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Verificare la sicurezza delle macchine: il ruolo del datore di lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Datore di lavoro

09/09/2009

Disponibili in rete materiali tratti da convegni che affrontano il D.Lgs. 81/2008 alla luce della nuova direttiva macchine. L’evoluzione del regime di verifiche delle attrezzature di lavoro. La normativa e i controlli necessari.

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Si sono tenuti in questi ultimi mesi diversi convegni sulla nuova direttiva macchine 2006/42/CE. Ad esempio il convegno ISPESLLa nuova politica della sicurezza: D.lgs. 81/08 e successive modifiche. Primi elementi di valutazione della Direttiva Macchine” che si è tenuto a Moasca (AT) e di cui abbiamo già presentato gli atti.
 
Questi convegni cercano di evidenziare le future integrazioni tra le disposizioni legislative del Decreto legislativo 81/08 e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, direttiva che entrerà in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009.
Sperando di essere di utilità ai nostri lettori approfondiamo uno degli interventi che si sono tenuti a Moasca: “Evoluzione della normativa relativa alle attività di verifica” dell’Ing. Vittorio Mazzocchi.
 
Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che però non cambiano gli obblighi fondamentali del datore di lavoro evidenziati nella relazione.
 
 
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Il relatore ha ricordato come “la necessità di prevedere verifiche sul funzionamento di macchine ed attrezzature di lavoro è sempre stata connessa con la necessità di assicurare sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”.
Chiaramente intendendo, in questo caso, la verifica non come “accertamento delle caratteristiche costruttive e delle performance di determinate attrezzature di lavoro”, bensì come “conferma di condizioni d’impiego coerenti con i requisiti di salute e sicurezza previsti per le varie attività lavorative”. 
 
Questa filosofia “a partire dalle direttive di prodotto ha anche permeato la stessa progettazione e fabbricazione delle attrezzature di lavoro stabilendo un legame prioritario tra requisiti di costruzione e quelli di sicurezza, facendo precedere la costruzione da un analisi dei rischi in funzione di alcuni requisiti essenziali di sicurezza (RES)”: una volta verificata “la rispondenza della progettazione a tali RES, si passa alla fase realizzativa e quindi alla messa in esercizio”.
Le successive verifiche servono a “stabilire la permanenza in esercizio dei RES fissati in progettazione in funzione anche degli altri RES propri delle attività di lavoro per la quale una determinata attrezzatura o macchina viene utilizzata”.
 
Dopo essersi soffermato sul regime verifiche ante Decreto legislativo 81/2008 (“vigeva un sistema che prevedeva una serie di verifiche obbligatorie a scadenza stabilita effettuate da organismi pubblici”) l’intervento ricorda che a seguito dell’entrata in vigore delle direttive di prodotto e dei relativi decreti di recepimento (D.P.R. n. 459/96 per la direttiva macchine e D.Lgs. 93/00 per la direttiva 97/23/CE PED) le attività di omologazione statale sono state “soppresse a favore delle attività di certificazione della conformità affidate ad Organismi privati (Organismi Notificati) o in alcuni casi agli stessi fabbricanti”.
 
Fino al D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro era per lo più “un soggetto scarsamente collegato alle dinamiche del controllo delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente di lavoro nel quale lavoratori e attrezzature permettevano la realizzazione dei manufatti”.
È infatti soltanto con il D.Lgs. 81/2008 che “il ruolo del datore di lavoro diventa centrale nella predisposizione di condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell’attività lavorativa, condizioni queste assicurate da un analisi di tutti i rischi in essa presenti la cui realizzazione è esclusiva e non derogabile responsabilità proprio del datore di lavoro (artt. 17 e 28)”.
 
Ecco le regole poste dall’art.70 del D.Lgs. 81/2008 (sono evidenziate le modifiche apportate al comma 4 dal D.Lgs 106/09):
 
Art. 70.
Requisiti di sicurezza
 
   1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
   2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
  3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
    4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura oggetto dell’accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.
 
Sostituito da:
  4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
   a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
   b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.”.
 
