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Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale
Roma, 23 Dic – Nei siti contaminati l’esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria, rifiuti,) può rappresentare un rischio per la salute di chi frequenta o opera in queste aree.
E proprio in considerazione del fatto che la contaminazione di un sito comporta rilevanti implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, come anche per l’ambiente, l’Inail, tramite il Dipartimento di Innovazione Tecnologica e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), ha un ruolo tecnico-scientifico nelle procedure di gestione e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN).
Su questi temi e per presentare l’attività di ricerca e consulenza in tema di valutazione e gestione dei rischi da esposizione a sostanze pericolose, compreso l’amianto, nei siti contaminati, il Dipartimento DIT ha prodotto un factsheet - a cura di S. Berardi, MP Bogliolo, L. De Angelis, F. Mariani e F. Paglietti (Inail, Dit) – dal titolo “Il ruolo dell’Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIN)”.
Nel presentare la scheda ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- I siti contaminati, la normativa e i rischi per i lavoratori
- I siti contaminati e i principi generali della tutela dei lavoratori
- I siti contaminati e l’attività di ricerca e consulenza dell’Inail-DIT
I siti contaminati, la normativa e i rischi per i lavoratori
Oltre a presentare il ruolo dell’Inail la scheda fornisce utili informazioni per comprendere cosa siano i siti contaminati anche in riferimento alle possibili attività lavorative che si svolgono sul sito.
Intanto con sito contaminato si intende “una porzione di territorio nella quale fenomeni antropici hanno comportato alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee tali da determinare un rischio sanitario e/o ambientale”. E spesso i siti contaminati insistono “su siti industriali dismessi o in attività, discariche abusive o non adeguatamente gestite, punti vendita carburanti, miniere e cave”.
Si segnala poi che in Italia la gestione dei siti contaminati è regolamentata dal Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
In particolare, l’art. 252 definisce Siti di Interesse Nazionale “quei siti il cui inquinamento è di particolare rilievo in termini di estensione e/o impatto sanitario-ambientale”. E ad oggi i SIN “sono 42 (33 con contaminazione prevalentemente chimica e 9 contaminati prevalentemente da amianto)”.
Inoltre, le attività lavorative che si svolgono su di un sito contaminato “sono classificabili in:
- attività produttive/commerciali/di servizi;
- attività di bonifica o di messa in sicurezza;
- attività di realizzazione di interventi/opere consentiti ai sensi dell’art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006”.
E in tutti questi casi è evidente come la presenza di sostanze pericolose nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, aria) possa “esporre i lavoratori a rischi per la salute, per i quali si rende quindi necessario effettuare un’adeguata valutazione e gestione”. In particolare “le modalità di esposizione mediante le quali il lavoratore può entrare in contatto con dette sostanze sono principalmente l’inalazione di vapori, polveri e fibre, l’ingestione e il contatto dermico”.
Se ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tutti i lavoratori che svolgono la propria attività su di un sito contaminato “devono essere tutelati rispetto ai suddetti rischi”, lo stesso D.Lgs. 152/2006 esplicita questo obbligo nell’Allegato 3 al Titolo V, Parte Quarta:
“Protezione dei lavoratori. L’applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, sia durante l’esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi. Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori”.
I siti contaminati e i principi generali della tutela dei lavoratori
Il documento si sofferma anche sui principi generali della tutela dei lavoratori nei siti contaminati.
Si indica che la modalità con cui condurre la valutazione e gestione del rischio chimico e del rischio amianto per i lavoratori “si differenzia in funzione della tipologia di esposizione a sostanze pericolose:
- Esposizione professionale (ossia connessa all’attività svolta dal lavoratore). Tale tipologia di esposizione riguarda anche i lavoratori coinvolti nelle attività di bonifica e di realizzazione di interventi/opere all’interno di siti contaminati (art. 242-ter, D.Lgs. 152/2006). Queste attività spesso comportano un’interazione diretta con le matrici ambientali contaminate, soprattutto nel caso di: a) scavo e movimentazione di terreno, b) scavo di rocce contenenti amianto, c) rimozione dell’amianto e dei rifiuti contenenti amianto in strutture abitative o industriali/mezzi di trasporto” Gli autori ricordano che, nello specifico, il rischio chimico è “valutato e gestito ai sensi del Titolo IX “Sostanze pericolose” del D.Lgs. 81/2008, Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni). Il rischio amianto è valutato ai sensi dei decreti ministeriali 6/9/94 e 14/5/96 (Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato) e gestito, in termini di sicurezza per i lavoratori, ai sensi del Titolo IX “Sostanze pericolose” del D.Lgs. 81/2008, Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto) ove viene stabilito il valore limite di riferimento e vengono indicate le misure di prevenzione collettiva ed individuale da adottare”. Si ricorda che a breve dovrebbe essere recepita in Italia la Direttiva Europea 2668/2023 che ridurrà di un decimale il valore limite stabilito.
- Esposizione ambientale (ossia non connessa all’attività svolta dal lavoratore). “Tale esposizione riguarda principalmente i lavoratori che svolgono attività produttive/ commerciali/di servizi che insistono su di un’area contaminata. Il rischio chimico e il rischio amianto derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali si ritiene debbano essere valutati e gestiti in modo tale da garantire che l’esposizione del lavoratore sia equiparabile a quella della popolazione generale”.
Riguardo al rischio chimico, si segnala che i criteri a supporto della sua valutazione e gestione, in particolare per il rischio da inalazione vapori e polveri (outdoor e indoor), sono riportati nel documento Inail “ Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” [INAIL, 2014].
I siti contaminati e l’attività di ricerca e consulenza dell’Inail-DIT
La scheda ricorda poi che l’Inail tra i suoi compiti istituzionali “svolge anche attività di ricerca, studio, sperimentazione, formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro”.
In particolare l’Inail-DIT svolge “attività di ricerca e consulenza tecnica finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo su di un sito contaminato rispetto alla presenza di sostanze pericolose, compreso l’amianto, nelle matrici ambientali”.
E riguardo alle attività di consulenza si sottolinea che la competenza sui procedimenti di bonifica riguardanti i SIN “è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale ‘…si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati…’ (art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/2006). Ad oggi, il MASE si avvale di:
- SNPA per gli aspetti di carattere ambientale;
- INAIL-DIT e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per gli aspetti di carattere sanitario, nel caso in cui siano presenti lavoratori;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS) e le ASL per gli aspetti di carattere sanitario, nel caso in cui sia coinvolta la popolazione”.
Si segnala poi che “nel rispetto dei compiti di vigilanza e controllo delle ASL, e ferma restando la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in merito alle azioni di prevenzione e protezione da attuare per la tutela dei suoi dipendenti, l’attività consulenziale dell’INAIL-DIT ha lo scopo di:
- individuare eventuali criticità/carenze sia nella valutazione del rischio dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle matrici ambientali, sia nelle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per la gestione dello stesso;
- indicare, ove opportuno, adeguamenti e azioni correttive per garantire la massima tutela dei soggetti esposti”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della scheda che riporta anche le attività di ricerca dell’Inail-DIT, i riferimenti/documenti in materia e gli aggiornamenti normativi di interesse.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Il ruolo dell’Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIN)”, a cura di S. Berardi, MP Bogliolo, L. De Angelis, F. Mariani e F. Paglietti (Inail, Dit), factsheet edizione 2025 (formato PDF, 208 kB).
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