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Caratteristiche, efficacia e criticità della normativa sulla sicurezza

Caratteristiche, efficacia e criticità della normativa sulla sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

19/02/2019

Due interventi si soffermano sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sull’efficacia e le criticità del D.Lgs. 81/2008 e sul ruolo e i compiti prevenzionali dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Milano, 19 Feb – La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con riferimento specifico prima al D.Lgs. 626/1994 e poi al D.Lgs. 81/2008 – ha contribuito realmente a migliorare le condizioni e la sicurezza nei luoghi di lavoro?

Quali sono le maggiori criticità del D.Lgs. 81/2008? L’impianto della legge regge alla luce degli importanti cambiamenti del mondo del lavoro?

E quali sono le funzioni e l’attività dell’Inail, il principale istituto italiano con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Per rispondere a queste domande, a più di dieci anni dall'entrata in vigore del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008), ci soffermiamo brevemente su due interventi che si sono tenuti, in relazione al Workers’ Memorial Day 2018,  al convegno A dieci anni dal dlgs 81/08: bilanci e prospettive in una nuova etica del lavoro.

 

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Efficacia e criticità della normativa sulla sicurezza

Riprendiamo innanzitutto alcune riflessioni tratte dall’introduzione, ai lavori del convegno, di Susanna Cantoni, presidente della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP). 

 

Innanzitutto vengono ricordate alcune tappe importanti della normativa in materia di sicurezza del lavoro:

  • 1978: Legge 833 - istituzione dei Servizi territoriali di prevenzione nel SSN
  • 1992: Divieto utilizzo amianto
  • 1994: D.Lgs. 626
  • 1994: D.Lgs. 758 nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
  • 2008: D.Lgs. 81

E sono riportati alcuni interessanti grafici, tratti dalla Banca Dati Statistica dell’Inail, relativi all’impatto delle normative sugli infortuni denunciati e sugli infortuni mortali dal 1951 al 2016.

Riprendiamo i dati relativi agli infortuni denunciati:

 

Dati relativi agli infortuni denunciati

 

Sono riportati poi alcuni elementi innovativi correlati alle recenti normative:

  • “Organizzazione aziendale della sicurezza del lavoro con forte responsabilizzazione della line aziendale ma con il supporto di figure professionali competenti;
  • Percorso del processo di prevenzione e ordinamento delle misure di prevenzione inserite nel contesto dell’ art. 2087 CC;
  • Importanza delle misure organizzative e della formazione;
  • Partecipazione dei lavoratori attraverso i RLS”.

 

Ma sono riportate anche alcune criticità:

  • “Eccesso di adempimenti burocratici: è proprio vero? Sta nella legge o anche in una adesione formale e in distorsioni indotte da un mercato non proprio ‘limpido’, scarsamente controllato, incentivato?
  • L’esempio dei DVR in tomi e fatti con lo stampino, della formazione farlocca o inutile, adempimenti formali anziché strumenti di gestione della prevenzione;
  • Necessità di individuare elementi di semplificazione senza abbassare il livello di sicurezza”.

 

Queste altre criticità individuate:

  • “Difficoltà delle PMI: quali strumenti utilizzare per favorire l’applicazione delle norme di sicurezza e innalzare il livello di attenzione e di cultura della prevenzione?
  • Il sistema degli incentivi ha funzionato? Ha dato un sostanziale contributo?
  • Incentivare forme di assistenza, in fase preventiva, da parte dei Servizi pubblici o ripercorre modelli arcaici, pre L. 833, basati sulla mera vigilanza? Problema risorse, ma anche metodologia, indirizzi nazionali/regionali;
  • Ruolo dei RLS: elemento di forza o impiccio nel processo di prevenzione? quali investimenti su queste figure sono stati fatti perché possano esercitare il loro ruolo? da parte di imprese, sindacati, Servizi di prevenzione ASL;
  • Debolezza delle strutture di governo centrale pur riconoscendo la positiva emanazione di piani nazionali di prevenzione e piani di settore (edilizia, agricoltura, ecc.);
  • Ritardi incommensurabili nella nascita del SINP, strumento di programmazione, coordinamento, verifica delle attività di prevenzione;
  • Il SINP avrebbe potuto mettere in campo un progetto di verifica sull’applicazione del D.Lgs. 81/08, come fu fatto dalla Regioni con il monitoraggio 626”.

