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I rischi e la sicurezza nella manutenzione degli impianti

I rischi e la sicurezza nella manutenzione degli impianti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

25/02/2015

Un intervento si sofferma sulla normativa e sulla sicurezza relativa alla manutenzione degli impianti a servizio dei fabbricati. Le definizioni, le tipologie di manutenzione, i rischi degli addetti e gli obblighi di cooperazione e coordinamento.

I rischi e la sicurezza nella manutenzione degli impianti

Un intervento si sofferma sulla normativa e sulla sicurezza relativa alla manutenzione degli impianti a servizio dei fabbricati. Le definizioni, le tipologie di manutenzione, i rischi degli addetti e gli obblighi di cooperazione e coordinamento.

 
Imola, 25 Feb – Secondo alcuni dati europei (Eurostat) si calcola che circa il 15-20%, a seconda dei vari paesi, di tutti gli infortuni e il 10-15% di tutti gli incidenti mortali siano legati ad operazioni di manutenzione. E i dati raccolti in cinque paesi UE mostrano che la maggior parte degli infortuni connessi alla manutenzione si verificano nelle imprese manifatturiere, edili, immobiliari, di locazione e commerciali.
 
A fornire questi dati è un intervento al convegno “ Sicurezza e qualificazione nelle attività di manutenzione” che si è tenuto a Imola il 19 novembre 2014 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2014 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
 


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Nell’intervento “La sicurezza nella manutenzione degli impianti a servizio dei fabbricati”, a cura dell’Ing. Fabiano Bondioli ( Galileo Ingegneria S.r.l.) si indica innanzitutto che il termine manutenzione è definibile come ‘combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un elemento – posto di lavoro (edificio), apparecchiatura o mezzo di trasporto - destinate a preservarlo o riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta’ (Normativa UNI EN 13306 « Terminologia della manutenzione»). Inoltre, sempre con riferimento alla stessa norma tecnica, si possono avere attività di:
- manutenzione programmata: “manutenzione preventiva eseguita in base a un programma temporale o a un numero stabilito di grandezze (es. n. ore di funzionamento, ecc)”;
- manutenzione correttiva (o a guasto): “eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare l’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”.
 
Il luogo di lavoro, nel caso della manutenzione, corrisponde non solo a un “ambiente con ciclo produttivo” ma anche “una copertura, una facciata, un locale o un cunicolo tecnologico, una macchina/linea /attrezzatura”.
 
Riguardo alle attività di manutenzione sulle coperture l’intervento ricorda che la Regione Emilia Romagna ha approvato un “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile” con deliberazione n. 149 del 17 dicembre 2013. E che, come ricordato anche da PuntoSicuro, dal 31 gennaio 2015 vige nel territorio regionale l’obbligo dell’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture.
 
Il documento si sofferma poi sul D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, “Regolamento concernente l'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Decreto che all’articolo 8 indica, tra gli obblighi del committente o del proprietario, che il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all‘art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell‘art. 3.
Riportiamo a questo proposito gliarticoli 3 e 8 del DM 37/2008:
 
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.
(...)
 
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all‘art.1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell‘art. 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
 
Rimandando alla lettura del documento, che si sofferma su altri aspetti relativi al DM 37/2008 veniamo invece a parlare specificatamente di sicurezza.
 
Infatti gli addetti alla manutenzione “possono essere infatti potenzialmente esposti a praticamente tutti i rischi, ed oltre alla caduta dall’alto ed uso di macchine/attrezzature, anche a :
- rischi fisici (rumore, vibrazioni, calore e freddo eccessivi, radiazioni, elevato volume di lavoro fisico),
- rischi chimici (lavoro con amianto, saldatura, esposizione a sostanze pericolose quando si lavora in spazi limitati),
- rischi biologici (legionella),
- rischi psicosociali (stress, scarsa organizzazione del lavoro)”.
 
Riguardo poi alla strategia prevenzionistica del datore di lavoro committente nel documento è riportata una tabella per la verifica dell'assoggettabilità dei lavori di manutenzione al Titolo IV o all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
 
In relazione all’eventuale applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il relatore si sofferma su vari aspetti relativi agli obblighi dei soggetti responsabili della sicurezza.
Ad esempio con riferimento a:
- obblighi del datore di lavoro committente;
- verifica dell’idoneità tecnico professionale;
- scambio di informazioni in merito ai rischi specifici nell’ambiente di lavoro;
- obblighi di cooperazione e coordinamento.
 
Ad esempio riguardo agli obblighi di cooperazione e coordinamento si indica che il Datore di Lavoro Committente e i Datori di Lavoro esecutori della prestazione devono:
- cooperare “all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto”;
- coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente”.
Queste alcune efficaci azioni per dare contenuto al dovere di cooperazione e coordinamento:
- “incontri di coordinamento a seguito dei quali è bene redigere un verbale con indicazione degli argomenti trattati e delle decisioni assunte;
- sopralluoghi nell’area oggetto dell’appalto per verificare l’attuazione delle misure/procedure indicate nel D.U.V.R.I. (il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze, ndr);
- integrare le misure/procedure definite in presenza di rischi da interferenza”.
 
Concludiamo l’articolo segnalando che l’intervento si sofferma infine su altri aspetti della prevenzione dei rischi interferenziali, sul tema della valutazione dei rischi da interferenza e sul D.U.V.R.I.
 
 
“ La sicurezza nella manutenzione degli impianti a servizio dei fabbricati”, a cura dell’Ing. Fabiano Bondioli (Galileo Ingegneria S.r.l.), intervento al convegno “Sicurezza e qualificazione nelle attività di manutenzione” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2014 (formato PDF, 1.77 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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