe

COVID-19: formazione in videoconferenza, lavoro agile e altre proroghe

Indicazioni sulle novità relative alla proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021. Focus sull’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza, sul lavoro agile e sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Roma, 5 Mag – La formazione alla sicurezza costituisce uno dei fattori più rilevanti per promuovere strategie efficaci di prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro. E per questo motivo, in relazione ai problemi correlati alla pandemia e all’emergenza COVID-19 e per evitare di fermare la formazione, si è deciso, come ricordato in molti nostri articoli, di equiparare la videoconferenza da remoto alla formazione in presenza e di prevedere specifiche deroghe ai divieti di formazione in aula.

 

Essendo vigenti ormai da diversi mesi le deroghe alla formazione in presenza - contenute, ad esempio, nel nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e/o ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 - questa equiparazione tra formazione in presenza e videoconferenza è ancora valida? La sua durata è correlata allo stato di emergenza? E su quali altri aspetti del mondo del lavoro impatta la proroga dell’emergenza sanitaria?

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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L’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza

È bene sottolineare che ci occupiamo oggi di videoconferenza con riferimento alle indicazioni nazionali, ma non bisogna dimenticare che, come abbiamo visto nei mesi scorsi, sono molte le Regioni che, specialmente nella prima fase di pandemia, hanno fornito indicazioni specifiche. Ad esempio, possiamo ricordare la Delibera n.536 del 21 aprile 2020 della Regione Toscana o la Nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020 della Regione Piemonte.

 

Ricordiamo che la videoconferenza o web-conference è uno strumento formativo che permette di erogare, tramite una piattaforma informatica, corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, in grado di ricreare delle aule virtuali di formazione.

 

Riguardo alla equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza possiamo fare riferimento, ad alcune indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Indicazioni che sono correlate alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul loro sito e in particolare in risposta alla seguente domanda: “In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?”.

 

 

La risposta, come si può vedere nella immagine, è che “si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona”. Dunque in “via temporanea” e in risposta ad una domanda che fa specifico riferimento al periodo di emergenza COVID-19.

 

Dunque per il Ministero questa equiparazione è da collegare alla durata dello stato di emergenza. Stato di emergenza che, come vedremo nel prossimo punto, è stato prorogato al 31 luglio 2021.

 

La proroga dello stato di emergenza e la videoconferenza

Veniamo dunque alla proroga dello stato di emergenza.

 

L’ultima proroga è avvenuta con il cosiddetto “decreto riaperture”, cioè il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

 

Il testo delinea, come indicato nel “Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14” del 21 aprile 2021, il cronoprogramma “relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

 

Tuttavia, al di là delle singole indicazioni riguardo alle restrizioni, uno degli aspetti più importanti contenuti nel decreto è proprio la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. Una proroga decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che ritiene “esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale”.

 

Stante questa proroga l’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza varrà dunque fino al 31 luglio 2021, a meno di altre proroghe che, in questa situazione pandemica, non sono da escludere.

 

Proroga dello stato di emergenza: lavoro agile e sorveglianza sanitaria

Tuttavia, come si diceva prima, questa proroga dello stato di emergenza, secondo quanto indicato dal decreto-legge 52/2021, modifica i termini di altri istituti che riguardano il mondo del lavoro in questa fase emergenziale.

Ci soffermiamo brevemente su due di questi: il lavoro agile e la sorveglianza sanitaria eccezionale.

 

Riguardo al lavoro agile e con riferimento all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è esteso al 31 luglio 2021 il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione delle attività in smart working.

 

Ricordiamo, infine, che con il decreto-legge 52/2021 si proroga al 31 luglio 2021 anche la sorveglianza sanitaria eccezionale con riferimento all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 23 2020, n. 77.  

 

In particolare l’articolo 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale - come ricordato sul sito dell’Inail - dei “lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore”.

 

Segnaliamo, in conclusione, che è possibile trarre indicazioni più esaustive dei cambiamenti dei vari termini correlati allo stato di emergenza, attraverso la lettura del secondo allegato del DL 52/2021.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

 

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 6 aprile 2021.

