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Cosa deve essere sempre presente nel DVR?

Cosa deve essere sempre presente nel DVR?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

04/07/2013

Il Modello Semplificato di DVR è lo standard delle caratteristiche minime per tutti i DVR. Cosa deve essere sempre presente in ogni DVR standardizzato e non. L'opinione del Direttore di un SPISAL, Adolfo Fiorio.

Dal 01.06.2013 in ogni ambiente di lavoro deve essere disponibile il DVR in cui il DdL ha descritto l'azienda, individuati i rischi di infortunio e di malattie correlate al lavoro, le misure di prevenzione predisposte per prevenire i danni alla salute.
Il Decreto del 30.11.2012 a firma dei Ministri di Lavoro, Salute e Interno descrive in dettaglio i contenuti che ogni DVR deve avere.
Si tratta di un Modello Semplificato, destinato ai DdL delle aziende con numero ridotto di lavoratori, a quei DdL che fino al 31.05.2013 erano comunque obbligati a valutare e gestire i rischi del proprio ambienti di lavoro, ma potevano evitare di produrre un DVR scritto o comunque registrato su un supporto trasferibile.
Da sabato 01.06 2013 tutti i DdL hanno uguali obblighi per la sicurezza e in particolare per quanto contenuto negli art.li 17, 28 e 29 DL 81.
Per quelli che dirigono aziende con meno di 10 Dipendenti i tre Ministeri hanno predisposto il  Modello Semplificato che dovrebbe facilitare il loro compito.
Vediamo cosa, secondo questo Decreto, deve essere sempre presente in ogni DVR semplificato e quindi anche in quelli che "semplificati" non sono.

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Modello DVR
Sicurezza Cartiere - Categoria Istat: C - Attività Manifatturiere

4.1- 1°Passo Descrizione generale dell'Azienda:(pag.7 Decreto)
I dati Anagrafici previsti sono scontati, molto meno lo è quanto indicato a pag 9 a conclusione del paragrafo: E' utile allegare al modulo, ove presente la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature.
Da questa frase risulta che in ogni DVR come elemento preliminare e indispensabile per la descrizione dell'Azienda deve essere presente una pianta di tutta l'area su cui si svolge il lavoro, cioè l'edificio destinato alle lavorazioni e tutto il terreno circostante in uso al sito produttivo, dato che anche questa area è un luogo di lavoro.
La descrizione grafica deve essere completa con il rilievo di eventuali impianti e attrezzature esistenti sul terreno, o sopra di esso ( linee elettriche) o sotto di esse: linee elettriche sotterranee, tubazioni, condotte, ecc.
La mappa deve essere completata con le macchine e gli impianti usati nel ciclo produttivo.
Interpretiamo questo contenuto prima di tutto come una indicazione di evidente buona tecnica e quindi in prima istanza pensiamo che ogni DdL non abbia bisogno di alcun obbligo per decidere di fare secondo le regole di buona tecnica...
Si rimanda a quanto indicato nel Semplificato a pag. 8 Descrizione delle Lavorazioni Aziendali e Identificazione delle Mansioni. Sembra francamente impossibile descrivere con sintesi e precisione quanto richiesto nel Decreti Interministeriale senza usare riferimenti ad una mappa con lay out.
 
Tuttavia per chi pensa più convincente il ricorso all'obbligo e relativa sanzione, ricordiamo che anche se nel modello semplificato si scrive....E' utile allegare... , riteniamo che la rappresentazione grafica dei luoghi di lavoro,(non solo in pianta anche i prospetti!)..., sia un obbligo che è possibile ricavare come combinato disposto prodotto da molti punti del DL 81 p.e. da tutte le prescrizioni del Titolo III°.
 
Descrizione delle Lavorazioni Aziendali e Identificazione delle Mansioni
Facendo riferimento alla mappa/lay-out si devono descrivere tutti i cicli lavorativi ATTENZIONE: generalmente i cicli produttivi iniziano con l'ingresso delle materie prime e finiscono con l'invio dei prodotti finiti al destinatario esterno all'area dell' unità produttiva.
Da qui deriva la necessità di descrivere e gestire i rischi dovuti p.e ai veicoli che entrano ed escono nell'area del sito e relativa movimentazione delle merci caricate, con relativi rischi per scarico e carico, movimentazione successiva dei materiali, carrelli, gru, gestione degli autisti esterni, ecc. ecc. ecc.
Per la rappresentazione delle diverse fasi del ciclo produttivo è raccomandabile l'uso di Schemi a blocchi. Probabilmente è indispensabile! Può evitare errori di rilevazione delle fasi, eccessiva sintesi nella descrizione del ciclo. Dimenticare fasi di lavoro importanti causerebbe una carenza che potrebbe compromettere la rispondenza ai criteri minimi di legge del DVR nel suo complesso.
 
