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Il RSPP e la posizione di garanzia autonoma
Nei giorni scorsi è apparsa sui media la relazione della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia (Commissione, d’ora in poi), incaricata di proporre delle modifiche all’attuale struttura di governo della sicurezza sul lavoro.
Tra le proposte della Commissione c’è quella di trasformare il RSPP in un garante autonomo.
Letta la Relazione, chi scrive è del parere la proposta di attribuire al RSPP una “posizione di garanzia autonoma” è incompatibile con i principi della Direttiva 89/391/CEE e non può produrre miglioramenti reali, soprattutto nelle PMI.
Le motivazioni per cui si ritiene che tale proposta non possa portare alcun miglioramento concreto sono diverse.
Innanzi tutto, perché la proposta della Commissione ribalta il modello europeo di prevenzione quando propone il RSPP quale garante autonomo.
Infatti, la Direttiva 89/391/CEE stabilisce un principio cardine e cioè che la responsabilità primaria e indelegabile della sicurezza ricade sul datore di lavoro.
Tutto il sistema europeo di prevenzione si fonda su questo pilastro.
La proposta della Commissione, invece, introduce una figura di RSPP “garante autonomo” e cioè un soggetto:
- penalmente responsabile in proprio,
- dotato di una posizione di garanzia separata,
- potenzialmente concorrente con quella del datore di lavoro.
Questo è incompatibile con la logica della Direttiva, che non prevede alcuna figura tecnica come garante, ma solo come supporto.
In particolare, la proposta viola i principi della Direttiva 89/391/CEE per almeno quattro ben precisi motivi:
- violazione del principio di responsabilità primaria del datore di lavoro;
- violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza dei mezzi;
- violazione del principio di non aggravamento degli oneri per le PMI;
- violazione del principio di prevenzione organizzativa.
Riguardo la prima violazione, la Direttiva 89/391/CEE stabilisce che il datore di lavoro:
- deve garantire la sicurezza sul lavoro;
- non può trasferire la responsabilità;
- deve organizzare, dirigere e controllare le attività per la prevenzione e protezione dai rischi.
La proposta della Commissione, attribuendo al RSPP una posizione di garanzia autonoma, sposta parte della responsabilità penale dal datore di lavoro a un tecnico privo di poteri decisionali.
Questo è contrario al principio europeo secondo cui la responsabilità non può essere spostata verso figure prive di potere.
Per la seconda violazione la Direttiva 89/391/CEE richiede che i compiti siano assegnati a soggetti con poteri, mezzi e competenze adeguate e non si creino obblighi impossibili da adempiere.
Il RSPP, per definizione:
- non ha poteri di spesa;
- non ha poteri di intervento;
- non ha poteri di vigilanza;
- non dirige il personale;
- non può fermare attività o impianti.
Attribuirgli una posizione di garanzia significa imporre obblighi senza poteri, in violazione del principio europeo di adeguatezza.
Per quanto riguarda la terza violazione, la Direttiva 89/391/CEE afferma chiaramente che le misure europee non devono imporre vincoli tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle PMI.
Invece, la proposta della Commissione non fa che aumentare la responsabilità penale, gli oneri assicurativi, i rischi professionali per consulenti e datori di lavoro-RSPP e la conflittualità interna.
Ovviamente, tutto ciò va ad aggravare gli oneri delle PMI, violando un principio esplicito della Direttiva.
Infine, per quanto riguarda la quarta violazione, la Direttiva 89/391/CEE promuove:
- lo sviluppo di sistemi organizzativi,
- la partecipazione dei lavoratori,
- il miglioramento continuo,
- la leadership del datore di lavoro.
La proposta della Commissione, invece, introduce un modello punitivo e individualizzante, che:
- sposta l’attenzione dalla prevenzione alla responsabilità penale,
- indebolisce la leadership del datore di lavoro,
- crea un “capro espiatorio tecnico” nella figura del RSPP.
Una simile proposta, poi, non può portare alcun miglioramento nelle PMI che, in Italia, rappresentano oltre il 95% del totale.