 

Il ruolo prevenzionale dell’Inail

Per soffermarci, invece, sul ruolo dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) riassumiamo brevemente l’intervento “Le ricadute del d.lgs. 81/2008 sugli infortuni e sulle malattie professionali e il ruolo prevenzionale di INAIL”, a cura di Tommaso De Nicola (Dirigente Direzione Centrale Prevenzione INAIL). 

 

Dopo aver riportato ulteriori dati sull’andamento infortunistico in Italia, si ricorda che il ruolo istituzionale dell’Inail presuppone un lavoro in rete con Ministeri, Regioni e Parti Sociali, collaborando, ad esempio, collaborando “sui tavoli normativi e tecnici anche ai fini dell’elaborazione di Linee Guida e Buone Prassi”.

 

Per “promuovere lo sviluppo della propria funzione” e “potenziare l’efficacia degli interventi attuati”, l’Inail “punta a creare sinergie con gli altri attori istituzionali”. Si vogliono “trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti e metodologie, in particolare nei settori critici e/o emergenti per specificità e complessità”. 

 

È ricordato il ruolo dell’Inail nelle strategie nazionali di prevenzione.

 

Infatti l’Istituto:

  • “contribuisce alla stesura dei Piani Nazionali di Prevenzione;
  • partecipa al progetto di monitoraggio dei Piani Regionali di Prevenzione in collaborazione con Agenas”.

Si ricordano anche gli obiettivi specifici prioritari declinati dal Piano Nazionale di Prevenzione (PNP): infortuni su strada; agricoltura; edilizia; infortuni in ambiente sanitario; malattie professionali.

Ed è citato l’Accordo INAIL-Regioni-Ministero della salute stipulato il 15 dicembre 2015 per realizzare in forma coordinata un programma nazionale di azioni congiunte:

  • “Individuazione di percorsi prevenzionali caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato;
  • Sviluppo e consolidamento di Sistemi Informativi/Gestionali e di Sorveglianza;
  • Supporto tecnico alla redazione ed alla realizzazione dei Piani di Prevenzione e al monitoraggio dei risultati ottenuti;
  • Metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Si segnala poi il supporto tecnico normativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (ad esempio relativamente ai lavori sviluppati in sede di Commissione consultiva e nei Comitati permanenti) e le novità del D. lgs. 151/2015 che ha modificato l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. L’articolo dà all’Inail il compito di “mettere a disposizione del datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”. Si vuole “creare un ‘repository’ di strumenti finalizzati alla gestione del rischio, scientificamente riconosciuti, selezionati e classificati attraverso un processo di ‘etichettatura’ che facilita il datore di lavoro nella scelta di quelli più adatti ed idonei alla propria realtà”.

 

Rimandiamo poi alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma sul tema del sistema informativo nazionale per la prevenzione e sulle varie attività di informazione e di assistenza e sostegno alle imprese, ad esempio con la “diffusione di soluzioni organizzative e tecniche finalizzate a ridurre i costi sociali, economici ed assicurativi”. E si segnala la “promozione di azioni e progetti volti a risolvere criticità specifiche rilevate nei vari comparti e a elaborare strumenti di indirizzo per l’applicazione dei Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)”.

 

Infine si ricordano gli incentivi alle imprese (ad esempio con riferimento ai finanziamenti ISI) e le attività correlate ai percorsi formativi, dove la formazione è considerata lo strumento elettivo per:

  • diffusione della cultura;
  • trasmissione delle conoscenze;
  • coinvolgimento partecipato.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Introduzione ai lavori”, a cura di Susanna Cantoni (presidente della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), intervento al convegno “A dieci anni dal dlgs 81/08: bilanci e prospettive in una nuova etica del lavoro” (formato PDF, 613 kB).

