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Imparare dagli errori: quando si cade dalle macchine raccogli frutta

Imparare dagli errori: quando si cade dalle macchine raccogli frutta
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

17/02/2022

Esempi di infortuni professionali nell’utilizzo di macchine e carri raccogli frutta. Focus sugli infortuni in attività sui filari di peri e ciliegi. La dinamica degli infortuni e le indicazioni per l’abilitazione all’uso del carro raccogli frutta.

Brescia, 17 Feb – Nella rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, torniamo a parlare del comparto agricolo, uno dei comparti con il maggiore indice di frequenza degli infortuni. E poiché uno dei principali fattori di rischio è connesso all’utilizzo delle macchine agricole, ci soffermiamo oggi, dopo aver parlato, in altre puntate della rubrica, di incidenti con motocoltivatori, motozappe e   trattrici agricole, sui rischi connessi all’impiego di macchine agricole raccoglifrutta, o carri raccogli frutta.

 

A queste macchine, piattaforme mobili elevabili sempre più diffuse, in varie tipologie, in ambito agricolo, sono correlate, come vedremo in questa e in prossime puntate della rubrica, numerosi eventi infortunistici anche gravi e mortali.

 

Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati:


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Agricoltura
Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

 

Gli infortuni professionali nell’uso di macchine raccogli frutta

Il primo caso avviene durante il tentativo di alcuni lavoratori di slegare e stendere le reti antigrandine, installate sui filari di alberi di pere, che si trovano ad una quota di 4,30 metri da terra.

Tre lavoratori per effettuare tali operazioni utilizzano un carro raccogli frutta, ed in particolare si posizionano su una piattaforma regolarmente parapettata posta sul retro del carro, alta da terra 2,30 metri.

I legacci delle reti sono posti lungo i filari pressoché in modo simmetrico e ciò consente di operare in due, sulle facciate di due filari attigui. Un operatore guida il carro mentre gli altri due, uno su un lato e un secondo sull'altro lato, dandosi le spalle, procedono a rimuovere i legacci. Ad un certo punto, mentre il carro è fermo, uno dei due colleghi addetti ai legacci, voltandosi, vede un collega cadere dalla piattaforma.

Le indagini successive hanno rilevato che il carro raccogli frutta era “rispondente alla norma”. Tuttavia i lavoratori “non erano stati formati e sottoposti a sorveglianza sanitaria. La caduta è avvenuta in quanto l'infortunato si è sporto eccessivamente oltre il parapetto”. Il decesso è avvenuto a seguito di fratture multiple.

 

Dunque il fattore causale rilevato riguarda l’attività dell'infortunato che “si è sporto troppo dalla piattaforma del carro raccogli frutta”. 

 

Anche nel secondo caso l’incidente è avvenuto nel tentativo di legare teli di nylon di protezione antigrandine, in questo caso sulla sommità di filari di ciliegi.

Per arrivare in quota, all'altezza di 5 metri, un lavoratore utilizza una piattaforma semovente per potatura e raccolta frutta denominata "giretta".

Tale piattaforma “è dotata sul perimetro di un parapetto atto ad impedire la caduta del lavoratore. L'addetto accede alla piattaforma aprendo un cancelletto che, quando è chiuso, costituisce il parapetto di un lato della stessa. Tale macchina è dotata di tre ruote e può traslare solo con la piattaforma abbassata; una volta ferma è possibile comandare il sollevamento della piattaforma tramite i comandi a bordo della stessa”.

 

La scheda di Informo indica che il corpo del lavoratore “è stato rinvenuto a terra, senza vita (fratture multiple), nella zona sottostante la piattaforma; questa risultava ancora in moto ed il cancelletto, che funzionava da protezione anticaduta, era completamente aperto. Il contenitore delle corde che l'infortunato doveva utilizzare per le legature era appoggiato sul bordo superiore del cancelletto aperto; si deduce quindi che quest'ultimo non si sia aperto accidentalmente ma fosse stato lasciato aperto volutamente”.

Si indica poi che la normativa, “per evitare il pericolo di caduta dall'alto a causa di sobbalzi durante lo spostamento del mezzo, prevede che l'operatore sia provvisto di cintura di sicurezza vincolata ad un punto di ancoraggio specifico. Il lavoratore non indossava alcun dispositivo individuale anticaduta”.

 

I fattori causali presenti nella scheda:

  • “l'infortunato non indossava dispositivi individuali anticaduta”;
  • “l'infortunato lasciava il cancelletto della piattaforma aperto”.

 

L’abilitazione all’uso del carro raccogli frutta

Rimandando ad una prossima puntata la raccolta di indicazioni sui fattori di rischio e sulle misure di prevenzione, ci soffermiamo oggi su un aspetto che, al di là delle possibili carenze delle macchine, è spesso alla base della mancanza di consapevolezza dei rischi: la formazione.

 

Durante il convegno “ Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” (Bologna, 16 ottobre 2017), organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, l’intervento La formazione specifica per i conduttori dei carri raccogli frutta - Attività di vigilanza”, a cura del dott. ing. Enrico Maria Ognibeni (Servizio Sicurezza Impianti e Macchine UOPSAL – APSS Trento), ha risposto ad una importante domanda relativa all’abilitazione all’uso del carro raccogli frutta: la conduzione di un carro raccogli frutta deve essere affidata a personale abilitato ai sensi dell’ Accordo del 22 febbraio 2012?

 

Fatte diverse premesse il relatore indica che da un punto di vista legislativo, “i carri raccogli frutta rientrano nella più generale definizione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili, formulata dall’Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) al punto 1.1 dell’allegato A) Attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)”.

E viene ribadita l’importanza del rischio di ribaltamento connesso all’utilizzo piattaforme di lavoro mobili elevabili, “che costituisce un fattore decisivo nell’inclusione di queste macchine fra il novero di quelle per le quali è necessaria una specifica abilitazione”.

 

Dunque, in conclusione e con riferimento al parere del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017, i Gruppi di Lavoro Macchine e Impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni “ritengono pertanto che, per gli utilizzatori dei carri raccogli frutta, gli obblighi formativi siano ricompresi in quelli previsti per l’utilizzo delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili”. 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 4970 e 10893 (archivio incidenti 2002/2018).

 

 

Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:

Imparare dagli errori - Quando si cade dalle macchine raccogli frutta – le schede di INFOR.MO. 4970 e 10893.

 


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