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Ruoli operativi nelle attività negli spazi confinati

 
Tra le varie figure che sono coinvolte nelle attività nei confined spaces, quella dell’attendente è forse quella che passa più inosservata. Certamente è chiaro il ruolo degli operatori entranti, in altre parole di chi deve effettivamente svolgere l’attività, come pure lo è ovviamente quella del preposto ma...
 
Rispetto a queste figure il ruolo dell’attendente, in prima analisi, potrebbe erroneamente non essere considerato importante. Molte volte, infatti, l’attendente è visto solo come una persona che resta in piedi al di fuori dell’ambiente di lavoro, non rendendosi conto che invece rappresenta una componente chiave nella gestione in sicurezza delle operazioni programmate.


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Ma innanzi tutto, chi è e cosa fa un attendente? E inoltre, quali requisiti deve avere per svolgere al meglio questo importante compito? Cominciamo con il dire che l’attendente è un lavoratore, adeguatamente informato/formato e addestrato, che conosce i pericoli e i rischi associati alle attività che sono svolte nei “Confined spaces” e la cui responsabilità principale è quella di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei colleghi che stanno operando, ad esempio controllando il corretto funzionamento del sistema di ventilazione meccanica (se installato) oppure verificando l’eventuale modifica delle iniziali condizioni di sicurezza (ad esempio in caso di accesso all’interno di un pozzetto stradale in corrispondenza di una stazione di servizio, l’arrivo di un’autocisterna per il rifornimento dei serbatoi interrati e l’inizio delle operazioni di travaso potrebbe portare l’attendente a ordinare l’interruzione dei lavori e l’uscita dallo spazio interrato per il rischio di un eventuale spandimento di liquidi infiammabili e possibile coinvolgimento del pozzetto interessato dai lavori) e più in generale vigilando su tutte le eventuali situazioni di peri colo che potrebbero insorgere durante i lavori.
 
Tra le sue responsabilità sono compresi anche la vigilanza contro l’accesso non autorizzato, il monitoraggio continuo delle condizioni all’interno dell’ambiente e l’assistenza ai lavoratori che stanno lavorando nello spazio confinato. Inoltre deve mantenersi in comunicazione costante (contatto visivo, segnali gestuali o per mezzo di sistemi radio o a filo adeguati e compatibili con il luogo di utilizzo) con i colleghi impegnati nelle operazioni. Questo significa che l’attendente dev’essere in grado di inviare e ricevere efficacemente informazioni da e verso i lavoratori all’interno dello spazio confinato. Il tipo di comunicazione possibile dev’essere determinato dal datore di lavoro e specificamente valutato, in funzione delle caratteristiche costruttive, aspetti fisici e tipologia di spazio confinato, considerando tutte le limitazioni prevedibili (difficoltà di collegamento tra interno ed esterno nelle condotte fognarie per mezzo di ricetrasmittenti, ecc..). In caso di emergenza, deve poter accedere a un sicuro sistema di allertamento dei servizi di emergenza interni di stabilimento (ove presenti) e/o poter prendere contatto direttamente gli addetti al soccorso del sistema nazionale di assistenza (118, VV.F.).
 
Per svolgere il proprio compito, l’attendente si colloca all’esterno e vicino all’ingresso dello spazio confinato e non deve svolgere altre mansioni che potrebbero allontanarlo dall’accesso presidiato o più in generale distrarlo dal costante controllo dell’evoluzione delle operazioni all’interno dell’ambiente operativo. Durante i periodi in cui è previsto personale all’interno dello spazio confinato, dev’essere sempre garantita la presenza di un attendente e, quindi, nel caso si debba allontanare dall’apertura, il supervisore ai lavori (preposto) dovrà disporre la sua sostituzione con altro lavoratore in possesso delle stesse caratteristiche (vedi sopra). Il ruolo dell’attendente è spesso considerato marginale rispetto all’attività vera e propria e quindi affidato al lavoratore neoassunto o comunque con scarsa esperienza, con limitate conoscenze e magari scarsamente addestrato al ruolo. In caso di emergenza, quindi, questa figura potrebbe ritenere suo compito imprescindibile (specie se vi è un coinvolgimento emotivo per rapporto di amicizia con gli addetti all’interno dello spazio confinato ) entrare comunque per cercare di portare soccorso. E questo lo insegna la cronaca degli eventi occorsi. Il nuovo caso di Molfetta dello scorso 9 aprile evidenzia come la successione degli interventi spesso porta l’incidente iniziale, attraverso improvvisati tentativi di soccorso attuati dai colleghi di lavoro non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze a riguardo, a tradursi solamente in un incremento del numero delle vittime. Ciò premesso, si riscontra come a livello nazionale questa figura non abbia una specifica identificazione (ruoli e competenze) com’e invece a livello internazionale.
 
