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I quesiti sul decreto 81/08: la verifica dell'idoneita' dei lavoratori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

03/12/2008

Chiarimenti sull’obbligo di verifica delle condizioni di salute del lavoratore prima dell’affidamento delle mansioni: di cosa deve tener conto il datore di lavoro? Quale medico deve fare gli accertamenti? A cura di G. Porreca.

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Sull’obbligo di verifica delle condizioni di salute del lavoratore prima dell’affidamento delle mansioni: di cosa deve tener conto il datore di lavoro? Quale medico deve fare gli accertamenti? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 

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Quesito

Il Testo Unico impone che il datore di lavoro tenga conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle sue condizioni di salute ed inoltre che sottoponga i lavoratori stessi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. Non è una sovrapposizione? Non è chiaro, inoltre, se l’obbligo di verificare le condizioni del lavoratore prima di affidargli le mansioni  è comunque limitato ai casi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria o è applicabile a tutte le attività.

Infine, nei casi in cui non sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria quale è il medico che accerta le condizioni di salute dei lavoratori prima della assegnazione dei compiti., il medico competente o altri? 
 
Risposta
Per dare una risposta al quesito formulato occorre fare una analisi comparata degli articoli 18 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sugli obblighi generali a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti e dell’art. 41 dello stesso D. Lgs. sulla sorveglianza sanitaria.
 
Secondo l’art. 18 comma 1 lettera c) del citato decreto legislativo, infatti, il datore di lavoro ed i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività lavorative secondo le attribuzioni e le competenze agli stessi conferite, devono:

“ c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.

L’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria, d’altro canto, impone che venga effettuata da parte del medico competente la sorveglianza:

 “a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

 b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
 
Si tratta, quindi, di due obblighi diversi il primo (art. 18) rientrante fra gli obblighi generali a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti e finalizzato a verificare preventivamente lo stato generale di salute dei lavoratori ed a verificare che lo stesso sia compatibile con il compito che gli si intende affidare ed è applicabile a tutti i tipi di attività di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008, indicante il campo di applicazione del decreto legislativo medesimo, così come viene indicato nell’articolo che fissa l’obbligo, ed il secondo invece (art. 41) è un obbligo specifico perché è legato ad un tipo di attività particolare durante la quale il lavoratore può essere esposto a dei rischi professionali per i quali il legislatore  ha inteso imporre una sorveglianza sanitaria ed indicati nei vari titoli del Testo Unico relativi ai rischi specifici ed è finalizzato a verificare la compatibilità dell’attività che il lavoratore dovrà svolgere e nell’accertare che non vi siano delle controindicazioni al lavoro e che deve sfociare in un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
 
Tra i rischi specifici previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 si citano quelli legati alla esposizione a:

-        movimentazione manuale dei carichi (art. 168 D. Lgs. n. 81/2008)

-        videoterminali (art. 176 D. Lgs. n. 81/2008)

-        rumore (art. 196 D. Lgs. n. 81/2008)

-        vibrazioni (art. 204 D. Lgs. n. 81/2008)

-        campi elettromagnetici (art. 211 D. Lgs. n. 81/2008)

-        radiazioni ottiche artificiali (art. 218 D. Lgs. n. 81/2008)

-        rischio chimico (art. 229 D. Lgs. n. 81/2008)

-        agenti cancerogeni e mutageni (art. 242 D. Lgs. n. 81/2008)

-        amianto (art. 259 D. Lgs. n. 81/2008)

-        agenti biologici (art. 279 D. Lgs. n. 81/2008)
 
La sorveglianza sanitaria comprende, inoltre, così come indica l’art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 una:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente”.
 
In più il D. Lgs. n. 81/2008 con i commi successivi dello stesso art. 41 regolamenta la sorveglianza sanitaria. Infatti con il comma 4 stabilisce che:

“Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,

e con il comma 5 che:

“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53”,

nonché con il comma 6 che:

“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

    a) idoneità;

    b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

    c) inidoneità temporanea;

    d) inidoneità permanente”,

con l’obbligo ancora fissato dal comma 7 che:

“Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”,

ed, infine, con il comma 8 che:

“Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”, prevedendo, infine, con il comma 9 che:

“Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”. 
 
