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Il D.Lgs. 81/2008 e la valutazione dei rischi nelle attività sportive

Il D.Lgs. 81/2008 e la valutazione dei rischi nelle attività sportive
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Associazioni

29/07/2013

La sicurezza e la salute nelle attività sportive presenta una peculiare complessità. L’applicazione del D.Lgs. 81/2008, impianti sportivi, proprietari delle strutture, gestori, utilizzatori, la valutazione del rischio e l’elenco degli obblighi.

Torino, 29 Lug – La tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per le attività di società e associazioni sportive presenta particolari peculiarità dovute alla presenza negli impianti sportivi di atleti, operatori/personale e spettatori soggetti a rischio di infortuni.
 
Per raccontare queste peculiarità e dare informazioni sulla tutela della sicurezza e salute negli impianti sportivi ci soffermiamo su un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08” che si è tenuto a Torino il 18 giugno 2013.
                 
In “La corretta valutazione dei rischi e applicazione del D.Lgs 231/01 nelle Associazioni sportive”, a cura dell’Ing. Giorgio Gaetani e dell’Ing. Alessio Toneguzzo (Gruppo 2G), si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. E sono individuate attività specifiche che, sulla base di ‘… particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa …’, richiedono una “applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti”.
Tuttavia “nelle attività specifiche non vengono citate le attività sportive”; dunque le “Società/ Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo)”.
E infatti gli Enti Locali “nei documenti di appalto per affidamento del servizio per gestione degli impianti sportivi richiedono ‘l’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08’”.

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Modello DVR
Sicurezza Palestre (Gestione) - Categoria Istat: R - Attività Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento

Se facciamo riferimento ai vari luoghi di lavoro in cui operano le Società/Associazioni Sportive (es. palestre, piscine, …), “la specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in questi luoghi" porta a considerare i ruoli di tre diverse figure:
- proprietario della struttura (pubblico o privato): “deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)”. Nel caso delle piscine “i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione e gestione delle stesse)”;
- gestore (associazione sportiva/ente/privato/ente pubblico): “deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio dell’ impianto sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui”;
- utilizzatore (società/associazione sportiva): la Società/ Associazione Sportiva, “indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici ‘luoghi di lavoro’ (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività)”.
 
La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di “adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei ‘lavoratori’ nei ‘luoghi di lavoro’ e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente” durante tutte le fasi dell’attività lavorativa/sportiva.
 
La valutazione del rischio presuppone:
- individuazione dell’attività: nei “luoghi di lavoro”; relativa alla “mansione”;
- identificazione dei rischi: “osservazione e studio delle attività e collegamento dei rischi (es. cadute dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi …, esposizione ad agenti biologici, agenti chimici, … incidente stradale) considerando: caratteristiche generali dei ‘luoghi di lavoro’ (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.); rapporto uomo / attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.); rapporto uomo / ambiente (eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e preparati, agenti biologici, ecc.); analisi dei posti di lavoro e delle mansioni; normativa di riferimento”;
- valutazione dell’entità del rischio.
 
Quali sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08 s.m.i.?
 
I relatori riportano un utile elenco di obblighi in ordine cronologico:
- individuazione del “datore di lavoro” nella “figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione”;
- designazione del “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “datore di lavoro”. L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. indica che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Datore di Lavoro “può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP”. Nel documento è presente una tabella relativa all’impegno (ore e gg) minimo del RSPP;
- individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..Ricordando che nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che svolge “attività di volontariato”;
- elezione interna del “ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta;
- individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”;
- valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.);
- “informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive (vd. aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per il livello di rischio basso: ateco 2002 lettera O)”.
 
L’intervento segnala che “prima di avviare le attività per assolvere gli obblighi legislativi è importante conoscere tutte le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Società/Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi”. Si ricorda, inoltre, che “il Responsabile della Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori”.
 
Rimandando i nostri lettori alla lettura integrale dell’intervento, anche in riferimento a quanto indicato riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), concludiamo con un breve cenno ad alcuni dei rischi da valutare con particolare attenzione alle palestre e alle piscine.
 
Palestre:
- microclima: “impianti di climatizzazione e ricambio d’aria non idonei o non opportunamente manutenuti;
- biologico: eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce];
- movimentazione manuale dei carichi: allestimento o spostamento di attrezzature [es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.];
- gestionale: regolamentazione del flusso di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori della palestra”.
 
Piscine:
- microclima: “temperatura, umidità e velocità dell’aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non conforme alle norme;
- chimico: cloro e prodotti per la disinfezione dell’acqua;
- biologico: microrganismi trasmessi attraverso l’acqua e le superfici infette [spazi perimetrali intorno alle vasche, degli spogliatoi e dei servizi];
- movimentazione manuale dei carichi: allestimento o spostamento attrezzature varie;
- gestionale: “assenza o scarsa info-formazione, assenza della verifica delle competenze del personale addetto a particolari compiti, regolamentazione del flusso di fruitori della piscina”.
 
 
La corretta valutazione dei rischi e applicazione del D.Lgs 231/01 nelle Associazioni sportive”, a cura dell’Ing. Giorgio Gaetani e dell’Ing. Alessio Toneguzzo (Gruppo 2G), intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08” (formato PPT, 4.4 MB).
 
