Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Apprendisti e i minori: i lavori vietati e le visite mediche abrogate
È disponibile sul sito dell’ASL di Bergamo un riepilogo delle tutele del lavoro dei minori e un vademecum relativo alla soppressione delle certificazioni sanitarie in materia di sicurezza lavoro, risultante dall’articolo 42 della Legge 98/2013.
In particolare scompaiono le Visite Mediche per gli Apprendisti e i Minori non esposti a fattori di rischio normati, anche se permangono, in ogni caso, a carico del Datore di Lavoro, le Visite Mediche preventive e periodiche per gli apprendisti e minori esposti a fattori di rischio normati. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di idoneità alla mansione dovranno essere svolti dal Medico Competente nominato a cura del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
In particolare scompaiono le Visite Mediche per gli Apprendisti e i Minori non esposti a fattori di rischio normati, anche se permangono, in ogni caso, a carico del Datore di Lavoro, le Visite Mediche preventive e periodiche per gli apprendisti e minori esposti a fattori di rischio normati. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di idoneità alla mansione dovranno essere svolti dal Medico Competente nominato a cura del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Per gli Adolescenti e i fanciulli permangono le lavorazioni vietate di cui all'allegato I (lavori vietati ai minori di anni 18):
Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967 :Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 modificato a sua volta dal D.lgs.262/00 in "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Art. 6. 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione. 6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità. ". D. Lgs. N 345/99: ALLEGATO I con le modifiche del D.Lgs. 18 Agosto n° 262/00 I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto. II. Processi e lavori: 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica. 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. |
Adempimenti per le Ditte che intendono adibire minori a lavorazioni vietate secondo l'allegato I del D.Lgs 345/99 e succ. modificazioni
I Datori di lavoro che intendano adibire i minori a lavorazioni vietate di cui all’allegato I del D.Lgs 345/99 dovranno acquisire dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) l’autorizzazione di cui all’art. 7 del Decreto citato. La DPL rilascia l’autorizzazione previa acquisizione del parere preventivo dell’ASL (Uffici PSAL competenti per territorio). L’Ufficio PSAL rilascia il parere richiesto dalla DPL e lo trasmette alla stessa entro il tempo massimo di 45 giorni, dopo le opportune verifiche. Il tipo di verifiche, in parte documentali ed in parte eventualmente mediante sopralluogo, sono state esplicitate nella nota regionale. Il parere è espresso nei confronti dell’Azienda relativamente alle mansioni per le quali il datore di lavoro chiede l’autorizzazione ad assumere i minori.
E' importante notare che, tra le verifiche da effettuare, assume particolare importanza quella mirata alla Valutazione dei Rischi che i Datori di lavoro dovranno aver fatto relativamente alla protezione e tutela dei minori ai sensi del D.Lgs 345/99, e quella mirata al rispetto delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro relativamente alle mansioni per le quali è richiesta l’autorizzazione (da verificare eventualmente con sopralluogo mirato).
Il vademecum dei Certificati Sanitari abrogati dall' art, 42 della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98.
Fonte: Sergio Bani, ASL Bergamo.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.