In esse, infatti, si verificano la maggior parte degli infortuni e rappresentano la quasi totalità dei contesti dove il RSPP è il datore di lavoro stesso oppure un professionista esterno.
In entrambi i casi, la proposta della Commissione è inefficace se non dannosa per i motivi che seguono.
Il primo caso è quello dove il datore di lavoro è anche RSPP (in genere, per convenienza).
Nelle micro e piccole imprese (dal bar al negozio, dalla piccola officina alla piccola impresa edile), diciamolo chiaramente, non esiste struttura organizzativa, non esistono dirigenti o preposti formalizzati e non esistono budget dedicati.
Se il RSPP diventa garante autonomo, il datore di lavoro:
- diventa garante due volte (come datore e come RSPP);
- aumenta la propria esposizione penale;
- non ottiene alcun beneficio organizzativo;
- non migliora il livello di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il risultato ultimo è un aggravio penale senza alcun miglioramento reale e l’ulteriore e reattivo “allontanamento” di queste realtà dai percorsi virtuosi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro-RSPP diverrà una scelta sistematica proprio per evitare di avere un soggetto esterno che tenda a metterlo in difficoltà limitando la sua autonomia decisionale.
Nel secondo caso e cioè quando il RSPP è un professionista esterno, nelle PMI la sua visita avviene, nella migliore delle ipotesi, una volta ogni 15 giorni. Di conseguenza non può conoscere ogni dettaglio operativo, non è nelle condizioni di fare verifiche approfondite, non può intervenire e non può imporre misure cautelative.
Attribuendogli una posizione di garanzia autonoma significa dargli una responsabilità senza possibilità di controllo, una colpa senza alcun reale potere e obblighi, in concreto, impossibili da adempiere.
Peccato che tutto questo è ciò che la Direttiva 89/391/CEE vieta e cioè la creazione di obblighi sproporzionati e inefficaci per le PMI.
Chi conosce “dal di dentro” le aziende, specialmente le PMI, sa bene che una simile proposta innescherà una serie di “reazioni” tra gli attori.
In primis, i RSPP delle PMI (ed anche quelli delle medio-grandi imprese) per autoprotezione, cercheranno di tutelarsi e, quindi, secondo l’approccio italiota, si comincerà a produrre documenti per proteggersi, anche se a impatto zero sulla sicurezza concreta, aumenteranno le segnalazioni come i funghi dopo la pioggia a settembre e si adotteranno tutte le possibili forme di “scaricabarile” verso il datore di lavoro.
Tutto ciò porterà anche all’aumento della conflittualità tra datore di lavoro e RSPP (interno o esterno) in quanto il RSPP tenderà a divenire un “controllore”, il datore di lavoro percepirà che tali comportamenti del RSPP introducono per lui un rischio penale aggiuntivo con la conseguenza che quella che doveva essere un rapporto collaborativo diverrà un rapporto conflittuale.
Da non dimenticare che tale situazione porterà ad un aumento dei costi in quanto le PMI si vedranno aumentare le parcelle dei RSPP esterni in quanto costoro saranno più esposti al rischio di coinvolgimento in procedimenti penali, subiranno un aumento dei costi delle assicurazioni. Il tutto con l’aumento esponenziale degli adempimenti meramente burocratici che nessun beneficio concreto porta alla sicurezza sul lavoro.
Naturalmente, non vi sarà alcun miglioramento concreto della sicurezza sul lavoro in quanto il RSPP non otterrà alcun potere, le risorse disponibili saranno sempre le stesse, la leadership del datore di lavoro (ove presente) non migliorerà e la cultura dell’organizzazione, di cui la cultura della sicurezza ne è parte, non cambierà.
Fino ad adesso, si è focalizzata l’attenzione sulle PMI ma la questione non cambia anche per le medie e grandi imprese in quanto le dinamiche di autoprotezione del RSPP dipendente, la conflittualità interna che si genererà così come la riduzione della collaborazione tra le varie funzioni e il conseguente aumento dei formalismi burocratici si manifesteranno anche in queste imprese. Tutto ciò senza alcun beneficio concreto per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
Altra questione, non meno importante, è che tale proposta è palesemente incoerente con “Vision Zero” e con le strategie UE. Infatti, la Direttiva 89/391/CEE è la base del modello europeo di prevenzione, oggi evoluto nel paradigma “Vision Zero”, adottato dalla UE e, anche se in pochi se ne sono accorti (sicuramente non la Commissione che ha elaborato la proposta), dall’Italia.