Da quanto sopra detto, quindi, si comprende quindi che i due obblighi, pur avendo entrambi un contenuto di tipo preventivo, come è giusto che sia trattandosi di disposizioni finalizzate alla prevenzione delle malattie professionali, hanno finalità di natura diversa, una mirante alla verifica di una sorta di stato generale di sana e robusta costituzione comunque indipendente dall’ambiente nel quale il lavoratore deve andare ad operare e l’altro alla espressione della idoneità del lavoratore stesso a svolgere una attività che lo può esporre a dei rischi professionali specifici e quindi dipendenti direttamente dall’ambiente nel quale andrà ad operare. Inoltre l’uno inoltre di natura prettamente preventiva e l’altro invece a carattere di controllo continuo durante l’attività lavorativa tanto è che viene prevista la verifica periodica delle sue condizioni secondo le modalità indicate dal legislatore o dal medico competente.
 
In merito a chi deve effettuare tali verifiche  preventive, quella di cui all’art. 18 e quella di cui all’art. 41 un utile indirizzo può discendere dalla lettura di una recente sentenza  della Corte di Cassazione Sez. III, la n. 26539 del 2 luglio 2008, Pres. Grassi, Est. Sarno, P.M.  Salzano, Ric. L. L., che ha affrontato tale tipo di problematica.

Con questa sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha confermata la condanna di un datore di lavoro, già inflitta nei primi gradi di giudizio, per non aver tenuto conto, in rispetto delle indicazioni fornite con l’art  4 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n.  626/1994, oggi sostituito con l’art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, delle condizioni di salute di un lavoratore prima di affidargli i compiti in azienda ed in particolare per non aver avviato il lavoratore stesso al medico competente  per il controllo previsto dalla legge.

In quella circostanza il datore di lavoro si è difeso sostenendo che il legislatore non impone esplicitamente al datore di lavoro di avviare comunque il lavoratore, prima di assegnargli i compiti in azienda, al medico competente per controllare il suo stato di salute sostenendo che tale verifica  doveva essere fatta a monte dallo stesso lavoratore ed a sua cura.
 

La Corte di Cassazione, comunque, rigettando il ricorso, non si è detta d’accordo con le considerazioni formulate dall’imputato sostenendo che il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente deve essere individuata sulla base di specifici parametri (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato, ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

“Ed è a questa figura”, ha concluso la Suprema Corte in questa sentenza, “che il datore di lavoro deve rapportarsi per le finalità indicate dall'articolo 4, comma 5, lettera c) come si rileva dalla formulazione dell'articolo 16 che, dopo avere premesso al comma 1 che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, inequivocabilmente stabilisce al comma successivo che la sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente”.

Alla luce di queste conclusioni riguardanti proprio la violazione all’art. 4 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 19/9/1994 n. 626  di cui al quesito, si può fondatamente affermare che il datore di lavoro per la verifica dello stato di salute generale del lavoratore, prima di affidargli qualsiasi compito in azienda dovrà ricorrere, anche nei casi fuori della sorveglianza sanitaria,  ad un medico competente che rilascerà un certificato di buone condizioni generali e di idoneità e compatibilità allo svolgimento dei compiti da assegnargli. Se poi il medico competente individuerà nella mansione anche la esposizione ad un rischio professionale per cui la legge prevede una specifica sorveglianza sanitaria avvierà la sorveglianza stessa mettendo in atto le procedure previste dalle disposizioni di legge citate.
 
