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Infortunio: le responsabilità di appaltante e appaltatore

Infortunio: le responsabilità di appaltante e appaltatore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

19/01/2015

La responsabilità del datore di lavoro committente non è esclusa anche se ha appaltato l’esecuzione di un’opera ad altra ditta. La responsabilità dell’appaltante per un infortunio del dipendente dell’appaltatore. A cura di G. Porreca.

 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Non si condividono appieno le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza riguardante l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente gli obblighi di sicurezza nel caso dei  contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e più in particolare la responsabilità del datore di lavoro committente nel caso di un infortunio occorso al dipendente di una ditta appaltatrice. Non si ritiene , infatti, che la responsabilità per un evento infortunistico possa, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 26, essere addebitata al datore di lavoro committente se la causa che ha portato all’infortunio stesso, come nel caso in esame, è legata ad un rischio prettamente specifico della ditta appaltatrice e non ad un  rischio di natura interferenziale.

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Il caso.
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro committente di una società alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore di una ditta appaltatrice. All'imputato era stata contestata la violazione delle norme di colpa specifica consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società committente, di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore nonché di non avere provveduto ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, è stato investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne hanno determinata un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.
 
La Corte d'Appello ha successivamente disposta la riduzione della pena inflitta all’imputato determinandola in quella di un mese e dieci giorni di reclusione (pena sostituita con quella pecuniaria d'importo corrispondente), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni.
Avverso la sentenza d'appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione. Con un primo motivo il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per vizio di motivazione avendo la corte territoriale erroneamente interpretate le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio in relazione all'accertamento della colpa dell'imputato, essendo in particolare risultato, diversamente da quanto rilevato dalla Corte territoriale, che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice avesse regolarmente provveduto, in epoca antecedente a quella dell'infortunio, alla predisposizione di una procedura scritta funzionale alla gestione dello specifico rischio legato all'attività di controllo delle bombole. La Corte di Appello inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe incorsa nell'erronea affermazione circa la mancata predisposizione, da parte dell'imputato, di corsi destinati alla formazione del proprio personale, essendo piuttosto risultato il contrario all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
 
Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento all'omessa valutazione dell'effettivo decorso causale che condusse all'evento lesivo subito dal lavoratore infortunato, nonché in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'imputato in considerazione del ruolo e dell'organizzazione aziendale, ed infine con riguardo alla mancata valutazione della natura e della portata della posizione di garanzia assunta dall'imputato rispetto al lavoratore infortunato. L’imputato ha fatto presente, altresì, che l’evento infortunistico era da far risalire non ad un suo comportamento ma ad una cattiva esecuzione delle prescrizioni cautelari ritualmente da lui fornite in relazione alle procedure di controllo delle bombole.
 
Sotto un altro profilo, il ricorrente si è lamentato dell'erronea ascrizione ad una sua colpa dell'evento lesivo addebitatogli, non potendo ritenersi esigibile, a suo carico, nessun altro adempimento in ipotesi diverso da quelli di natura preventiva e formativa dallo stesso regolarmente assolti, né potendo pretendersi dallo stesso un obbligo di garanzia esteso fino al punto di rispondere delle singole mancanze del personale a lui sottoposto non altrimenti evitabili. Quanto infine alla valutazione della posizione di garanzia a lui addebitata il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per aver erroneamente esteso l'ambito di garanzia ascrivibile al ruolo dell'appaltatore, rispetto ai lavoratori della ditta appaltatrice (qual era il lavoratore infortunato nel caso di specie), in assenza di alcun reale rischio interferenziale idoneo a giustificarne l'eventuale coinvolgimento.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. La Corte suprema ha tenuto a precisare che la responsabilità penale dell'imputato, in relazione alla verificazione dell'infortunio oggetto di giudizio, ha trovato pieno riscontro nel rilievo della mancata previa realizzazione, da parte dello stesso (nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società committente), di un'approfondita e analitica valutazione dei rischi connessi alla fase produttiva corrispondente al segmento che ha interessato il prestatore di lavoro infortunato, nella trascurata formalizzazione (per iscritto) delle procedure funzionali all'ottimale gestione del rischio professionale specifico e, infine, nell'omessa puntuale diffusione, presso tutti i lavoratori interessati, della conoscenza di tali procedure formalizzate, unitamente alla connessa predisposizione di adeguate forme di controllo in ordine alla relativa osservanza.
 
