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Ambienti confinati: la definizione, il Testo Unico e il DPR 177/2011

Ambienti confinati: la definizione, il Testo Unico e il DPR 177/2011

Autore: Giuseppe Costa

Categoria: Spazi confinati

20/10/2020

Un contributo sulle procedure operative di sicurezza negli ambienti confinati si sofferma anche sulle criticità normative. Prima parte: definizione, Testo unico e DPR 177. A cura di Giuseppe Costa, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza.

 

Le cause degli infortuni mortali negli ambienti confinati sono riconducibili, oltre alla sottovalutazione dei rischi, alla mancanza di formazione e addestramento e al non uso di DPI adeguati, alla mancanza o inosservanza di procedure di sicurezza e al non rispetto delle procedure di emergenza e di salvataggio.

 

A ricordarlo è un nuovo contributo – dal titolo “Ambienti sospetti di inquinamento o confinati – procedure operative di sicurezza” - di Giuseppe Costa, Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza, che recentemente ha affrontato sul nostro giornale vari temi, ad esempio la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze, dedicati alla prevenzione dei rischi negli ambienti confinati.

 

Il tema che affronta in questo caso è relativo alle procedure operative di sicurezza in questi ambienti. E come per i precedenti contributi anche in questo caso abbiamo scelto di suddividerlo in più parti dedicati a vari aspetti: la definizione di spazio confinato e la normativa, la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, le procedure preliminari e, infine, le procedure operative di sicurezza negli ambienti confinati.


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Introduzione

Nell’ultimo decennio, nonostante l’emanazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.lgs. n.81/2008, e la sempre più pregnante attenzione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli infortuni gravi e mortali nei cosiddetti ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca, sia per la frequenza di vari eventi mortali in settori differenti, sia per la similarità delle dinamiche degli stessi infortuni.

 

Al fine di ridurre gravità e numerosità di tali fenomeni infortunistici, si è arrivati all’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 Settembre 2011, un regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il DPR 177/2011 nacque quindi con l’intento di definire le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per operare negli spazi confinati o sospetti di inquinamento, in modo tale garantire un più alto livello di prevenzione e protezione di chi opera in quel campo.

 

Nonostante l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro, successiva al DPR 177/2011, di un manuale illustrato per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, manuale che avrebbe dovuto sostanziarsi in una serie di manuali specifici per le varie tipologie di ambienti confinati ma mai completato, le lavorazioni effettuate in questi ambienti risultano ancora ad alto indice infortunistico.

 

Questo dipende da una pluralità di fattori, fra i quali:

  • La non ancora organica normazione delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, partendo da una non chiara definizione di tali ambienti;
  • Lo svolgimento di tali lavorazioni spesso in regime di appalto e subappalto;
  • La sottovalutazione dei rischi da parte dei lavoratori a causa di una mancata informazione, formazione e addestramento degli stessi rispetto ai rischi specifici dell’attività e alle procedure di gestione delle emergenze.

 

Di seguito verranno analizzate le varie tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinato, i possibili rischi presenti e la normativa che al momento regola le attività lavorative in tali ambienti.

 

Definizione di spazio confinato, il TUS e il DPR 177/2011

Per ambiente/spazio confinato si intende un’area di lavoro non destinata allo stanziamento dei lavoratori, caratterizzata da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave e mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.  Alcuni spazi confinati sono facilmente individuabili come tali in quanto presentano visibilmente le caratteristiche sopra descritte (aperture di accesso limitate, ventilazione sfavorevole e presenza di agenti chimici pericolosi) come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, reti fognarie, sistemi di drenaggio chiusi; altri invece, ad un primo esame, sono definibili luoghi di lavoro con sospetto di inquinamento e potrebbero non risultare come confinati (ai sensi della definizione) ma si possono rivelare altrettanto pericolosi, come nel caso di vasche, cisterne, tubazioni di grandi dimensioni, stive di navi, ambienti con ventilazione insufficiente o assente, depuratori, camere di combustioni nelle fornaci. È da porre altresì l’attenzione ad altri ambienti che possono comportarsi come spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative a cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica.

 

La suddetta definizione di spazio confinato o sospetto di inquinamento non deriva però dal Testo Unico sulla Sicurezza, il D.lgs. n. 81/2008, come non viene definito nemmeno dal DPR n.171/2011, ma viene fornita da una guida operativa emanata dall’ex ISPESL a seguito dell’emanazione del TUS.