In definitiva si conclude che comunque il datore di lavoro dovrà fare riferimento ad un medico competente per il rilascio sia dell’una che dell’altra certificazione che ovviamente può essere comune.
A proposito dell’attività di collaborazione del medico competente con il datore di lavoro anche al di fuori dell’obbligo della sorveglianza sanitaria si rammenta che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico competente è duplice, una quella appunto di collaborare con il datore di lavoro e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla valutazione dei rischi finalizzata anche ad individuare la necessità di programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) (si rammenti a tal proposito che secondo le indicazioni fornite dall’art. 28 comma 2 lettera e) del Testo Unico il datore di lavoro dovrà indicare nel DVR avente data certa, con un obbligo anche penalmente sanzionato, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi) e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria.
 
Per concludere l’attività di controllo del buono stato di salute dei lavoratori che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di assegnargli i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, può benissimo farsi rientrare fra i compiti di collaborazione che il medico competente deve fornire al datore di lavoro e ad essa dovrà seguire, se ne emerge la necessità al termine dalla valutazione dei rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita indicazione, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge.


 
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Rispondi Autore: - likes: 0
22/04/2010 (19:43)
che tipo di visita il medico dovra effettuare?
Rispondi Autore: Roberto Zarattin - likes: 0
21/02/2013 (12:58:46)
scusate ,sono stato sospeso per essere stato trovato positivo ,dopo aver fatto il II° livello ,dalla quale e' risultato tutto negativo ..dal 12/02/2013 che e' stata fatta la relazione ..il medico di competenza sollecitato dal Mio datore di lavoro ,ha detto testuali parole "sono Io che decido quando ridargli la mansione "!!!! ma allora Io mi sto domandando a cosa e' servito fare accertamenti di secondo livello se poi ,il risultato che non sono un dipendente dalle droghe e, che non ne faccio uso ,il medico competente ancora non mi rilascia l'idoneita'!!! ?
Rispondi Autore: federica angeli - likes: 0
24/05/2013 (17:13:02)
Salve, se un lavoratore omette di fornire particolari importanti sul proprio stato di salute durante la visita medica (ad esempio ernie discali, cardiopatie, etc) e risulta totalmente idoneo ad una mansione ed un bel giorno si scoprono queste patologie, il lavoratore è contestabile per aver imepdito al Datore di lavoro di non tutelare adeguatamente la sua saltue, adibendolo a mansioni compatibili con il suo stato di salute?
Grazie
Federica
Autore: Savio Saverio
25/01/2021 (15:56:03)
insegno presso scuola pubblica e, date varie patologie di cui soffro, il medico competente nominato dalla scuola mi ha prima concesso 2 mesi di malattia come lavoratore fragile (da settembre a novembre) e poi con altra visita alla scadenza del periodo mi ha dichiarato "inidoneo permanentemente". E' possibile che ora la scuola mi richiama per telefono (senza richieste formali) a visita dallo stesso medico competente?
Rispondi Autore: Simone Ruggeri - likes: 0
28/05/2014 (18:01:05)
Salve, sono un autoferrotranviere e avrei un quesito riguardo all'accertamento sanitario periodico. Visto il dover constatare ad intervalli regolari la effettiva idoneità del lavoratore mi chiedo se il datore di lavoro e' tenuto a il prestatore di lavoro durante il suo orario di lavoro, ovvero anche al di fuori di esso. Specifico che ci sono diverse visite alle quali si è sottoposti: quella quinquennale che non si esplica prima delle 4/5 ore e altre che possono durare anche molto meno. Ma quello che interessa sapere e' se quella frazione di visita medica debba rientrare nel turno lavorativo, oppure il datore di lavoro ha facoltà di richiederla al di fuori di esso. Sarei grato anche dei riferimenti legislativi del caso. Grazie.
