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Posa della segnaletica: regole per la sicurezza degli spostamenti a piedi

Posa della segnaletica: regole per la sicurezza degli spostamenti a piedi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Cantieri stradali

11/03/2020

Il decreto ministeriale 22 gennaio 2019 presenta i criteri per la segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Focus sulle condizioni per gli spostamenti a piedi.

 

Brescia, 11 Mar – Abbiamo presentato nei mesi scorsi le novità del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Un decreto che non solo fornisce importanti criteri generali di sicurezza per migliorare la prevenzione ma che, anche in relazione all’abrogazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, riporta alcune novità in materia di formazione (contenute nell’Allegato II).

 

Avendo già ampiamente parlato in passato di questo secondo allegato, anche con un articolo del geometra Stefano Farina, ci soffermiamo invece oggi sull’Allegato I – “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” - con particolare riferimento a quanto indicato riguardo agli spostamenti a piedi nelle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:



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Le condizioni per gli spostamenti a piedi in presenza di traffico veicolare

Innanzitutto riguardo allo spostamento a piedi (punto 3.0 dell’Allegato I) si segnala che la presenza degli operatori in transito pedonale deve essere adeguatamente presegnalata e si fa riferimento a quanto già previsto al punto 2.4 (Presegnalazione di inizio intervento) dell’Allegato I.

 

Si indica che lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare “è consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento. Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a partire dal luogo di stazionamento dell’automezzo, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento)”.

 

Ricordiamo che al punto 2.4 si indica che in relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, “deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all’utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:

  • preavvisare l’utenza della presenza di lavoratori;
  • indurre una maggiore prudenza;
  • consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti.

I sistemi adottati devono garantire l’efficacia della presegnalazione”.

 

Al punto 3.0 si segnala poi che “in assenza di un’adeguata e preventiva attività di presegnalazione all’utenza, commisurata alla tipologia di strada, di traffico e di velocità consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

  • in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;
  • nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
  • nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
  • in curva;
  • nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;
  • nei rami di svincolo;
  • lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
  • lungo le opere d’arte sprovviste di corsia di emergenza o banchina;
  • in condizioni di scarsa visibilità per criticità presenti nei tratti stradali (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, etc.);
  • in caso di impossibilità di sosta dell’autoveicolo in prossimità del luogo di intervento”.

 

Inoltre gli spostamenti a piedi “non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione”, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto, sempre nell’Allegato I, al punto 2.2 (Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali).

 

 

Lo spostamento in presenza di autoveicolo, in galleria e lungo ponti e viadotti

Si indica poi che nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, “quest’ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso”.

 

L’Allegato I si sofferma poi sugli spostamenti a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.

 

Si segnala che il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti ed i viadotti “è presegnalato con segnaletica temporanea o, previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile. L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore posizionato prima dell'inizio del ponte o del viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio”. Inoltre “gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all’interno della galleria che avvengono ad una certa distanza dall’imbocco sono segnalati e, previa valutazione, la segnalazione è ripetuta all’interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto”.

 

Altre indicazioni:

  • “nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le attività di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di marcia interessato dall’intervento.
  • in caso di indisponibilità di aree per lo stazionamento in sicurezza dello sbandieratore e del veicolo” - fatte salve le situazioni di emergenza che sono descritte al punto 6 dell’Allegato I, “si dovrà procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto.
  • nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l’utilizzo di lampade a luce intermittente gialla”.

 

Le cautele per l’attraversamento a piedi delle carreggiate

Concludiamo con varie indicazioni dell’Allegato I relative all’attraversamento a piedi delle carreggiate.

 

Si indica che gli attraversamenti “devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza. Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l’attraversamento è consentito previa valutazione dell’esistenza e della praticabilità di idonee modalità operative alternative dell’attraversamento a garanzia degli operatori”.

 

E nei casi in cui l'attraversamento è consentito “vengono adottate le seguenti cautele:

  • gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento più opportuno per attraversare la carreggiata;
  • dopo aver atteso il momento più opportuno un solo addetto per volta effettua l’attraversamento, tranne nel caso in cui è previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all’asse della carreggiata in modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
  • l’attraversamento avviene in condizioni di massima visibilità, perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in un’unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire l’attraversamento stesso);
  • l’attraversamento è effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell’attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);
  • non è consentito attraversare con più di due sacchetti di appesantimento per volta o con più di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;
  • l’operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall’interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e l’attraversamento di ritorno è eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;
  • in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilità ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento è preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una combinazione di questi)”.

 

Infine si indica che nelle strade con una corsia per senso di marcia, “nei casi in cui l'attraversamento si rende necessario ed è consentito, vengono adottate le seguenti cautele:

  • informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento” sui pannelli a messaggio variabile in itinere “se presenti lungo la tratta stradale;
  • segnalare le operazioni mediante ‘sbandieramento’ eseguito in entrambi i sensi di marcia”.

  

 

RTM

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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