Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le macchine rivestite di sicurezza e le macchine a sicurezza integrata

Le macchine rivestite di sicurezza e le macchine a sicurezza integrata
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

02/12/2013

Con le direttive di nuovo approccio, la macchina è ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione. Un intervento mette a confronto gli elementi della vecchia e della nuova normativa di sicurezza relativa alle macchine.

Frosinone, 2 Dic – Sicuramente uno dei punti delicati su cui operare per migliorare la prevenzione degli incidenti e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è correlato alla sicurezza delle macchine e alla formazione per il loro utilizzo adeguato.
Sicurezza che, come richiesto dalla normativa europea, deve avvenire già in fase di progettazione.
 
Per poter confrontare la vecchia e la nuova legislazione sulle macchine, per comprendere alcuni delle novità conseguenti all’entrata in vigore della nuova direttiva macchine, possiamo fare riferimento gli atti di un’iniziativa che si è tenuta durante l’edizione 2012 della “Settimana della Sicurezza”, organizzata dall’ ASL di Frosinone in collaborazione con Sator Ambiente.

Pubblicità
Macchine in DVD
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Nella prima parte del corso “La Sicurezza delle Macchine”, tenuto dal Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti (S.PRE.S.A.L. AUSL FR), si ricordano alcuni elementi della vecchia e della nuova normativa di sicurezza.
 
Con il vecchio sistema si può parlare di macchine rivestite di sicurezza.
Si utilizzano, cioè, le vecchie macchine “che vengono rivestite di sicurezza con l’apposizione di ‘pezze di sicurezza’ : dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni”. Il problema è che tuttavia può crearsi una “scarsa funzionalità su una macchina così abbondantemente protetta che crea fastidio”.
 
Mentre con il nuovo sistema si può parlare di macchine a sicurezza integrata.
In questo caso “la sicurezza si sposta a monte”: deve essere “integrata nella fase stessa della Progettazione. Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali, della norma, ecc. deve anche considerare la sicurezza”.
 
Diamo uno sguardo al vecchio sistema normativo:
- “il fabbricante secondo l’Art. 7 del DPR 547/55 aveva l’obbligo di produrre macchine sicure”. E tale compito se disatteso “determinava l’insorgere di un reato al momento della commercializzazione”;
- successivamente allorché la macchina entrava nell’ambiente lavorativo non supportata da adeguate istruzioni per l’uso, la responsabilità del costruttore viene sempre più circoscritta e passa di fatto all’utilizzatore;
- le macchine per essere sicure nel vecchio sistema dovevano rispondere all’articolato del DPR 547/55 e allo stato dell’arte dell’epoca;
- dunque “il Datore di lavoro subentra nell’assunzione integrale di responsabilità sulla sicurezza delle macchine”.
 
Il relatore delinea anche le caratteristiche del nuovo sistema normativo:
- è il sistema delle Direttive europee di Nuovo Approccio “nate intorno al 1984-5 allo scopo di combattere efficacemente l’invasione commerciale in Europa dei prodotti provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone”;
- le Direttive Europee sono obbligatorie ma devono essere inserite negli ordinamenti legislativi degli stati membri per acquisire valore giuridico”. Necessita il recepimento nazionale;
- “i contenuti delle Direttive vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, tali riferimenti non sono obbligatori ma garantiscono al costruttore che le segue la presunzione di conformità ai RES ( requisiti essenziali di sicurezza).
 
In sintesi altre caratteristiche delle Direttive di Nuovo Approccio:
- “direttive concepite in termini di obiettivi generali;
- rinvio a norme facoltative quale riferimento tecnico;
- responsabilizzazione del costruttore;
- garanzie di una terza parte indipendente per i prodotti di maggiore pericolosità;
- nessun controllo preventivo delle autorità pubbliche sulla circolazione dei prodotti”.
 
Ora la macchina - secondo la Direttiva Macchine - è “ritenuta sicura se la sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione
 
E per mettere in atto tale politica il fabbricante “persegue lapolitica dei tre stadi:
1) eliminazione dei rischi alla fonte pensando già la macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili;
2) neutralizzazione dei rischi non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni;
3) qualora sulla macchina pensata e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari, permangano dei rischi residui, questi devono essere segnalati all’utilizzatore nel Manuale d’Uso”.
 
Dunque la Direttiva Macchine:
- “prevede che la circolazione , la messa in esercizio, l’impiego sia libera e non assoggettabile a nessun controllo preventivo da parte di nessuno stato;
- prevede alcune procedure di complemento di carattere amministrativo per dimostrare che i requisiti sono stati raggiunti (dichiarazione di conformità);
- la Direttiva Macchine elenca nell’Allegato IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e quindi da assoggettare a un controllo preventivo più stringente
Nella sostanza impone che le macchine:
- devono essere accettabilmente sicure;
- devono essere costruite in base ad un progetto tecnico;
- devono essere riconoscibili”;
- devono essere accompagnate “da una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore;
- devono essere assoggettate a regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose”.
 
A questo punto il documento agli atti, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta le varie direttive europee fino ad arrivare alla Nuova Direttiva Macchine, Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006:
- “il 29 giugno 2006 entra in vigore senza alcun effetto immediato e diretto per le Imprese;
- nell’intervallo di tempo compreso tra il 29/06/2006 e il 29/12/2009 (data a partire dalla quale si applica la Nuova Direttiva Macchine) non esiste un vuoto normativo;
- la direttiva 98/37/CE resta applicabile fino al momento in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE cioè il 29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene abrogata”.
 
In particolare il campo di applicazione è stato “riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni disomogenee”.
 
Dopo aver accennato al decreto di recepimento italiano (D. Lgs. 17/2010), in parziale attuazione della nuova direttiva macchine, il documento si occupa della modifica della definizione di macchina che ora si riferisce anche a macchine prive di motore.
 
La macchina ora è intesa (Art.2 della Direttiva 2006/42/CE) come:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui a 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.
 
Riportiamo per concludere anche il punto g) dell’art. 2 della nuova Direttiva Macchine relativo alle “quasi macchineinsiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.  Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.  Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
 
 
 
Dott. Tieri Sperduti (Tecnico della Prevenzione - AUSL FR), “ La Sicurezza delle Macchine”, corso correlato alla “Settimana della Sicurezza 2012” (formato PDF, 5.5 MB).
 
  
RTM
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!