Infatti, i riferimenti riscontrabili nel D.Lgs. 81/08 e applicabili allo specifico contesto, sono:
• Titolo II - Luoghi di lavoro / Capo I - Disposizioni generali LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Art. 66.
(...) Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. (...)
 
• Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 119.
Pozzi, scavi e cunicoli
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno (...)
Art. 121
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas. (...)
 
• Allegato IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti* devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
(*tubazioni, canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili)
 
• Allegato IX
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
8.5 Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall’esterno del recipiente.
 
Come si può notare, non esiste una specifica identificazione dei compiti e delle competenze attribuite al personale addetto alla sorveglianza dall’esterno.
La specifica necessita di quest’assistenza e le sue caratteristiche, a livello internazionale, trovano invece una loro esplicitazione ad esempio nell’applicazione di quanto previsto dalle norme 29 CR OSHA 1910.146(i) Duties of attendants.
The employer shall ensure that each attendant:
1910.146(i)(1)
Knows the hazards that may be faced during entry, including information on the mode, signs or symptoms, and consequences of the exposure;
1910.146(i)(2)
Is aware of possible behavioral effects of hazard exposure in authorized entrants;
1910.146(i)(3)
Continuously maintains an accurate count of authorized entrants in the permit space and ensures that the means used to identify authorized entrants under paragraph (f)(4) of this section accurately identifies who is in the permit space;
1910.146(i)(4)
Remains outside the permit space during entry operations until relieved by another attendant; (NOTE: When the employer’s permit entry program allows attendant entry for rescue, attendants may enter a permit space to attempt a rescue if they have been trained and equipped for rescue operations as required by paragraph (k)(1) of this section and if they have been relieved as required by paragraph (i)(4) of this section.)
1910.146(i)(5)
Communicates with authorized entrants as necessary to monitor entrant status and to alert entrants of the need to evacuate the space under paragraph (i)(6) of this section;
1910.146(i)(6)
Monitors activities inside and outside the space to determine if it is safe for entrants to remain in the space and orders the authorized entrants to evacuate the permit space im mediately under any of the following conditions;
1910.146(i)(6)(i)
If the attendant detects a prohibited condition;
1910.146(i)(6)(ii)
If the attendant detects the behavioral effects of hazard exposure in an authorized entrant;
1910.146(i)(6)(iii)
If the attendant detects a situation outside the space that could endanger the authorized entrants; or
1910.146(i)(6)(iv)
If the attendant cannot effectively and safely perform all the duties required under paragraph (i) of this section;
1910.146(i)(7)
Summon rescue and other emergency services as soon as the attendant determines that authorized entrants may need assistance to escape from permit space hazards;
1910.146(i)(8)
Takes the following actions when unauthorized persons approach or enter a permit space while entry is underway:
1910.146(i)(8)(i)
Warn the unauthorized persons that they must stay away from the permit space;
1910.146(i)(8)(ii)
Advise the unauthorized persons that they must exit immediately if they have entered the permit space; and
1910.146(i)(8)(iii)
Inform the authorized entrants and the entry supervisor if unauthorized persons have entered the permit space;
1910.146(i)(9)
Performs non-entry rescues as specified by the employer’s rescue procedure; and
1910.146(i)(10)
Performs no duties that might interfere with the attendant’s primary duty to monitor and protect the authorized entrants.
 