 

Le ricadute del d.lgs. 81/2008 sugli infortuni e sulle malattie professionali e il ruolo prevenzionale di INAIL”, a cura di Tommaso De Nicola (Dirigente Direzione Centrale Prevenzione INAIL), intervento al convegno “A dieci anni dal dlgs 81/08: bilanci e prospettive in una nuova etica del lavoro” (formato PDF, 1.64 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



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Rispondi Autore: Ingegneri dei Dipartimenti di Prevenzione - likes: 0
19/02/2019 (12:02:28)
Buongiorno, in merito all’articolo di cui all’oggetto, si segnalano anche le seguenti criticità. Sunto di note inviate al Consiglio Nazionale Ingegneri ed al Governo.

Queste brevi riflessioni sono il frutto di constatazioni dirette sul campo da parte di dirigenti tecnici dipendenti del SSN appartenenti in generale ai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL di tutto il territorio nazionale. Ci si propone, con queste note, di restituire dignità professionale alla figura dell’ingegnere dipendente del Sistema Sanitario Nazionale, spesso subordinato a figure sanitarie anche per quanto attiene a materie di propria competenza. Ciò genera inefficienza e disservizi all’utenza, con sperpero di denaro pubblico anche per l’inadeguata gestione del fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro. Gli ingegneri, giuridicamente inquadrati tra i dipendenti del ruolo del personale delle aziende sanitarie locali (decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761), non solo occupano la direzione degli uffici tecnici - con funzioni di gestione degli aspetti strutturali e impiantistici delle strutture edilizie proprie delle aziende sanitarie o di gestione degli aspetti tecnici delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni sanitarie - ma ricoprono altresì, nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione, e con consistenze numeriche certamente maggiori, incarichi dirigenziali in attività multidisciplinari finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Ci si riferisce, in particolare, a tutto quel complesso di attività che va dalla definizione del rischio lavorativo alla predisposizione delle bonifiche tecniche, dalla verifica di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa comunitaria vigente di macchine e attrezzature di lavoro, alla verifica periodica di macchine e impianti, alle inchieste infortuni in ambienti lavorativi per delega dell’Autorità Giudiziaria o di iniziativa, alla gestione della verifica e controllo delle norme tecniche applicabili al settore della cantieristica edile, al controllo del parco macchine utilizzate in tutti i settori lavorativi – in particolare in quelli a più alto indice di gravità infortunistico – ai requisiti tecnici degli ambienti di lavoro e dei nuovi insediamenti produttivi, al controllo della sicurezza dei palchi per pubblici spettacoli, alla valutazione del rischio elettromagnetico nelle aziende, alla valutazione delle atmosfere esplosive ed alle procedure da adottarsi nei casi specifici per la protezione dei lavoratori, alla verifica dell’implementazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'art. 30 del Testo Unico in base alle norme OHSAS 18001, ecc, ecc.
I livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato ad assicurare definiscono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relative alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Com'è noto, tali livelli includono, oltre all'assistenza ospedaliera e distrettuale, quella collettiva in ambiente di vita e di lavoro. In particolare, in quest'ultimo ambito la normativa attribuisce ai dipartimenti della prevenzione specifiche funzioni di assistenza, tra cui, oltre alla tutela igienico-sanitaria, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la sanità pubblica veterinaria, anche la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici connessi agli ambienti di lavoro e di vita.
Tuttavia si riscontrano due anomalie importanti in questi settori/strutture:
1. Il dirigente medico presiede nella gran parte dei Servizi SPSAL italiani la direzione degli stessi, con ruoli di comando nei confronti di dirigenti ingegneri anche su questioni che non sono di competenza sanitaria;
2. il profilo medico in queste strutture, dal punto di vista contrattuale, gode di maggiori benefici remunerativi rispetto all’analogo profilo tecnico-professionale-amministrativo (ambito nel quale sono inquadrati gli ingegneri dei dipartimenti di prevenzione) in quanto, a differenza del tecnico, il medico percepisce due indennità aggiuntive che fanno lievitare il proprio stipendio. Questo accade in tutte le Regioni d’Italia. Parliamo di oltre 2.000 € mensili a parità di ruolo e funzione.
Per quanto attiene al punto 2), in effetti è previsto che una Struttura complessa territoriale di tipo medico si differenzi da un’analoga Struttura complessa professionale-tecnica-amministrativa (PTA) per due voci sostanziali presenti in busta paga per il ruolo sanitario e non presenti per il ruolo tecnico: l’indennità di esclusività di rapporto e l’indennità di specificità medica. Tali voci, a partire dalla data del 01/01/2009 (come da CCNL) sono così quantificabili:
• indennità di esclusività di rapporto 1.421,02 €
• indennità di specificità medica 645,57 €

