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La responsabilità di sicurezza del Presidente del CdA di una società

La responsabilità di sicurezza del Presidente del CdA di una società
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

29/05/2017

In una società compete al presidente del CdA, quale datore di lavoro, se non ha provveduto a rilasciare a soggetti terzi una delega, la responsabilità della valutazione dei rischi e della redazione del DVR. Di G.Porreca.


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Viene rimarcata in questa sentenza della Corte di Cassazione l’importanza di una effettiva valutazione dei rischi concretamente presenti all’interno di un’azienda, avuto riguardo alla casistica verificabile in relazione alle singole lavorazioni o all’ambiente di lavoro e l’importanza del relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), valutazione che non deve essere solo formale ma deve essere intesa in senso sostanziale nel rispetto delle disposizioni di legge. Nel caso di una società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha precisato la suprema Corte, che, in qualità di datore di lavoro, deve analizzare  e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza e della tecnica, tutti i fattori di pericolo e redigere, all’esito, uno specifico scritto contenente le misure precauzionali e i dispositivi di protezione da adottare a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Il fatto e l’iter giudiziario

Secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado, all'interno di un opificio industriale si è verificato un incendio di notevoli dimensioni, in conseguenza del quale uno dei dipendenti è deceduto e due altri hanno subito serie ustioni. Gli accertamenti compiuti nei giorni seguenti hanno consentito di accertare che l'incendio era stato provocato dallo sversamento di un quantitativo non trascurabile di acetone da una cisterna da 1000 litri, a causa del tranciamento del condotto, chiuso da una valvola, di fuoriuscita del liquido, avvenuto durante il trasporto della cisterna stessa su di un muletto condotto da uno degli infortunati e precisamente nel momento in cui il muletto faceva ingresso nel capannone.

 

Successivamente il Pubblico Ministero ha acquisito il rapporto di infortunio, redatto dall'ASL e ha disposto delle consulenze tecniche dirette ad accertare le cause dell'incendio e della morte e del ferimento dei lavoratori all'esito delle quali ha richiesto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale il rinvio a giudizio di due soci amministratori della società, fratelli, e del direttore dello stabilimento nonché responsabile della prevenzione infortuni e della sicurezza. All'udienza preliminare, tutti gli imputati, dopo avere fornito la prova del risarcimento del danno, chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, quale Giudice dell'abbreviato, ritenutane la necessità per poter decidere, ha disposto l'audizione del consulente del P.M., dei verbalizzanti e del responsabile della logistica della società e, dopo la conclusione delle parti, ha dichiarato gli imputati responsabili dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché del delitto dì incendio colposo, assolvendo nel contempo i predetti dalla residua imputazione di cui all'art. 437 c.p. per insussistenza del fatto.

 

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 449 e 590 c.p., perché estinti per intervenuta prescrizione, mentre per quanto riguarda il reato di cui all'art. 589, ha ritenuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ed ha ridotto la pena nei confronti di ciascuno degli stessi concedendo a tutti il beneficio della non menzione.

 

Il  ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso tutti e tre gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. Secondo il primo degli amministratori imputati, il responsabile della gestione aziendale, la Corte di Appello è incorsa in un vizio di motivazione laddove, dopo aver preso atto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente un unico addebito colposo e cioè l'aver effettuato la movimentazione della cisterna in maniera scorretta e l'avere poi proceduto nella gestione della fase di emergenza senza il necessario rispetto delle norme di prevenzione antincendio, avrebbe ricondotto la scorretta movimentazione della cisterna nell'addebito della insufficienza ed inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi e la scorretta gestione della fase di emergenza nella impreparazione dei dipendenti e, quindi, ad una carente loro informazione.

 

La Corte territoriale quindi, secondo il ricorrente, non avrebbe applicato correttamente il pur enunciato principio per il quale il concetto di valutazione dei rischi deve essere inteso in senso sostanziale (con la conseguenza che qualsiasi difetto formale avrebbe dovuto essere inteso superato dalla conoscenza effettiva dei rischi da parte dei lavoratori dipendenti) e non avrebbe considerato che, come precisato nella sentenza di primo grado, le cause del sinistro erano state il trasporto inadeguato ed il mancato rispetto delle norme di sicurezza aziendali da parte del dipendente infortunato che aveva gestito sia la fase del trasporto che la fase dell'emergenza. Secondo il ricorrente, inoltre, sarebbe risultato provato che i dipendenti dell’azienda erano informati sul fatto che la movimentazione delle cisterne non poteva avvenire con le prolunghe della valvola in uscita e che tali accessori potevano essere utilizzati esclusivamente per la fase di spillatura per cui l'asserita inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi non era in relazione causale con l'infortunio. La causalità sarebbe stata configurabile, secondo lo stesso, ove fosse stato accertato che l'evento non si sarebbe verificato se all'interno del documento di valutazione dei rischi fosse stato indicato il divieto di movimentazione delle cisterne con le flange inserite.

