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Jobs act: le modifiche e le novità in materia di salute e sicurezza

Jobs act: le modifiche e le novità in materia di salute e sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

10/09/2015

In relazione ai testi approvati dal Consiglio dei Ministri e non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, un esame delle possibili modifiche in materia di sicurezza e salute commentate ai nostri microfoni da Giuseppe Piegari del Ministero del Lavoro.

Roma,  10 Sett – Nei giorni scorsi, il 4 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva anche gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione della  legge 10 dicembre 2014, n. 183 ( Jobs Act), contenenti:
- disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (primo decreto);
- disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (secondo decreto);
- disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (terzo decreto);
- disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (quarto decreto).
 
E, specialmente con riferimento al primo e al terzo decreto, sono state approvate – per conseguire ‘obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro’ ( l. 183/2014) – diverse modifiche della normativa in materia di salute e sicurezza.

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Ricordando che siamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei testi definitivi (ci potrebbero ancora essere delle correzioni rispetto ai testi approvati), abbiamo chiesto al Dott. Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di guidarci attraverso la nascita, l’evoluzione e il dettaglio dei decreti, con particolare riferimento alle proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008.
 
Nell’intervista partiamo innanzitutto dal decreto relativo all’attività ispettiva che se oggi avrà un impatto ridotto riguardo alla salute e sicurezza, è tuttavia ‘un primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza’... Almeno con riferimento alle possibili conseguenze della riforma costituzionale sulle competenze tra Stato e Regioni in materia di sicurezza sul lavoro.
 
Nei testi del decreto approvato si fa riferimento anche alla soppressione delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro e la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questa soppressione è un segno di indebolimento nelle politiche di prevenzione o è un passaggio obbligato dei nuovi cambiamenti?
 
Dopo aver chiesto anche informazioni sull’entrata in vigore dei decreti, il dirigente del Ministero del Lavoro ci offre una lunga e dettagliata carrellata sui vari punti del decreto sulle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, che modificano il decreto 81/2008...
Senza dimenticare anche le modifiche già operate dal decreto legislativo 81/2015 e le novità in materia di tutela di particolari categorie di lavoratori. Quando e come si applicherà il Testo Unico per la tutela nei contratti di somministrazione, nel  lavoro accessorio e per i volontari?
 
Sono molti i punti toccati da Piegari nell’intervista:
- come è stato modificato l’articolo relativo al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
- È stata approvata, malgrado un recente Avviso comune delle parti sociali, la riduzione della composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro?  Con quali criteri e perché? Quali sono ora i suoi compiti?
- Come cambiano gli Interpelli? Chi potrà ora inoltrare i quesiti alla Commissione Interpelli?
- Che novità ci sono per la valutazione dei rischi? Quali supporti il decreto prevede che siano offerti alle aziende?
 
Piegari si sofferma poi anche su alcune modifiche relative all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008  relativo alla sospensione dell’attività imprenditoriale, su una modifica per i datori di lavoro che svolgono anche i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, sulle modifiche del campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei e mobili e sulla possibilità per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di utilizzare per la formazione (modulo giuridico e corsi di aggiornamento) la modalità e-learning.
 
Queste altre domande a cui l’intervista dà una risposta in relazione al decreto approvato:
- perché si è arrivati all’eliminazione del registro infortuni e come si correla al futuro del SINP?
- Cosa cambia in relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI?
- Come è stato risolto il vuoto normativo relativo alla conduzione dei generatori di vapore?
- Ci sarà una modifica in merito alla valutazione del rischio rumore?
 
Ci soffermiamo anche su quanto non dovrebbe più apparire nei testi definitivi nel confronto con le bozze sottoposte a giugno al parere delle Commissioni, ad esempio con riferimento al potere di disposizione.
 
Alcuni passaggi riguardano altre modifiche, ma non del decreto 81/2008. Modifiche che possono tuttavia avere a che fare con i temi di salute e sicurezza, ad esempio con riferimento alle semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o al delicatissimo tema dell’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo...
 
Infine abbiamo chiesto a Piegari un breve commento. Con questo decreto si sono rispettati gli obiettivi del Jobs Act? Si poteva fare di più?
 
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare l’intervista o di leggerne una parziale trascrizione.
 
 

 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Diamo qualche informazione sui quattro decreti approvati dal Consiglio dei Ministri partendo da quello relativo all’attività ispettiva. Ci sono stati cambiamenti rispetto agli schemi di decreto sottoposti a parere delle Commissioni Parlamentari nel giugno di quest’anno?
 
Giuseppe Piegari: No, rispetto alle bozze ultime che sono circolate non c’è nessun cambiamento, Con l’emanazione di questo decreto avremo la nascita dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che assumerà il nome di Ispettorato nazionale del lavoro. Le finalità sono quelle di avere una razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
Devo dire che per quanto riguarda la materia salute e sicurezza in realtà non avremo modifiche: al momento questo ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail. Nell’ispettorato nazionale del lavoro confluiranno quelle che sono oggi le competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro su salute e sicurezza oggi definite nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008. (...) Tuttavia è evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un primo possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel futuro, collocate in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza...
 