che in totale comportano una differenza “∆” in busta di 2.066,59 €. Su tale cifra occorre tuttavia considerare anche il contributo degli oneri riflessi [C.P.D.E.L.(23,80%), INADEL PREVIDENZIALE(2,88%) e IRAP(8,5%)] che fanno lievitare il costo totale per l’Amministrazione a circa 2.800,00 €/mese.
Si pensi in particolare al Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro delle AA.SS.LL. che all’interno del Dipartimento di Prevenzione è deputato al controllo ed alla vigilanza del rispetto della normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Testo Unico in materia, ovvero il D.Lgs. 81/08 e smi.
Da tali considerazioni, constatato di fatto che il Servizio PSAL è essenzialmente un Servizio a prevalente competenza tecnica, visto che è possibile attribuire ad un dirigente tecnico la direzione di un siffatto Servizio, come del resto avviene con efficienza in altre parti d’Italia[1], visto che tutte le P.A. devono improntare il loro operato al rispetto dei criteri fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (il “buon andamento” della P.A. sancito anche dalla stessa Costituzione), appare evidente che quelle AASSLL che hanno consentito ad un dirigente medico di ricoprire il ruolo di direttore del servizio non hanno messo in pratica quanto poco sopra affermato[2].
Si chiede, pertanto, vista anche la spending review nazionale, un Vs. autorevole intervento allo scopo di ripristinare quanto prima proprio quell’efficacia, quell’efficienza e quell’economicità dell’azione amministrativa, da sempre evocate (L. 241/90 e seguenti) ma, in questo caso, mai completamente e concretamente perseguite.
Visti i continui richiami ed appelli alla Prevenzione antinfortunistica del Capo dello Stato e delle Istituzioni tutte, è ormai opportuno che l'organo principale deputato alla vigilanza, cioè la ASL locale, per il tramite del Servizio sopra detto, sia reso più efficiente e soprattutto sia “uniformato” in tutta la penisola.
Esistono in effetti, allo stato attuale, alcune AASSLL in Italia nelle quali il direttore di tali Servizi è un dirigente medico ed altre dove invece il direttore è un dirigente ingegnere: si riscontra che tra queste ultime, dirette da un ingegnere, ne esistono alcune di elevata eccellenza operativa (Toscana, ecc.).
Pertanto è opportuno che si faccia chiarezza a livello interregionale ma soprattutto nazionale su questo fondamentale settore dell’attività pubblica istituzionale e ciò anche e soprattutto al fine di ridurre un danno sociale enorme come quello degli infortuni sul lavoro che, nonostante la crisi economica, continua a flagellare il nostro Paese: non si può morire così facilmente a causa del lavoro e non si può gestire l’antinfortunistica in generale senza mettere in campo la migliore squadra possibile dal lato dell’Amministrazione Pubblica. Questo è un dovere “morale” dello Stato.
Non è senz’altro difficile illustrare quali siano le diseconomie, se così vogliamo chiamarle, presenti all'interno del sistema “ASL”, gli sprechi, e soprattutto la “non competenza” di dirigenti sanitari chiamati a dirigere, in molteplici AA.SS.LL. d’Italia, i settori tecnici di prevenzione e vigilanza territoriale. In buona sostanza appare alquanto forzato l’affidamento a profili medici della direzione di un settore estremamente tecnico come quello della vigilanza ed antinfortunistica nei luoghi di lavoro.
Si potrebbe pensare di creare un settore, all'interno del sistema sanitario (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), esclusivamente tecnico deputato ai controlli della normativa antinfortunistica che è tecnica per definizione, i cui contenuti sono stati precedentemente enunciati: ci sono alcune AASSLL in Italia dove questo avviene e, guarda caso, sono quelle più avanzate nel panorama nazionale (si citano alcune AASSLL della Toscana, come Massa-Carrara, Lucca, Grosseto, ecc; alcune ASL della Campania, della Puglia, della Valle d’Aosta, ecc. ).
Si pensi all’alta incidenza dell’attività di questo Servizio sul territorio e sugli operatori del settore, sulla prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro, in sostanza sulle imprese e sui lavoratori: si concorderà sulla necessità che esso dia sempre e costantemente risposte efficienti, certe e qualificate, nell’interesse di tutta la cittadinanza e del tessuto sociale.
Gli incidenti e gli infortuni sul lavoro costano all’UE 476 miliardi di € l’anno in base alle nuove stime globali. All’Italia quanto costano? Oltre il 3% (poco meno del 4%) del PIL. Stiamo parlando di un’enormità: una cifra che si aggira sui 30 miliardi di euro !!!
Si pensi che se la gestione dei controlli e della vigilanza fosse EFFICIENTE DAVVERO (con i dirigenti tecnici messi a dirigere questi settori) non si riesca a diminuire questi costi????
