27/07/2015: La colpa professionale del RSPP concorre con quella dell’imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di una situazione di rischio. Di G. Porreca.

Rispondi Autore: Perplesso... ![]() | 27/07/2015 (09:02:54) |
"Il giudice di appello, ha quindi correttamente affermato che, nel sistema elaborato dal legislatore, si presume che alla segnalazione di una situazione pericolosa da parte del responsabile del servizio di prevenzione segua l'adozione delle misure necessarie per ovviarvi da parte del datore di lavoro" .... da ridere... |
Rispondi Autore: Deluso... ![]() | 27/07/2015 (11:00:35) |
nel mondo delle favole e degli avvocati... siamo in italia. Il nostro compito di RSPP si scontra con datori di lavoro che non vogliono spendere che vedono nel rallentamento della produzione per la sicurezza il demonio, con i lavoratori che si lamentano se non li lasciamo bere una birra sul luogo di lavoro per festeggiare un compleanno (????), con i dirigenti che non vogliono problemi con i lavoratori... e soprattutto cosa che i giudici non sanno (o fanno finta di non sapere): noi non abbiamo potere di spesa e potere decisionale. ma siamo responsabili, diciamo che siamo un altro capo espiatorio dei processi. |
Rispondi Autore: Marco Colombo ![]() | 27/07/2015 (13:56:29) |
Da RSPP ho sempre sostenuto questa tesi. Ormai sempre più spesso mi trovo a che fare con datori di lavoro che se ne fregano altamente della sicurezza e io, come RSPP senza alcun potere di spesa, segnalo ugualmente (visto che è un mio dovere) tutto quello che non va in appositi verbali di sopralluogo. Poi se il datore di lavoro non collabora e non assolve i suoi obblighi non vedo perché il RSPP debba essere ritenuto "corresponsabile". É vero che nell'articolo si parla correttamente di "obbligo di segnalare" ma le ultime 4 righe della sentenza mi lasciano (citando l'autore del primo commento all'articolo) "perplesso"... cioè, ora se il datore di lavoro non collabora con quanto segnalato dal RSPP, il RSPP è corresponsabile perchè il sistema "presuppone"?? |
Rispondi Autore: DOMENICO PISCITELLI ![]() | 27/07/2015 (15:27:25) |
ciò mi lascia sconcertato.... Voglio a tal proposito rivolgere un invito a riflettere, ai sig.ri GIUDICI: se, i Tecnici (e sottolineo TECNICI) che hanno redatto la 626 prima e il T.U. 81/08 poi, non hanno previsto sanzioni per la figura del R.S.P.P..... UN MOTIVO CI SARA'!??!! invito alla riflessione... |
Rispondi Autore: maurizio cappai RSPP ![]() | 27/07/2015 (16:27:14) |
Egregi colleghi, perché sentirsi aggrediti dai giudici e di cosa stiamo parlando? Come sempre, partiamo dalla norma: Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Ora, cosa dice di così innovativo o rivoluzionario la sentenza ? La responsabilità penale del RSPP nasce da cosa ? “concorrendo la colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o DALLA MANCATA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO.” Non dice che esiste sempre, ma che esiste in questo caso. E la segnalazione di cui si parla da chi avrebbe dovuto averla il DDL, dal Capo Contabile ? Non è forse tra i doveri del RSPP ? che poi ad una segnalazione (rapida, adeguata, registrata e riscontrabile nel tempo, ineccepibile dal punto di vista normativo e tecnico) non corrisponda “sempre” un positivo riscontro da parte del DDL, è un altro discorso che attiene alla politica aziendale, alla situazione economica, all’ignoranza e al “rischio calcolato”. Dovere del RSPP è fare il suo lavoro, individuare i rischi, segnalarli, proporre soluzioni… ed è sacrosanto che se non lo fa, concorre nella responsabilità di un infortunio che avrebbe potuto "collaborare ad evitare. |
