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ATEX: novità per un’efficace prevenzione del rischio esplosione

ATEX: novità per un’efficace prevenzione del rischio esplosione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio esplosione, Atex

12/03/2015

Un convegno si è soffermato sulla valutazione del rischio esplosione e sulle criticità e soluzioni alla luce della nuova legislazione europea per Atex. La normativa nazionale, le norme tecniche e le novità della direttiva europea 2014/34/UE.

 
Catania, 12 Mar – Abbiamo più volte sottolineato, attraverso articoli e interviste sul tema, gli adempimenti relativi al settore delle atmosfere potenzialmente esplosive e la continua evoluzione normativa, con particolare riferimento alla Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente “l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
 
Per tornare a parlare di rischi di esplosione e direttive Atex, presentiamo gli atti di un convegno organizzato dal Coordinamento Regionale AIAS Sicilia, che persegue l’obiettivo primario di diffondere la cultura della sicurezza, promuovendo, mediante attività d’informazione sul territorio, l’aggiornamento legislativo e l’avanzamento tecnico scientifico.
 
Il seminario di rilevanza nazionale dal titolo “L’evoluzione delle direttive ATEX: novità e requisiti per un’efficace prevenzione dal rischio esplosione”, si è svolto a Catania il  19 Febbraio e ha approfondito la valutazione del rischio esplosione, le criticità e soluzioni alla luce della nuova legislazione europea per Atex.
 

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Per portare i saluti ai partecipanti sono intervenuti, l‘ing. Sebastiano Trapani (Coordinatore Regionale AIAS Sicilia), l’ing. Santi Maria Cascone (Presidente Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania), l’ing. Sergio Festa (Direttore UOT INAIL Catania), l’ing. Salvatore Lizzio (Dirigente e responsabile Unità Operativa Impianti e macchine dell’ASP di Catania).
L’introduzione dei lavori è stata affidata all’ing. Enzo Livio Maci, Consigliere delegato Commissione “Qualità e Sicurezza” Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania.
Il primo intervento è stato a cura del dott. Giovanni Taveri, Consigliere Nazionale AIAS - Coordinatore Macro Area SUD AIAS, che ha approfondito il tema della valutazione del rischio da esplosione. Mentre l’ing. Fausto Di Tosto, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) INAIL, ha concluso i lavori analizzando “L’evoluzione legislativa e normativa fino alla nuova direttiva 2014/34/UE”.
 
Nell’introduzione dell’Ing. Enzo Livio Maci si sono ricordati in particolare alcuni articoli rilevanti del Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive) del D.Lgs. 81/2008, titolo che prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288 del decreto (atmosfera esplosiva: miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta).
L’intervento ricorda poi che (art. 290) nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive. E che nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede anche a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato “documento sulla protezione contro le esplosioni”. Un documento che “è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1”.
 
L’intervento ricorda anche la novità rappresentata dalla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 – in vigore dal 30 marzo 2014 - che sostituirà la Direttiva ATEX 94/9/CE. E si ricorda che “ai sensi dell'art. 43 della Direttiva 2014/34/UE, la Direttiva 94/9/CE è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016”.
 
Per soffermarci ancora sulla nuova direttiva riprendiamo quanto detto dall’Ing. Fausto Di Tosto (DIT Inail) nell’intervento “L’evoluzione legislativa e normativa fino alla nuova direttiva 2014/34/UE”.
 
Riprendiamo un sommario elenco delle principali modifiche nella nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE:
- Codifica: anno/numero correlativo/UE;
- Campo d'applicazione: nessun cambiamento, ma inclusione esplicita dei componenti;
- Definizioni: aggiunte dal NQL” (Nuovo Quadro Legislativo – Decisione 768/2008/CE);
- Obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori): dal NQL;
- Norme armonizzate/Presunzione di conformità: riferimento al Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normalizzazione europea;
- Procedure di valutazione della conformità: nessun cambiamento; solo allineamento terminologico ai moduli del NQL secondo la Decisione 768/2008/CE (Articoli e Allegati);
- Organismi notificati (ON): requisiti più dettagliati, tratti dal NQL;
- Vigilanza del mercato/Procedura di salvaguardia: rafforzamento delle attività; nuove procedure semplificate;
- Classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie: nessun cambiamento;
- Requisiti essenziali di salute e di sicurezza: nessun cambiamento sostanziale, alcuni formali;
- Marchio CE: riferimento al Regolamento (CE) n. 765/2008;
- Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati”.
 
E riguardo al periodo transitorio la relazione indica che le dichiarazioni di conformità (CE o UE) “saranno valide secondo la legislazione vigente nel momento di immettere il prodotto sul mercato per la prima volta. I certificati di conformità rilasciati secondo la Direttiva 94/9/CE fino al 19 aprile 2016 resteranno validi ai fini della Direttiva 2014/34/UE a partire dal 20 aprile 2016 fino alla loro scadenza stabilita”. Non è necessario “cambiare i riferimenti legislativi nei documenti relativi al prodotto: i riferimenti alla "vecchia" direttiva si intenderanno fatti alla ‘nuova’ direttiva”.
 
La relazione si è soffermata anche sugli obblighi degli importatori, sui casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori e sulla scelta delle apparecchiature.
 
Concludiamo la presentazione degli atti del convegno soffermandoci brevemente anche sull’intervento di Giovanni Taveri, dal titolo “Direttive Atex e D.lgs. 81/08: la valutazione del rischio da esplosione”.
 
Intervento che, a proposito del rischio di esplosione, indica gli “obblighi da osservare nei luoghi di lavoro esistenti:
- Prevenzione e protezione contro le esplosioni (adozioni e misure tecniche ed organizzative);
- Valutazione dei rischi di esplosione (D.Lgs. 81/08);
- Classificazione delle zone con pericolo di esplosione;
- Coordinamento in presenza in azienda di più imprese;
- Verifiche (il datore di lavoro è tenuto a far effettuare ogni due anni la verifica dell’impianto elettrico nelle zone 0,1,20,21);
- Misure di sicurezza previste dal D.lgs. 81/08 (conformità delle attrezzature nuove ed esistenti utilizzate nel luogo di lavoro);
- Misure di sicurezza previste dal D.lgs. 81/08 (conformità attrezzature nuove)”.
 
Ricordiamo infine che gli apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in zone pericolose sono soggetti alle norme:
- UNI EN 1127-1 “Atmosfere esplosive – Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti fondamentali e metodologia”.
 - UNI EN 13463-1 “ Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive.
 Metodi di base e requisiti”.
 
 
 
 
 
 
Leggi gli altri articoli di Puntosicuro su RISCHIO ESPLOSIONE, ATMOSFERE ESPLOSIVE, ATEX.
 
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Rispondi Autore: Daniele Trasforini - likes: 0
02/11/2016 (19:34:51)
Interessante- in merito alla sicurezza negli ambienti di lavoro con la presenza di atmosfere esplosive produco e vendo utensili totalmente antiscintilla ( sia da contatto che da cariche elettrostatiche ). Vorrei poter vendere questi utensili ( spazzole con filamenti di ottone e corpo spazzola in alluminio) in questi particolari ambienti industriali.

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