Già una piccola percentuale di riduzione degli infortuni, che può avvenire mettendo le persone giuste a dirigere questi Servizi, potrebbe incide molto ed in positivo sulle stesse manovre finanziare.
Il fatto che si sia pensato di incrementare gli ispettori del lavoro è già un fatto positivo (Finanziaria 2018-19) ma occorre ricordare che gli ispettorati del lavoro si occupano principalmente di lavoro nero e regolarità contrattuali; il grosso dell’antinfortunistica in generale è competenza dei Servizi PSAL delle AASSLL che sono rimasti fuori da interventi correttivi. La non competenza di dirigenti sanitari chiamati a dirigere, in molteplici AA.SS.LL. d’Italia, i settori tecnici di prevenzione e vigilanza territoriale è ormai evidente e sentita dagli stessi operatori dei Servizi che vengono diretti da un soggetto sanitario che non è in grado di supportarli in molte problematiche che necessitano di squisita competenza tecnica. Per non parlare degli errori interpretativi spesso commessi da tali direttori medici su inchieste di infortunio che prevedono competenze assolutamente tecniche. Esistono diversi casi in Italia in cui per un mero errore di competenza sono stati condannati imprenditori poi assolti in formula piena in quanto nulla avevano a che fare con determinazioni e dinamiche di eventi infortunistici che hanno coinvolto lavoratori (vedasi ad es. la Sentenza di Appello del 26/09/2016 della corte di Ancona n°3204/2016, collegata alla 2261/2012 RG ed alla 1471/2006 NR, con la quale due imprenditori sono stati assolti con formula piena per non aver commesso il fatto, relativamente alla morte di un lavoratore in un cantiere edile. Nella vicenda è chiaro l’errore di chi ha condotto l’inchiesta, ovvero lo SPSAL di una ASL, diretto da un medico). Ciò ha generato e genera ulteriori costi allo Stato.
In buona sostanza appare alquanto forzato l’affidamento a profili medici della direzione di un settore estremamente tecnico come quello della vigilanza ed antinfortunistica nei luoghi di lavoro. Si potrebbe pensare di creare un settore, all'interno del sistema sanitario (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), esclusivamente tecnico deputato ai controlli della normativa antinfortunistica che è tecnica per definizione: ci sono alcune ASL in Italia dove questo avviene e, guarda caso, sono quelle più avanzate nel panorama nazionale (esempio: Reggio Emilia, dove è l’ing. Veronesi che è stato Direttore del Servizio PSAL fino a poco tempo fa; alcune ASL della Toscana, come Massa-Carrara, Lucca, Grosseto, ecc; alcune ASL della Campania, della Puglia, della Valle d’Aosta, ecc. ).
In particolare le questioni da mettere in risalto sono:
- ridefinire i requisiti e i percorsi formativi degli attori della sicurezza in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
- promuovere la cultura della prevenzione attraverso il coinvolgimento sinergico tra professionisti ed organo di vigilanza;
- potenziare gli organi di vigilanza implementando le figure tecniche e valorizzando il ruolo strategico dell’ingegnere per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso una ridefinizione delle Strutture.
Le attività del Servizio di Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) sono prettamente a carattere tecnico e non medico. Con ciò non si vuole intendere che i contenuti medici in questo settore non esistono, anzi ci sono e sono anche molto importanti, solo che sono preponderanti quelli di carattere tecnico.
Questo è il problema fondamentale di molti dei Servizi SPSAL sparsi lungo tutta la penisola: il Direttore del Servizio è un medico ma i contenuti delle attività sono prettamente tecnici e ciò è inconfutabilmente dimostrabile dai resoconti annuali disponibili a livello regionale (L.E.A.: Livelli Essenziali di Assistenza). Facciamo alcuni esempi (non esaustivi, ma che evidenziano chiaramente la problematica e sottolineano l’evidente paradossale conflitto di competenze):
• Come può un direttore medico di uno SPSAL valutare la relazione di un tecnico della prevenzione da inviarsi all’Autorità Giudiziaria in merito ad un infortunio dovuto al ribaltamento di un trattore agricolo riscontrato privo di Roll Over Protection Structure (ROPS)?
• Come può un direttore medico analogamente valutare l’operato dei tecnici della prevenzione in merito all’emissione di prescrizioni nel settore della cantieristica edile?
• Chi risolverà i dubbi del tecnico della prevenzione (ispettore) quando si troverà di fronte a casi in cui dovrà interpretare la normativa (tecnica)? Vedasi applicazione di norme UNI, vedasi il controllo dei dispositivi di sicurezza di macchine industriali, ecc. ecc.