Descritte le fasi del ciclo di lavoro dovrebbe essere facile elencare TUTTE le macchine usate + TUTTE le sostanze pericolose coinvolte come materie prime, intermedi, prodotto finale della fase.
A conclusione di questo processo avremo la descrizione sintetica di tutte le fasi di lavoro insieme a tutte le macchine e le sostanze coinvolto nelle varie e fasi.
Si ricorda che nell'elenco delle macchine si devono inserire anche tutti gli utensili manuali dotati di energia nonché tutte le vetture e gli altri veicoli di pertinenza del sito produttivo usati sulle strade pubbliche (auto, autotreni, ecc.).
Per evitare equivoci: l'elenco delle macchine deve consentire di individuarle tutte, non è sufficiente indicare p.e. 3 presse, 3 trapani, ecc. Anche per le macchine bisogna registrare nomi e cognomi!
 
L'elenco di tutti i Lavoratori
La nota a piè di pag. 8 finalmente cancella ogni dubbio, non sono più possibili equivoci: secondo la Legge ogni DVR deve contenere l'elenco dei nomi e cognomi di tutti i Lavoratori, compresi interinali, ecc., secondo la Definizione in art 2.
Si sottolinea : di tutti, anche di quelli eventualmente classificati non esposti ad alcun rischio.
Altra sottolineatura: bisogna registrali con i loro nomi e cognomi, meglio anche data di nascita. Bisogna aggiornarli in tempo reale il primo giorno che entrano escono, come immagino si faccia con le paghe, i contributi, i cartellini segnatempo ecc. ecc.ecc.......!
Sono, da sempre, indispensabili per consentire di verificare se il DVR è coerente con i criteri minimi obbligatori per la Legge!
 
Naturalmente il DVR semplificato deve contenere tante altre cose e quindi il Decreto dei tre Ministeri deve essere letto tutto intero, tuttavia per lo scopo di questo scritto ci basta richiamare l'attenzione di tutti gli interessati, Datori di Lavoro e loro Consulenti, che senza dubbio alcuno ogni DVR esistente da subito deve contenere:
1- La pianta di tutto il sito produttivo, edifici e terreni circostanti, con recinzioni portoni ecc, completa di tutti gli eventuali impianti sovrastanti o sotto il suolo. In questa pianto si dovrebbe disegnare la posizione delle macchine, degli impianti le destinazioni d'uso dei locali. (lay-out)
2- descrizione di tutte le fasi di lavoro preferibilmente con Schema a Blocchi o analogo
3- elenco di tutte le macchine e gli impianti usati in ogni fase.
4- elenco di tutte le sostanze pericolose presenti nel ciclo: materie prime, intermedi, prodotti finali, suddivisi fase per fase
5- nomi e cognomi di tutti Lavoratori. Associati ai punti precedenti, completati dei rischi più significativi, sarà l'Elenco degli Esposti. Ad ogni nome e cognome sarà possibile associare i rischi principali.
6- Le misure di prevenzione predisposte per gestire la sicurezza di tutti i lavoratori esposti ai rischi di lesioni acute (infortunio) o croniche (malattie correlate al lavoro) prodotti dai cicli lavorativi eseguiti nello specifico luogo i di lavoro. Tra queste misure di prevenzione è compreso il protocollo sanitario.
 
DVR privi di uno solo di questi elementi sono gravemente incompleti rispetto ai criteri minimi previsti dal DL 81/08.
Un DVR con gravi carenze in occasione di verifiche potrebbe essere ritenuto come non redatto con conseguenti sanzioni a carico del DdL, come previsto dall'art 55 comma 4 in quanto il DdL ha redatto un Documento non conforme alle caratteristiche previste dall'art 28 comma 2 lettera a , primo periodo e lettera f)
Vedi anche quanto prevede l'all. I Mancata elaborazione del DVR!!.
 
