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DURC e richiesta di benefici normativi e contributivi per le aziende

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Incentivi

03/04/2009

Istruzioni per l'invio telematico delle autocertificazioni per il rilascio del DURC necessarie per la richiesta di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro. La scadenza di presentazione è il 30 aprile.

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Entro la fine del mese dovranno essere presentate le richieste di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro.
 
Infatti, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, uno “sconto” che riduce il tasso di premio applicabile all’azienda.
 
 
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Ricordiamo, come già anticipato in un precedente articolo di PuntoSicuro, che per ottenere questi benefici normativi e contributivi, come la riduzione del premio dovuto all’Inail e gli aiuti previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, è indispensabile la verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
 
Con circolare 5/2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che “l’emissione del DURC non è possibile per determinati periodi di tempo in conseguenza alle violazioni delle fattispecie penali e amministrativa indicate nella tabella A del D.M. 24 ottobre 2007” e che è quindi necessario che i datori di lavoro compilino un’autocertificazione di inesistenza di provvedimenti a carico dell’azienda in merito.
 
In seguito con circolare 34/2008 è stato reso disponibile un modello di autocertificazione ed è stata prevista la possibilità dell’invio telematico delle autocertificazioni.
 
La Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha ora pubblicato la circolare n. 10 del 1 aprile 2009, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del DURC.
 
L’autocertificazione in questione deve essere inviata entro il 30 aprile alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia dai datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi sia dai datori di lavoro che presentano la richiesta per la prima volta. In quest’ultimo caso l’invio dell’autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso fermo restando quindi il termine indicato del 30 aprile.
  
 
 
 
Ultime novità: 
Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2401 del 21 aprile 2009, ha concluso che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dalla sede INPS di un Comune è idoneo a comprovare il requisito della regolarità contributiva anche se la società interessata ha più sedi a livello nazionale.
Infatti, la verifica di regolarità INPS è riferita alla intera situazione aziendale. Il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell’azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale.
 
 
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblica la nota prot. 25/I/0006675 del 7 maggio 2009, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'autocertificazione per il godimento di benefici normativi e contributivi scaduta il 30 aprile 2009.
In particolare, la nota evidenzia che l'autocertificazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:
raccomandata postale;
raccomandata a mano;
fax;
per via telematica (circolare n. 10/09).
 
Inoltre, l'autocertificazione deve essere sempre accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità. Le autocertificazioni già presentate senza copia del documento dovranno essere nuovamente trasmesse.
 
 
 
Federica Gozzini



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