Come appare evidente dall’analisi dei compiti previsti per l’assistente nell’ambito della normativa OSHA, a questo incarico non può essere destinato un qualsiasi lavoratore. Nell’ambito dei requisiti richiesti, dando per scontato che il lavoratore sia stato dichiarato idoneo alla mansione dal Medico Competente, identifichiamo i due principali:
• Competenza: la maggior parte delle regolamentazioni richiedono al datore di lavoro di nominare un lavoratore “qualificato” o “competente” come attendente durante le attività in spazi confinati. Ma cosa significa esattamente “competente” o “qualificato”? In generale, ci si riferisce a lavoratori che, in relazione al percorso d’informazione/ formazione effettuato e a seguito dell’addestramento e applicazione pratica di quanto appreso, hanno la conoscenza e l’esperienza per svolgere in sicurezza il lavoro assegnato. Quindi, l’incarico di attendente non dovrebbe essere assegnato a un giovane operaio inesperto o un lavoratore che non ha mai affrontato lavori in spazi confinati.
• Formazione adeguata: la formazione da prevedersi e, in generale, la stessa prevista per i lavoratori addetti a operare all’interno degli spazi confinati, da integrare con una formazione integrativa relativa agli specifici compiti assegnati all’attendente, comprensiva delle procedure di soccorso in spazi confinati e l’uso delle apparecchiature di comunicazione. Utile risulta anche la formazione sulle misure di primo soccorso, lotta agli incendi e gestione delle emergenze.
 
In fase di composizione della squadra d’intervento per attività in spazi confinati, dovrà quindi essere identificato un soggetto che abbia seguito i previsti corsi d’informazione/ formazione e addestramento previsti nell’ambito del D.P.R. 177/2011 ma che, inoltre, possieda i requisiti sopraelencati e che sia stato addestrato ad applicare le procedure di lavoro comprensive dell’eventuale fase di soccorso e coordinamento con i servizi di emergenza nazionali (VV.F. e 118).
 
Egli dovrà partecipare a tutte le riunioni preparatorie all’ingresso (pre-entry briefing) e magari occuparsi, in collaborazione con il preposto, anche delle verifiche di pre-ingresso (pre-entry test) compresa la verifica dell’abitabilità dell’atmosfera. In questo caso dovrà non solo essere stato addestrato all’utilizzo degli analizzatori portatili multifunzione (analizzatori multigas) ma dovrà anche conoscere i limiti di utilizzo e le possibili condizioni d’interferenza nelle letture, oltre alla corretta metodica per effettuare un corretto atmospheric pre-entry test.
 
I vantaggi derivanti dal poter disporre di un soggetto adeguatamente preparato sono diversi: dalla verifica ulteriore delle prescrizioni presenti sul permesso di lavoro, al controllo dell’accesso ai soli autorizzati, alla verifica del corretto indossamento dei D.P.I. (es. controllo della data di scadenza del filtro della maschera oppure corretta chiusura del connettore posto sull’attacco sternale dell’imbragatura, ecc..). Ma non solo. Conoscendo in dettaglio le attività previste e le modalità con le quali devono essere eseguite (in conformità alle procedure aziendali e al permesso di lavoro approvato), può controllare al meglio le attività in corso e quindi capire rapidamente se qualcosa non sta andando per il verso giusto. Questo agevola quindi il riconoscimento di una potenziale situazione di emergenza, consentendo un tempestivo allertamento della squadra di salvataggio e del supervisore ai lavori (preposto), ove questi non sia direttamente presente sul posto. Ovviamente questa figura dev’essere oggetto di corsi di aggiornamento, magari su base annuale, durante i quali rivedere le procedure operative e riprendere eventuali concetti basilari che potrebbero essere stati dimenticati o “adattati” secondo le modalità operative del singolo.
 
