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Cooperazione e coordinamento: chi risponde tra i datori di lavoro

Cooperazione e coordinamento: chi risponde tra i datori di lavoro
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

13/11/2020

Quali sono le variabili coinvolte nella distribuzione delle responsabilità tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori in relazione alla cooperazione e al coordinamento: i principi espressi dalle sentenze di Cassazione.

Come noto, l’art.26 c.2 D.Lgs.81/08 prevede che “nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”

 

Si noti che i soggetti obbligati alla cooperazione e al coordinamento sono “i datori di lavoro” (eventuali subappaltatori compresi).

 

Anzitutto facciamo il punto sui significati dei due termini.

Secondo giurisprudenza risalente, “mentre coordinare significa “collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente; cooperare è qualcosa di più, perché vuol dire contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie”.” ( Cassazione Penale, Sez. IV, 9 luglio 2009 n.28197)

 

Affrontiamo a questo punto il tema delle posizioni di garanzia e della distribuzione delle responsabilità.

 

Una sentenza del mese scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 28 ottobre 2020 n.29835) ha “ribadito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell'impresa hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze e, pertanto, assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare (Sez.4, n.19752 del 19/03/2009 ud.-dep. 08/05/2009, Rv.243642-01).”

  

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Un’altra pronuncia emanata quest’anno ( Cassazione Penale, Sez.IV, 20 aprile 2020 n.12440) ha poi  specificato, con riferimento all’art.26 D.Lgs.81/08 (prima art.7 D.Lgs.626/94), che “tale disposizione rende evidente come l'attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra datori di lavoro debba proseguire anche in corso di esecuzione del contratto di durata (appalto o somministrazione) e, sebbene non accompagnata da un documento ufficiale, deve valere a enucleare i rischi e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione. Soprattutto è l'azienda committente […] a dovere promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al secondo comma con esclusione dei rischi specifici dell'opera della ditta appaltatrice […] e, conseguentemente ad elaborare un DUVRI che tenga conto di tali criticità.”

 

Ciò premesso, un anno fa, con Cassazione Penale, Sez.IV, 20 settembre 2019 n.38845, la Corte ha avuto modo di precisare che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano, per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte, “la cifra” della loro posizione di garanzia e delimitano l’ambito delle rispettive responsabilità (Cass., Sez.4, n.30557 del 07/06/2016, Rv.267687; n.44792 del 2015, Rv. 264957).”

 

Da ciò - prosegue la Corte - “deriva che il committente, che è titolare “ex lege” di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali, come quella del datore di lavoro (Cass., Sez.4, n.37738 del 28/05/2013, Rv.256635), può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione (Sez.4, n.10608 del 04/12/2012, Rv.255282). Ove, infatti, i lavori si svolgano nello stesso ambiente, non venendo meno l'ingerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità anche a quest'ultimo dell'organizzazione del cantiere, sussiste la responsabilità sia dell'appaltante che dell'appaltatore in relazione agli obblighi antinfortunistici.”

 

Dall’altro lato, invece, “un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché individuati e circoscritti, da espletare in piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante.” Ma “in difetto, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio (Cass., Sez.4, n.6857 del 21-2-2012, Bianchi).”

 

Secondo la Cassazione, “dunque, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali (Cass., Sez.4, n.32272 del 6-8-2009, Linzi) e risponde dell'evento lesivo allorché quest'ultimo si ricolleghi causalmente anche alla sua colposa omissione, come avviene, ad esempio, quando egli abbia consentito l'espletamento del lavoro in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cass., Sez.4, n.36605 dell'11-10-2011, Giordano), sempre che l'ambiente di lavoro rimanga nella disponibilità giuridica del committente (Cass., Sez.4. n.17846 dell'11-5-2012, Andreacchio; per la nozione di “ambiente di lavoro”, v. Sez.4, n.23147 del 12-6-2012, De Lucchi nonché Sez.4, n.43966 del 17-11-2009, Morelli, secondo cui per ambiente di lavoro deve intendersi tutto lo spazio in cui l'attività lavorativa si esplica ed in cui coloro che siano autorizzati ad accedervi nonché coloro che vi entrino, per ragioni connesse o meno all'attività lavorativa, possono recarsi e sostare, anche in momenti di pausa, riposo e sospensione dei lavori)”.

 

Un’altra sentenza di un anno fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 19 settembre 2019 n.38636) ha ricordato che “grava sul datore di lavoro, anche di fatto, che sia committente, l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area.”