 

Nello specifico, il D.lgs. n. 81/2008, affronta l’argomento degli spazi confinati o sospetti di inquinamento in tre occasioni:

 

1) Art. 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”

 

L’ Art. 66 in sostanza:

  • Vieta l’ingresso dei lavoratori in via prevalente in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, e in genere in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, nei quali vi possa essere il rilascio di gas deleteri;
  • Non indica le caratteristiche generiche per individuare un possibile spazio confinato;
  • Non indica quali possano essere i gas deleteri presenti, quali siano i gas che si possono emanare durante determinate lavorazioni;
  • Permette l’accesso a tali ambienti da parte dei lavoratori solo quando non sia evitabile per il tipo di lavorazione e quando preventivamente sia stata accertata l’assenza di pericoli per i lavoratori o sia stato risanato l’ambiente attraverso la ventilazione forzata o altri mezzi (non indica quali);
  • Predispone l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e di protezione individuale per i lavoratori in caso di dubbio sull’atmosfera presente in tali ambienti;
  • Permette l’accesso dei lavoratori solo nel caso che l’apertura di accesso allo spazio confinato consenta l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

 

Il dettato normativo dell’ Art. 66 da indicazioni sommarie sul come operare negli ambienti indicati, senza dare una puntuale definizione di ambiente confinato, delle sostanze pericolose presenti o che possono formarsi, della tipologia di dispositivi utilizzabili dai lavoratori.

 

2) Art. 121 – Presenza di gas negli scavi

co 1:”Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose”.

co 2:”Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.”

co 3:” Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.”

co 4:”Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.”

co 5:”Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.”

 

Il dettato dell’Art.121, nonostante dia solo l’indicazione di possibili ambienti confinati e non una definizione per individuare tali spazi, prescrive per le attività lavorative in ambienti confinati:

  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e dei dispositivi di salvataggio;
  • l’utilizzo di un efficace sistema di comunicazione tra operatore e lavoratori esterni allo spazio confinato; 
  • la possibilità di utilizzo di maschere facciali filtranti in condizioni di sicurezza;
  • l’utilizzo di apparecchiature ATEX per le aree potenzialmente tali;
  • il divieto per i lavoratori di operare singolarmente.

 

3) ALLEGATO IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

3 - VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS.

 

Il punto 3 dell’Allegato IV prescrive le modalità operative per lavorare negli ambienti confinati sopra descritti, dando indicazioni sui dispositivi di allarme di cui devono essere provvisti gli spazi confinati e prescrivendo la presenza di un lavoratore che sovrintenda alle lavorazioni, quindi di un preposto che vigili sull’adozione delle procedure di sicurezza e coordini le attività lavorative.

 

Per quanto il D.lgs. n.81/2008 dia delle indicazioni sommarie sui requisiti degli spazi confinati, sui dispositivi utilizzabili dai lavoratori e sulle procedure operative e di soccorso degli stessi, la normativa non risulta completa ed organica.

 

In primo luogo non vi è una definizione generale di spazio confinato utile all’individuazione degli stessi e all’individuazione di ambienti che possono comportarsi come spazi confinati solo per brevi periodi, ma un’indicazione sparsa di quali ambienti possono essere classificati come sospetti di inquinamento o confinati (ad esempio silos, tubature, pozzi, ecc.).

In secondo luogo le indicazioni sulle procedure preliminari di valutazione dei rischi, quelle operative e di soccorso sono descritte sommariamente. Non vi sono nello specifico indicazioni sulla metodologia di valutazione dei rischi per ambienti così variabili e pericolosi.

 

A seguito di numerosi incidenti mortali negli spazi confinati, successivamente all’entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, sulla spinta della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, venne emanato il DPR n. 177/2011, un regolamento che permettesse la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di permettere l’ingresso nel mercato solo a quelle imprese virtuose in ambito di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, evitando o almeno riducendo drasticamente il trend di morti bianche verificatesi nel settore negli ultimi anni.

 

Il DPR n.177/2011 si sostanzia in quattro articoli:

  1. L’ Art. 1 indica le finalità e l’ambito di applicazione delle prescrizioni contenute: il regolamento si applica ai lavori in
    1. ambienti sospetti di inquinamento di cui agli Artt. 66 e 121 del D.lgs. n.81/2008 ;
    2. ambienti confinati di cui all’ Allegato IV, punto 3 del D.lgs. n.81/2008.
  2. L’ Art. 2 indica i requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, vietando il ricorso a subappalti non espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente;
  3. L’ Art. 3 indica le procedure di sicurezza generali da adottare per lo svolgimento di attività lavorative nel settore;
  4. L’ Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.

 

Vista la particolarità delle attività lavorative nel settore degli spazi confinati e i dubbi interpretativi nati successivamente all’entrata in vigore del DPR n.177/2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto necessario elaborare un manuale pratico rappresentante i contenuti di una procedura di sicurezza come previsto dall’Art.3 del DPR n.177/2011. Nello specifico ha preso ad esempio le lavorazioni in una cisterna interrata, indicando però preliminarmente i punti fondamentali per operare in sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati come: l’analisi del rischio, la sorveglianza sanitaria, le procedure di lavoro e di emergenza, l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.

 

- fine della prima parte -

 

 

La seconda parte del contributo si soffermerà sul tema della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Le successive due parti parleranno delle procedure operative di sicurezza negli ambienti confinati.

 

 

Giuseppe Costa

Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

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