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La vigilanza e il controllo sulla formazione nei grandi cantieri

Le azioni di vigilanza e controllo utili a garantire che le attività di formazione siano eseguite in modo da essere efficaci nel promuovere sicurezza. Gli obblighi dei vari soggetti del sistema cantiere e la vigilanza e controllo dei SPSAL.

 
Bologna, 15 Giu - Concludiamo la presentazione del documento “ Indicazioni operative per la formazione alla sicurezza dei lavoratori impegnati nella Variante autostradale di valico e nelle grandi opere”. Un documento, curato dalla Provincia di Bologna e dell’ AUSL Bologna, che ha l’obiettivo di favorire una formazione efficace all’interno dei grandi cantieri.
 
Negli articoli passati ci siamo soffermati sul Piano Formativo di Cantiere (PFC) e sulla valutazione dell’efficacia del percorso formativo.   Diamo ora qualche utile indicazione in merito alla vigilanza e al controllo sulla formazione.
 
Il documento ricorda che per “garantire che le attività di formazione siano eseguite in modo da essere utili a promuovere sicurezza, è necessario che vengano poste in essere specifiche azioni di vigilanza e controllo”, dove:
- “per vigilanza si intende “l’insieme delle azioni rivolte a verificare l’avvenuto rispetto di quanto prescritto dalle normative;
- per controllo, invece, si intende l’insieme delle azioni volte a migliorare l’efficacia della formazione intervenendo sui processi formativi delle imprese: attraverso l’osservazione degli effetti della formazione (comportamenti sul campo) e/o la verifica dell’appropriatezza dell’impianto, dell’organizzazione e degli obiettivi definiti nel piano formativo, il controllo individua carenze e criticità del percorso formativo per promuoverne il superamento”.
 
Se gli organi preposti istituzionalmente alla vigilanza/controllo nei cantieri sull’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza, sono l’Unità Sanitaria Locale, la Direzione Provinciale del Lavoro ed i VVF, nei grandi cantieri e nel settore delle costruzioni in generale, “la normativa (D. Lgs 81/2008) sulla sicurezza attribuisce funzioni di verifica e controllo anche ad altri soggetti appartenenti al ‘sistema cantiere’: il committente, i coordinatori per la sicurezza e le imprese appaltatrici principali (affidatarie). Tali funzioni devono ovviamente intendersi estese al tema della formazione”.
Ricordiamo che, a integrazione dei contenuti della legislazione nazionale, “le norme tecniche interregionali sulla sicurezza nelle grandi opere, emanate dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana, esplicitano le funzioni di verifica e controllo in materia di formazione”.
 
Il documento si sofferma sulle caratteristiche delle finalità della vigilanza/controllo assegnati ai vari soggetti, finalità che appaiono diverse ma convergono tutte verso l’obiettivo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
 

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Vigilanza e controllo interni al “sistema cantiere”
Si indica che “sono in capo a ciascuna impresa gli obblighi di formazione di base, specifica e specialistica connessi alla prevenzione dei rischi derivanti dalle attività/lavorazioni proprie, ma la formazione alla sicurezza nel contesto di un ‘grande cantiere’ necessita anche di collaborazione e di coordinamento tra datori di lavoro e spesso di integrazione delle azioni da intraprendere, adeguate all’organizzazione di quel contesto”.
 
In particolare il Decreto legislativo 81/2008 “responsabilizza il Committente dell’opera in ordine alle problematiche gestionali ed organizzative del cantiere, nel corso delle fasi sia di progettazione sia in quelle di realizzazione. La sua azione, che deve rivolgersi anche agli aspetti legati alla formazione, si esplica attraverso l’opera dei coordinatori per la sicurezza e attraverso la valutazione della ...idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare” (art. 90, D.Lgs. 81/2008).
E un ruolo di coordinamento è assegnato alla impresa affidataria dall’art.97 del Testo Unico che “esplicitamente mette in carico all’ impresa affidataria anche funzioni di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, secondo modalità previste dall’allegato XVII”.
Sempre all’articolo 97, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, si prevede “una specifica e adeguata formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e preposti per lo svolgimento dei compiti e delle attività ivi previste”.
 
