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Normativa e formazione: moduli generali e specifici per i lavoratori

Normativa e formazione: moduli generali e specifici per i lavoratori

Un breve riepilogo dei contenuti dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Il valore giuridico dell’Accordo, i moduli, i metodi di insegnamento e i contenuti.

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Brescia, 3 Ott – In Italia, in materia di formazione alla sicurezza, non è difficile perdersi nei meandri di quanto richiesto dal Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), dagli Accordi Stato-Regioni, dai vari recepimenti regionali, dalle note di chiarimento, dalle risposte a interpelli, dalle buone prassi, … E spesso il nostro giornale cerca proprio di offrire riepiloghi, veloci e pratici, delle principali normative e linee guida sia in materia di rischi specifici che di formazione.

 

Tuttavia, non basta.

Benché si parli ormai con costanza di un possibile futuro accordo “riepilogativo” ed omnicomprensivo che riconduca a sé tutti i vari percorsi formativi dei tanti attori della sicurezza, la jungla della normativa alla formazione è troppo intricata per non necessitare un’attenzione continua e costante per individuare al suo interno indicazioni e disposizioni utili agli operatori. Disposizioni e indicazioni, che benché facciano riferimento a normative che hanno ormai più di qualche anno sulle spalle, cerchiamo di ricordare e sottolineare; magari facendo riferimento anche al contenuto degli innumerevoli articoli di PuntoSicuro che ne hanno parlato in questi anni.

 

In questo riepilogo della normativa in materia di formazione non possiamo che partire dall’Accordo più importante, nel senso che coinvolge i percorsi formativi del maggior numero di lavoratori: l’ Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

E possiamo partire ricordando anche una recente sentenza della Cassazione Penale ( Sez.III, 27 gennaio 2017 n.3898) che si è espressa sul valore giuridico e sulla funzione dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori. Una sentenza presentata da Anna Guardavilla nell’articolo “ La Cassazione spiega il valore giuridico dell’Accordo 21 dicembre 2011”.

Nell’articolo si indica che l’impostazione di questo ricorso fornisce alla Corte “l’occasione per una articolata (e in alcuni punti complessa) analisi della normativa primaria e secondaria in materia di formazione e degli intrecci tra le norme che la costituiscono. Sotto la lente di ingrandimento, nell’analisi della Cassazione, vengono infatti posti l’art.18 c.1 lett.l) T.U., l’art.37 T.U., l’art.55 T.U. (quale norma che sanziona la violazione dell’articolo 37) e più di tutto il valore giuridico dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che è stato emanato in attuazione del secondo comma dell’art.37 D.Lgs.81/08”.

E la sentenza indica che l’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha la funzione di “precostituire modelli di formazione uniformi sull’intero territorio nazionale” e “non costituisce un atto normativo extrapenale”.

 

Veniamo ora ad alcuni aspetti dell’accordo, secondo quanto riportato nell’articolo “ L’ABC della formazione: formazione generale e specifica dei lavoratori”, dove si ricorda che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:

- Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria); 

- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa); 

- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa).

E non si applicano ai lavoratori stagionali di cui all’art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Inoltre gli Accordi Stato-Regioni non disciplinano la formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, ecc). Ad esempio:  formazione addetti primo soccorso e antincendio, montaggio ponteggi, attrezzature di lavoro, ...

E si definiscono gli elementi minimi degli attestati di formazione (Indicazioni del soggetto organizzatore del corso, Normativa di riferimento, Dati anagrafici e profilo professionale del corsista, Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, Periodo di svolgimento del corso, Firma del soggetto organizzatore del corso).

 

Ricordiamo poi, come indicato nell’articolo citato, che l’Accordo per la formazione dei lavoratori prevede un modulo di Formazione Generale:

- “concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- durata 4 ore;

- uguale per tutti i settori ATECO;

- credito formativo permanente”.

 

E un modulo di Formazione Specifica:

- “rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;

- durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto)".

Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni.

 

Riprendiamo ora tuttavia qualche stralcio, qualche parte dell’Accordo su cui raramente ci siamo soffermati, ad esempio in relazione alla metodologia di insegnamento/apprendimento.

 

L’accordo indica che “la metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”.

E a tali fini è opportuno:

a) “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.

 

L’accordo si sofferma poi sull’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning, ma sappiamo che molte di queste indicazioni sia sugli ambiti di utilizzo di questa modalità formativa, sia in relazione ai criteri e condizioni richieste sono cambiate con l’entrata in vigore dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma che viene a modificare vari altri aspetti della formazione alla sicurezza. Ad esempio prevedendo la modalità e-learning, oltre che per la formazione generale, l'aggiornamento, anche per la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio. Senza dimenticare che la formazione specifica in e-learning può essere prevista, già con gli accordi del 2011, in specifici progetti formativi sperimentali regionali.

 

Concludiamo riprendendo dall’Accordo del 21 dicembre 2011 alcune ulteriori indicazioni sull'articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare si indica che riguardo alla formazione generale il modulo generale deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

- “concetti di rischio,

- danno,

- prevenzione,

- protezione,

- organizzazione della prevenzione aziendale,

- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,

- organi di vigilanza, controllo e assistenza”.

 

Concludiamo riprendendo alcune indicazioni sul rischio specifico e ricordando ancora che la formazione deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, “in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I (Titolo I, ndr) costituiscono oggetto della formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28”.

Questi, infine, alcuni contenuti indicati nell’accordo in relazione ai rischi specifici: “rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie - oli - fumi - vapori - polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi”.

   

Tiziano Menduto

 

Scarica la normativa di riferimento:

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



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