 
RTM
 
 
 
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Rispondi Autore: Giovanni Colle - likes: 0
29/07/2013 (08:53:23)
Tutto corretto; nulla da eccepire.
Ma chi come il sottoscritto nel mio caso per 26 anni) ha fatto il dirigente sportivo dilettantistico capisce molto bene come l'attuazione puntuale di tutte queste norme nella loro attuale forma anche nel mondo dell'associazionismo sportivo dilettantistico di base, in questo momento sptorico in particolare costituisce la sua condanna a morte (fatti salvi quei presidenti/dirigenti-"kamikaze" che pur di mandare avanti la baracca lo stesso si prendono quotidianamente sulle spalle proprie e della propria famiglia degli oneri da pazzi senza nulla in cambio se non la passione).
Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
30/07/2013 (14:30:40)
Chi da in gestione o affitta piscine Comunali,palestre ecc. "dovrebbe" comportarsi come chi affitta gli immobili case,in pratica se un Comune da in gestione le proprie piscine Comunali ecc. queste devono essere a norma di legge ovvero avere TUTTE le certificazioni apposto avere: impianti anti incendio,evacuazione, porte e finestre sicurezza in ordine, vasca decantazione e filtri piscina in regola e ben funzionanti..impianti di areazione ecc. ecc. PRIMA di darle in gestione ( che va fatta a gara Europea) ma sempre " prima" i Comuni che danno in affidamento le piscine pubbliche a società sportive, cooperative o a privati codesti Comuni devono sincerarsi se i dipendenti di codesti gestori abbiano realmente il proprio personale assunti con contratti veri e non in nero o parzialmente in nero..con il part-time ma devono anche sapere prima di dare le piscine ecc. se il personale abbia o non abbia i corsi vari per insegnare tutte le VARIE discipline acquatiche se hanno le rispettive visite psico fisiche fatte e se fatti i corsi di legge del decreto legislativo D.L.gs 81/08 ecc. e sempre prima sapere.. se vi è certificazione anti sismica ecc. ecc. Cosa che invece molti Municipi Italiani NON fanno..!!!E danno in gestione le piscine a gestori che poi svaniscono nel nulla (o quasi) ricompaiono poi sotto altri nuovi nomi societari..e le piscine NON sono in sicurezza per nulla ! Ed i Comuni che sanno e sapevano bene molto PRIMA di dare in gestione di tutto ne sono COMPARTECIPI ! La solita vergognosa Italia solo parole e dai pochi fatti. Servono contrapposte ispezioni dei Vigili Del Fuoco Ispettivi uniti ad Ispettori ASL ,INAIL, Guardia di Finanza, Carabinieri NAS ecc. naturalmente ispezionando in giorni diversi e senza preavviso..così si scopriranno anche i NON pochi Lavoratori costretti a lavorare al nero o parzialmente in regola con il part time ma si scopriranno anche chi nelle piscine Comunali fa il secondo lavoro..spesso proveniente da altri pubblici impieghi ( come maestre e professori di scuola pubbliche) e presenti non da oggi anche ..i soliti pensionati..che entrambi non pagano le rispettive tasse e sono privi di corsi D.L.gs 81/08 ecc. tutto BENE in vista, eppure le piscine Comunali ecc. sono frequentate più che le stesse scuole pubbliche ..devono valere le stesse regole sia costruttive che di assunzioni regolari con i corsi di legge fatti realmente!
Morando Sergio
Rispondi Autore: Alessandro Chicca - likes: 0
05/08/2013 (13:07:51)
Il problema evidenziato da Giovanni Colle è riproponibile in quasi tutte le attività. Occorre maggior controllo e un'attenzione e conoscenza, da parte dell'imprenditore, al momento dell'acquisizione del manufatto.
Rispondi Autore: elio candussi - likes: 0
17/08/2013 (19:22:37)
Il documento è interessante ma si concentra sulle associazioni sportive che ricevono in gestione un impianto da un ente pubblico. Mi chiedo: che tipi di obblighi hanno le associazioni che si organizzano liberamente, come CAI (montagna e arrampicata), associazione di cicloturismo o di kayakers, scuola di sci, ecc.??? Tipicamente senza dipendenti e rette da un consiglio ed un presidente, senza alcuna retribuzione....
Rispondi Autore: elio candussi - likes: 0
17/08/2013 (21:19:00)
Molto interessante il documento. Ma chiedo: le associazioni sportive non fornitori di enti pubblici, come CAI, associazioni di kayakers e di vela, scuole di sci, ecc. a quali obblighi sono sottoposte???
Rispondi Autore: fabrizio marongiu - likes: 0
14/10/2014 (09:12:57)
Buongiorno, non so se questa è la sede opportuna. Ho un quesito da porvi: in una palestra montare una o più staffe su muro (specifico muro e non soffitto)per i sacchi da boxe, per tale operazione richiede particolari autorizzazioni? sono disciplinate con normative particolari e quali? la messa in opera dev'essere per forza fatta da persone abilitate? si precisa che la palestra è un area per attività non agonistica. Grazie.
Rispondi Autore: fais salvatore - likes: 0
13/11/2018 (13:14:53)
ho un quesito da porvi: sono passati 26 anni dalla legge sull'amianto, tutt'ora ci sono palestre scolastiche con le normali attività scolastiche e anche di società dilettantistiche, con coperture in eternit, il tutto senza formare e informare del rischio amianto ai nuovi fruitori della struttura, nessuna indicazione che indichi la presenza amianto. che fare..

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