Rispondi Autore: Melissa Giordano - likes: 0
21/07/2014 (10:20:13)
Buongiorno sono Melissa, il 2 agosto inizierò a lavorare presso un forno come banchista e cassiera, e vorrei domandarle se le visite si posso fare prima dell'assunzione e se dovrò sottopormi al test tossicologico ed all'alcoltest. Vorrei al più presto sua risposta e grazie per l'interesse!
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: pietro mauro - likes: 0
31/07/2014 (12:22:13)
Un medico del lavoro cosa deve accertare su una persona per essere idonea ad un determinato lavoro.
Rispondi Autore: Giovanna Ferrante - likes: 0
18/02/2015 (16:24:25)
Buonasera, ho un quesito da porvi. Se un dipendente di un'azienda è stato sottoposto a visita medica il 14/02/2015 e viene assunto in un'altra il 20/02/2014 con la medesima mansione deve ripetere la visita medica con la nuova azienda in cui è stato assunto?Grazie
Rispondi Autore: mauriziocecconi - likes: 0
28/04/2015 (13:40:32)
Dopo 70 giorni di convalescenza a seguito di ricovero ospedaliero, il mio Centro di Riferimento per la mia patologia invia una lettera di sensibilizzazione al mio Dirigente, consigliandolo di non farmi avere più il contatto con il pubblico ( ne svolgevo circa 850 contatti l'anno) per una migliore tutela.
Faccio presente che l'11.11.2014 ho fatto la visita aziendale con esito favorevole, mentre l'Ente in questa occasione ha chiesto una 2^ verifica precisamente il 7.4.2015 sempre dal medico competente, quando ero ancora in malattia e senza preavviso se non per una telefonata il giorno 3.4.2015 (venerdì Santo) alle ore 13,30, appunto per il giorno 7.4.2015:
Chiedo:
- stando ancora in malattia ero giudicabile obbiettivamente?
- la convocazione a visita come deve essere effettuata?
- ho diritto a sapere l'esito della visita, poiche al mio rientro in servizio 20.4.2015 mi hanno inviato Racc. a.r. che devo fare un'altra visita alla Commis. Medica Invalidi ?
Grazie e buon lavoro.
M. Cecconi
Rispondi Autore: cirino magnano - likes: 0
06/05/2015 (10:15:35)
Buon Giorno, sono un impiegato autoferrotranviere , uso il PC anche per oltre 8 ore al giorno , ho fatto varie ischemie transitorie ( TIA ) e un intervento al cuore per chiusura FOP, inoltre a seguito delle TIA ho avuto la caduta della retina, Premesso ciò, volevo sapere se posso denunciare l'azienda perché io in 30 anni non ho mai fatto nessuna visita preventiva, al contrario dei miei colleghi che ogni hanno fanno la visita, poi gentilmente , posso richiedere un aggravamento del mio stato di salute per poter stare a casa per convalescenza ( il ns contratto prevede circa 900 giorni di malattia al 100% stipendio ) o aggravamento temporaneo lavorare a part time e posso chiedere una invalidità? Grazie
Rispondi Autore: massimo bisco - likes: 0
08/05/2015 (22:06:45)
Sono autista di camion pat. C .la domanda è: se il medico del lavoro non mi trova idoneo può imporre all'azienda di non assumermi ? .
Rispondi Autore: tiziana capasso - likes: 0
14/12/2015 (05:52:50)
vorrei sapere se durante la malattia si e' obbligati a sottoporsi alle visite periodoche dei dipendenti,grazie
Rispondi Autore: zannin tiziana - likes: 0
29/01/2016 (18:31:47)
Vorrei chiedere se dopo un cambio mansione non viene effettuata la visita e il dipendente dopo 5 mesi comincia ad avere problemi dovuti al nuovo tipo di lavoro che svolge chi ne risponde?
grazie
Rispondi Autore: olga basso - likes: 0
26/02/2016 (08:51:02)