Va ricordato, sinteticamente, che Vision Zero si fonda sull’ esercizio di una leadership efficace del datore di lavoro, sullo sviluppo della cultura della prevenzione e sulla partecipazione dei lavoratori, il tutto in un’ottica di miglioramento continuo.
La proposta della Commissione, invece, prende tutt’altra direzione visto che non fa altro che rafforzare il solito modello punitivo italiota, individualizza la responsabilità e indebolisce la leadership del datore di lavoro creando un “garante tecnico” che non esiste nel modello europeo (vedi tabella).
Paese | Figura tecnica (equivalente RSPP) | Responsabilità penale autonoma? | Chi è il garante della sicurezza |
Italia | RSPP | NO (in teoria) – SÌ (di fatto) per costruzione giurisprudenziale: responsabilità “professionale” per omissioni valutative | Datore di lavoro + dirigenti + preposti (garanti primari) |
Germania | Fachkraft für Arbeitssicherheit | NO – risponde solo per colpa professionale grave, non come garante | Datore di lavoro + Management |
Francia | Conseiller en prévention / IPRP | NO – responsabilità solo per faute caractérisée direttamente causale | Datore di lavoro |
Spagna | Técnico de prevención | NO – nessuna posizione di garanzia | Datore di lavoro |
Portogallo | Técnico Superior de Segurança no Trabalho | NO – solo responsabilità professionale | Datore di lavoro |
Belgio | Conseiller en prévention | NO – può rispondere solo per violazioni proprie (es. certificazioni false) | Datore di lavoro |
Paesi Bassi | Arbodeskundige / Veiligheidskundige | NO | Datore di lavoro |
Austria | Sicherheitsfachkraft | NO | Datore di lavoro |
Danimarca | Arbejdsmiljørådgiver | NO – modello amministrativo, non penale | Datore di lavoro + Management |
Svezia | Skyddsingenjör | NO – responsabilità aziendale e amministrativa | Datore di lavoro |
Finlandia | Työsuojelupäällikkö | NO | Datore di lavoro |
Irlanda | Safety Officer | NO – responsabilità solo per condotte autonome gravissime | Datore di lavoro |
Grecia | Τεχνικός Ασφαλείας | NO | Datore di lavoro |
Polonia | Specjalista ds. BHP | NO | Datore di lavoro |
Repubblica Ceca | OZO v prevenci rizik | NO | Datore di lavoro |
In conclusione, il parere di chi scrive riguardo la proposta della Commissione in merito alla figura del RSPP, è che questa:
- non rispetta i principi della Direttiva 89/391/CEE perché sposta la responsabilità dalla figura che la Direttiva individua come garante primario (datore di lavoro) verso un tecnico (RSPP) privo di poteri decisionali, organizzativi e di vigilanza;
- viola i principi europei di responsabilità, proporzionalità, adeguatezza dei mezzi e tutela delle PMI attribuendo al RSPP una posizione di garanzia autonoma.
Nelle piccole e medie imprese, dove il RSPP è spesso il datore di lavoro stesso o un consulente esterno, la riforma non può produrre alcun miglioramento reale in quanto aumenta sia la responsabilità penale che i costi e la conflittualità, senza incidere minimamente sull’organizzazione, sulla leadership e sulle risorse, e cioè su quelli che, invece, sono i veri fattori determinanti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Con questa proposta si confonde la cura con il colpevole in quanto il problema non è che il RSPP ha pochi poteri.
Il problema è che troppi datori di lavoro non usano i loro.
La soluzione non è creare un super‑RSPP, ma far funzionare la catena di comando che già esiste.
La prevenzione non si migliora spostando la colpa, ma chiarendo i ruoli.
E soprattutto pretendendo che chi ha il potere lo usi davvero.
