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Protezione dall’esposizione all’amianto e D.Lgs. 81/2008

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DPI

24/04/2009

Disponibili le prime indicazioni operative per l'applicazione della parte del D.Lgs. 81/2008 dedicata alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Le novità sui DPI di protezione delle vie respiratorie e la valutazione dei rischi.

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Su “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, sito della Regione Lazio per lo sviluppo della cultura della prevenzione in ambito lavorativo, sono state pubblicate le “Prime indicazioni operative per l'applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo IX – Sostanze pericolose Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto”.
Il documento, a cura di Asl Roma C, Asl Roma E, Asl Roma G, Asl Latina e Asl Rieti, è stato approvato dal Coordinamento Direttori S.Pre.S.A.L. (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), il 5 dicembre 2008.

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Riguardo all’utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie, in riferimento all’articolo 251 del Decreto legislativo  81/2008, il documento ricorda che questi dispositivi devono avere “un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di fibre di amianto nell’aria, tale da garantire sempre e comunque che l’aria filtrata all’interno del DPI indossato sia non superiore a 10 fibre/litro”.
In particolare si fa riferimento al fattore di protezione operativo (FPO), più cautelativo nella pratica operativa rispetto al fattore di protezione nominale (FPN).
Inoltre l’obbligo di utilizzo di questi dispositivi è ribadito dall’art. 254, comma 4, quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi:
 
In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
 
L’introduzione di questa norma “rinforza l’obbligo, già esistente, di utilizzare durante le operazioni di bonifica vera e proprie dell’amianto floccato o applicato a spruzzo, respiratori a ventilazione assistita, caschi ventilati, ma anche respiratori a rifornimento d’aria esterno (respiratori isolanti) o con bombole (autorespiratori) quando necessario”.
 
Il documento, ai fini della vigilanza, propone:
- “di non consentire mai l’impiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o semimaschere con filtro P1;
- di far rispettare l’utilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali filtranti e maschere o semimaschere con grado di protezione non inferiore a FFP2, e conformi alla norma UNI EN 149:2001;
- di far rispettare l’utilizzo di filtri P3 quando vi sia una certa imprevedibilità dell’esposizione;
- di consentire l’utilizzo di maschere intere con filtro P3 solo per periodi di tempo assai limitati; - di far rispettare l’utilizzo di respiratori a ventilazione assistita di classe 3, abbinati a maschera intera, per la bonifica di amianto floccato o applicato a spruzzo;
- di far rispettare il periodo di riposo previsto di ½ ora ogni 2 ore di lavoro con i D.P.I. delle vie respiratorie quando l’impegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione amianto floccato, rimozioni di grandi quantità di amianto compatto);
- di far rispettare il controllo dell’esposizione durante questi interventi per verificare che la concentrazione delle fibre non sia superiore al FPO dei respiratori a ventilazione assistita;
- di imporre l’utilizzo, in caso di superamento della concentrazione del FPO, di respiratori isolanti o autorespiratori; o, in alternativa, di imporre la riduzione dei tempi di esposizione”.
In queste prime indicazioni operative si parla anche di valutazione dei rischi e di controllo dell’esposizione.
Gli autori ritengono che la valutazione dei rischi dovuti alle fibre di amianto aerodisperse “debba essere sempre effettuata con misure strumentali che prevedano il campionamento diretto delle fibre stesse”.
Inoltre la determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse dovrà essere effettuata dai Laboratori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 14 maggio 1996, nonché regolarmente iscritti al programma di controllo della qualità di cui al D.M. del 7 luglio 1997.
Infine indicano che “l’iscrizione nel registro degli esposti di cui all’art. 243, comma 1, del D.Lgs. 81/08, dei lavoratori debba avvenire sicuramente per concentrazioni pari o superiori a 10 fibre/litro (1/10 del VLE)”.
 
il documento si accompagna a diversi allegati, ad esempio:
- lista di controllo per interventi di vigilanza sui cantieri di rimozione di materiali di amianto in matrice compatta (cemento-amianto o vinilamianto): parti generali per la valutazione del piano di lavoro e per l’ispezione sul cantiere allegato;
- lista di controllo per gli interventi di vigilanza sui cantieri di rimozione di materiali di amianto in matrice compatta: parti specifiche durante l’esecuzione dei lavori per l’ispezione sul cantiere; 
- note informative per l’utente: linee guida per i piani di lavoro per la rimozione di materiali edilizi in cemento-amianto e in vinil-amianto.
 
L’indice del documento:
1.  Piani di lavoro per la rimozione:
A. Riscontro necessario all’invio del piano da parte dello SpreSAL;
B. Inapplicabilità dello strumento delle prescrizioni, riservato soltanto alla vigilanza diretta sui cantieri;
C. La valutazione del piano è un atto dovuto, che non prevede alcun pagamento da parte delle imprese di bonifica;
D. La possibilità di esecuzione dei lavori prima dei 30 giorni dall’invio del piano;
E. Le modalità di sanzione per i piani omissivi o non conformi;
F. Liste di controllo per una corretta valutazione dei piani;
G. Liste di controllo per una corretta vigilanza diretta sui cantieri.
 
2. Le attività soggette a notifica obbligatoria:
A. Elenco indicativo e non esaustivo delle attività per le quali si reputa necessario l’obbligo di notifica;
B. Le possibili modalità di notifica;
C. Le possibili modalità di vigilanza.
 
3. L’utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie.
 
4. La valutazione dei rischi e il controllo dell’esposizione.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Sonia - likes: 0
19/09/2010 (00:16:18)
salve....
ho una bambina che ora frequenta le elementari... ma 2 anni fa e per 3 anni ha frequentato un asilo nel cui pavimento e soffitto vegetava amianto!
l'ho saputo solo ora che stanno smaltendo tale materiale con il rifacimento del tetto e del pavimento a norma!

A scopo del tutto preventivo vi porgo tale domanda: è possibile una denuncia a scopo cautelativo, visto che centinaia e centinaia di bambini per 8 ore al giorno e per 5 giorni a settimana per 3 anni, sono stati a contatto con polveri e altro, derivanti dall'amianto?

Sapete a chi posso rivolgermi per tutelare la salute "fisica" di tutti quei bimbi?

grazie per l'attenzione!

Sonia
Rispondi Autore: Paola - likes: 0
20/09/2010 (09:17:46)
Può rivolgersi all'ASL

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