 
Dott. Adolfo Fiorio
 
 
 
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Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0
04/07/2013 (08:37:52)
ma non doveva essere "semplificato"????
come sempre in Italia si passa dal "niente" al "tutto" in un batter d'occhio.... e come sempre succede ci vorranno alcuni anni per implementare questi nuovi obblighi...
Rispondi Autore: Stefano Bocchino - likes: 0
04/07/2013 (08:39:56)
Concordo col fatto che la pianta del sito produttivo possa rendere il Documento più completo e frubile, ma da qi a vederlo come un obbligo sanzionabile mi sembra un'esagerazione. Un direttore di uno SPISAL non pò nè modificare ne reinterpretare le leggi e l'obbligo di planimertria (addirittura pianta e prospetti!!) non è indicato in nessuna norma vigente. Ricordiamo che lo scopo principale della SSL è salvaguardare i lavoratori e non mantenere i professionisti...
Rispondi Autore: Riccardo Starni - likes: 0
04/07/2013 (08:50:58)
...Ovviamente tutte queste cose indiscriminatamente...sia che si tratti di un ufficio con 2 persone o di un'industria di produzione di acido solforico con 50 addetti vero??
Rispondi Autore: Jessica M. - likes: 0
04/07/2013 (08:51:01)
Trovo che questi siano davvero i contenuti minimi di un DVR per fare prevenzione..
Se non ho questi elementi come faccio ad individuare i pericoli e quindi i rischi e i relativi esposti?
Credo piuttosto che in Italia non ci sia ancora la convinzione, nemmeno da parte delle istituzioni, che la prevenzione deve andare di pari passo con la produzione..E a pare mio, un DVR fatto con 4 crocette NON è un DVR e NON è fare prevenzione..
Come al solito siamo si alla bufala, ma nel senso che queste procedure standardizzate producono un documento che non differisce molto dalla vecchia autocertificazione.. Ci si perde solo un po' di tempo in più e ha fatto girare un po' l'economia..
Rispondi Autore: Riccardo Starni - likes: 0
04/07/2013 (08:58:17)
Ok Jessica è vero....guai a fare DVR con crocette..però andare a chiedere di mettere la planimetria per un ufficio o di chiedere obbligatoriamente l'elenco del personale magari per quelle aziende stagionali (hotel ad esempio) dove il personale ogni 3-4 mesi cambia mi sembra un pò una forzatura.. Buona giornata a tutti!
Rispondi Autore: Stefano Bocchino - likes: 0
04/07/2013 (09:00:00)
Jessica M, lei individua i rischi su planimentria?!?!?! ...io solitamente faccio uno o più sopralluoghi in azienda, forse funzionano meglio! I contenuti minimi e indispensabili sono ben altri...
Rispondi Autore: basso piave - likes: 0
04/07/2013 (09:31:25)
io vedo DVR palesemente e volutamente incompleti, tanto basta che sia presente...
vedo DVR redatti da sofware ricchi di colori e pieni di pagine che non verranno mai lette!
servirebbero poche cose e fatte bene!
anche una planimetria aziendale non farebbe male nel DVR; i prospetti sinceramente non capisco quale utilità possano avere...
Rispondi Autore: Avv. Marco Tonellotto - likes: 0
04/07/2013 (09:43:15)
Ritengo che al dott. Florio sfuggano i principi di tassatività e determinatezza che caratterizzano gli illeciti penali, di cui egli parla. Tuttavia, al di là delle sue particolari interpretazioni, le fonti normative sono ben diverse e dicono cose differenti da quelle che ho letto. Quindi, è bene ricordare che gli obblighi nascono soltanto da determinazioni univoche delle norme. Per esempio, laddove si afferma come dovuta l'indicazione di tutti i nominativi dei lavoratori, si sostiene una circostanza inesatta e priva di riscontro normativo. Infatti, la nota citata dal Dott. Fiorio non prevede - e d'altronde neppure potrebbe farlo nel sistema della gerarchia delle fonti di diritto - alcun obbligo di indicare nel DVR i nominativi dei lavoratori, prevedendo invece l'associazione delle mansioni a detti nominativi anche attraverso documentazione esterna. E' pertanto di solare evidenza che non sussista obbligo alcuno nei termini erroneamente indicati dal dott. Fiorio.
Rispondi Autore: emanuele desogus - likes: 0
04/07/2013 (10:23:28)
Vorrei conoscere l'articolo di legge che obbliga l'inserimento del nome e cognome dei lavoratori nel DVR.
Rispondi Autore: Paolo Salvadori - likes: 0
04/07/2013 (10:43:47)
A questo punto, se questi sono tutti obblighi previsti dalla normativa, posso fare a meno di fare un DVR standardizzato e redigere un DVR come previsto in precedenza. Mi sembra un'interpretazione eccessivamente restrittiva. Comunque rimango convinto del fatto che la prevenzione non si fà sui fogli ma direttamente sul campo.