Quindi, con il solito approccio da “sistema prevenzionale da manutenzione a guasto”, non si può che constatare che siamo di fronte all’ennesimo parto di una proposta inefficace, contraria alla logica della Direttiva 89/391/CEE nonché incoerente con le strategie europee di prevenzione come “Vision Zero” ottenendo così un’ulteriore conferma che Manzoni, grande conoscitore degli italiani, aveva perfettamente ragione quando affermava che “In Italia, in tempi di crisi, il buon senso se ne sta nascosto per paura del senso comune”.
Carmelo G. Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
Leggi tutti gli articoli dell’Ing. Catanoso
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Claudio Cioffi | 09/06/2026 (07:51:49) |
| gentile ing. Come da sempre, ormai, leggo le sue opinioni in modo attento e non posso che essere sempre pienamente d’accordo anche oggi. Questa soluzione, che lei ha saggiamente dimostrato essere solo italiana, (in tutti i sensi) non aggiunge nulla alla diffusione di un pensiero culturale sulla sicurezza diverso e innovativo ma anzi, al contrario, immobilizzerebbe tutti ancor di più, attanagliati dal terrore di pene distribuite a ventaglio a professionisti ai quali mai e poi mai i datori di lavoro concederebbero i poteri individuati nella proposta. | |
| Rispondi Autore: MAURIZIO AURIGI | 09/06/2026 (08:54:49) |
| Non posso che condividere le opinioni di Carmelo. Quello che emerge è che si stia cercando il professionista capro espiatorio a cui addossare tutte le colpe nel caso qualcosa non funzioni invece di insistere sul principio che alla sicurezza devono collaborare tutte le figure aziendali secondo le proprie responsabilità. Vedrete che prima o poi la valutazione dei rischi sarà sostituita da una certificazione, un bel certificato e sono tutti contenti. | |
| Rispondi Autore: Davide M | 09/06/2026 (10:15:01) |
| Purtroppo la questione è meramente politica, chi governa ha bisogno di consensi, mi piacerebbe conoscere l'opinione di Confindustria a riguardo... | |
| Autore: Stefano G. | 09/06/2026 (17:39:01) |
| Confindustria era l'unica parte sociale rappresentata nella commissione proponente le modifiche......cosa ne penserò secondo lei? | |
| Autore: Silvia | 10/06/2026 (12:24:01) |
| Il Datore di Lavoro non può che essere favorevole allo "scaricare" responsabilità sul RSPP | |
| Rispondi Autore: Roberto D. | 09/06/2026 (10:18:18) |
| Peccato che nella Commissione non ci fosse l'ing. Catanoso. Complimenti per l’articolo! La proposta parla, testuale, di "obbligo datoriale di garantire al RSPP risorse ... adeguate, determinate secondo un procedimento formalizzato, e di assicurarne l'autonomia operativa". Riuscite ad immaginarvi un RSPP che procede direttamente all'adeguamento bloccando una linea di produzione? Mi sembra fantascienza degna di Kurt Vonnegut. E nel pubblico? Come verrebbe gestito ad esempio l'adeguamento sismico di una scuola? Sono d'accordo con il sig. Cioffi: è un problema culturale. Aggiungerei di mancati controlli. A mio parere solo gli organi di controllo possono imporre gli adeguamenti, anche costosi, ai datori di lavoro. Perché non introdurre un obbligo a carico dell'RSPP di segnalare all'organo di controllo le non conformità e la mancata collaborazione del datore di lavoro? | |
| Rispondi Autore: Cosimo Roberto Cannata | 09/06/2026 (13:40:59) |
| Quindi se non pago le tasse per le quali il commercialista mi ha informato, ne patisce in termini di responsabilità lo stesso commercialista | |
| Autore: Giovanni Bersani | 09/06/2026 (19:51:53) |
| Concordo con l'articolo e i commenti, ma a onor del vero va detto che questo suo paragone non calza: per rendere l'idea veramente analoga a quella in discussione, il commercialista dovrebbe poter prendere decisioni e attuarle con una certa autonomia e senza attendere la ns conferma... | |
| Rispondi Autore: Paolo Zani | 09/06/2026 (18:34:17) |