Stiamo parlando delle possibili conseguenze della riforma costituzionale sulle competenze Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro...
 
GP: Certamente sì. In questo momento non era possibile, anche per la velocità con cui è stato costituito questo ispettorato nazionale, pensare di poter inserire nell’ispettorato anche la vigilanza in materia di salute e sicurezza oggi esercitata dai servizi di prevenzione delle ASL. Questo avrebbe comportato un passaggio in Conferenza Stato-Regioni, un Accordo con le regioni,... Insomma al momento era troppo complicato. Tuttavia questo è un primo passaggio... (...) 
 
Nelle bozze del decreto si parlava anche della soppressione delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro e la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dobbiamo preoccuparci o è un passaggio obbligato per questi cambiamenti?
 
GP: No, non dobbiamo preoccuparci. La Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro scomparirà perché confluirà all’interno dell’Ispettorato nazionale (...)
 
Parliamo dell’entrata in vigore di questi decreti legislativi. Secondo il comma 15 dell’articolo 1 della legge 183/2014 entreranno in vigore il giorno successivo  a  quello della  loro  futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Vale anche per questo decreto?
 
GP: Sì, vale anche per questo. Questo decreto legislativo entrerà  in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che potrebbe avvenire nel giro di poco tempo, a distanza di una settimana, dieci giorni, dall’approvazione in Consiglio dei Ministri. C’è però da dire che un articolo di questo decreto rimanda poi a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’attuazione dell’organizzazione del funzionamento dell’Ispettorato, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (...)
 
Veniamo al decreto sulle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, per lo meno con riferimento alle modifiche in materia di sicurezza e salute e al decreto 81/2008. Ci sono state e si è tenuto conto delle richieste di modifica da parte delle Commissioni parlamentari?
 
GP: Sicuramente si tiene conto dei pareri delle Commissioni. E c’è stata una piccola evoluzione: qualche articolo che è stato soppresso, qualche modifica che è stata inserita, ... (...)
 
Facciamo una breve carrellata delle modifiche...
 
GP: Consideriamo anche che ci sono state alcune modifiche che sono già intervenute per effetto di alcuni decreti. (...) Ad esempio è stato eliminato dall’articolo 3 il comma 5 del decreto 81/2008 - che disciplinava l’applicazione del decreto per quanto riguarda la somministrazione (prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione) – dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il decreto legislativo relativo alla disciplina organica dei contratti di lavoro... (...) Ed è stata disciplinata all’articolo 35 la tutela del lavoratore per quanto riguarda la somministrazione (...)
È stato poi modificato il comma 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (...).
Viene fatta un’altra piccola modifica all’articolo 3 comma 12bis in particolare per i volontari...
(...)
Sempre in questa veloce carrellata, per quanto riguarda l’articolo 14 (del TU, ndr) sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, qui si sono posti alcuni problemi... Aziende che si erano trovate in difficoltà per il pagamento di quella somma aggiuntiva che serve per poter ottenere la revoca del provvedimento... (...)
E’ stato previsto in questo articolo 14 che la revoca del provvedimento, su istanze di parte, fermo restando le altre sanzioni, può essere concessa anche subordinatamente al pagamento soltanto del 25 % per questa somma aggiuntiva. Poi l’importo residuo, maggiorato del 5%, potrà essere versato entro sei mesi (...).
 
C’è stata poi una piccola modifica nell’articolo 28 del D,Lgs, 81/2008 (valutazione dei rischi) dove è stato previsto che l'Inail, in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, possa rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Questi strumenti saranno messi a disposizione dei datori di lavoro che lo vorranno.
Sempre per quanto riguarda la valutazione dei rischi e gli strumenti di supporto, viene previsto nell’articolo 29 che, con un decreto del Ministero del Lavoro conforme al parere della Commissione Consultiva, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi. Tra i quali, ad esempio, strumenti informatizzati, sulla base del prototipo europeo O.I.R.A. Si vuole dare un aiuto ai datori di lavoro...
 
Dunque un supporto che non è una semplificazione delle procedure, ma un aiuto effettivo. Forse uno degli interventi più richiesti dalle aziende...
 
GP: Sì, poi vedremo se questo supporto riuscirà a raggiungere effettivamente le finalità di aiuto che ci siamo prefissi come Ministero.
Poi abbiamo una piccola modifica dell’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi). L’articolo prevedeva che i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dei rischi potevano svolgere anche i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi soltanto nelle imprese e unità produttive soltanto fino a 5 lavoratori. Abbiamo eliminato questo limite. E quindi il datore di lavoro potrà svolgere i anche i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi senza il limite dei cinque lavoratori, ma dovrà frequentare gli specifici corsi di formazione...
Poi c’è un intervento, che è stato richiesto da molti, relativo all’eliminazione del registro infortuni... (...)
 