Salve sono molto preoccupata in quanto il mio fid un paio di mesi fa e andato a farsi le visite preassuntive ma dopo le visite il nulla...vorrei sapere sr e nornalr questo fatto ke nn fannk sapere njlla...e vorrei anke sapere:se caso mai ha qualkosa ke nn va ne il medico ne il datore avvisa?
Rispondi Autore: conti francesca - likes: 0
21/04/2016 (19:37:11)
per favore la legge permette al datore di lavoro di far fare esami preparatori alla visita medica in fase preassuntiva? consiste illecito far fare prima il drug test tramite medicina del lavoro ad un carrellista in fase di preassunzione e poi concludere la visita medica successivamente?
grazie
Rispondi Autore: Benedetta Bodo - likes: 0
09/05/2016 (11:32:34)
Buongiorno,
vorrei sapere se per l'ufficio di un libero professionista (dottore agronomo) con una dipendente part time (segretaria) è obbligatoria la visita annuale del medico competente con verifica degli ambienti, valutazione dei rischi, condivisione drd e redazione protocollo dei rischi con quota pratica inail. Lo chiedo perchè con un passato contratto come apprenista ho esperienza di un medico del lavoro che effettuava un semplice controllo che la situazione fosse la stessa sul luogo di lavoro con parcella pari a 40 euro e non di 200 euro come richiesto dall'azienda che fornisce lo stesso servizio al mio nuovo datore di lavoro.
Vorrei capire se vengono caricati servizi inutili - perchè già prestati l'anno scorso, quando sono stata assunta - oppure se è la legge a imporre questa verifica esagerata per questo ambiente di lavoro.
Grazie infinite per l'aiuto
Rispondi Autore: Dimitri Libriani - likes: 0
11/05/2016 (19:43:04)
Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla tolleranza del rinnovo visite mediche periodiche.
Il mio MC nel certificato di idoneità indica il mese e l'hanno. altri indicano il giorno, mese,anno.
Es. una visita effettuata 7 Maggio 2015, mi scrive che la prossima dovrà essere effettuata entro Maggio 2016.
E' giusto così oppure deve mettere pure il giorno preciso di scadenza, quindi in questo caso 7 Maggio 2016?
Grazie per la gradita risposta
Rispondi Autore: Roberto Zuccalà - likes: 0
19/05/2016 (11:53:08)
Se un lavoratore cambia azienda, ma la visita medica effettuata con la precedente non è ancora scaduta, deve rifare ugualmente la visita con la nuova azienda o vale quella già fatta fino alla naturale scadenza? Grazie.
Rispondi Autore: Enrico Bartoli - likes: 0
22/05/2016 (16:47:58)
Sono stato visitato dal medico del Polo Museale che tutto mi è sembrato tranne che un medico. Gli ho fatto presente che tempo fa ho avuto un gravissimo incidente stradale con la frattura dell'omero del braccio sinistro e che quindi, come da documentazione medica rilasciatami, devo fare attenzione con i pesi e soprattutto per le aperture di certe porte, che a mio avviso possono essere pesanti. Lui dice di no. Ma chi è costui? Vuol forse dare del cretino al primo medico dell'ospedale di Ravenna con tutti i titoli in mano che mi sta curando? O mi da una mansione più leggera oppure mi fa aiutare come è stato sempre fatto nelle varie piccole faccende. Altra piccola questione. Fino a circa 15 anni ho fatto la visita collegiale e la stessa mi ha detto che non dovevo fare vigilanza nei monumenti esterni, le notti ed utilizzare la pistola. Ottimo. Poi, i miei precedenti capi, per quanto riguarda le postazioni interne, mi hanno sempre esonerato dalle postazioni fredde. Come mai adesso, a distanza di tutto questo tempo, vengo abilitato allo svolgimento in tali postazioni? Di chi è la colpa? Se i precedenti capi servizio hanno sbagliato, sono loro che devono pagare! Giusto? Vi lascio anche il mio recapito telefonico nel caso in cui vogliate parlarne personalmente con me Bartoli Enrico 328-6842184 Grazie!
