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Estinzione del reato: il pagamento dell’oblazione oltre i trenta giorni

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

21/05/2012

Cassazione: la causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni ex D. Lgs. 758/94 non opera nel caso di pagamento della sanzione amministrativa oltre i 30 giorni. Di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Si rincorrono le sentenze della Corte di Cassazione sulla corretta applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 contenente  “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” anche a più di diciassette anni dalla sua entrata in vigore. In questa sentenza vengono ribadite le indicazioni già fornite dalla stessa Corte di Cassazione in precedenti espressioni riguardanti le condizioni per la estinzione dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro di cui all’art. 24 del citato decreto legislativo. Secondo la suprema Corte, infatti, la causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro non opera nel caso del pagamento della  ridotta oltre il termine dei trenta giorni previsto dallo stesso articolo 24 in quanto tale termine, secondo la Corte stessa, ha natura perentoria e non ordinatoria.
 

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Il fatto e le imputazioni
La responsabile di una società, imputata del reato previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 164 del 1956  in quanto il ponteggio installato in un cantiere dalla stessa gestito era risultato, all’altezza del secondo e terzo impalcato, mancante o incompleto di regolare parapetto ed installato ad una distanza dalla muratura superiore a 20 cm. creando la possibilità di caduta dei lavoratori verso il vuoto nonché del reato previsto dall’art. 69 del D.P.R. n. 164 del 1956 in quanto la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era priva di parapetti, veniva tratta a giudizio e condannata in quanto ritenuta colpevole alla pena di euro 1500 di ammenda. Dall'escussione del teste, ufficiale di p.g. in servizio presso il dipartimento di prevenzione della competente ASL, infatti, e dal verbale di ispezione già acquisito al fascicolo del dibattimento era emerso che presso il cantiere della ditta era in atto la realizzazione di un edificio a tre piani con allestimento di un ponteggio lungo tutte le parti perimetrali e che erano state verificate entrambe le violazioni in contestazione in aperta violazione della normativa antinfortunistica. Dall’ispettore della ASL erano state impartite le regolari prescrizioni, risultate poi puntualmente adempiute, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta era stato fatto ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta.
 
 
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Avverso la pronuncia del Tribunale l'imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando che lo stesso non aveva fatto una corretta applicazione degli articoli 21-24 del D. Lgs. n. 758/1994 per non aver ritenuti estinti i reati nonostante la stessa avesse tempestivamente e correttamente adempiuto alla prescrizione a lei impartita dall'organo di vigilanza in ordine all'adeguamento dei parapetti delle impalcature e delle scale.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso in quanto, pur dando atto, secondo quanto risultato dalla sentenza del Tribunale, che era intervenuto il pagamento della somma a titolo di oblazione dopo l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza, non ha ritenuto comunque che il pagamento stesso valesse a estinguere il reato perché fatto dopo il termine di 30 giorni. La valutazione fatta dal Tribunale è risultata, infatti, secondo la Sez. III corretta in quanto “il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di vigilanza. Spirato il termine per l'oblazione agevolata, non era comunque preclusa alla ricorrente l'oblazione prevista dall'articolo 162 bis c.p., per le contravvenzioni punite con pene alternative, oblazione alla quale la ricorrente non ha chiesto di essere ammessa”. La Corte di Cassazione ha quindi fatto presente che la stessa Corte in precedenza “ha già affermato che la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria”.
La suprema Corte ha quindi concluso affermando che “per l'applicabilità dell'oblazione prevista dall'articolo 162 bis codice penale v. Cass., Sez. 3, 24 ottobre 2007 - 29 novembre 2007, n. 44369 che ha precisato che in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'articolo 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, comma 3, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene”.
 
 
 


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Rispondi Autore: Cagna Andrea - likes: 0
21/05/2012 (08:08:26)
Come in ogni faccenda umana,vale la regola del buon senso, anteponendo comunque il principio che in ambito lavorativo la sicurezza della persona va prioritariamente considerata.
Rispondi Autore: edgar - likes: 0
21/05/2012 (09:36:13)
Esatto Andrea. Inoltre in quest'epoca di ferree leggi che snaturano la dimensione umana (oggi in filosofia comincia a discutersi la questione di Etica e Tecnica) bisogna avere il coraggio e la forza di non adeguarsi tacitamente alle leggi e ai tecnicismi (fosse pure di una Corte di Cassazione).
Come Socrate fu confutato, in alcuni punti, di eccesso di razionalismo, così da cittadini liberi dobbiamo avere il coraggio di confutare l'attuale andazzo legislativo: oggi le leggi stanno perdendo la caratteristica di garanzia di giustizia e di equilibrio, divenendo strumento per gli interessi di taluni, e perseguendo un fine altro che il benessere comune. E' una sconfitta sociale.

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