C’è stato inoltre un intervento semplicemente di correzione sulle sanzioni relative al titolo III,  errori materiali commessi nel lontano 2009 (...).
Poi era sorto un problema relativo alla modifica del campo di applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei e mobili, una modifica che era stata fatta con il Decreto del fare e che stava per farci avviare una procedura d’infrazione. (...)
C’era stato un errore e volevamo correggerlo con il primo strumento utile. L’avevamo già inserito nella Legge Europea 2014 che è arrivata prima di questo decreto. Qui si è riportata la lettera g-bis dell’articolo 88, comma 2, alla versione antecedente al 2013, antecedente al Decreto del Fare. E questa modifica è già in vigore dal 18 agosto del 2015, data di entrata in vigore dell’articolo 16 della Legge Europea 2014 n.115.
 
Un’altra modifica al decreto 81 è nell’articolo 98 e riguarda i requisiti professionali dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Riguardo a questi requisiti professionali la norma dice che per contenuti, modalità e durata dei corsi che devono essere frequentati, insieme ad altri requisiti, per poter svolgere la funzione di coordinatore si rimanda alle prescrizioni dell’allegato XIV (del TU, ndr).
In questo caso era l’unico esempio, tra i vari soggetti (...), di disciplina non demandata alla Conferenza-Stato Regioni. Qui si aggiunge che questo allegato XIV che contiene contenuti, modalità e durata dei corsi può essere aggiornato con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. E nel rispetto di quanto si voleva già prevedere nella revisione dell’accordo su RSPP/ASPP qui si prevede direttamente, normativamente, che i corsi previsti dall’allegato XIV, soltanto per il modulo giuridico di 28 ore e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37. (...)
 
C’è qualcosa inoltre che era previsto nelle bozze e che non si trova ora nei testi approvati?
 
GP: Sì, due cose non dovrebbero trovarsi nell’approvazione definitiva – stiamo parlando ancora a decreto non pubblicato – la modifica dell’articolo 302bis sul potere di disposizione (aveva creato molte preoccupazione laddove si diceva che gli organi di vigilanza potevano impartire disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche) e una modifica dell’allegato IV del decreto 81 (relativo ai luoghi di lavoro). (...)
Mancherà anche una previsione relativa agli organismi di cui agli articoli 5 e 6 (del TU, ndr)... (...)
 
Vediamo infine alcune delle modifiche che non riguardano il decreto 81/2008 ma possono avere a che fare con i temi di salute e sicurezza...
 
GP: Nell’articolo 21 di questo decreto ci sono una serie di semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si semplifica considerando oggi le tecnologie attuali... (...)
C’è poi nell’articolo 23 di questo decreto semplificazioni una modifica, di cui si è parlato moltissimo in questi giorni, relativa all’articolo 4 della legge 300/70, lo Statuto dei lavoratori. Articolo 4 che riguarda gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo, dai quali potrebbe scaturire la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. (...)
 
Infine le chiedo un commento a questo decreto. Secondo lei è sufficiente quanto è stato deciso? Si poteva fare di più?
 
GP: Si, si poteva. Si può sempre fare di più. ma devo dire che la legge 183 quando era in bozza non prevedeva la semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza. Era prevista una semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro. Fu poi aggiunto “nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”. E in questo momento di attuazione del Jobs Act erano tanti i temi da affrontare. (...)
Il fatto di avere tante problematiche nello stesso momento forse non ha dato lo spazio sufficiente alle modifiche che potevano essere fatto sia per quanto riguarda la semplificazione sia per quanto riguarda la razionalizzazione. Noi però dobbiamo pensare che l’evoluzione va fatta in modo graduale: troveremo a breve, secondo il mio parere personale, altri momenti per ulteriori miglioramenti della normativa... (...) Miglioramenti che devono tentare di semplificare, ma non devono abbassare quelli che sono i livelli di sicurezza che abbiamo raggiunto... (...)
 
 
 
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Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
11/09/2015 (09:21:34)
...mi pare che sull'art. 34 abbiano preso un bell'abbaglio...
Rispondi Autore: Giovanni Ravasio - likes: 0
14/09/2015 (10:50:18)
Credo che l'abbaglio più grave sia quello di credere che dalle "semplificazioni" in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano derivare la ripresa economica e l'innovazione imprenditoriale. Come dire, per esempio, che la fine della grande industria italiana sia colpa dei troppi adempimenti amministrativi a carico degli imprenditori e non invece conseguenza della miopia del nostro mondo politico, attuale e passato, che non ha mai attuato una seria POLITICA INDUSTRIALE. Un governo serio dovrebbe occuparsi di quest'ultimo aspetto e non certo pensare che eliminando, ad esempio, il registro infortuni si dia una mano allo sviluppo industriale del nostro paese.
Rispondi Autore: ERMANNO PIROLA - likes: 0
09/10/2015 (15:34:49)
Direi che non era indispensabile revocare il libro infortuni........

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