Inoltre, ciò che maggiormente colpisce è che la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nelle aziende è “vocazionalmente” un tecnico cui dovrebbe logicamente corrispondere, quale interfaccia nella struttura pubblica, un soggetto con identica preparazione di base, cosa che invece non avviene. Pertanto, si potrebbe evocare con giusto diritto che il Direttore di tutto il Servizio fosse un tecnico anziché un medico.
Nella situazione attuale si giunge all'assurdo che gli ingegneri dirigenti di uffici e servizi che si occupano di prevenzione e sicurezza, pur appartenenti al ruolo professionale, hanno collaboratori (talvolta anche dirigenti laureati, medici e non medici) cui è riconosciuto il ruolo sanitario in quanto esplicano direttamente attività volte alla tutela della salute; gli ingegneri dirigenti stessi, cui compete la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi istituzionali del servizio, invece non svolgerebbero tale tipo di attività. In altri casi, la maggioranza per giunta, gli ingegneri dirigenti sono sottoposti ad un direttore medico anche su aspetti di competenza tecnica, generando spesso conflitti non facilmente risolvibili e spesso a danno della prevenzione antinfortunistica, pertanto a danno della collettività e dell’utenza. Si veda sull’argomento la Circolare n° 245/XVIII Sess./2013 la quale sottolinea l’importanza del ruolo strategico dell’ingegnere nei Dipartimenti di Prevenzione e l’effettiva possibilità che lo stesso possa assumere incarichi dirigenziali di assoluto rilievo (parere CNI del 10/06/2013).
Si viene a creare, pertanto, da un lato una situazione di manifesta sperequazione, per la quale diversi soggetti, per il motivo di appartenere a ruoli distinti, pur svolgendo equivalenti funzioni e assumendo le medesime responsabilità, vengono a possedere diritti diversi e diversi livelli di retribuzione. D’altro lato si denota una certa forma di discriminazione della figura dell’ingegnere della prevenzione il quale non ha una chiara autonomia tecnica organizzativa che invece sarebbe richiesta ed auspicata per il buon funzionamento della P.A. Non sfugge in tal caso che all’interno ed ai vertici del Ministero del Lavoro viene riconosciuta in via prioritaria la presenza qualificata di soggetti di ruolo ingegneristico nel campo della prevenzione degli infortuni.
Inoltre, nell'ambito più tradizionale delle funzioni di gestione delle strutture sanitarie (uffici tecnici), già adesso alle professioni emergenti, come gli ingegneri clinici (per i quali già da tempo esistono specifici corsi di laurea e corsi post laurea in ingegneria come le scuole di specializzazione di ingegneria clinica), spetta di seguire l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari, di curare il loro impiego sicuro, appropriato ed economico e di collaborare fattivamente con i medici e gli altri operatori sanitari nell'utilizzazione di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici. In futuro, infine, con lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e con l'integrazione sempre più spinta tra informazioni diagnostiche (diagnostica per immagini e simili) e sistemi informativi, ci sarà sempre più necessità di senso analitico e modello ingegneristico per dare risposta ad una domanda tecnologica sempre più serrata.
Gli ingegneri rivendicano, pertanto, la loro giusta dignità professionale, il loro preciso ruolo culturale, dove l'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, sia esercitata nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità, e anche, ma soprattutto, sulla base di un paritetico inquadramento giuridico dei profili professionali che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.
Si ritiene essenziale, nell'ambito del riassetto sopra menzionato, il superamento delle discriminazioni evidenziate, anche attraverso la riqualificazione delle funzioni e la promozione della professionalità degli ingegneri della prevenzione appartenenti al Servizio sanitario nazionale integrata positivamente nella più generale riqualificazione delle attività svolte sul territorio dalle aziende, imposta dal progresso tecnologico e scientifico e dal mutato scenario del mercato, attualmente negata alle figure del ruolo professionale anche per l'esclusione dai nuovi programmi di aggiornamento professionale, previsti per il ruolo sanitario, che vanno sotto il nome di educazione medica continua. In conclusione, alla luce di quanto esposto, la presente proposta intende perseguire lo scopo di ricomprendere nel ruolo sanitario il personale del ruolo professionale degli ingegneri dei dipartimenti di prevenzione e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, chiarendo di fatto che ad una tale figura possa e debba essere riconosciuta la possibilità di assumere, laddove operi con le proprie specifiche competenze, il ruolo di direttore di unità operativa complessa, visti i contenuti squisitamente e prevalentemente tecnici del Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle AASSLL.