 

Ed “infatti ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art.7 d.lgs.19 settembre 1994, n.626 - ora previsti dall'art.26 d.lgs.9 aprile 2008, n.81 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez.4 n.1777 del 6.12.2018 rv.27507701). L'art.26 comma 3 bis D.lgsn.81/2008 esonera il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI, quando, come nel caso di specie, la durata del lavoro non è superiore a cinque- uomini giorno.”

 

Inoltre, dopo aver chiarito che “l'assolvimento di tali obblighi [di cooperazione e coordinamento, n.d.r.] risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di gestire preventivamente tale categoria di rischio”, la Cassazione ha sottolineato che  ciò trova il suo fondamento nell’idea che “la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.”

 

La Corte sottolinea inoltre un aspetto che è quanto mai rilevante in materia di appalti a fronte di una norma - quale quella in commento (art.26 c.2 D.Lgs.81/08) - che pone obblighi a carico de “i datori di lavoro”; ovverosia che “se sono più i titolari della posizione di garanzia, come nel caso di specie, B.M., datore di lavoro di fatto della persona offesa e T.S., titolare della ditta presso la cui si effettuavano le operazioni di scarico del materiale, ciascun garante risulta per intero, destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n.46849 del 3.11.2011 rv252149; Sez.4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).”

 

E ancora, la Cassazione aggiunge che “quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art.41 comma primo cod. pen (Sez.4 n.244455 del 22.04.2015 rv 263733-01;sez.4 n.37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez.4 n.1194 del 15.11.2013 rv258232).”

 

Concludiamo questa breve rassegna - che non pretende di essere esaustiva - richiamando una interessante indicazione contenuta in Cassazione Penale, Sez.IV, 27 marzo 2017 n.15124, la quale, dopo aver ricordato che “il secondo comma dell'art.26 dispone che “Nell'ipotesi di cui ai comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

 a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

 b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”, ha precisato che “dalla disposizione emerge con chiarezza che l'obbligo di cooperazione posto in capo agli affidatari attiene a tutti i rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.”

 

A tal proposito la sentenza ha sottolineato che “può agevolmente notarsi che l'enfasi non è posta sul rischio specifico dell'attività della ditta affidataria-esecutrice ma sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con l'effetto di porre in campo la pretesa che siano considerati i rischi a questa connessa, quale che sia la fonte.”

 

Dunque, secondo la Corte “nella sequenza prefigurata dal legislatore la cooperazione dell'affidataria si produce quindi anche rispetto al rischio derivante dell'ambiente di lavoro, del quale ha normalmente conoscenza grazie all'informazione datagli dal committente.

Tuttavia, la norma non pone quale condizione per il dispiegarsi dell'obbligo cooperativo che l'informazione provenga dal datore di lavoro-committente. Il che significa che la previa informazione è sì presupposto (in primo luogo logico) della cooperazione, ma anche che non è necessario per rendere attuale l'obbligo di cooperazione che tale informazione provenga dal datore di lavoro-committente: quando l'affidataria abbia comunque notizia del rischio dell'ambiente di lavoro, pur nell'inadempimento da parte del committente dell'obbligo informativo, essa è tenuto in ogni caso a farsene carico, dispiegando l'intervento cooperativo previsto dalla legge.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 28197 del 9 luglio 2009 -  Pres. Rizzo – Est. Licari – P.M. Geraci - Ric. V. G. e C. C.  - Chiariti dalla Corte di Cassazione i rapporti fra committente datore di lavoro e appaltatori nei cosiddetti appalti interni in relazione agli obblighi di coordinamento e di cooperazione imposti dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 29835 del 28 ottobre 2020 - Decesso del dipendente dell'impresa affidataria dei lavori di manutenzione dello stabilimento. Appalto e obblighi di cooperazione e coordinamento

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 12440 del 20 aprile 2020 (u.p. 7 febbraio 2020) - Pres. Ciampi – Est. Bellini – P.M. Perelli - Ric. B.B. - L’impresa affidataria è tenuta a adempiere per ogni ditta subappaltatrice agli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale, allo scambio delle informazioni, alla cooperazione e coordinamento e alla valutazione dei rischi interferenziali.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 38845 del 20 settembre 2019 - Prassi abituale scorretta per velocizzare il lavoro: infortunio con la macchina insaccatrice. Corresponsabilità del committente e dell'appaltatore

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 19 settembre 2019, n. 38636 - Infortunio durante la movimentazione di infissi di grosse dimensioni. Omesso coordinamento tra ditte.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n. 15124 del 27 marzo 2017 - Lavori in ambienti confinati: azoto presente nel serbatoio e morte di un operaio. Appalto e responsabilità.



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