Rispondi Autore: Jessica M - likes: 0
04/07/2013 (12:33:43)
Non mi pare di aver mai detto che la valutazione dei rischi in senso pratico vada fatta senza sopralluoghi e solo con il pezzo di carta davanti...ma fare un buon documento, chiaro,completo ed utile, anche dal punto di vista metodologico, significa anche mettere una planimetria completa tra le altre cose..oltretutto nn richiede un grande sforzo! La può fare anche il DL stesso..
Se poi si vogliono fare le cose senza un metodo, o si ha tanta esperienza da sapere a primo occhio quali sono tutti i rischi di un'azienda oppure si fa un lavoro incompleto o come si suol dire, "all'italiana"..mia personale opinione
Rispondi Autore: Jessica M. - likes: 0
04/07/2013 (12:47:40)
E visti gli ultimi commenti mi convinco ancor di più di una cosa...un conto è ragionare nella logica del "cosa devo fare per soddisfare quello che mi dice la legge" e quindi per non essere sanzionati...tutt'altra cosa è ragionare pensando a come faccio a mantenere in salute i miei lavoratori perché possano produrre bene, magari anche di più, e possano arrivare anche alla pensione (ahimè sempre più avanti) più o meno in salute..
In Italia invece si preferisce andare prima da un bravo avvocato (senza offesa per la categoria) e solo dopo rivolgersi (forse) ad un bravo esperto in prevenzione e sicurezza sul lavoro..
Perchè si parte già dal presupposto che devo trovare l'escamotage per non poter essere imputato di qualche carenza..
Rispondi Autore: Luigi De Robertis - likes: 0
04/07/2013 (17:14:56)
Concordo con l'Avv. Tonellotto.... non è specificato in nessun articolo di legge, che il DVR debba contenere tutti i nomi dei lavoratori, ma le mansioni dei lavoratori......La valutazione dei Rischi in una attività è legata alla effettiva mansione svolta dai lavoratori e alle attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo......ecco perchè si scoprono aggiornamenti (falsi) di DVR, dovuti a nuove assunzioni e di conseguenza il tutto legato all'inserimento del nome del lavoratore. L'aggiornamento della sicurezza per nuove assunzioni non deve essere legata ad un aggiornamento del Dr ma legati ad obblighi del Datore di Lavoro nei confronti del nuovo lavoratore (formazione, informazione, DPI etc). Potrebbe essere diverso se vi sono dei rischi particolari a cui possono essere esposti solo un numero ristretto dei lavoratori o dotati di particolare formazione per lo svolgere una attività specifica, e quindi ha senso specificare il nominativo del lavoratore.
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
04/07/2013 (17:53:40)
L'interpretazione proposta è, secondo me, tipica del sistema di controllo pubblico italiano: deve analizzare un DVR e vuole trovare in quel documento tutto ciò che pensa possa essere utile.
E se non lo trova, meglio: riesce facilmente ad irrogare una sanzione.
Non vi è alcun interesse alla prevenzione/protezione, ma solo alla verifica formale degli adempimenti.
In base alle leggi esistenti, moltissimi documenti sono già presenti in azienda e basterebbe citarli nel DVR: Libro Matricola, documentazione impianti ex DL 37/08, documentazione per VVF, ASL e quant'altro.
Purtroppo si assiste spesso a documenti (qui il DVR, ma si potrebbe parlare di DUVRI e PSC) che comprendono TUTTO e di più (e quindi inutili) preparati con SW che io definisco "farlocchi" e, di pari, a controlli estremamente fiscali.
Per altro, molti DdL (e le rispettive associazioni) spesso vogliono fare un po' di carta e basta.
Però piano piano qualcosa migliora: c'è molto da fare, soprattutto considerando la burocrazia italiana, ma siamo nella direzione giusta.
Rispondi Autore: Luigi De Robertis - likes: 0
04/07/2013 (18:13:40)
Concordo con l'Avv. Tonellotto.... non è specificato in nessun articolo di legge, che il DVR debba contenere tutti i nomi dei lavoratori, ma le mansioni dei lavoratori......La valutazione dei Rischi in una attività è legata alla effettiva mansione svolta dai lavoratori e alle attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo......ecco perchè si scoprono aggiornamenti (falsi) di DVR, dovuti a nuove assunzioni e di conseguenza il tutto legato all'inserimento del nome del lavoratore. L'aggiornamento della sicurezza per nuove assunzioni non deve essere legata ad un aggiornamento del Dr ma legati ad obblighi del Datore di Lavoro nei confronti del nuovo lavoratore (formazione, informazione, DPI etc). Potrebbe essere diverso se vi sono dei rischi particolari a cui possono essere esposti solo un numero ristretto dei lavoratori o dotati di particolare formazione per lo svolgere una attività specifica, e quindi ha senso specificare il nominativo del lavoratore.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
