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Carrelli elevatori: la sicurezza delle prolunghe applicate alle forche

Carrelli elevatori: la sicurezza delle prolunghe applicate alle forche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

09/01/2013

Una circolare del Ministero del Lavoro sui requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette bracci gru. Il parere del gruppo lavoro macchine, la casistica e gli obblighi per fabbricanti e utilizzatori.

 
Roma, 9 Gen – Come già segnalato da PuntoSicuro, il 24 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – ha emanato due circolari relative alla sicurezza dei carrelli.
In un precedente articolo siamo entrati nel dettaglio della Circolare n. 31 relativa ai requisiti essenziali di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico, ci soffermiamo oggi invece sul contenuto della Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012.
 
La circolare n. 30 ha per oggetto: “Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette bracci gru”, con riferimento a tali attrezzature - ad esempio utilizzate nell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni – che permettono la movimentazione, il sollevamento ed il trasporto dei materiali. In particolare, indica la circolare, “per lo spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo così di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro”.
 


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A seguito di segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato e per eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione relativa alla conformità di tali carrelli, così modificati, alla Direttiva Macchine, la circolare fornisce alcuni chiarimenti.
 
Secondo quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008, l'attrezzatura di lavoro deve risultare “adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute” ed è necessario verificare che l'attrezzatura sia “utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante”.
Alcuni costruttori  e alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno “fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente ‘braccio gru’, da applicarsi sulle forche dei carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso”. Modifiche che sono state valutate dal gruppo lavoro macchine in sede europea.
 
Tale gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha dunque affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012 ed è giunto alla seguente conclusione:
 
Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.
 
Il produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità.
 
Le attrezzature intercambiabili devono essere forniti con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici.
 Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico.
 
In base a tale parere, che coincide con la posizione delle Autorità italiane, la circolare fornisce per questi carrelli elevatori le seguenti linee di indirizzo in merito agli obblighi e ai corretti adempimenti.
 
La circolare distingue in particolari tre casi:
 
-caso I: “il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru - e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso dei carrello adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine)”;
 
-caso II: “il fabbricante della prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru - e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru - non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru – è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru - dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio”;
 
-caso III: “l'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru - e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru - che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni)”.
 
La circolare si conclude richiamando l'attenzione sul fatto che tale tipologia di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro fa “rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n. 81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex articolo 71, comma 11 del citato decreto legislativo” con le modalità previste dal decreto interministeriale dell’11 aprile 2011.
 
 
 
 
 
 
RTM


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