• Conclusioni Contrariamente a quanto spesso si ritiene, nelle attività in spazi confinati l’attendente svolge un ruolo prioritario nell’ambito della corretta organizzazione delle attività ed e parte integrante del sistema di prevenzione che dev’essere predisposto dall’azienda. Non e, infatti, solo una persona che resta in piedi al di fuori dell’ambiente di lavoro, ma e un tecnico preparato cui e assegnato uno specifico e rilevante ruolo chiave nella gestione in sicurezza delle operazioni programmate. Riassumendo i suoi compiti, egli dovrà:
• verificare che solo i lavoratori autorizzati accedano allo spazio confinato;
• conoscendo i rischi associati con lo spazio confinato e le operazioni previste controllare che i lavoratori entranti indossino i previsti DPI e che non effettuino manovre/operazioni che possano mettere in pericolo la loro sicurezza ;
• controllare costantemente che permangano le condizioni di sicurezza verificate all’inizio delle attività impedendo l’accesso ai non autorizzati;
• presidiare continuativamente il proprio posto mantenendosi in comunicazione continua con i lavoratori all’interno dello spazio confinato e, se previsto, eseguire in continuo il monitoraggio dell’atmosfera interna;
• se necessario, su propria iniziativa o a seguito della richiesta del Supervisor ordinare ai lavoratori di abbandonare lo spazio confinato;
• se necessario, attuare le manovre di Non-Entry rescue e/o richiedere tempestivamente l’intervento della squadra di salvataggio (Rescue-Team).
 
È quindi evidente che a questo ruolo non può essere adibito un lavoratore neoassunto o comunque con scarsa esperienza, con limitate conoscenze e magari scarsamente addestrato al ruolo. In caso di emergenza, infatti, e fondamentale poter essere in grado di riconoscere tempestivamente l’insorgenza di condizioni di pericolo o deviazioni rispetto alle operazioni programmate consentendo un tempestivo allertamento della squadra di salvataggio.
 
 
Adriano Paolo Bacchetta
 
 


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Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
29/10/2014 (09:37:33)
Indubbiamente l'apporto super dell'Ing. Barchetta è sempre perfetto e puntuale, riesce sempre a far "capire" quello che le norme non dicono.
Secondo il mio punto di vista, qualcuno dovrebbe far capire al legislatore che le normative non devono essere aleatorie, quindi soggette a interpretazioni di vario tipo, ma dovrebbero essere molto specifiche; infatti, il TU non parla di attendente ma, in modo assai vago, di persona presente quindi chiunque anche senza esperienza ma soprattutto, un soggetto operativo che svolge una certa mansione e si occupa una tantum di ciò che accade intorno e sotto di lui. E questo è dato dal fatto che un imprenditore "vede" questo soggetto come un costo da improduttività.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
29/10/2014 (10:18:44)
L'intervento, se pur condivisibile nell'impostazione generale, mi lascia tuttavia qualche dubbio in quanto la normativa stabilisce quale è il compito del referente del committente e cioè "vigilare in "funzione di indirizzo e coordinamento". Sembrerebbe quindi un compito di "alta" vigilanza tipica per esempio del CSE.
Quindi tale compito, a mio parere, mal si sposa con un attività di controllo e vigilanza sul campo tipiche del preposto aziendale che tra l'altro dovrebbe essere esercitata su soggetti, che giuridicamente non sono subordinati alla sua autorità, come per esempio i lavoratori della ditta esecutrice.
Aggiungo che a questo punto si dovrebbero anche considerare le problematiche, non secondarie, che potrebbero scaturire dalla presenza del referente dell'impresa e del preposto dell'impresa esecutrice. Chi è subordinato a chi? Chi sovraintende e vigila realmente sulle lavorazioni?
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate.
Cordialità
Giancarlo Giannone
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
29/10/2014 (12:44:23)
Giusto, ma questo vorrebbe dire che il CSE dovrebbe stare in cantiere dalla consegna alla dismissione dell'area di cantiere, con costi elevatissimi per il committente. Secondo il mio parere ben farebbe il Ministero a chiarire veramente
Rispondi Autore: Adriano Paolo Bacchetta - likes: 0
29/10/2014 (21:33:29)
Buonasera a tutti, credo opportuno fare alcune precisazioni in merito alle osservazione postate e per puntualizzare il senso della posizione di "attendente". Così definito, è la traduzione italiana di "Attendat" che insieme a "Entrant" "Supervisor" e "Rescue-team member" rappresentano le funzioni previste nella normale dialettica quando si parla di interventi nei confined spaces. La figura dell'"attendant" talvolta identificato anche con il termine di "watchman" è rappresentata dalla soggetto che, posto all'esterno del punto di accesso al confined spaces, vigila sull'operato di lavoratori che si trovano all'interno dell'ambiente. Nulla a che vedere con il CSE o con il Rappresentante del datore di lavoro committente come riportato nei commenti, potrebbe invece coincidere con il preposto ove il cantiere limitato preveda una presenza di personale non elevata (resta sempre da determinare - volta per volta - quale sia l'organico adeguato, tenuto anche conto della necessaria squadra di emergenza, ma questo è un altro discorso). Peraltro i puntuali riferimenti alla normativa nazionale e quella americana mi sembravano abbastanza chiari (i.e. riferimento a "personale addetto alla sorveglianza" art. 121, "vigilati per tutta la durata del lavoro" art. 66, "devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso" allegato IV art. 3.2.3, ecc..) nell'identificare che questo soggetto è quello che si deve occupare di questo importante compito. Scopo del mio scritto era ed è quello di puntualizzare il fatto che non svolge un compito marginale, anzi risulta essere uno dei cardini fondamentali del sistema di prevenzione e protezione, tanto è vero che all'estero è sottoposto a una formazione specifica e aggiuntiva rispetto a quella prevista per chi deve entrare a operare nel confined spaces.