 

Secondo l’altro amministratore della società, che ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Corte territoriale avrebbe affermato la sua responsabilità per il decesso del dipendente quale legale rappresentante della società e, quindi, datore di lavoro dell’infortunato in quanto lui non aveva provveduto ad una adeguata valutazione del rischio specifico e di quello, in particolare, relativo alla movimentazione delle cisterne contenenti acetone e non aveva attuato una reale formazione antincendio dei dipendenti.

 

Tanto affermando, tuttavia, la Corte non avrebbe considerato che risultava provato in atti che la formazione ed informazione dei dipendenti e, in particolare, dei due capi reparto che avevano avuto un ruolo fondamentale nella causazione dell'evento, era stata realmente effettuata. Inoltre la condotta tenuta da uno di essi nella fase successiva alla rottura del bocchettone, avrebbe dovuto essere fatta rientrare nei canoni di imprevedibilità e anormalità. Al contrario, invece, la Corte, con un ragionamento a posteriori, aveva  ritenuto che gli atti compiuti dal dipendente in quella situazione e in particolare, dopo aver causato lo spandimento dell'acetone, l'avere trasportato il liquido infiammabile in via di spandimento al di fuori dello stabilimento, causando in questo modo l'incendio nel quale aveva trovato la morte il lavoratore infortunato, erano il frutto della sua impreparazione ad affrontare una emergenza.

 

Inoltre la Corte non ha considerato che lo spandimento del liquido infiammabile non sarebbe stato causa di nulla se fossero state rispettate le istruzioni del piano emergenza interno, che prevedevano, in caso di spandimento dei liquidi, in primo luogo di premere il pulsante di emergenza, che avrebbe attivato le numerose procedure di sicurezza, e, in secondo luogo, di intervenire con i mezzi di pronto intervento a disposizione. Secondo il ricorrente, quindi, entrambe le suddette regole, non erano state rispettate dal capo reparto, ex membro della squadra antincendio, e la Corte aveva attribuito al datore di lavoro una responsabilità sulla base di un controllo sulle capacità psicologiche di un soggetto non previsto da nessuna norma di legge.

 

Il terzo imputato, il direttore dello stabilimento e responsabile della sicurezza, ha motivato la sua difesa  sul fatto che la Corte sarebbe incorsa in motivazione illogica laddove gli ha addebitato di non aver verificato la carente valutazione dei rischi da parte dei vertici aziendali e l'insufficiente formazione del personale in ordine alla gestione delle situazioni di emergenza, senza considerare che lui non era tenuto a svolgere detta attività e che comunque i corsi formativi erano stati tenuti dai Vigili del fuoco ragion per cui detti corsi non potevano non aver avuto ad oggetto la prevenzione degli incendi ed il comportamento relativo al rischio di incendio, che si verifica in caso di perdita dei liquidi combustibili, trattandosi proprio della ragione che giustificava i suddetti corsi formativi.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

I ricorsi non sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione che li ha pertanto rigettati. La stessa ha ricordato che sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano individuata una condotta colposa riferibile a tutti gli imputati e più in particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal momento che, in quanto tale e Consigliere delegato della società, ogni obbligo relativo alla sicurezza faceva capo a lui che, pur non occupandosi direttamente se non della amministrazione della società, non aveva provveduto a rilasciare deleghe ad alcuno in materia di sicurezza, al fratello, altro socio amministratore, in quanto di fatto responsabile della gestione aziendale, e come tale indicato in posizione apicale nell’elenco dei responsabili aziendali nel piano di emergenza interno redatto e al direttore dello stabilimento in quanto era indicato tra i responsabili nel piano di sicurezza interno ed aveva frequentato un corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione e si era qualificato altresì come direttore della produzione e addetto alla sicurezza, sia pure senza potere di spesa. 

 

Sulla base della ricostruzione della dinamica dell’accaduto, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente un unico addebito colposo ovvero quello di avere effettuato la movimentazione della cisterna in maniera scorretta (con l'assetto previsto per lo spillaggio del liquido infiammabile, anziché in assetto ordinario, senza la prolunga che fuoriusciva dal telaio protettivo della cisterna) e di avere poi proceduto nella gestione della successiva fase di emergenza senza il necessario rispetto delle norme di prevenzione antincendio, condotte poste in essere in primis dall’infortunato ma direttamente riconducibili all'insufficienza e inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, in violazione degli artt. 4 e 35 del D. Lgs. n. 626/1994 in vigore all’epoca dei fatti.