| Ottimo articolo Evidenzio l assoluta ipocrisia negli enti pubblici dove già le figure d molti datori d lavoro sono le controfigure dei politici x cui già in queste condizioni l RSPP come me è solo un povero cristo che raramente può partecipare al processo d organizzazione del lavoro e nn a caso nelle grandi aziende pubbliche ad spesso sottodimensionato e marginali negli organigrammi aziendali anche se formalmente inquadrati in staff al Dg. Tt ingrazio perciò il buon dio d poter cominciare a contare alla rovescia gli anni alla pensione per sperare d nn vedere andare oltre la deriva dell applicazione delle direttive comunitarie Chissà se gli americani o i russi sanno offrirci d meglio come c insegna la cronaca d questi giorni | |
| Rispondi Autore: Nicola | 10/06/2026 (08:36:22) |
| Se dicessi veramente cosa penso di questa proposta probabilmente andrei direttamente in galera. Ed "il bello" è che questa proposta arriva da quello stato (minuscola voluta) che spende cifre assolutamente inadeguate per RSPP esterni nelle strutture scolastiche. Sento a giro cifre assolutamente senza senso. | |
| Rispondi Autore: Marco Blangiardo | 10/06/2026 (09:36:03) |
| Complimenti come sempre per l' articolo. Cristallino. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 10/06/2026 (13:07:49) |
| Riforma penale della sicurezza sul lavoro: meno slogan, più categorie giuridiche La proposta della Commissione Sisto sulla sicurezza sul lavoro va discussa seriamente. Non va celebrata come soluzione miracolosa, ma non va neppure liquidata con formule difensive, suggestive o corporative. Il punto non è stabilire se la riforma “piaccia” ai datori di lavoro, ai RSPP, ai consulenti o alle associazioni di categoria. Il punto è più rigoroso: verificare se la proposta costruisca un sistema più coerente tra organizzazione, prevenzione, poteri, obblighi e responsabilità. Partiamo da una premessa essenziale. La responsabilità primaria del datore di lavoro non viene meno. Nessuna riforma seria potrebbe eliminarla. Il datore di lavoro resta il centro dell’organizzazione prevenzionistica, perché è il soggetto che dispone dell’impresa, delle scelte organizzative, delle risorse, dei poteri decisionali e della struttura produttiva. Ma da questa premessa non segue affatto che ogni altro soggetto del sistema debba restare penalmente irrilevante. Questo è il primo errore logico da evitare. Dire che il datore di lavoro è garante primario non significa dire che nessun altro possa assumere obblighi propri. Nel sistema prevenzionistico esistono già responsabilità differenziate: dirigente, preposto, medico competente, coordinatore, committente, progettista, fabbricante, installatore. Nessuno di questi soggetti elimina la responsabilità datoriale. Ciascuno, però, può rispondere nei limiti della propria funzione, dei propri poteri e della propria incidenza causale. La domanda corretta, dunque, non è: “il RSPP deve rispondere oppure no?”. La domanda corretta è: “di che cosa può rispondere il RSPP, a quali condizioni, con quali poteri, con quali risorse e dentro quali confini normativi?”. Qui si misura la serietà della riforma. Se al RSPP si attribuissero responsabilità senza poteri, la critica sarebbe fondata. Sarebbe una responsabilità da qualifica, e quindi una costruzione incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale della colpa. Ma la proposta non può essere letta isolando la parola “responsabilità” e ignorando tutto il resto. Il punto qualificante è proprio il tentativo di collegare il rafforzamento della posizione del RSPP a autonomia, mezzi, risorse, addetti, informazioni e tracciabilità del rapporto con il datore di lavoro. La formula è semplice: responsabilità = obblighi + poteri + mezzi. Senza obblighi, non c’è dovere giuridico. Senza poteri, non c’è possibilità di impedimento. Senza mezzi, non c’è esigibilità della condotta. Senza causalità, non c’è imputazione penale. Senza colpa personale, non c’è responsabilità costituzionalmente accettabile. Questo