Sul punto la Sez. IV ha evidenziato come il principale profilo di colpa riscontrato a carico dell'imputato dovesse identificarsi nella mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata) ossia, in particolare una rigorosa procedura relativa, tanto alla depressurizzazione delle bombole (appositamente effettuata previo controllo della pressione), quanto alla rimozione della valvola, da eseguirsi non prima di aver constatato che la bombola fosse stata completamente depressurizzata, eventualmente anche mediante pesatura. La Corte territoriale, ha inoltre precisato la Sez. IV, aveva infatti evidenziato come la fiammata che ebbe a provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla disciplina Europea, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto sia di una specifica formazione professionale che di una apposita procedura standardizzata adeguatamente formalizzata.
 
La Sez. IV ha quindi concluso che del tutto correttamente la Corte territoriale aveva ribadita la piena cogenza della posizione di garanzia dell'imputato, rispetto all'evento infortunistico verificatosi, essendosi la stessa uniformatasi sul punto al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale,”in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte (appaltante e appaltatrice) debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale”.
 
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: GG - likes: 0
19/01/2015 (07:21:36)
Assurdo.
Bisognerebbe capire cosa è successo nei primi 2 gradi di giudizio, ma credo che questo sia uno di quei casi in cui la difesa è stata pessima.
GG
Rispondi Autore: A.A. - likes: 0
19/01/2015 (14:09:17)
L'accusa della corte a mio avviso è corretta nell'individuare la resposabilità causale dell'evento infortunistico a carico del committente in quanto il commettinete nel momento in cui appalta un lavoro deve informare l'appaltante di tutti i rischi che sono presenti nei luoghi di proprietà del committente in cui andrà ad operare e deve elaborare delle procedure di sicurezza da far rispettare all'appaltante per procedere in sicurezza nei luoghi di proiprietà del committente. Il committente a mio avviso e leggendo la dinamica doveva intanto assicurarsi dell'assenza di gas all'interno attraverso misurazioni e apparecchiature e doveva eseguire una di queste due procedure: o fare le misurazioni e nel caso di riscontro di gas bonificare e rimisurare assicurandosi che la bonifica aveva portato alla completa assenza di gas per poi autorizzare l'appaltante a entrare nei luoghi interessati ai lavori, oppure dare istruzioni all'appaltante avvisandolo della potenziale presenza di gas obbligandolo prima di eseguire qualsiasi lavoro a fare le misurazioni e le bonifiche necessarie affinche non vi fossero rischi legati ai gas esplosivi o tossici.L'errore invece che vedo nella sentenza stà nella condanna sulla formazione quella è proprio illeggittima e priva di validità giuridica perchè il decreto 81 parla chiaro sulla formazione e dice che la deve eseguire il datore di lavoro non il committente. fra gli obblighi del committente ci sono solo la verifica delle competenze tecniche e professionali, il duvri e le istruzioni di coordinamento (oggetto della condanna giusta) stop, la formazione non è da eseguirsi in capo al committente e visto l'errore grave andrebbe immediatamente annullata quella parte della sentenza sulla formazione perchè è nulla. Tuttavia anche se è nulla la formazione la condanna di lesioni colpose rimane perchè la responsabilità sull'esplosione del gas è in capo al committente.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
19/01/2015 (14:23:45)
Non è molto chiaro sinceramente, per esempio non si capisce da contratto cosa era stato appaltato... questo è importante in quanto nell'ipotesi, che pare, in cui il rischio non sia interferenziale, ma proprio del lavoro che doveva svolgere l'appaltatore, quindi nell'ambito dei propri rischi, questa sentenza non sta ne in cielo e ne in terra... diversamente, resta cmq la questione formazione che non è in capo al committente, bensì all'appaltatore.
Per questo dico: secondo me, ci si è difesi proprio male! Mi pare di capire che anche Porreca è dello stesso avviso.
Rispondi Autore: Antonio Azzaro - likes: 0
21/01/2015 (01:37:35)
è molto chiaro cosa è stato appaltato se leggi bene la sentenza e le motivazioni, è stato appaltato la pulizia delle cisterne per cui il committente prima di far iniziare la pulizia deve dire all'appaltatore le caratteristiche del contenitore e eventuali procedure particolari da applicare se sono necessarie per la particolarità del contenitore, oltre a questo il committente ha il dovere di dire all'appaltatore cosa c'è o c'era di sostanza dentro il contenitore e su questo lo deve informare in quanto il contenitore è del committente e l'appaltatore entra in casa del committente a lavorare, le interferenze in questo caso consistono nei rischi che incontra l'appaltatore all'interno dell'azienda del committente e dei luoghi in cui va ad operare che non sono i suoi ma bensì del committente, e l'interferenza delle cose che l'appaltatore va a manipolare di proprietà del committente. per cui l'appaltatore non può sapere che sostanza c'è o c'è stata dentro un contenitore se il committente non lo informa ne può sapere se nel luogo in cui andrà ad operare sono presenti gas o altri pericoli se il committente non lo informa.. per cui le interferenze nascono con i rischi che sono presenti nei luoghi di proprietà del committente e nelle cose del committente (cisterna), che vanno a cozzare con i rischi specifici dell'appaltatore... questa è l'interferenza non hai ben chiaro cosa si intende per interferenza in questo caso specifico, fai attenzione a non confondere i cantieri e il psc dove trovi a lavorare 5 aziende diverse con questo caso.. qui di azienda ne trovi una sola che ha rapporti con il committente e non c'è il coordinatore.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
21/01/2015 (19:11:54)
Che c'entrano i cantieri? Bah...
Ok, ho letto per intero la sentenza e a mio avviso il problema è molto più profondo della questione rischio interferenziale non valutato, qui manca proprio la verifica di idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice. Leggendo la sentenza
"dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni."

