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Sulla distinzione fra delega gestoria e delega di funzioni

Sulla distinzione fra delega gestoria e delega di funzioni
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

21/03/2023

Delega di funzioni ex art. 16 d. lgs. n. 81/2008 e delega “gestoria” ex art. 2381 codice civile. la cassazione in una ricognizione della normativa fa il punto sulla delega alla sicurezza che solleva il datore di lavoro dalla posizione di garanzia.

In questa sentenza la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato dall’amministratore delegato di una società condannato nei due primi gradi di giudizio in ordine al delitto di lesioni colpose ai danni di un lavoratore dipendente infortunatosi nello stabilimento della società per essere stato investito, mentre manovrava un transpallet, da un carrello elevatore condotto da un altro dipendente dell’azienda. La stessa Corte ha annullata la sentenza di condanna con rinvio degli atti alla Corte territoriale di provenienza per un nuovo giudizio in quanto i giudici di merito avevano mancato di verificare la natura della delega in materia di sicurezza sul lavoro fatta a uno dei consiglieri di amministrazione e di appurare se in concreto vi fosse stato o meno il trasferimento della posizione di garanzia a fronte dell’infortunio occorso al lavoratore.

 

Nell’occasione la Corte suprema ha ritenuto di fare una breve ricognizione della disciplina normativa della delega potendo la stessa assumere la forma di una delega di funzioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 o di una delega “gestoria” di cui all’articolo 2381 del Codice civile, articolo che disciplina il potere delegatorio del consiglio di amministrazione di una società in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni a un singolo consigliere o a un comitato esecutivo. Nel primo caso, ha precisato la Corte di Cassazione, il datore di lavoro trasferisce i poteri e le responsabilità connessi per legge al proprio ruolo ad altro soggetto che diventa garante a titolo derivativo con conseguente riduzione dei doveri facenti capo al soggetto delegante; nel secondo caso si attua una ripartizione delle attribuzioni per assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria restando comunque in capo alla figura dell’amministratore unico o, nelle organizzazioni più complesse, di un organo collegiale quale il consiglio di amministrazione la posizione di garanzia datoriale.

 

L’invio degli atti alla Corte territoriale di provenienza da parte di quella suprema è stato nel caso in esame motivato perché la stessa emettesse un nuovo giudizio al fine di valutare la delega in atti, di chiarire se ed in che termini la stessa potesse essere rilevante ai fini della individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico e di individuare il perimetro dei doveri di controllo che siano residuati in capo al delegante.

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Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni..

La Corte di Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato  l’Amministratore delegato di una società alla pena di 4 mesi di reclusione in ordine al delitto di lesioni colpose ai danni di un lavoratore dipendente, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il lavoratore si era infortunato all’interno dello stabilimento della società, in una zona di stoccaggio temporaneo dei pancali dei prodotti imbottigliati, perché nel mentre manovrava a piedi un transpallet era stato investito da un carrello elevatore condotto da un altro dipendente il quale stava procedendo a marcia in avanti con una pila di pancali vuoti sulla forche dell’attrezzatura e quindi con la visuale coperta. A seguito dell'impatto il lavoratore infortunato aveva riportato la frattura pluriframmentata scomposta della diafisi distale della tibia e del perone della gamba sinistra con una prognosi di durata della malattia superiore a 40 giorni. L'addebito di colpa nei confronti dell'imputato era stato individuato nella violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed in particolare dell'art. 64 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere provveduto a tracciare nell'area di stoccaggio temporaneo dei bancali di prodotti confezionati delle vie di circolazione.

 

L’imputato ha proposto ricorso con il proprio difensore avverso la sentenza di condanna formulando alcune motivazioni. Con un primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni in atti da lui rilasciata all’amministratore delegato e direttore dello stabilimento. La Corte di Appello infatti, secondo il ricorrente, aveva ritenuto che con la delega in questione fossero state attribuite funzioni relative alla osservanza ed alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già funzioni relative alla organizzazione ed alla gestione dell'impresa in materia di sicurezza con attribuzione di illimitata facoltà di spesa. La Corte stessa infatti nel ribadire le argomentazioni del giudice di primo grado, non si era confrontata con i motivi di appello con i quali era stato evidenziato che la delega in atti all’amministratore delegato e direttore di stabilimento (persona esperta e qualificata) era relativa alla organizzazione, gestione e controllo dell'impresa, che inoltre con lo stesso si rapportavano sia i lavoratori che le altre figure aziendali anche in tema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che la mancata indicazione nella delega in atti dei poteri di spesa era irrilevante, posto che gli interventi che secondo lo Spresal avrebbero dovuto essere adottati erano costati solo poche migliaia di euro.

 

Con un secondo motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla dinamica dell'incidente. La Corte di Appello avrebbe infatti ritenuto che il muletto fosse in transito, mentre in realtà stava operando nello stesso luogo in cui l'infortunato conduceva a mano il transpallet, sicché la presenza dei percorsi sarebbe stata irrilevante. La difesa ha messo inoltre in evidenza che l'allegato cui rimanda l'art. 63 del D. Lgs n. 81/2008, a sua volta richiamato dall'art. 64, distingue fra vie di circolazione e vie di transito e solo per le prime deve prevedersi il tracciato per distinguere il percorso dei pedoni da quello dei mezzi, mentre per le seconde è previsto solo che non debbano presentare buche e sporgenze e che siano tenute in condizioni tali da rendere sicuro il movimento delle persone e dei mezzi di trasporto. Del resto, ha aggiunto ancora la difesa, anche in presenza dei tracciati l'evento si sarebbe ugualmente verificato in quanto lo stesso era da imputare unicamente alla manovra incauta dell’operatore del carrello che aveva caricato il muletto in modo da non avere la visuale libera.

