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Quali obblighi per il datore di lavoro con compiti di RSPP?

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

18/03/2008

La risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello: per i datori di lavoro con compiti di RSPP non sono obbligatori i corsi di aggiornamento. Le novità del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: corsi di formazione da 16 a 48 ore.

Quali obblighi per il datore di lavoro con compiti di RSPP?

La risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello: per i datori di lavoro con compiti di RSPP non sono obbligatori i corsi di aggiornamento. Le novità del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: corsi di formazione da 16 a 48 ore.

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In data 3 marzo 2008 è arrivata la risposta della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
L’interpello era stato fatto per conoscere -  nei casi in cui, ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. n. 626/94, il datore di lavoro svolga direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi – se il datore “debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi”.
 
L’art. 8-bis della 626/94, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, ma fa tuttavia salvo, con il comma 7, quanto previsto dall’art. 10 della stessa 626. L’art. 10 indica, infatti, che, qualora il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione dai rischi, deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che può anche essere promosso dalle associazioni dei datori di lavoro.
 
La risposta all’interpello conclude che "non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997".
 

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Vediamo di ricapitolare gli obblighi del datore di lavoro che assume i compiti del RSPP.
Oltre a informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve trasmettere all’organo di vigilanza competente:
- una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di RSPP;
- una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi (art. 4, D.Lgs. 626/94);
-  una relazione su andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;
- l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di almeno 16 ore (l’art. 3 del D.M. 16/01/1997).
 
Ricordiamo che il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, se non ci saranno modifiche in merito, si occupa dello “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” nell’articolo 34.
Al comma 2 è indicato che il datore deve “frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente”.
 
Tiziano Menduto



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Super RSPP immagine like - likes: 0
18/03/2008 (08:28)
Come mai nessuna necessità di aggiornamento?

Interventi di aggiornamento sulla gestione aziendale? Siii.

Interventi di aggiornamento sul nuove tecniche di comunicazione? Siii.

Interventi di aggiornamento sul marketing? Siii.

...e sulla sicurezza? Noo.

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