e ancora

"la fiammata ch'ebbe a provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla disciplina Europea, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto, tanto di alcuna specifica formazione professionale"

Mi pare evidente che un lavoratore addetto ad attività di "svuotamento valvole di bombole con acetilene" non può non sapere che diavolo sta facendo... invece qui si, atteso che sono mancate formazione ed addestramento (ovviamente non del committente, ma del DDL dell'infortunato). Il Committente non ha svolto l'ITP dovuta ed ha affidato i lavori ad un'azienda che semplicemente non li poteva fare, in quanto se fosse stata specializzata, avrebbe saputo come lavorare con bombole contenenti potenzialmente liquidi infiammabili e come trattarle, anche in ipotesi di eventuale presenza di residui (come "genericamente" istruito dal committente) ed in ipotesi emergenziale, fin già come propri rischi specifici.
Il coordinamento avrebbe aggiunto particolari riguardanti aspetti operativi di interferenza, ma DI BASE la ditta appaltatrice doveva essere preparata.

Quindi confermo: i giudici hanno toppato, nel senso che hanno condannato il committente non per l'origine di tutto, che è la mancata ITP... per non parlare poi della mancata formazione, cosa in completo contrasto con la normativa, in quanto è obbligo del DDL e non del committente.
Rispondi Autore: Antonio Azzaro - likes: 0
26/01/2015 (00:49:46)
i cantieri c'entrano perchè le interferenze che ha inteso lei sono riferite a più lavoratori che operano in un cantiere mentre le interferenze a cui si riferisce la sentenza fanno riferimento alle interferenze tra i luoghi di lavoro in cui va a lavorare l'appaltatore e le particolarità del lavoro che dovrà svolgere l'appaltatore. Dalla sua affermazione GG deduco che secondo lei se un datore di lavoro ha un lavoratore che fa uno sbaglio (magari per disattenzione) o non lavora bene per sua negligenza, non dovrebbe avere i requisiti tecnico professionali..?? ma dove lo ha visto scritto? noi dobbiamo applicare la norma non quello che ci dice la testa e nessuna norma dice che un lavoratore che sbaglia significa mancanza di requisiti tecnico professionali da parte dell'azienda...se esiste me la esponga e mi esponga il testo così la vedo pure io perché a quanto ne so non esiste, la parte del decreto 81 che parla di requisiti tecnico professionali parla di forza lavoro sufficiente, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione, organizzazione aziendale ecc. ma non di lavoratori che sbagliano a fare il loro lavoro o lavoratori che non sono istruiti correttamente...
Apparte questo le ribadisco di nuovo perché è la legge che lo dice: quando un lavoratore entra ad operare all'interno di un'altra azienda che commissiona i lavori,deve essere informato dalla committente di tutti i rischi già presenti (propri dell'azienda committente) nei luoghi in cui andrà ad operare e nel caso in cui deve intervenire su apparecchiature (es. elettriche, a pressione ecc.) deve essere informato sulle precauzioni da prendere per i rischi già preesistenti nell'attrezzatura stessa e sulle sostanze presenti nell'impianto. Il rischio specifico di colui che va a fare pulizia o bonifica, è quello delle procedure di bonifica quindi cadute dall'alto, (nel caso le cisterne abbiano una certa altezza), rischi meccanici legati allo svitare, avvitare ecc. il resto deve essere il datore di lavoro committente che informa sulla presenza di sostanze tossiche o comunque pericolose, della loro particolarita e delle precauzioni di sicurezza, ed è il committente che in base alle sostanze presenti o residue all'interno delle cisterne elaborano le procedure generali da far rispettare alle aziende esterne e le dovrà fornire al datore di lavoro appaltatore, quest'ultimo poi le dovrò far rispettare al lavoratore.
Rispondi Autore: Antonio Azzaro - likes: 0
26/01/2015 (00:51:04)
Comunque apparte che non è ben chiara la dinamica dell'infortunio da come descritto nella sentenza, in quanto che vuol dire “effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota?” se la bombola era vuota come faceva a svuotare, svuotare cosa? se la bombola era già vuota???, a mio avviso la valvola è di materiale solido quindi cosa significa svuotare la valvola di una bombola di acetilene vuota??? da quanto ho capito mi sembra di intuire che trattasi probabilmente di pulizia di residui all'interno della bombola e non di svuotamento della valvola visto che la cisterna era vuota.. comunque apparte questa descrizione molto contorta.
Rispondi Autore: giorgio stellato - likes: 0
26/01/2015 (01:14:35)
Ottima la disanima di GG, io concordo anche su ipotesi di itp insufficiente (attività molto trascurata negli appalti)
Invito tutti ad approfondire le tematiche dell'art.26, la sicurezza può anche dipendere da scelte errate, quando si pensa magari solo al risparmio.
Stellato.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
26/01/2015 (18:26:11)
Gentile Azzardo
le giuro che conosco la differenza tra l'applicazione del titolo IV e l'art.26, non a caso vengo invitato in convegni per discutere proprio di quello che lei scrive, non mi era passato manco per l'anticamera del cervello confondere i due aspetti... di fatto lei continua a parlare di cantieri, io mai nominati.
Lei scrive "deduco che secondo lei se un datore di lavoro ha un lavoratore che fa uno sbaglio (magari per disattenzione) o non lavora bene per sua negligenza, non dovrebbe avere i requisiti tecnico professionali??"
Innanzitutto mi complimento per le sue deduzioni, non capisco dove lei abbia letto per la seconda volta cose che io non ho MAI scritto. Io mi riferivo ad un passaggio della sentenza in cui si legge

"la fiammata ch'ebbe a provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di APPROSSIMATIVE MODALITA' DI VERIFICA NON CONFORMI ALLA DISCIPLINA EUROPEA, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto, tanto di ALCUNA SPECIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE"