05/07/2013 (14:00:47)
Non si discute che il DVR debba avere i contenuti minimi di legge però, in quanto minimi, alla fine conta quello che chi redige il DVR ritiene opportuno inserire in base alla propria esperienza ed alla tipologia di azienda di cui ci si sta occupando. In tal senso, l'approccio di Jessica lo trovo sensato. Se è vero che la planimetria non è obbligatoria, è anche vero che chi segue un'azienda produttiva ha necessità di avere sott'occhio una planimetria con la disposizione di macchinari, postazioni e reparti perché serve come base di partenza per la realizzazione delle campagne di indagine ambientale indoor, per il piano di emergenza, per le indagini fonometriche, per valutare gli spazi di lavoro, ecc. Chiaro che, se si parla di uffici, l'ottica cambia ma anche in quel caso ci sono uffici di multinazionali che occupano grandi superfici in cui conoscere il lay-out è basilare.
Per quanto concerne l'elenco nominativo, può essere sorprendente verificarlo, perché a volte si scoprono lavoratori che hanno mansioni trasversali non individuate nei DVR. Il difficile dell'elenco è mantenerlo aggiornato.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Franco frusta - likes: 0
08/07/2013 (00:20:40)
Sono meravigliato che tante persone e, suppongo, stimati colleghi, perdano ancora del tempo a commentare quelli che, a mio avviso, sono i deliri di un folle, completamente avulso dalla realtà! Il mio augurio al dott. Fiorio è di andare presto in pensione.
Rispondi Autore: Otello Rondelli - likes: 0
08/07/2013 (12:27:30)
Solo ora leggo le indicazioni dello Spisal su cosa dovrebbe prevedere il DVR con procedure standardizzate ed il dibattito che si è aperto.
Mi viene da dire: che cosa racconto a coloro che frequentano i corsi per Dl - RSPP dove faccio docenza e dove, alla fine, illustro le Procedure standardizzate ricordando che possono fare tutto da sè, dato che,in fondo, il legislatore chiede:
1. Identificativo dell'azienda con mansioni etc.
2. Indicazione delle Misure già attuate
3. indicazione e programma delle misure da attuare.
Lo so che dicendo che possono fare tutto da sè, vado contro me stesso e la mia professione, ma mi sembra che questo sia stato l'obiettivo del legislatore.
Ma se si devono fare planimetrie, schemi a blocchi etc. la cosa cambia decisamente aspetto.
Mi è permessa un'ultima considerazione?
Se ora, come sembra, rimettono una sorta di autocertificazione magari camuffata, con che coraggio si torna da quelle aziende cui abbiamo detto solo qualche settimana fa che l'autocertificazione era decisamente e senza appello superata dato che era stata la CEE a dirlo minacciando una proceduva d'infrazione?
Se non ci crederanno più, un pò di ragione l'avranno. O no?
Otello Rondelli
Rispondi Autore: Roberto Saggiomo - likes: 0
23/11/2016 (18:54:57)
Buonasera, ad oggi non mi è ancora chiaro se è obbligatorio o meno inserire nel DVR l'elenco del personale (nome-cognome-mansione) se si qual'è l'art. di riferimento. Dall'art. 2 non si evince l'obbligatorietà.
dall'articolo si legge..."La nota a piè di pag. 8 finalmente cancella ogni dubbio, non sono più possibili equivoci: secondo la Legge ogni DVR deve contenere l'elenco dei nomi e cognomi di tutti i Lavoratori, compresi interinali, ecc., secondo la Definizione in art 2."
Qual'è la nota e dove posso scaricarla per ulteriori chiarimenti.
Ringrazio anticipatamente.
Roberto Saggiomo
Rispondi Autore: Monica sasso - likes: 0
26/09/2017 (18:34:32)
Salve volevo sapere se nel DVR devono essere registrati anche i dipendenti distaccati da altre sedi e pur facendo solo 2 accessi settimanali. Io sono un RLS e DdL non vuole aggiornare il DVR dice che i distaccati sono già presenti nel DVR della sede di appartenenza e non dobbiamo inserirli nel nostro. È corretta questa interpretazione della normativa? Grazie.
Rispondi Autore: Ely - likes: 0
30/07/2020 (15:31:53)
Al punto 6 mancano i DPI individuati
Rispondi Autore: ursena spazzini - likes: 0
15/02/2023 (10:53:44)
Buongiorno, non riesco a trovare il riferimento all'obbligo dell'elenco (nome e cognome) del personale dell'azienda: mi potete aiutare? grazie

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