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Sicurezza nei cantieri: le imprese, i lavoratori autonomi e i fornitori

Sicurezza nei cantieri: le imprese, i lavoratori autonomi e i fornitori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

15/05/2025

Le linee di indirizzo della Regione Lombardia per la sicurezza nei cantieri delle grandi opere si soffermano sui soggetti e realtà importanti per la prevenzione. Focus su impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi e fornitori.


Milano, 15 Mag – Riguardo al settore delle costruzioni e alla realizzazione di opere edili, la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori prevede specifici “obblighi in capo ai soggetti che, a vario titolo, ricoprono specifici ruoli di garanzia”. Ma le prescrizioni normative generali, se “dettano regole e disposizioni che hanno consentito un coerente ed efficace governo del fenomeno”, in alcuni casi, “specialmente per gli interventi minori, possono presentare difficoltà applicative o interpretative”.

 

Partendo anche da questa constatazione, la Regione Lombardia, un regione caratterizzata da una forte antropizzazione e dalla crescita dell’edilizia pubblica e privata, ha pubblicato importanti linee di indirizzo che rappresentano “anche un esempio concreto dell’impegno congiunto di Regione Lombardia e del partenariato economico-sociale lombardo per la promozione della legalità e della regolarità dei lavoratori e per la riduzione degli infortuni e degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri di grandi opere”.

 

Presentando queste “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, approvate in Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 attraverso la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679, ci siamo soffermati nelle scorse settimane sui “Soggetti obbligati e loro ruolo nella prevenzione”, titolo di uno dei capitoli del documento.

 

Abbiamo già parlato di committenti, responsabili dei lavori, progettisti e coordinatori e ci soffermiamo oggi, sempre con riferimento al contenuto delle linee di indirizzo, sui seguenti soggetti e realtà:



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Sicurezza nei cantieri: l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice

Prima di soffermarsi su alcuni specifici ruoli, il capitolo presenta due tipologie di impresa, l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice.

 

In particolare, l’articolo 89 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) definisce l’impresa affidataria come “l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

E nel caso in cui titolare del contratto di appalto “sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.

Le linee guida, per quanto concerne le specifiche indicazioni riferite all’impresa affidataria, rimandano al “Decreto DG Welfare n. 20602 del 21/12/2023” (“Il ruolo dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili - Indicazioni operative per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”).

 

Riguardo, invece, all’impresa esecutrice, sempre l’art. 89 comma 1 del Testo Unico definisce l’ impresa esecutrice “come l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. L’impresa esecutrice, quindi, partecipa direttamente alle lavorazioni sulla base del contratto di appalto o subappalto, con proprio personale, attrezzature e strumentazioni”. E ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 “il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del medesimo decreto”. Il nominativo del preposto/i “dovrà essere riportato nel Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa, secondo quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008”.

Inoltre il datore di lavoro dell’impresa esecutrice “deve assicurare che durante l’esecuzione delle attività lavorative direttamente eseguite sia presente in cantiere almeno un preposto”.

 

Sicurezza nei cantieri: i lavoratori autonomi e gli obblighi in materia di sicurezza

Ci soffermiamo ora sui lavoratori autonomi.

 

Il documento ricorda che per definirli ci si può rifare in prima istanza “all’art. 2222 del Codice Civile che individua il lavoratore autonomo come quel soggetto che si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

L’articolo 89 del Testo Unico definisce il lavoratore autonomo “come quella persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Si ricorda che spesso si tende a “semplificare, equiparando la definizione di lavoratore autonomo con la più ampia e conosciuta definizione di impresa individuale”, ma se “l’impresa individuale senza dipendenti, è del tutto rispondente alla definizione di lavoratore autonomo prevista dal D.Lgs. 81/08, le cose si modificano notevolmente qualora tale impresa utilizzi in cantiere dei lavoratori subordinati (siano essi lavoratori dipendenti ovvero apprendisti o stagisti, etc.)”. E dunque la presenza di un lavoratore prevede la “contemporanea presenza di un datore di lavoro”, che in questo caso sarà il “lavoratore autonomo”. Questo prevede, tuttavia, che “ai fini del D.Lgs. 81/2008 l’impresa individuale, soggiacerà a tutti gli obblighi previsti per le imprese esecutrici, tra cui ad esempio l’obbligatorietà di redazione del Piano Operativo di Sicurezza, e non potrà limitarsi a quanto previsto dall’articolo 21”.