Se l'italiano non è un'opinione, penso che andiamo MOOOOOLTO oltre un semplice "sbaglio" o "negligenza" del lavoratore, qui parliamo di un tizio che non aveva la minima idea di quello che andava a fare e per attività di pulizie industriali (se è questa la fattispecie, come pare) non è possibile in alcun modo arrivare a tanto. MI PARE EVIDENTE che ci troviamo davanti al caso in cui non è una semplice "cazzata" ad aver causato l'infortunio, ma è innanzitutto la manifesta incapacità tecnico professionale della ditta appaltatrice che ha concausato l'evento, accettando l'incarico senza prevedere che per fare quel lavoro occorrevano maestranze con esperienza nel campo e comprovati requisiti professionali ulteriori al corsetto di formazione secondo accordo stato regioni...
La verifica dell'ITP, sebbene possa concordare con lei che ad oggi non è stata ancora dettagliatamente specificata in termini di modalità dalla norma ex art.26, a differenza dei cantieri con il suo bel allegato (da cui comunque si può prendere spunto), e a differenza degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento ove è stato pubblicato il DPR177 per la qualificazione, è pur vero che per tutto il resto nella parte autocertificativa il committente deve richiedere che l'appaltatore possegga tutti i requisiti SPECIFICI PER IL LAVORO DA SVOLGERE, certamente non IN GENERALE, perchè l'art.26 al comma 1 e alla lettera a) riferisce tutto "in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione". Si inizia quindi minimo dal valutare il camerale per capire l'appaltatore chi è, cosa fa e quali lavori può svolgere, per passare poi, secondo le specificità del lavoro, all'esperienza, la formazione e quant'altro ritenuto in scienza e coscienza per svolgere un lavoro complesso (vado oltre al semplice controllo documentale in ordine a contributi, regolarità varie, ecc. che sono "carte"). Non credo che se Lei dovesse affidare l'incarico per le pulizie di un impianto industriale si comporti allo stesso modo, durante la scelta della ditta, del caso di pulizie di un ufficio, certamente chiederà una serie di requisiti che andranno ben oltre una semplice attestazione e autocertificazione, proprio perché conscio che i rischi specifici e interferenziali non sono dello stesso livello. Ricordiamo pure che nel caso delle pulizie (sempre se è il caso che ci riguarda, pare di si), se si tratta di pulizie industriali le ditte devono essere abilitate alla CCIAA per le "pulizie industriali", fatto che già da solo richiede una serie di qualifiche tecniche che qui non si sa se siano state valutate dai giudici o dal CTU certamente incaricato dal PM...
Non sto poi mica discolpando completamente il committente, anzi la colpa principale è del medesimo che, appunto, ha a mio avviso scelto soggetti che semplicemente non erano preparati, dal punto di vista tecnico e professionale, per svolgere un lavoro del genere, quindi almeno come concausa, forse esclusiva, dell'evento lesivo. Non credo che in caso di ditta abilitata alle pulizie industriali i relativi lavoratori non sapessero una cippa di niente di quanto andavano a fare, cosa che emerge invece chiaramente dalla sentenza, che non parla di "distrazione" o "negligenza" del lavoratore.
