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Linee di indirizzo per attività lavorative con esposizione all'amianto

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

15/06/2011

La Regione Veneto approva le linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto. Le attività con esposizioni sporadiche e di debole intensità, la notifica e i lavori di demolizione o rimozione.


 
Verona, 15 Giu - La Regione Veneto con la “Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali” ha approvato e adottato le “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto”.
 
La Deliberazione regionale ricorda che il titolo IX capo III del Decreto legislativo 81/2008, dedicato alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, ha modificato il D.Lgs. 277/91 ridefinendo nuove condizioni per le quali è necessaria la predisposizione di specifica documentazione per le attività lavorative che possono comportare esposizione ad amianto, ossia le attività di manutenzione, rimozione dell'amianto, smaltimento o trattamento dei relativi rifiuti, bonifica di aree interessate dalla presenza di amianto.
E alla luce della vigente normativa nazionale, la Regione Veneto ha ritenuto necessario adeguare le procedure operative già definite a livello regionale e disporre di “strumenti operativi che mirino alla semplificazione delle procedure e facilitino la corretta predisposizione della documentazione necessaria all'esecuzione di interventi su materiali contenenti amianto”. In questo senso la Direzione Prevenzione regionale ha “elaborato apposite linee di indirizzo finalizzate, da un lato all'omogeneizzazione dell'attività di controllo operata dai Servizi SPISAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS e, dall'altro ad orientare le imprese, che eseguono attività di bonifica e smaltimento, nella presentazione della documentazione necessaria ai sensi di legge”.
 
Il documento approvato, “interpretando la vigente normativa”, prevede infatti “forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza delle attività lavorative con esposizione ad amianto tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI)”.
 
Tali “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08)", contenute nell’Allegato A della Deliberazione – fanno riferimento alle attività lavorative ( manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione di lavoratori ad amianto (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite)”.

 

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Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto “ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione”. L'individuazione della presenza di amianto (art. 248 del D.Lgs. 81/2008) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:
- “notifica all'organo di vigilanza (Spisal) [art. 250];
- adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];
-  controllo dell'esposizione [art. 253];
- pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d'amianto (art. 256);
- informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;
 
Vediamo ora il caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità (Esedi).
L'art. 249, comma 2 del Testo Unico prevede che per esposizioni sporadiche e di debole intensità “non si applichino gli articoli 250 (notifica), 251 comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria), 260 comma 1 (registrazione dell'esposizione), a condizione che risulti chiaramente indicato nella valutazione dei rischi, di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato”.
Si indica che a titolo indicativo e non esaustivo, la Commissione Consultiva Permanente ha redatto un primo elenco di attività che, “sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra indicate, possono rientrare nelle attività ESEDI”.
Questa una sintesi di tale elenco:
- “brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
Si ricorda che le attività lavorative con Esedi possano essere svolte anche da “meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori che si trovino nella condizione di operare su materiali contenenti amianto (Mca) purché, in attesa di indicazioni specifiche sui corsi da frequentare, sia documentabile ed accertabile dall’organo di vigilanza che la formazione ricevuta sia sufficiente ed adeguata all’attività svolta (art. 37 del Dlgs 81/08)”.
Inoltre che le attività Esedi “vengono identificate come attività effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondano ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 ff/l (numero di fibre per unità di volume, ndr) calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore”.
 
Riguardo poi alle attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, il “datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori non rientranti nei casi di cui all'art. 249 co. 2, a condizione che non siano di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto.
A titolo indicativo l'obbligo di notifica può essere individuato fra le seguenti attività:
- manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto;
- smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate;
- interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l'avvio alla discarica”.
In particolare la notifica comprende la “descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto”.
 
I lavori di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto “possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'"Albo nazionale gestori ambientali" [art. 212 D.Lgs. 152/06]. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti”.
Il datore di lavoro “prima dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto predispone un piano di lavoro. Il piano di lavoro non sostituisce il Pos [allegato XV D.Lgs. 81/08] a meno che non sia conforme ai requisiti di entrambi i documenti nell'intestazione e nei contenuti. Il piano di lavoro soddisfa l'adempimento della notifica [art. 250]”.
In particolare il piano prevede le “misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e, in particolare, contiene le informazioni sui seguenti punti:
a) “rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale: lo standard di protezione dei DPI respiratori (Apvr) è fissato in 10 ff/litro (0,01 ff/cm3), pari a un decimo del valore limite [art. 251 comma 1 lettera b], ferma restando l'opportunità di mantenere l'obiettivo di protezione a 2 ff/litro quando realizzabile;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all' esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; la data di inizio dei lavori indicata sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno pervenire con 2 giorni di anticipo esclusi festivi e prefestivi.
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)”.
 
Ricordiamo che le linee interpretative si occupano inoltre di:
- attività lavorative di demolizione o rimozione dell' amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro, in casi di urgenza;
- attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d'opera;
- restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica;
- procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto.
 
Infine in tali linee di indirizzo sono comprese due appendici:
- appendice 1: elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 comma 2 - D.lgs 81/2008);
- appendice 2: protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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