 


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Rispondi Autore: GRAZIANO FRIGERI - likes: 0
05/05/2021 (08:33:10)
Buongiorno, mi permetto di ricordare che l'equiparazione tra formazione in videoconferenza e formazione in aula era già operativa, in quanto prevista espressamente dagli accordi Stato Regioni del 25/7/2012, ribaditi dall'interpello n. 12 del 2014; gli accordi del 2016 non hanno modificato tale assunto. Pertanto l'equiparazione, già operativa da prima della emergenza pandemia, rimarrà tale anche una volta cessata l'emergenza. Cordiali Saluti.
Autore: Nicola
07/05/2021 (17:37:07)
Concordo con lei: ciò che gli accordi vietano (o meglio limitano e regolano) sono i corsi e-learning, non la videoconferenza che non è mai stata vietata, ed infatti non capisco nemmeno io questo "via libera" alla videoconferenza. Ovviamente deve essere sincrona e sta al docente verificare la presenza/partecipazione degli allievi (es. a me non basta vedere il riquadro con scritto il nome, voglio vedere la faccia della persona).
Autore: marco zanchin
08/05/2021 (12:13:33)
Secondo il mio modesto parere invece è corretta la valutazione ministeriale di considerare la videoconferenza come formazione e-learning. Infatti l'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 al punto D elenca le varie tipologie di formazione e-learning, e tra queste compare anche la videoconferenza, intesa chiaramente come modalità di e-learning di tipo SINCRONO. Essa si differenzia dall'altra modalità tipica di formazione e-learning, quella di tipo ASINCRONO. Ma entrambe sono comunque caratterizzate dal fatto che i discenti ed il docente interagiscono tramite una piattaforma informatica. D'altronde basta leggere Wikipedia (voce e-learning) per vedere come la videoconferenza sia inserita a pieno titolo nelle tipologie di e-learning, o come si definisce in italiano, apprendimento a distanza.
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
05/05/2021 (08:44:52)
Sarebbe utile anche chiarire nero su bianco cosa significhi "completare l' aggiornamento subito dopo la fase emergenziale". Detto in altre parole nell' arco di 5 anni, comprensivo anche del periodo pandemico di stato di emergenza, si dovranno assommare per es. 6 ore di aggiornamento dei corsi ex art. 37 D.Lgs 81/2008 oppure l' anno e mezzo di stato di emergenza viene in qualche modo "congelato" e quindi considerato come neutro rispetto all' indicazione di 6 ore ogni 5 anni?

se la domanda sembra di lana caprina con la motivazione che in fin dei conti 6 ore ogni 5 anni non sono tante assicuro che in molte realtà, dove ci sono molti lavoratori che seguono diversi corsi non solo di sicurezza, si fa un notevole sforzo per programmare tutto assieme alle esigenze di produzione.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
05/05/2021 (09:22:25)
Ci sarebbe un'altra cosa da chiarire o perlomeno non mi è chiara: gli aggiornamenti in materia di sicurezza del lavoro, scaduti nel 2020 e 2021, mantengono la loro validità fino ai 90 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza, come previsto precedentemente da una legge, oppure il mancato aggiornamento preclude l'attività lavorativa?
Rispondi Autore: Enrico - likes: 0
05/05/2021 (09:23:00)
Quello che non ho ancora trovato dopo la pubblicazione del DL 52/2021 è in riferimento alla validità degli attestati di formazione sicurezza scaduti e se è ancora valida, dopo lo slittamento al 31 luglio 2021; riporto il testo di un Articolo di Punto Sicuro (4850 del 15/01/2021). "In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021."
Rispondi Autore: Domenico Sisto - likes: 0
05/05/2021 (10:42:25)
Buongiorno. Per quel che riguarda i corsi che prevedono una parte pratica (Primo Soccorso, Antincendio, Carrellisti) io personalmente li sto svolgendo regolarmente in strutture esterne conformi ai protocolli anti Covid19, e non in azienda, accorpando più azienda. Quando possibile anticipando la parte teorica con aula virtuale. Spero di non star contravvenendo ad alcun divieto.
Rispondi Autore: GRAZIANO FRIGERI - likes: 0
08/05/2021 (18:27:54)
Per fortuna le regole non le stabilisce wikipedia, ma si ricavano dagli accordi stato regioni, nel caso specifico quello del 2012 (ribadito dall'interpello n. 12 del 2014) che esplicitamente equipara la videoconferenza alla presenza in aula. Questo ben prima della pandemia. L'accordo del 2016 non modifica in alcun punto questa equiparazione che, pertanto, era operativa già dal 2012, E, in effetti, molte agenzie formative già facevano corsi sulla sicurezza in videonconferenza, appunto, dal 2012.

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