 

Il documento regionale si sofferma sugli obblighi generali del lavoratore autonomo in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008:

  • “ha l’obbligo di utilizzo corretto di attrezzature di lavoro, di utilizzare idonee opere provvisionali, di munirsi ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale e di munirsi di tesserino personale di riconoscimento”;
  • ha la facoltà “di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifica, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Ad esempio, la facoltà non trova applicazione nel caso di lavori in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento, ovvero per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, montaggio o trasformazione di ponteggi o lavori su fune”.

 

Si segnala poi che nel settore edile il legislatore ha “previsto obblighi speciali e integrativi anche per il lavoratore autonomo”. Infatti l’articolo 94 “prevede l’obbligo dello stesso ad adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, mentre l’articolo 100 comma 3 impone l’obbligo di attuare quanto previsto nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza. Sussistono poi ulteriori obblighi specifici previsti dal Titolo IV che riguardano i lavori mediante l’uso di ponteggi o demolizioni”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del capitolo che si sofferma anche su “lavoratori autonomi e appalti non genuini”, perché nel settore delle costruzioni “non è raro rilevare l’ampio ricorso all’affidamento di lavori a lavoratori autonomi non coerentemente alle disposizioni normative che regolano tale figura. In particolare, si può verificare il caso in cui seppur vi sia un solo lavoratore autonome titolare del contratto con il Committente, lo stesso utilizzi altri lavoratori autonomi per l’esecuzione delle opere affidati, anche in supporto al medesimo. Di fatto si va a creare un vincolo di subordinazione tra i lavoratori autonomi “subappaltatori” e il lavoratore autonomo titolare del contratto di appalto con il committente, in totale contrasto con le previsioni normative”.

Rimandiamo poi all’intero documento regionale che, sempre riguardo ai lavoratori autonomi, si sofferma anche sulla idoneità tecnico professionale e sulla recente disciplina della patente a crediti.

 

Sicurezza nei cantieri: i fornitori e il noleggio delle attrezzature

Concludiamo, questa parte sui soggetti e ruoli nei cantieri, parlando brevemente dei fornitori.

 

Il documento ricorda che tra le “principali casistiche che si possono rilevare in cantiere vi è quella del noleggio di attrezzature. Il noleggio avviene con o senza operatore. Con il nolo a freddo viene locato solo il macchinario mentre con il nolo a caldo oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo”.

 

A questo proposito l’articolo 72 del Testo Unico prevede che “chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”. E “chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”.

 

Si indica poi che se con il nolo a freddo “gli obblighi del noleggiatore si esauriscono con l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 72, ferma restando la responsabilità di consegnare attrezzature in perfetto stato manutentivo e conformi ai sensi della normativa vigente”, con il nolo a caldo “il noleggiatore partecipa direttamente all’esecuzione di parte dell’opera”.

 

In questo secondo caso il noleggiatore “si configurerà come impresa esecutrice, con l’obbligo di adempimento di tutti gli obblighi previsti, al pari di un normale subappaltatore dell’impresa affidataria”.

 

Le linee di indirizzo si soffermano su due casi pratici.

 

Il primo caso può essere rappresentato dal noleggio della gru di cantiere: “spesso tale attività comporta, oltre alla fornitura dell’attrezzatura, anche il suo montaggio da parte di personale specializzato individuato dal noleggiatore”.

Si indica che per assicurare i più ampi livelli di tutela e prevenzione “le attività di installazione devono essere attentamente progettate, con il coinvolgimento del coordinatore in fase di progettazione, dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici. Le imprese che svolgeranno i lavori dovranno redigere il Piano Operativo di Sicurezza specifico che dovrà essere coerente con le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa affidataria”.

Tra l’altro, si sottolinea, che questa fase di lavoro, specialmente per quanto riguarda le gru a torre, “è da considerarsi ad alto rischio infortunistico. Le attività dovranno essere eseguite esclusivamente da personale con specifica formazione, anche con riferimento a quanto previsto dal fabbricante, ed esperienza, sotto la diretta supervisione di un preposto ed alla presenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su un secondo caso relativo alla fornitura in cantiere di calcestruzzo e anche dei relativi ferri di armatura.

 

Concludiamo segnalando che il capitolo “Soggetti obbligati e loro ruolo nella prevenzione”, delle linee di indirizzo lombarde, riporta informazioni su:

  • committenti e responsabili dei lavori
  • progettisti
  • coordinatore in fase di progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  • impresa affidataria
  • impresa esecutrice
  • lavoratori autonomi
  • fornitori

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti citati nell'articolo:

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3679 del 20 dicembre 2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” e “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico” a cura della Cabina di Regia relativa al Protocollo d’Intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza, la sostenibilità, la promozione della partecipazione e del confronto sui temi connessi a PNRR e PNC, Piano Lombardia, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, edizione 2024.

 



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