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La mancanza di aggiornamento dei datori di lavoro RSPP

La mancanza di aggiornamento dei datori di lavoro RSPP
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Datore di lavoro

21/01/2014

Per i datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex D.Lgs. 626/94 l’aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio 2014: la normativa e le conseguenze del mancato aggiornamento.

Brescia, 21 Gen – In relazione a quanto richiesto dalla normativa per i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (cosiddetti  datori di lavoro RSPP), PuntoSicuro ha recentemente ricordato che per i datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 l’aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio del 2014.
 
D.Lgs. n. 626/1994 - Art. 95. Norma transitoria
 
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
 

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Ripercorriamo nel dettaglio la normativa.
 
Come indicato dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro RSPP sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
(...)
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
 
 
In particolare i punti dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che trattano l’aggiornamento anche dei datori di lavoro esonerati sono i punti 7 e 9.
 
7. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento é individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
(...)
 
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, é previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.
(...)
 
Dunque i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero ex art. 95 del D. Lgs. 626/1994 continuano ad essere esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione, ma avrebbero dovuto comunque aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 dell’Accordo.
 
Come ricordato in un articolo su PuntoSicuro dell’ing. Gerardo Porreca il termine entro il quale avrebbero dovuto farlo “non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi”.
 
E ora a quali conseguenze va incontro il datore di lavoro RSPP che non abbia fatto l’idoneo aggiornamento nei tempi indicati?
 
Segnaliamo che le sanzioni del D.Lgs. 81/2008, come modificate dal D.Lgs. 106/2009, riguardano in particolare il comma 2 dell’articolo 34: in mancanza di una formazione adeguata il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro (Art. 55, co. 1 lett. b), compresa la successiva rivalutazione degli importi). Mentre il legislatore non ha fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34 che si riferisce in specifico all’ obbligo dell’aggiornamento.
 
Tuttavia per analogia, con riferimento in questo caso a RSPP e ASPP, ricordiamo quanto riportato dalle Linee interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi sulla formazione: “pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante (...)”.
 
E se, in definitiva, il datore di lavoro RSPP - esonerato dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 e in carenza dell’aggiornamento previsto - decade dalla funzione di RSPP, può anche venire sanzionato per mancata nomina dell’RSPP.
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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Rispondi Autore: Giuditta Esposito - likes: 0
21/01/2014 (11:13:59)
penso che sia opportuno ricordare che
a differenza degli RSPP che hanno frequentato il corso di formazione e che non hanno provveduto ad effettuare gli aggiornamenti sono sì decaduti dalla carica di RSPP ma una volta svolti i relativi aggiornamenti possono essere reintegrati nella carica di RSPP
i datori di lavoro ( art.95 - D.Lvo 626) che non hanno MAI frequentato i corsi di formazione come RSPP per poter ricoprire di nuovo questo ruolo devono fare il corso di formazione non basta frequentare il corso di aggiornamento
( il mio parere è che i datori di lavoro dovrebbero frequentare un corso sulla sicurezza aziendale a prescindere essendo loro stessi i garanti in azienda e non possono essere garanti di una cosa che conoscono superficialmente )
Rispondi Autore: Filippo - likes: 0
21/01/2014 (13:53:35)
Confermo quanto detto da Giuditta. Basterebbe che TUTTI i Datori di Lavoro frequentassero, in base al tipo di azienda, un corso obbligatorio. Magari senza farlo durare 48 ore come gli Rspp Datori di Lavoro rischio alto (ore buttate al vento).
Rispondi Autore: Sara - likes: 0
12/03/2014 (16:29:52)
Sono d'accordo con Giuditta. Inoltre dato che in ogni caso il DL deve rispondere delle azioni del RSPP, a mio avviso, deve essere a conoscenza di cosa gli delega.

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