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I quesiti sul decreto 81: gli obblighi del noleggiatore di attrezzature

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

11/07/2012

Nel caso in cui un privato noleggi un’attrezzature particolare per la cui conduzione è prevista una specifica abilitazione, il noleggiatore è tenuto ad assicurarsi che chi la prende a noleggio sia abilitato all’uso? A cura di G.Porreca.

Bari,11 Lug - Quesito sugli obblighi del noleggiatore di attrezzature di lavoro particolari. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Nel caso in cui un cittadino privato prenda a noleggio una di quelle attrezzature per la conduzione delle quali l’ultimo accordo del 22/2/2012 prevede una specifica abilitazione è tenuto il noleggiatore ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ad assicurarsi che chi la prende a noleggio sia abilitato?


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Risposta
Oggetto del quesito è l’applicazione dell’art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi di chi noleggia e di chi concede in uso attrezzature di lavoro. Secondo tale articolo, infatti:
 
“1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. 
  2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”. 
 
Il comma 2 sopra riportato è quello che si legge nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. Nel testo originario, invece, era indicato che:
 
“2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo”.
 
Dal confronto dei due testi del comma 2 dell’articolo 72, quello originario e quello modificato, è possibile osservare che con la modifica è stata abolita l’espressionead un datore di lavoro”, quale destinatario del noleggio o della concessione in uso, ed è stato inoltre sostituito il termine “conduttore” con il termine “operatore” ed aggiunto altresì, alla fine del comma, l’espressione “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.
 
Le attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 citate nel comma 2 dell’articolo 72 per le quali è richiesta la specifica abilitazione sono state individuate, così come richiesto dal legislatore, dalla Conferenza Stato Regioni nel recente accordo raggiunto il 22/2/2012, pubblicato sulla G. U. del 12/3/2012 e che entrerà in vigore il 12/3/2013. Tali attrezzature sono riportate nell’Allegato A Sezione A punto 1.1 dell’Accordo stesso e sono, per la precisione, le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra e le pompe per calcestruzzo.
 
Ora dall’esame dell’articolo 72 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. emerge che, mentre le disposizioni poste a carico dei noleggiatori e dei concedenti in uso, che si riferiscono all’attestazione del buono stato di conservazione manutenzione ed efficienza a fini della sicurezza delle attrezzature e da rilasciare  allorquando gli stessi le noleggino e le concedano in uso, si applicano, secondo quanto chiaramente emerge dalla lettura della modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009, qualunque sia il soggetto al quale tali attrezzature vengano noleggiate o concesse in uso, l’obbligo invece dell’acquisizione e della conservazione agli atti, per tutta la durata del noleggio e della concessione, della dichiarazione che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, i quali devono essere stati formati conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5, devono essere in possesso della specifica abilitazione prevista dallo stesso D. Lgs., scatta solo se a prendere a noleggio o in concessione le attrezzature stesse siano dei datori di lavoro.
 
Quindi, in risposta al quesito formulato, se un privato cittadino prende a noleggio una di tali attrezzature non è tenuto, per quanto è possibile leggere nell’articolo 72,  a dimostrare il possesso dell’abilitazione per operare su quella attrezzatura. Ciò non toglie che il noleggiatore possa, per sua cautela ed indipendentemente dagli adempimenti del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ritenere ugualmente opportuno acquisire dal privato cittadino una attestazione di abilitazione e subordinare quindi il noleggio o la concessione in uso a tale acquisizione.
 
A chi sostiene, poi, che l’Accordo del 22/2/2012 quando parla di abilitazione alla conduzione delle attrezzature fa riferimento agli operatori e non ai lavoratori, lasciando così intendere che fra gli operatori possa farsi rientrare anche il privato cittadino che si appresta a condurre tali attrezzature, c’è da fare osservare che l’Accordo sulla formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro particolari è esplicitamente richiamato dal D. Lgs. n. 81/2008 e come tale trova applicazione nel campo del lavoro e non può quindi che riferirsi ai conduttori di tali attrezzature in qualità di lavoratori, così come del resto è possibile leggere nell’articolo 72 comma 2 quando lo stesso legislatore fa richiesta ai datori di lavoro di indicare il nominativo dei lavoratori e di accertarsi del possesso da parte loro dei necessari requisiti di abilitazione.
 
Diversa è la situazione nel caso in cui il soggetto che prende a noleggio o in concessione una attrezzatura che richiede l’abilitazione sia un lavoratore autonomo in quanto, applicandosi l’Accordo sopraindicato, così come si legge nel primo comma dell’Allegato A dello stesso Accordo, anche ai soggetti di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi anche ai lavoratori autonomi, chi noleggia o concede in uso ad un lavoratore autonomo tali attrezzature sarà ugualmente tenuto all’acquisizione della documentazione attestante la loro abilitazione in assenza della quale non potrà noleggiare o concedere in uso le attrezzature stesse.
 
 

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Rispondi Autore: Angelo Marzaroli - likes: 0
11/07/2012 (14:04:57)
Attenzione quando noleggiate una qualsiasi attrezzatura!
Rispondi Autore: Claudio guaraldo - likes: 0
10/05/2019 (12:43:19)
Io noleggio amplificatori audio per concerti musicali, le apparecchiature sono regolarmente fatturate e hanno il marchio di sicurezza europeo, quindi non necessita nessuna abilitazione?

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