Insomma esigere l’assolvimento di questi obblighi “significa indurre a monte un processo di pianificazione/progettazione di una parte della formazione e addestramento, quella legata alle specificità del cantiere, che:
- parte dall’analisi del contesto in cui si realizza l’opera, dalla tipologia delle infrastrutture da costruire e dall’articolazione organizzativa prevista; 
- individua i ‘bisogni’ formativi trasversali alle imprese esecutrici;
- definisce titolarità e responsabilità ‘organizzative’ per dare attuazione agli interventi di formazione necessari, con particolare riferimento a quelli da effettuarsi sul campo;
- fornisce indirizzi di metodo che favoriscano ‘interventi integrati’ e cooperazione tra le imprese esecutrici”.
In particolare lo strumento idoneo per realizzare tale pianificazione/progettazione è il “Piano Formativo di Cantiere” (PFC), contenente indicazioni operative per l’ impresa affidataria e le imprese esecutrici rapportate all’organizzazione e alla “catena” degli appalti previsti. PFC che PuntoSicuro ha presentato in un precedente articolo.
Riguardo poi alla verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese, in termini operativi “si ritiene opportuno che tale verifica, relativamente agli aspetti formativi, venga effettuata con il concorso dei diversi soggetti chiamati in causa dalla normativa, per favorire una maggiore efficacia e attinenza delle azioni allo sviluppo del cantiere”.
 
Il documento si sofferma poi sul ruolo assegnato al CSE (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera) che deve garantire “la concreta effettuazione di quanto progettato dal CSP e l’adeguamento dello stesso alla mutevole realtà del cantiere”. In particolare, il CSE controlla che i “POS traducano operativamente le attività di informazione, formazione, addestramento previste a carico delle imprese; inoltre, durante i lavori, vigila sulla realizzazione di quanto disposto anche a seguito di modifiche organizzative”.
In fase di avvio dei lavori, il CSE “deve entrare nel merito dei contenuti e della qualità della formazione da loro fornita a lavoratori e a preposti, per i seguenti motivi:
- verificare se è conforme ai dettati normativi;
- valutare se è ‘sufficientemente adeguata’ rispetto ai rischi connessi alle lavorazioni da eseguire e ai ‘profili funzionali’ del personale impiegato;
- conoscere il patrimonio di competenze, almeno a grandi linee, dei lavoratori coinvolti;
- individuare i contenuti ed esigere interventi integrativi di formazione secondo quanto definito nel PFC, preliminari all’accesso in cantiere (ad esempio su rischi aggiuntivi derivanti dall’area occupata dal cantiere e alle relative procedure di sicurezza, alle interferenze, sovrapposizioni di lavorazioni, uso promiscuo di attrezzature, gestione delle emergenze nel contesto) indispensabili perché l’inserimento delle imprese nel contesto, avvenga in condizioni accettabili di sicurezza”.
 
Vigilanza e controllo dei SPSAL
All’organo di vigilanza (SPSAL delle Aziende USL) “interessa poter verificare se la formazione è stata eseguita ed è stata efficace, dal momento che si tratta di uno dei processi chiave dell’attività di prevenzione e che è, inoltre, oggetto di precise e specifiche previsioni normative. Valutare se la formazione è stata efficace significa valutare principalmente l’idoneità dei comportamenti in relazione alla formazione ricevuta. Qualora si verifichino carenze occorre analizzare le fasi del processo formativo per individuare i punti di debolezza che hanno portato alle carenze stesse e indurre azioni di miglioramento”.
Il documento, a cui vi rimandiamo per una lettura più esaustiva, si sofferma sulle due direzioni in cui può sviluppare l’azione dei SPSAL:
 
- “azione di controllo rivolte al Committente e CSE: riguarderà la valutazione dell’impianto/pianificazione della formazione nel cantiere e la verifica-vigilanza fatta da loro sull’ ‘adeguatezza’ della formazione realizzata dalle imprese esecutrici;
 
- azione di vigilanza/controllo verso le imprese appaltatrici principali e singole imprese esecutrici: questa azione si può sviluppare su 3 distinti livelli, caratterizzati da punti di osservazione e da finalità diversi”.
 