 

La società, ha fatto notare la Sez. IV, che all'epoca dell'incidente era dotata di un documento di valutazione del rischio inadeguato e non aggiornato rispetto alle normative sopravvenute, era stata contravvenzionata per tale ragione dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl che aveva pertanto imposto un'integrazione del documento di valutazione del rischio con le misure di sicurezza da attuare ai sensi della normativa vigente e della normativa tecnica specifica. Soltanto nel nuovo documento di valutazione del rischio, ha fatto notare la suprema Corte, era comparsa la previsione delle specifiche modalità da adottare per il trasporto delle cisterne contenenti liquidi infiammabili e veniva stabilito espressamente che nelle fasi di trasporto interno/esterno le stesse dovevano essere ripristinate allo stato originale così come fornite dal produttore e, dunque, previa rimozione del tubo di deflusso e doveva essere previsto il pericolo di urti con ostacoli fissi e mobili o comunque di danneggiamento e/o rovesciamento del carico e il conseguente versamento di liquidi infiammabili. Nel documento veniva stabilito così, come misura preventiva di sicurezza che le vie di transito dovevano essere completamente libere e dovevano essere larghe almeno cm 70 oltre l'ingombro delle macchine e venivano stabiliti con precisione gli interventi da attuare in caso di sversamento di liquidi.

 

La carenza del documento di valutazione dei rischi presente in azienda all'epoca dell'infortunio, ha evidenziato altresì la suprema Corte, è risultata tanto più grave, sotto il profilo della prevedibilità dei rischio di spandimento al suolo di liquidi infiammabili e del correlato pericolo di incendio in considerazione del fatto che lo stesso documento dava atto di precedenti episodi aziendali di sversamento di prodotti liquidi sulle aree di lavoro causati tra l'altro da tranciamenti delle valvole di fondo, rispetto ai quali tuttavia non si erano date adeguate risposte mediante la predisposizione di misure organizzative e di prevenzione per la sicurezza.

 

Con riferimento poi all'assunto difensivo relativo al valore solo "formale" del documento di valutazione dei rischi, nel senso che la sua palese incompletezza sarebbe stata nella sostanza "sanata" per effetto dell'attività di formazione e informazione di cui i dipendenti, la suprema Corte ha osservato che, “sebbene il concetto di valutazione dei rischi debba essere inteso in senso sostanziale e non formale, tuttavia non era condivisibile l'assunto che tendeva a svilire il rilievo del documento di valutazione dei rischi, a fronte di un quadro normativo inequivocabile, che impone l'adozione di uno specifico atto scritto, con contenuti precisi, allo scopo di evitare qualsiasi incertezza sul punto”. Il datore di lavoro, ha insistito la suprema Corte, ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza e della tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Con riferimento poi all’assunto difensivo secondo il quale i dipendenti erano stati adeguatamente formati e informati sia in ordine alle corrette modalità di movimentazione delle cisterne, sia con riguardo alle modalità comportamentali da osservare nell'ipotesi di sversamento di liquidi infiammabili, la Sez. IV ha ritenuto detto assunto sfornito di decisivi elementi di prova oggettiva. Era indubbio infatti che una generica attività formativa ed informativa era stata effettuata all'interno dell'azienda, risultata dalla documentazione in atti, ma dalla lettura dei documenti stessi era risultato come nulla di specifico era stato trasmesso ed acquisito al bagaglio informativo dei lavoratori, con particolare riguardo alle modalità di movimentazione delle cisterne contenenti liquidi infiammabili (ivi compresa la necessità di privarle della prolunga del tubo di deflusso) e alle procedure da adottare per evitare, in caso di spandimento, il prevedibile rischio di un incendio.

 

Quanto alla difesa del direttore della produzione e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che aveva sostenuto di essere esentato dall'attività di costante vigilanza sull'osservanza da parte del caporeparto della normativa aziendale in tema di sicurezza, la Corte suprema ha sottolineato che lo stesso, proprio per il ruolo operativo rivestito e perché presente quotidianamente in azienda, aveva la possibilità di verificare in concreto la carente valutazione dei rischi da parte dei vertici aziendali e l'insufficiente formazione del personale in ordine alla gestione delle situazioni di emergenza. Lo stesso, al pari dei coimputati, non poteva ritenersi esente da responsabilità per il fatto di confidare che il capo reparto (cioè colui che gli succedeva nella posizione di garanzia) avrebbe potuto porre rimedio alle omissioni (anche) a lui addebitabili.

 

Con riferimento infine alla posizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che, a sua difesa, aveva sostenuto che, come tale si occupava solo della parte amministrativa della società, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato dalla Corte territoriale e cioè che lo stesso, “in ragione del ruolo ricoperto, non poteva che essere individuato a tutti gli effetti quale formale datore di lavoro della vittima e, in quanto tale, anche a lui (come al fratello) competeva, per legge, la redazione del documento di valutazione dei rischi (compito questo che, come è noto, secondo il disposto dell'art. 1 comma 4 ter del D.L.vo 626/1994 vigente all'epoca dei fatti, non era neppure delegabile)”. In definitiva, la ripartizione interna dei compiti con il fratello non aveva esclusa la responsabilità del Presidente una volta accertato che lo stesso non aveva rilasciato deleghe a terzi soggetti in tema di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 3313 del 23 gennaio 2017 (u.p. 6 dicembre 2016) - Pres. D’Isa – Est. Gianniti – Ric. N.A., N.L., F.R.. - In una società compete al presidente del CDA, quale datore di lavoro, se non ha provveduto a rilasciare a soggetti terzi una delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità della valutazione dei rischi e della redazione del DVR.



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