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I quesiti sul decreto 81/08: delega del SPP dal datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

25/09/2008

Chiarimenti sulla delega ad altri da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G. Porreca.

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Sulla delega ad altri da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
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Quesito
Nel caso di una azienda con meno di 30 lavoratori può il datore di lavoro delegare lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione ed in tal caso il delegato deve frequentare il corso per datori di lavoro (da 16 a 48 ore) oppure il corso per RSPP relativo al macrosettore ATECO di appartenenza? Può la valutazione dei rischi essere effettuata dal delegato?
 
Risposta
Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel ribadire l’obbligo già fissato con il D. Lgs. n. 626/1994 di istituire comunque nelle aziende un servizio di prevenzione e protezione, prevede la possibilità della istituzione di un servizio diretto, interno od esterno.
 
Il servizio di prevenzione e protezione diretto è consentito per quelle aziende indicate nell’allegato II al D. Lgs. n. 81/2008 ed in tal caso è il datore di lavoro che, avvalendosi della facoltà prevista dall’art 34 dello stesso decreto, decide di svolgere direttamente tutti i compiti del servizio di prevenzione e protezione previsti dall’art. 33 ed in tal caso lo stesso è però obbligato a frequentare un corso di formazione regolamentato dal D. M. 16/1/1997 fin quando non saranno rivisti i contenuti e le articolazioni del corso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il datore di lavoro che invece opta per un servizio di prevenzione e protezione di tipo interno o esterno è tenuto a nominare un RSPP in possesso delle capacità e dei requisiti professionali già indicati nell’art. 8 bis del nel D. Lgs. n. 626/1994 ed ora inseriti nell’art. 32 del Testo Unico.
 
Il D. Lgs. n. 81/2008 ha inoltre introdotto con l’art. 16 la possibilità da parte del datore di lavoro di delegare una persona per l’attuazione degli obblighi rivenienti dal Testo Unico subordinando tale delega agli elementi indicati nell’articolo stesso e cioè alle condizioni:
 
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
 
Ciò detto non si ritiene che il datore di lavoro possa trasferire la facoltà dello svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione ad una persona delegata a questo scopo in quanto tale facoltà è concessa dal legislatore al datore di lavoro in prima persona, il quale tra l’altro dovrà formarsi opportunamente per lo svolgimento di tali compiti, né ha senso il trasferimento ad un delegato della frequenza del corso di formazione.
 
Quindi in risposta al quesito formulato si ritiene che non sia assolutamente delegabile da parte del datore di lavoro lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione e che se invece lo stesso datore di lavoro vuole ricorrere ad un servizio di prevenzione e protezione interno o esterno dovrà nominare un RSPP e degli ASPP che siano in possesso ovviamente dei requisiti previsti per tali figure dall’art. 32 del D. Lgs. n 81/2008.
 
Per quanto riguarda la delega per la effettuazione della valutazione dei rischi si rammenta che il legislatore ha esplicitamente escluso questa possibilità con l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28…”.
 
 

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Rispondi Autore: Carlo Dellla Giustina - likes: 0
03/08/2009 (15:39)
Buongiorno,
dite che l'art. 17 dice che il DDL non può delegare la valutazione di tutti i rischi, però noto che:

"Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e ................;
==
Ma allora a chi compete questa benedetta VDR?

Cordiali saluti
CDG
Rispondi Autore: leo - likes: 0
08/10/2009 (10:52)
Con l'aggiunta del comma 1bis art.34 nel D.lgs.106/09,
IL DATORE DI LAVORO, di una ditta con numero di dipendenti >5, puo' svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi( ovvero essere RSPP,addetto formato per Antincedio e per prontosoccorso)....oppure con questa modifica lo puo' fare solo nel caso in cui ci siano max 5 dipendenti......NON C'E' CONTRADDIZIONE CON ALLEGATO 2?????
Rispondi Autore: Giancarlo SCOPPA - likes: 0
17/10/2012 (12:02:07)

Autore: leo

08/10/2009 (10:52)



Con l'aggiunta del comma 1bis art.34 nel D.lgs.106/09,
IL DATORE DI LAVORO, di una ditta con numero di dipendenti >5, puo' svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi( ovvero essere RSPP,addetto formato per Antincedio e per prontosoccorso)....oppure con questa modifica lo puo' fare solo nel caso in cui ci siano max 5 dipendenti......NON C'E' CONTRADDIZIONE CON ALLEGATO 2?????
fino a 30 lavoratori ?
VORREI CONOSCERE LA RISPOSTA

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