Questa azione di vigilanza/controllo - che  riguarderà tutte le imprese esecutrici, “ma si ritiene prioritaria quella rivolta all’appaltatrice principale e alle imprese che svolgono attività con rischi elevati o attività particolarmente importanti ai fini della sicurezza generale – si può dunque sviluppare sui seguenti livelli:
 
- vigilanza sulla conformità “formale” ai vincoli derivanti dagli obblighi legislativi e/o dai regolamenti:  “si basa sulla richiesta e acquisizione di documentazione attestante la formazione svolta e la partecipazione dei singoli alle iniziative formative stabilite dalla normativa (attestati di partecipazione a: corsi, esercitazioni, addestramento, iniziative di aggiornamento e ‘refreshing’ programmati)”. Il documento fornisce alcuni suggerimenti riguardo alle scelte nel comparto dei grandi cantieri. Per ciascuno dei tre livelli vengono riportati: definizioni, obiettivi, metodi, criteri, strumenti, indicatori, valutazione e provvedimenti;
 
- vigilanza e controllo sull’appropriatezza “progettuale ed organizzativa”del piano formativo aziendale (PFA): si tratta cioè di “verificare la qualità progettuale, in alcune delle componenti di impianto generale, di processo e delle strutture utilizzate e l’appropriatezza delle scelte organizzative all’interno del percorso formativo del cantiere e della singola impresa oggetto del controllo”;
 
- verifica dell’impatto professionale (controllo dell’output del processo - risultati a breve termine) per una prima valutazione di efficacia: se la valutazione dell’efficacia di un qualsiasi intervento di prevenzione si può dire che sia irrinunciabile, tale valutazione “è, a dir poco, complicata e che, ad oggi, non risultano disponibili in letteratura modelli validati di verifica sul campo della sua efficacia. D’altra parte, misurare l’efficacia della formazione attraverso misure quantitative di riduzione di effetti negativi sulla salute a seguito d’interventi formativi, ad esempio attraverso l’analisi dell’andamento dei dati statistici degli infortuni, non è proponibile come obiettivo a breve termine”. Il modello proposto nel documento “propone pertanto di osservare un risultato intermedio e cioè se i comportamenti durante il lavoro sono aderenti alle misure di prevenzione e protezione dettati dalla normativa e a quelle definite nei POS e nelle procedure operative dell’impresa in esame”.  A fronte ad un comportamento “non conforme” alle misure di sicurezza attese, “sarà necessario indagare preliminarmente le motivazioni alla base del comportamento insicuro per escludere altre cause, contingenti o meno, che lo hanno determinato”.
 
 
 
Provincia di Bologna, AUSL Bologna, “ Indicazioni operative per la formazione alla sicurezza dei lavoratori impegnati nella Variante autostradale di valico e nelle grandi opere”, a cura del gruppo di lavoro coordinato da Leopoldo Magelli - Provincia di Bologna (formato PDF, 2.69 MB).
 


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Rispondi Autore: Carmelo G. catanoso - likes: 0
15/06/2011 (10:17:42)
Buon lavoro, condivisibile ad eccezione delle funzioni di "vigilanza" ed "autorizzative" richieste al CSE alle pagg. 85 e seguenti.
Il vizietto di attribuire a questa figura compiti non suoi ma "utili per far girare il sistema", non si riesce a perdere.
In realtà molto grandi e complesse, dotate di strutture organizzative adeguate, attribuire questi compiti al CSE, ci può pure stare (in genere supportato da una pletora di Isp. di cantiere addetti).
Il rischio, però, è che si trasferiscano queste prassi anche in realtà che non sono in grado, per ovvii motivi, di poter adempiere a queste richieste con la conseguenza di considerare inadempienti i CSE perchè non in grado di produrre questo tipo di evidenze oggettive.
Varrebbe la pena di ricordare, infatti, che l'allegato XV, punto 3.2.1 lettera l) del DLgs 81/08, richiede al datore di lavoro di inserire nel POS (con verifica d'idoneità a carico del CSE) la "documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere". Quindi, o il legislatore specifica formalmente cosa intende per "documentazione" oppure chiunque si alza la mattina può dare una sua interpretazione richiedendo, anche per il cantiere per la verniciatura della facciata di un condominio, il PFC (Piano Formativo di Cantiere)
Rispondi Autore: elena.lombardi - likes: 0
13/07/2023 (12:24:27)
chi è preposto a vigilare sulla velocità dei camion che si spostano da e verso il cantiere utilizzando la pubblica via?
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
17/07/2023 (17:23:15)
La Polizia Municipale, La Polizia Stradale e i Carabinieri.

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