ANCORA UNA RIFLESSIONE SULL’ARGOMENTO
Modugno, sale a 9 il bilancio dei morti nella fabbrica di fuochi. Crescono i decessi: dopo il 20enne di Napoli, è morto anche uno dei titolari. Sono nove le vittime dell’esplosione di ieri nella fabbrica di fuochi d’artificio Bruscella di Modugno. Disastro colposo a carico di ignoti è l’ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Bari che ha aperto un fascicolo di inchiesta. Su disposizione del pm Domenico Minardi, che sta coordinando le indagini sulla tragedia, i carabinieri hanno messo i sigilli all’intera area su cui sorgeva la fabbrica, rasa al suolo dall’esplosione. Prematuro fare ipotesi sulle cause. L’esplosione si sarebbe verificata «vicino alla zona di lavorazione, ma che cosa l’abbia provocata non siamo ancora in grado di dirlo» ha riferito l’ingegnere Enrico Curzio, vice dirigente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bari, il quale ha aggiunto che è «prematuro prima delle verifiche propendere per un’ipotesi piuttosto che per un’altra». Quello che però appariva evidente già ieri ai soccorritori è che «la devastazione ha interessato la zona dei laboratori, completamente rasi al suolo dall’esplosione» ha spiegato Curzio. Nessuna preoccupazione deriverebbe, invece, dalla vicina polveriera, il deposito di polvere da sparo che fa parte della fabbrica e che non è stato interessato dall’esplosione. «Ieri è stata tenuta sotto controllo tutto il giorno - ha detto l’ingegnere - e attualmente non costituisce un rischio».
COMMENTO
Oltre ad essere una tragedia è stato un infortunio sul lavoro. Poiché c'è stato uno scoppio, c'è stato un errore che evidenzierà probabilmente una norma non rispettata.....Essendo un infortunio sul lavoro ovviamente la competenza per quanto attiene ai controlli ed alla vigilanza spetta (spettava) allo SPSAL della ASL locale..... In Puglia i medici si sono autocostruiti (con il beneplacito di politici accondiscendenti) un legge regionale in base alla quale i direttori responsabili degli SPSAL di tutta la regione sono tutti medici...!!! Un pò come è accaduto in altre Regioni d’Italia...... Ma come può un medico entrare nel merito di una normativa così tecnica? Che tra le altre cose non è conosciuta neanche da tutti i tecnici...????
Trattasi delle direttive Atex 94/9/CE e 99/92/CE. Suddette normative attualmente sono richiamate nel Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287-297) del D.Lgs. 81/08. ED IL DECRETO 81 E' QUELLO CHE APPLICANO GLI SPSAL....!!!!
Con ciò, si badi bene, non si vuole assolutamente dire che se i responsabili direttori degli SPSAL della Puglia fossero stati ingegneri la tragedia in questione poteva essere evitata..... nessuno vuole dire questo..... MA CERTO QUELLO CHE E' SICURO E' CHE NON SI E' FATTA SICURAMENTE PREVENZIONE NEL MERITO IN QUANTO NON POTEVA ESSERE FATTA ........
Ricordiamo un caso analogo che ancora è dentro la nostra memoria: la Thyssenkrupp.
Ebbene in quel caso i controlli (addirittura) furono fatti dalla ASL locale anche prima dell'evento in cui morirono 7 persone solo che non ci si rese conto che un'azienda metallurgica è, per definizione, a rischio incendio elevato e quindi avrebbe dovuto avere in dotazione un impianto automatico di spegnimento..... invece si accettò che tale impianto non ci fosse poiché il documento di valutazione del rischio dell'azienda (che pure era stato valutato dagli ispettori dello SPSAL locale, diretto da un medico...!!!... vedasi commissione Tofani sulle morti bianche.....) riportava un rischio incendio medio.... ASSURDO...!!!!
Forse è davvero giunta l'ora che negli Enti Pubblici (soprattutto in quelli deputati al controllo ed alla vigilanza) ci siano persone competenti e preparate...... per il bene stesso del tessuto sociale in cui le stesse persone sono chiamate ad operare con efficienza e professionalità......