è il perimetro. Perciò è sbagliato descrivere il RSPP come “capro espiatorio tecnico” se la proposta viene letta nella sua interezza. Il capro espiatorio è il soggetto che paga per decisioni altrui senza aver avuto possibilità reale di incidere. Il RSPP delineato dalla riforma, invece, dovrebbe essere messo nella condizione di incidere tecnicamente, segnalare, valutare, organizzare il servizio, chiedere risorse, documentare il fabbisogno e rendere trasparente l’eventuale rifiuto datoriale. Questo non scarica la responsabilità dal datore di lavoro, la rende più leggibile. Se il RSPP segnala un fabbisogno tecnico necessario e il datore di lavoro lo nega senza adeguata ragione, la responsabilità resta dove deve stare: su chi aveva il potere economico e organizzativo di decidere. Se invece il RSPP, dotato di competenza, autonomia e risorse, omette valutazioni tecniche dovute, sottostima rischi evidenti o costruisce una valutazione inadeguata, non si vede perché debba essere trattato come un semplice passante del sistema prevenzionistico. La sicurezza sul lavoro non è un teatro in cui alcuni recitano da protagonisti solo quando conviene e poi diventano comparse quando si discute di responsabilità. Secondo equivoco: il richiamo alla direttiva 89/391/CEE. La direttiva europea pone principi prevenzionistici, afferma la centralità del datore di lavoro e impone un sistema organizzato di tutela. Ma non scrive il codice penale italiano. Non stabilisce, in modo diretto e vincolante, quali soggetti debbano essere penalmente responsabili nell’ordinamento interno, con quali fattispecie, con quali pene e con quali criteri di imputazione. Invocare la direttiva come se contenesse una clausola europea di immunità penale del RSPP significa attribuirle ciò che non dice. Il diritto europeo è parametro di coerenza del sistema prevenzionistico. Non è un divieto generalizzato per lo Stato italiano di disciplinare responsabilità penali proprie, purché esse rispettino legalità, tassatività, colpevolezza, causalità e proporzione tra obblighi e poteri. Terzo equivoco: le PMI. Il tessuto produttivo italiano è composto in larghissima parte da micro e piccole imprese. Questo dato è reale. Ma non dimostra che la riforma sia inutile. Dimostra semmai che la riforma deve essere proporzionata. Adeguatezza organizzativa non significa imporre alla piccola officina il modello della multinazionale. Significa pretendere che anche la piccola impresa governi i propri rischi reali con strumenti compatibili con dimensioni, attività, settore e complessità. La microimpresa non ha bisogno di burocrazia monumentale. Ha bisogno di prevenzione effettiva: rischi individuati, misure attuate, formazione reale, manutenzioni essenziali, DPI adeguati, procedure comprensibili, responsabilità riconoscibili. Il problema delle PMI non è un argomento contro la riforma. È un argomento per una riforma intelligente. Quarto equivoco: la cultura della sicurezza. È vero: la sicurezza non migliora solo aumentando le pene. Ma è altrettanto vero che la cultura della sicurezza non nasce nel vuoto. Ha bisogno di assetti, incentivi, responsabilità, controlli, modelli organizzativi e conseguenze giuridiche. Contrapporre cultura e responsabilità è una falsa alternativa. La prevenzione moderna richiede entrambe: organizzazione e consapevolezza, modelli e comportamenti, poteri e doveri, collaborazione e imputazione personale. Quinto equivoco: Vision Zero. Il principio “zero morti e zero infortuni gravi” non è una formula poetica. È un paradigma di governance del rischio. Richiede leadership, partecipazione, miglioramento continuo, responsabilità diffusa e controllo effettivo dei processi. Non è incompatibile con una più precisa responsabilizzazione dei soggetti tecnici. Al contrario, un sistema maturo non lascia nell’indeterminatezza chi contribuisce professionalmente alla valutazione e alla gestione del rischio. Questo potrebbe essere un tentativo di