 

Con un terzo motivo infine ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale. La Corte, infatti, non avrebbe adeguatamente replicato rispetto al motivo di appello con cui era stato evidenziato che la causa dell'incidente doveva essere imputata alla condotta del conduttore il quale aveva proceduto a marcia avanti e non già indietro come avrebbe dovuto, contravvenendo alle più elementari regole di diligenza e prudenza che devono essere osservate nella guida del carrello elevatore e che egli ben conosceva.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione con riferimento al primo assorbente motivo, relativo alla individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia in relazione all'infortunio verificatosi e alla portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società al direttore dello stabilimento. La suprema Corte, al fine di meglio inquadrare il tema della individuazione del soggetto titolare della posizione di garante, ha ritenuto in questa occasione di fare una disamina del contenuto della delega in discussione. Il direttore dello stabilimento, secondo quanto emerso dalla lettura dei  verbali del Consiglio di Amministrazione allegati al ricorso, era stato nominato amministratore delegato con i poteri di sovraintendere alla gestione e al coordinamento degli impianti produttivi, nonché i poteri e le responsabilità, compresa la legittimazione passiva, inerenti all'osservanza e alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro stabilite dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché della normativa sui carrelli elevatori e sulla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

 

La Corte di Appello aveva ritenuto che la delega rilasciata al direttore dello stabilimento era una delega gestoria e non fosse stata liberatoria, in quanto con la stessa erano stati attribuiti compiti inerenti l'osservanza e l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già la posizione di garanzia riferita ai poteri di organizzazione e gestione dell'impresa in materia di sicurezza e, soprattutto, senza attribuzione di una illimitata facoltà di spesa, in relazione a tutto ciò che fosse necessario per dotare l'impresa dei mezzi idonei per la tutela della incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi. Secondo il ricorrente invece quella rilasciata al direttore dello stabilimento era a tutti gli effetti una delega di funzioni in quanto conforme ai requisiti previsti dall'art. 16 del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se non per il dato della mancata indicazione del potere di spesa, peraltro irrilevante in ragione del modesto costo degli interventi che avrebbero dovuto essere adottati e che erano stati omessi.

 

A tal punto la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno di fare una breve ricognizione della disciplina normativa della delega di funzione da un lato e della delega gestoria dall'altro. La delega di funzioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, ha ricordato infatti la Corte suprema, è lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce i poteri e le responsabilità connessi per legge al proprio ruolo ad altro soggetto che diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al delegante.

 

La disciplina legale dell'istituto della delega di funzioni, ha così proseguito la suprema Corte, è stata introdotta dal D. Lgs n. 81/2008 che con l’art. 16 ne ha dettato i requisiti imponendo una serie di limiti e condizioni. Tale articolo, infatti, richiede, che la delega risulti da un atto scritto recante data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e che sia accettata dal delegato per iscritto; tale delega inoltre per essere operativa deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità. In capo al datore di lavoro delegante permane comunque l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Non sono comunque delegabili alcuni obblighi che ineriscono l'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, ovvero la valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento che resta nella sua responsabilità anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura.

 

L'istituto della delega gestoria invece, ha così proseguito la suprema Corte, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) ed al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale.

 

Nelle società di capitali più semplici, ha inoltre precisato la suprema Corte in cui figura un amministratore unico titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione, questi assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle società di capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata ad un organo collegiale quale il consiglio di amministrazione, l'individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria. Secondo un orientamento costante della giurisprudenza inoltre, anche nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione, l'onere di amministrazione ricade comunque per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti questi sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro. Come precedente viene citata a riferimento, fra le altre, la sentenza n. 49402 del 9/12/2013, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “L’individuazione del datore di lavoro nelle società di capitali”. 

 

Non di rado però, ha inoltre precisato la Sezione IV, nella elaborazione giurisprudenziale relativa alla materia della sicurezza sul lavoro, si usa il termine delega di funzioni anche quando si fa riferimento a deleghe gestorie e ha citato in merito la sentenza n. 4968 del 31/1/2014, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “Società di capitali: l’individuazione del datore di lavoro e la delega”, laddove si legge che "in sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione...In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro".

 

Secondo la Corte di Cassazione, in definitiva, quella di Appello nel caso in esame non si è soffermata adeguatamente sulla natura della delega in atti e sulla sua eventuale portata liberatoria. I giudici, nel negare il potere liberatorio della delega in atti, sembrano aver fatto ricorso alle "categorie" proprie della delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008; gli stessi avrebbero dovuto invece prendere in esame le sue caratteristiche, verificare se sussistessero le condizioni di operatività e l'effettività dell'esercizio da parte del delegato dei poteri e delle attribuzioni conferite, chiarire inoltre se detta delega fosse valsa a concentrare la funzione datoriale in senso prevenzionistico in capo all'amministratore delegato in materia di sicurezza, se e quali doveri di controllo fossero rimasti in capo ai deleganti ed eventualmente come in concreto quei doveri fossero stati esercitati.

 

La mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della natura della delega in atti alla luce delle precisazioni sopra indicate ha avuto un riflesso sul contenuto della posizione di garanzia assunta dal ricorrente nella vicenda in esame per cui in conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza per un nuovo giudizio nel quale valutare la delega in atti, chiarire se ed in che termini la stessa potesse essere rilevante ai fini della individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico e individuare il perimetro dei doveri di controllo che siano residuati in capo al delegante.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 (u.p. 20 ottobre 2022) - Pres. Dovere - Est. Ricci - P.M. Casella - Ric. P.R.. - Delega di funzioni ex art. 16 d. lgs. n. 81/2008 e delega “gestoria” ex art. 2381 codice civile. la cassazione in una ricognizione della normativa fa il punto sulla delega alla sicurezza che solleva il datore di lavoro dalla posizione di garanzia.





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