Rispondi Autore: Carlo Timillero ![]() | 27/07/2015 (18:30:59) |
Concordo in tutto e per tutto con Maurizio Cappai. La sentenza è chiara e condivisibile e non vedo intenti persecutori. Come RSPP devo valutare i rischi e ipotizzare le conseguenti misure di prevenzione? lo faccio nel miglior modo possibile indipendentemente da come il datore di lavoro deciderà poi di procedere. Resta da definire, e questo credo sia il problema più grosso, il limite di "fattibilità" degli interventi ipotizzabili. Ma in tal senso non mi pare ci si sposti molto dalla storica "massima fattiblità tecnologica". Mi pare scaturisca un profilo di RSPP di grande preparazione, nobilitante. |
Rispondi Autore: MB ![]() | 28/07/2015 (09:49:06) |
non scherziamo.. qui si parla di una condanna per non aver previsto o inventato soluzioni tecniche (non descritte) in riferimento a presunti standard tecnici (sconosciuti).. condanna ad opera di persone che di conoscenze tecniche non ne hanno e non ne avranno mai.. condanna operata senza tenere in minimo conto la formazione e l'addestramento... e, infine, con il mirino puntato sul rspp dimostrando, semplicemente, di non conoscere come funziona il mondi vero... |
Rispondi Autore: TeddyMax ![]() | 28/07/2015 (10:09:41) |
Indubbiamente una sentenza di corresponsabilità del RSPP col DL fa discutere, è vero che troppo spesso l'imprenditore nemmeno legge quanto scrive l'RSPP tanto non succede nulla o sono solo delle scocciature; quindi posso capire che molti seri professionisti si sentono colpiti dalla sentenza. A mio parere però, è necessario vedere la cosa ad ampio raggio, cioè nelle grandi aziende che possono permettersi un servizio interno e, soprattutto, in quelle pubbliche, dove l'RSPP è un amico degli amici e ricopre quel ruolo solo perchè qualcuno gli ha pagato corsi e aggiornamenti. Aziende dove c'è un vero e proprio scaricabarile fino al lavoratore. Sempre a mio parere, c'è un altro problema, che in passato ho già cercato di dire, ed è quello importantissimo dell'interpretazione delle norme, troppo spesso ci troviamo di fronte a RSPP che non danno risposte semplicemente perchè non le sanno dare o perchè non hanno alle spalle un loro consulente. Ci sarebbe da scrivere una piccola Treccani in proposito. Credo che se un RSPP lavora con con professionalità, si tiene aggiornato e scrive sempre e comunque, possa ritenersi quasi esente da sanzioni o altro. |
Rispondi Autore: Fausto Pane ![]() | 28/07/2015 (15:04:41) |
Bravo, 'perplesso'. Noi RSPP andiamo condannati in via 'presuntiva'. Non sono d'accordo sul ridere... C'è da piangere. Ma comunque ogni sentenza di Cassazione è un caso a sé, per ogni sentenza che condanna ce nè una che assolve, l'RSPP è solo un consulente, l'RSPP è un garante anche se non ha potere impositivo e potere impeditivo (i veri due poteri di garanzia...), l'RSPP serve a rimpinguare il risarcimento dell'infortunato, se il Datore di Lavoro è un poverello. Continuo? No, mi sono già depresso abbastanza e ho bisogno di ferie! Saluti a tutti |
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo ![]() | 28/08/2015 (21:44:30) |
Sono notevolmente d'accordo con la sentenza in quanto ci sono troppi RSPP che non sanno fare il loro mestiere e scrivono il DVR con il metodo di copia e incolla. Avremmo dovuto pretendere una preparazione di tipo Universitario per gli RSPP, altro che modulo A,B, e C. Vi raccomando inoltre la metodologia di aggiornamento con 60 o 100 ore fatte per corrispondenza. Ottima sentenza cosi imparano a fare bene il mestiere di RSPP e di conseguenza si facciano anche pagare bene. |