rendere più razionale una catena prevenzionistica che oggi spesso funziona male proprio perché ruoli, poteri e responsabilità non sempre coincidono. La vera questione, allora, è questa: chi ha il potere deve usarlo; chi ha competenza tecnica deve esercitarla correttamente; chi dispone delle risorse deve metterle a disposizione; chi valuta i rischi deve farlo seriamente; chi decide di non intervenire deve rispondere della propria decisione. Questo non è accanimento penale, è principio di effettività. E l’effettività è il contrario della burocrazia: non guarda alla carta prodotta, ma alla capacità reale dell’organizzazione di prevenire l’evento. Per questo la proposta Sisto va studiata ora, non quando sarà troppo tardi. Va criticata dove è debole, difesa dove coglie problemi reali, corretta dove rischia squilibri, ma non banalizzata. La sicurezza sul lavoro non ha bisogno di rassicurazioni di categoria, ha bisogno di diritto ben costruito, prevenzione reale e responsabilità proporzionate ai poteri effettivi. | |
| Rispondi Autore: Carmelo Catanoso | 10/06/2026 (13:21:24) |
| Dubini, puoi fare un esempio dei poteri che la proposta della Commissione attribuisce al RSPP a fronte della proposta di assunzione di una automa posizione di garanzia? | |
| Rispondi Autore: michela | 10/06/2026 (14:21:25) |
| Disamina perfetta! Anche se alcuni RSPP che conosco avevano badget e un limitato potere decisionale, si tratta sempre di un potere circoscritto. Ci sono da valutare altri due aspetti, oltre a quelli critici da te eviziati: la multa che prenderà l'Italia per aver violato una Direttiva europea e il dover rivedere parte della normativa connessa a tale incarico (es., culpa in eligendo e vigilando). Che ne pensi Carmelo? | |
| Rispondi Autore: Giancarlo Giannone | 10/06/2026 (17:54:33) |
| Avv.to Dubini, se il DTL desidera avere un RSPP dotato di risorse e autonomia può tranquillamente ricorrere alla delega, non c'è bisogno di fare una legge ad hoc e disattendere il diritto Comunitario. | |
| Rispondi Autore: Carmelo Catanoso | 11/06/2026 (07:04:03) |
| Ciò che in questa proposta non va, sono i presupposti da cui si è partiti. Infatti, la domanda che la citata Commissione doveva farsi era: "Cosa possiamo fare affinché il datore di lavoro utilizzi al meglio le competenze tecniche del proprio RSPP, tenendo conto, almeno, delle caratteristiche dimensionali della stragrande maggioranza delle imprese italiane che hanno meno di 10 dipendenti (95,2% per ISTAT)? " Quondi, si doveva proporre qualcosa che andasse in questa direzione. Non mi pare che sia stato proposto nulla del genere. Se questa riforma passasse così come è concepita, avremo il rspp sistematicamente chiamato in causa anche per reati di "puro pericolo" oltre, come già avviene, per i "reati di evento". Questo perché non credo che gli enti vigilanza, pochi in numero e oberati di lavoro, si mettano a fare le verifiche necessaria per appurare come sono andate le cose all'interno della azienda tra DL e RSPP. Ovviamente, in caso di reati ex artt. 589 e 590 cp, ci sarà la colpa specifica per il rspp. Ciò a chi gioverà? In un dibattimento avere un soggetto in più a cui è addebitata la colpa specifica, I "beneficiari" di tale situazione è facilmente intuibile. Di certo non è la salute e la sicurezza dei lavoratori. | |
| Rispondi Autore: Marco Murgia | 13/06/2026 (08:21:43) |
| Per non parlare dell'art. 2087 C.C.. Inoltre si tralascia sempre il fatto che l'81/2008 cita "Servizio di Prevenzione e Protezione", dove "responsabile" è una trasposizione errata dall'inglese della direttiva europea. Il dirigente e il preposto sono delegati del datore di lavoro, MC, progettisti, installatori, ecc. sono responsabili del proprio operato, non per quello che fa o omette di fare il DL. Il RSPP può essere coinvolto nelle indagini per accertare le sue responsabilità per negligenza nel supporto del DL. Insomma, non credo possa passare una modifica del genere. | |