Ad ogni modo parliamo di aria fritta: si sa che quando si arriva al terzo grado di giudizio il 90% è tutto quasi già deciso... per quanto mi riguarda, sarebbe molto più interessante leggere quello che è successo in primo grado ed in appello.
Saluti
GG
Rispondi Autore: azzaro antonio - likes: 0
29/01/2015 (23:42:43)
Intanto GG chiamami per nome e leggi bene prima di scrivere mi chiamo azzaro no azzardo scrivi bene... poi non ti scaldare tanto ti premetto che questa è una discussione professionale oggetto di riflessione e di approfondimenti non sto facendo la gara a chi è più bravo (anche perchè non ne avrei proprio bisogno già lo sono)..Mi fà piacere che conosce bene la differenza tra applicazione di coordinamento in cantiere e quella della valutazione dei rischi interferenziali in azienda. Lei ha scritto "Mi pare evidente che un lavoratore addetto ad attività di "svuotamento valvole di bombole con acetilene" non può non sapere che diavolo sta facendo..." e poi "Il Committente non ha svolto l'ITP dovuta ed ha affidato i lavori ad un'azienda che semplicemente non li poteva fare, in quanto se fosse stata specializzata, avrebbe saputo come lavorare con bombole contenenti potenzialmente liquidi infiammabili" questo non significa che secondo lei un lavoratore che sbaglia a fare il suo lavoro (a suo avviso non sa cosa sta facendo) significa che l'azienda non è specializzata e non ha i requisiti tecnico professionali??? io le ribadisco la norma non parla di saper fare il lavoro l'isoneità tencnico professionale si misura con la forza lavoro, l'organizzazione dell'impresa (che nel caso di svuotamento bombole non è necessario sia di grandi dimensioni visto che bastano uno o due dipendenti, ecc.. siccome.. pertanto visto quanto mi ha detto allora mi elenchi quali sono i requisiti tecnico professionali... quando ha finito mi dica poi che c'enntra che un lavoratore non può non sapere cosa stà facendo con i requisiti tecnico professionali che deve avere l'impresa (e non il lavoratore)... perchè per come l'ha spiegata lei o non l'ho capita io o è proprio fuori strada...
le ripeto per l'ultima volta anche perchè mi interessa che gli altri sappiano l'interpretazione della legge non sto a fare gare visto.. la committente ha il dovere e obbligo di informare l'appaltatore di cosa c'è dentro la cisterna da pulire e nel contratto deve essere scritto in cosa consisterà il lavoro da svolgere(deduco pulizia di cisterna da residui di acetilene)...poi mi dica dov'è scritto che il lavoratore non aveva esperienza nella sentenza.. perchè penso che ne lei e ne io lo sappiamo visto che nella sentenza che leggiamo non è riportato, per cui non essendo riportato tale aspetto deduco che l'esperienza l'aveva.. apparte questa deduzione azzardata che dicelei.. le dico come già ribadito sopra.. si legga il titolo 4 e la definizione di idoneità tecnico professionale e capirà che non fa cenno ne sulla formazione e ne sulla capacità del lavoratore di svolgere il lavoro... per cui le ripeto che il committente da istruzioni sulle precauzioni da prendere e sulle sostanze presenti nelle cisterne e ha l'obbligo di questo da riportare nel duvri stop. il datore di lavoro appaltatore ha solo l'obbligo di applicarle e di valutare i propri rischi specifici stop.
Rispondi Autore: GG - likes: 0
30/01/2015 (15:13:32)
Scusandomi sulla confusione del cognome, che deriva da un mero errore di battitura, evidenzio che a proposito della ITP lei scrive