Sulla questione sollevata in merito al "controllo e vigilanza sul campo, tipiche del preposto aziendale che tra l'altro dovrebbe essere esercitata su soggetti, che giuridicamente non sono subordinati alla sua autorità" credo si dovrebbe fare qualche riflessione in merito al recente interpello n.23/2014, nel quale sono specificati i compiti del Rappresentante del datore di lavoro committente ove la Commissione interpelli afferma che "...egli dovrà sovraintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3 comma 3 del già citato DPR 177/2011 ..." compito evidentemente molto gravoso e impegnativo (...giuridicamente è il preposto che è chiamato a sovraintendere ...) rispetto a un generico "...vigila in funzione di indirizzo e coordinamento ...".
Ma di questo se ne parlerà in futuro.
Rispondi Autore: Roberto Zannoni - likes: 0
30/10/2014 (15:54:32)
A mio parere, in ragione dei compiti assegnati, il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente non dovrebbe coincidere con il CSE (compiti definiti all’art. 92 “Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione) , anche se in possesso dei requisiti previsti e di adeguata conoscenza in merito all’attività da svolgere ed al luogo di lavoro, in quanto le conoscenze non sono riferite “alle attività da svolgere”, ma “ alla conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono tali attività”.
Non dimentichiamo, inoltre, che il 177/2011 riporta “il D.L. Committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f).
La lettera c) recita … esperienza almeno triennale…e … tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.
Preposto aziendale che sicuramente è a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono tali attività (tanto è che, ad esempio, firma i Permessi di lavoro per accedere alle aree di cantiere e non per lo svolgimento delle attività nel cantiere).
Personalmente vedo il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente come interfaccia del CSE.
Rispondi Autore: Adriano Paolo Bacchetta - likes: 0
30/10/2014 (16:16:49)
Buongiorno, a mio parere il riferimento alla lettera c) del DPR 177/201 è un refuso presente nel testo (come ad esempio "confinanti" nel titolo dello stesso) Questo considerato che l'articolo individua tra le caratteristiche che il rappresentante deve avere, è aver svolto (nel senso di seguito come discente) le attività di informazione, formazione e addestramento .... per cui il riferimento corretto non può che essere alla lettera d) e non alla c) considerato che la lettera c) si riferisce solo al termine di quantitativo di esperienza pregressa richiesta (tre anni) e nulla a che vedere con "le attività di informazione, formazione e addestramento", previste invece dalle lettere d) e) f) dell'art. 2 c1.

Sulla questione CSE / RDDL Committente, va comunque tenuto presente che non tutte le attività in spazi confinati, anzi una buona parte, esulano dal Titolo IV.
Rispondi Autore: franco setta - likes: 0
01/11/2014 (21:03:49)

A parte il DPR 177,nelle aziende e nei cantieri che si rispettano, si opera con logiche di sistema di gestione e non ci si può certo dimenticare di tutta la documentazione di supporto necessaria per l'ingresso negli spazi confinati, in primo luogo il "permesso di lavoro " con tutti gli allegati che certificano ed autorizzano l'ingresso degli operatori in sicurezza e con la specificità dei compiti e responsabilità ben definiti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori nello spazio confinato e fuori.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
08/11/2014 (22:41:00)
Una doverosa precisazione: nella maniera più assoluta il CSE può coincidere con il referente o attendente che sia. Ho voluto solo rimarcare che il DPR 177/11 ha dato, a questa ultima figura,, i compiti di indirizzò e coordinamento che sono tipici del CSP e non del classico preposto.
Saluti
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/11/2014 (15:55:56)
E' veramente incredibile vedere quanta confusione è stata originata da 3 articoletti di un regolamento scritto da incompetenti.