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[1] Si veda l’organigramma “ottimale” del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lucca dove lo SPISAL locale è diretto da un ingegnere e prevede tre unità operative semplici interne: una inerente alla prevenzione e sicurezza diretta da un altro ingegnere, una relativa all’igiene e salute diretta da un medico ed una di coordinamento dei tecnici della prevenzione.

[2] Ciò ha causato un incremento di spesa per il personale che ha comportato maggiori costi a carico dello Stato: si pensi che in Italia ci sono almeno 150 SPSAL diretti da medici; moltiplicando l’incremento mensile di circa 2.800 € per 12 mensilità e per 150 servizi, si ottiene un risparmio annuo di circa 5.000.000 €. Se poi si considera che tale situazione dura da oltre 20 anni…. !!!
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19/02/2019 (17:58:33)
La figura del Dirigente Ingegnere non è sicuramente l'unica o la più idonea per dirigere un Servizio PSAL, impiantistico o struttura semplice.
È necessario prevedere un cambio di passo e riconoscere formalmente anche figura del dirigente tecnico delle professioni sanitarie.
La visione dell'ingegnere ( civile, meccanico, ambientale) etc sarà giocoforza orientata all'approccio ingegneristico. Nel comparto sanitario servono dirigenti che sappiano invece sviluppare l'approccio sistemico alla materia, attivando approfondimenti tecnici, ingegneristici, sanitari a secondo delle necessitá. Inoltre è carente la preparazione in tema gestionale.
Sarebbe ora di uscire dalla visione medicocentrica e fare concorsi per strutture complesse o semplici aperti a tutte le figure professionali previste dal legislatore (medici, ingegneri, tecnici, chimici etc) e valutare nel merito il possesso delle competenze necessarie a quella determinata struttura.

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