Rispondi Autore: GIOVANNA NAPOLITANO - likes: 0
29/09/2016 (10:08:32)
Buongiorno,avrei bisogno di sapere se è necessario effettuare un ulteriore visita medica, datosi che per l'azienda precedente che lavoravo l'ho fatta a maggio e visto che, nella nuova azienda edile che lavorerò avrò la stessa mansione.
saluti
Rispondi Autore: Giuseppe zacco - likes: 0
14/10/2016 (15:21:12)
Qualche giorno fa sono stato sottoposto a visita medica aziendale ma il referto è stato redatto e firmato da un dottore differente da quello che mi ha effettivamente visitato. Tale pratica è legale?
(NB. Il medico che mi ha effettivamente visitato volendo poteva certificare perché lo aveva già fatto precedentemente)
Rispondi Autore: ricardo klement - likes: 0
05/11/2016 (11:07:14)
Se per i videoterminalisti la visita periodica è quinquennale, a meno che non si sia over 50 o con limitazioni, si può rifiutare una visita prima della scadenza fissata dalla normativa, specialmente quando la seconda volta il medico non sia lo stesso?
Rispondi Autore: Tiziana Carlini - likes: 0
15/12/2016 (11:12:56)
Buongiorno volevo brevemente scrivere la mia storia mi chiamo Tiziana e ho 45 anni lavoro presso un supermercato febbraio 2913 sono salita in pescheria ma a novembre 2014 sono dovuta scendere per
motivi di salute a causa di una cervicalgia e problemi a tutta la spina
dorsale dopo la risonanza magnetica
l ' ortopedico mi fece appunto dei
certificati dove precisava i miei
problemi e che non sarei potuta stare
a contatto con le basse temperature
e non potevo alzare carichi pesanti
ora a distanza di due anni mi si chiede sotto Natale di andare in pescheria di nuovo pur sapendo che ho problemi di salute oggi neanche s farlo apposta ho un 'altro appuntamento con l'ortopedico mi farò fare un'altro certificato medico ma sicuramente il direttore non prenderà neanche visione e allora per essere sicura che riceverà il certificato lo manderò per via fax sua ak direttore al medico competente e all'azienda vorrei un consiglio per favore grazie
Rispondi Autore: Alessandra Serpe - likes: 0
27/12/2016 (22:57:11)
Salve, vorrei chiedere se sono obbligata a fare il prelievo per la visita del lavoro.Faccio continuamente controlli (visto che ho avuto un cancro) il medico non ha voluto i risultati degli esami appena fatti in ospedale. Sono un'operatrice socio sanitaria e nonostante la prescrizione " non può sollevare pesi" mi fanno fare le cose che fanno tutti senza alcun riguardo. Grazie a chi mi risponderà
Rispondi Autore: Gregorio Pisa - likes: 0
28/06/2017 (02:52:48)
Io Ho lavorato 2 mesi come operaio metalmeccanico non ho fatto nessuna visita e nemmeno mi e stato chiesto la scheda delle capacita lavorative dato che sono appartenente alla categoria protetta non mi sembra una cosa normale potete aiutarmi a fare chiarezza
Rispondi Autore: Federico Bernardi - likes: 0
06/02/2018 (21:38:28)
Salve,cerco di essere breve ho subito 3 interventi per ernia del disco fino ad arrivare alla stabilizzazione vertebrale l4l5.interventi avvenuti il primo nel 2008 poi nel 2016 e 2017.MAI FATTA VISITA DI RIENTRO dopo i 60gg tutte e tre le volte
Rispondi Autore: Marcello d' anella - likes: 0
05/06/2018 (22:32:19)
Sono un autista tpl autoferrotranvieri avendo avuto un infarto nel 2007 devo presentarmi davanti alla commissione medica locale che documenti devo presentare
Rispondi Autore: Lilliam Tiso - likes: 0
06/08/2018 (09:59:02)
Ho avuto un‘intervento a menisco ,il datore di lavoro mi chiedi il referti medici
Rispondi Autore: Savino Vendola - likes: 0
17/01/2019 (15:09:04)