 
E chi sono oggi i soggetti delegati alle verifiche ed ai controlli
“Datori di lavoro, organismi privati competenti, organismi pubblici (a seconda delle finalità delle verifiche e dei controlli)”. 
 
Un esempio dei controlli comuni per tutte le attrezzature di lavoro.
Intanto “è precisa responsabilità dei datori di lavoro quella di fornire attrezzature di lavoro sicure ai lavoratori” e sono di sua competenza tutti quei controlli capaci di assicurare questo obiettivo:
- “installazione ed utilizzazione in conformità all’uso;
- appropriata manutenzione;
- misure di aggiornamento dei Requisiti minimi di sicurezza stabiliti con specifico provvedimento regolamentare”. 
In caso poi di “attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni d’installazione, esse saranno sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in servizio) ed ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località d’impianto al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento”.
Le attrezzature “soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose” devono  poi essere sottoposte:
- ad interventi di controllo "periodici stabiliti in base alle indicazioni del fabbricante ovvero dalle norme di buona tecnica o in assenza di quest’ultime desumibili dai codici di buone prassi";
- ad interventi di controllo "straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudiziali per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di prolungata inattività”.
Controlli che devono essere svolti da personale competente.
 
Inoltre per alcuni tipi di attrezzature di lavoro (riportate nell’allegato VII al decreto), il “datore di lavoro deve sottoporre le stesse a verifiche periodiche con la frequenza indicata nello stesso allegato”: la prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL (art.71 comma 11).
 
Rispetto all'intervento dell’Ing. Vittorio Mazzocchi, è importante sottolineare come il decreto legislativo 106/2009 ha modificato proprio il comma 11 dell'articolo 71. Infatti, appurato che in alcune zone del territorio l’ISPESL non riesce a garantire tempi rapidi per l’omologazione degli impianti creando una situazione che può ripercuotersi sulle aziende (in assenza di omologazione infatti l’azienda non potrebbe utilizzare il bene da omologare e da questo ne potrebbe derivare un danno economico),   il decreto 106/09 prevede che, se L’ Ispesl non interviene per omologare in 60 giorni, ci si può rivolgere alle ASL o a soggetti pubblici e privati abilitati (le modalità di abilitazione usciranno con futuro decreto). 
  
11. "[...] La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, ...”.
 
Dunque per i controlli il datore di lavoro con la nuova normativa sulla sicurezza è responsabile “della loro attuazione, e del loro esito avendo lui stesso scelto il soggetto competente”.
Riguardo alle verifiche il datore di lavoro è invece “responsabile solo della loro attuazione alla scadenza prefissata (Allegato VII)”.
 
Dopo essersi soffermato anche sulle verifiche legate alla Vigilanza (art.13), sulla Sorveglianza del Mercato e sui soggetti privati autorizzati alle verifiche, l’intervento conclude che, in relazione all’evoluzione del regime delle verifiche avvenuto negli ultimi cinquanta anni in Italia, “ad una sostanziale continuità dei controlli previsti corrisponde una diversa attribuzione di competenze per i soggetti verificatori, nonché una ridefinita figura del datore di lavoro che si pone ora quale responsabile attivo della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro”.
 
- “Evoluzione della normativa relativa alle attività di verifica”, V. Mazzocchi - I.S.P.E.S.L./D.T.S. (formato PDF, 134 kB);
 
Tiziano Menduto
 

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Rispondi Autore: dr.Luigi Filippo von Mehlem - likes: 0
12/09/2009 (07:22)
Resto sempre più perplesso nel leggere testi , commenti e critiche al Dlgs 81/08 , alla nuova Direttiva Macchine ed ai criteri di valutazione del rischio , tutti dedicati esclusivamente alla sicurezza dei lavoratori impegnati , certamente importantissimi , ma altrettanto certamente di numero molto inferiore agli UTENTI ! come sempio di questa disparità numerica basta pensare ai sistemi di parcheggio automatico o meccanizzato , alle scale mobili o addirittura ai semafori , porte automatiche , serrande e praticamente tutte quelle "macchine" di uso e presenza comuni.
Gradirei vedere qualche pubblicazione o commento su questo argomento.

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