E siccome piace farci del male, questi incompetenti si continuano ad ospitare in convegni e seminari.

Un regolamento, perchè questo è il DPR n° 177/2011, che era nato, sempre sotto le solite spinte emozionali emergenziali, per qualificare le imprese ed i lavoratori autonomi e non per dettare le "regole" su come gestire i lavori negli spazi confinati e negli ambienti sospetti d'inquinamento.

L'art. 3, pertanto, non c'entra nulla con il mandato avuto dal legislatore.

Ammesso di voler definire anche regole procedurali, chi ha scritto il citato DPR avrebbe dovuto avere almeno il buon senso (inutile parlare di umiltà) di guardare cosa era già disponibile, sperimentato e consolidato, sia in Italia e sia all'estero.
E' mai possibile che chi ha scritto il decreto non abbia neanche dato una definizione di cosa sia un "ambiente confinato"?
Non posiamo fare riferimento solo a quella dell'UNI 10449:2008 (riguarda la formulazione e gestione dei permessi di lavoro), perchè non esaustiva come definizione.

Questa mancanza di definizione, poi, porta a situazioni assurde come quella che ho sentito dire da un UPG di una ASL, in processo in cui sono CTP, che una galleria di 120 mq di fronte di scavo, dotata di sistema di ventilazione, debba essere considerata un "ambiente confinato" .... mandando così al rogo il DPR n° 320/1956 (Normativa speciale di settore).

Oppure vedere traduzioni di comodo dove nella OSHA per il settore costruzioni (OSHA 1926.21), si traduce il termine "sprofondamento" (perchè pensato per il rischio presente nelle tramogge) in "seppellimento", estendendolo impropriamente a normali lavori di scavo a cielo aperto in assenza di qualunque rischio di contaminazione da agenti tossici o infiammabili.

O ancora, vedere ASL che s'inventano per i cantieri edili gli Spazi Confinati di Tipo A, B o C con l'obbligo di "Permesso di Lavoro" anche nello spazio confinato di tipo C dove non si può verificare nessuna delle situazioni che la stessa OSHA per le costruzioni definisce come caratterizzanti uno spazio confinato.
""Confined or enclosed space" means any space having a limited means of egress, which is subject to the accumulation of toxic or flammable contaminants or has an oxygen deficient atmosphere. Confined or enclosed spaces include, but are not limited to, storage tanks, process vessels, bins, boilers, ventilation or exhaust ducts, sewers, underground utility vaults, tunnels, pipelines, and open top spaces more than 4 feet in depth such as pits, tubs, vaults, and vessels."
La stessa OSHA, quindi, impone, nella sua definizione, come condizione necessaria, il verificarsi delle situazioni citate.

Se il luogo dove si opera non è soggetto, in condizioni routinarie e non routinarie, all'accumulo di contaminanti tossici o infiammabili o ad una sotto ossigenazione, non è uno spazio confinato.

Se di qualificazione volevano veramente parlare, allora bisognava, come minimo,, istituire un Albo delle imprese qualificate a lavorare in questi ambienti.
Ovviamente non avrebbe risolto il problema ..... ma almeno si sarebbe fatto un passo in avanti.

Infine, lasciamo perdere il CSE ...... per cortesia.
Non è lo sceriffo di cantiere, il vigilante, l'UPG onorario o supplente, ecc..

Teniamo conto che chi ha scritto il DPR 177/2011 aveva un'idea (anche se molto ma molto vaga) del mondo industriale dove il coordinatore o supervisore del committente, almeno nelle aziende con un minimo di organizzazione, è sempre presente in quanto è quel soggetto che segue il lavoro degli appaltatori che eseguono attività all'interno dell'azienda.

I compiti del CSE, nel caso in cui ci siano realmente spazi confinati, sono ben altri e non certo quelli di "vigilare ......".

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