"io le ribadisco la norma non parla di SAPER FARE IL LAVORO, l'idoneità tecnico professionale si misura con la forza lavoro, l'organizzazione dell'impresa..."

A tal proposito la invito a leggere quanto desume la cassazione, per es.

“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)” [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].

Altresì, il Ministero, in risposta ad un quesito:

"Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima”.

Non credo di poter aggiungere altro, a parte di invitarla, con estremo garbo, a rimodulare la sua seguente affermazione:

"perchè per come l'ha spiegata lei o non l'ho capita io o è proprio fuori strada..."

Distinti saluti
GG
Rispondi Autore: Azzaro Antonio - likes: 0
04/02/2015 (22:29:41)
Gent.le GG
ho letto la sentenza ho capito che il committente deve vigilare sull'idoneità tecnico professionale.. ma nel caso specifico che c'entra? premesso che parla dell'appaltatore e della sua azienda che deve avere i requisiti e non che il lavoratore della sua azienda deve saper fare il lavoro, le chiedo: perchè le risulta forse che l'appaltatore non avesse l'idoneità tecnico professionale nel caso della sentenza?? era iscritto al registo delle imprese, aveva un lavoratore che basta per fare quel lavoro, da quello che ho capito aveva le attrezzature.. quindi adesso mi spieghi che c'entra l'idoneità tecnico professionale con il caso specifico..la sentenza dice che deve controllare l'idoneità tecnico professionale definita dal titolo 4 che come le ho già detto parla solo di forza lavoro, organizzazione dell'impresa, attrezzature di lavoro..quindi? a suo avviso dice qualcosa sulla vigilanza della capacità del lavoratore di eseguire il lavoro?? a me non mi risulta.
l'art. 2087 non c'entra niente ne con l'idoneità tecnico professionale nè con il decreto 81 centra solo con le lesioni colpose e gli omicidi colposi in sede civile...penso che abbia un pò di confusione.. per quanto riguarda la moderazione non penso di aver detto niente di male in quanto effettivamente o non avevo capito io o era fuori strada.. quindi perché dovrei moderare la mia espressione non posso esprimere un mio parere forse?????
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0
05/02/2015 (08:53:21)
...basta solo notare che accordo c'è tra i vari autori ed i loro poemici commenti; ma dove vogliamo andare? pare di essere all'asilo mariuccia...

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