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito al giudizio di idoneità alla mansione. Alcuni medici non riportano più la dicitura di inidoneità (ad esempio al lavoro notturno) nei controlli periodici, inserendo la dicitura "idoneo" dando però scontato che il dipendente è ancora inidoneo al "lavoro notturno". A mio avviso sul giudizio deve esserci riportato ogni volta, ad ogni visita, la non idoneità alla mansione specifica. Grazie per la cortese attenzione. Grazie. Savino
Rispondi Autore: filomena calvelli - likes: 0
27/03/2019 (20:49:14)
sono un' insegnante che ha subito mobing da due anni la preside è stata informata ma nn ha sedato la cosa a settembre sono stata aggredita dalla stessa collega refertata in ospedale mi sono sotoposta volontariamente ad una commissione valutatriceoressp asl che ha diagnosticato stress da lavoro correlato, vorrei rientrare al lavoro dopo 7 mesi ma la presidi mi ha detto che devo farmi fare un documento dal dottore di base e non dal medico di lavoro. Io so' che dopo 30 giorni di assenza è obbligatorio cosa devo fare? Posso chiedere una visita al medico del lavoro della mia scuola?
Rispondi Autore: LANCINI CLAUDIO - likes: 0
03/04/2019 (11:52:38)
Avrei bisogno gentilmente della risposta al quesito:
Autore: Dimitri Libriani 11/05/2016 (19:43:04)
Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito alla tolleranza del rinnovo visite mediche periodiche.
Il mio MC nel certificato di idoneità indica il mese e l'hanno. altri indicano il giorno, mese,anno.
Es. una visita effettuata 7 Maggio 2015, mi scrive che la prossima dovrà essere effettuata entro Maggio 2016.
E' giusto così oppure deve mettere pure il giorno preciso di scadenza, quindi in questo caso 7 Maggio 2016?
Grazie per la gradita risposta
Rispondi Autore: Angelo - likes: 0
23/04/2020 (10:55:40)
In data odierna, 22 04 2020, la mia azienda che è una università, che in questo periodo è anche chiusa e i suoi dipendenti lavorano in modalità Smart working, in piena emergenza COVID 19, ha convocato i lavoratori per le visite mediche previste per la legge 81/08 (ex 626)...… pertanto i lavoratori si dovranno spostare, prendendo treni, autobus e altro per raggiungere il posto di lavoro per eseguire le visite…..volevo chiedere a voi se possono farlo in questo momento, in quanto ai lavoratori in questo momento sembra più il rischio che il beneficio….. visite che non c'entrano niente con il COVID 19
Rispondi Autore: Lino - likes: 0
01/11/2020 (21:48:32)
Buongiorno, volevo delle delucidazioni
Passati i 60 giorni di assenza per malattia, per poter ritornare al lavoro, è d'obbligatorio effettuare la visita medico legale della azienda. Ci si può rivolgere all'Asl di competenza, nel caso che il medico competente lasci passare del tempo, tenendo presente che la azienda ha l'obbligo di portare a visita il proprio dipendente prima di rientrare al lavoro
Grazie
Rispondi Autore: S. A. A. S. A. - likes: 0
25/03/2021 (13:42:22)
Sono una donna HIV+ e HCV+ contratto purtroppo dal mio ex marito e per la prima volta mi faranno la vista sangue e urina. Possono farmi oltre agli esami di routine classici anche quelli per le mie patologie?
Rispondi Autore: Kenzo - likes: 0
17/01/2022 (02:17:38)
Il dottor Ehis, il grande incantatore, ha appena riportato mia moglie da me dopo 3 anni di divorzo. Qualunque sia il problema, che si tratti di malattia o di problemi relazionali/coniugali, lo risolverà per te con il suo potente incntesimo. Se hai bisogno del suo aiuto, contattalo thebrotherhoodtemple(a)gmail com
Rispondi Autore: giuseppe - likes: 0
07/10/2022 (14:53:29)
salve, quesito: lavoro per una Cooperativa, all'interno di un Consorzio dove ci sono diverse cooperative, dove sono stata assunta dalla prima cooperativa, fatta visita dal MC e dopo 5 mesi subentra una nuova cooperativa con nuovo contratto di lavoro.
Il quesito è: la nuova cooperativa subentrante ha l'obbligo di rifare le visite dal Medico Competente?

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