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Come fare formazione alla sicurezza ai conduttori dei carri raccogli frutta

Come fare formazione alla sicurezza ai conduttori dei carri raccogli frutta

Un intervento si sofferma sul tema della formazione specifica per i conduttori dei carri raccogli frutta, una piattaforma mobile elevabile diffusa nel comparto agricolo. I dubbi e il parere del Coordinamento tecnico delle Regioni.

 

Bologna, 24 Lug – Nella complessa articolazione della nostra normativa sono spesso molti i dubbi degli operatori e gli aspetti da chiarire in merito alla formazione e all’abilitazione all’uso di particolari attrezzature di lavoro.

Ad esempio è stato posto un quesito relativo all’abilitazione all’uso del carro raccogli frutta, una macchina a piattaforma elevabile utilizzata specialmente per il distacco dei frutti nelle colture arboree che prevedono la fruttificazione a livelli elevati. Un mezzo che può essere utilizzato, oltre che per la raccolta della frutta, anche per operazioni di potatura.

 

La conduzione di un carro raccogli frutta deve essere affidata a personale abilitato ai sensi dell’accordo 22/02/2012?


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Per avere una risposta a questo quesito, con particolare riferimento ad un parere del 5 ottobre 2017 del Coordinamento Tecnico delle Regioni, ci soffermiamo su un intervento al convegno “ Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” organizzato a Bologna il 16 ottobre 2017 dalla Regione Emilia-Romagna.

 

La formazione specifica per i carri raccogli frutta

Nell’intervento “La formazione specifica per i conduttori dei carri raccogli frutta - Attività di vigilanza”, a cura del dott. ing. Enrico Maria Ognibeni (Servizio Sicurezza Impianti e Macchine UOPSAL – APSS Trento), si ricorda il contenuto di alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008:

  • Articolo 71 comma 7: “Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) …; 
  • Articolo 73 comma 1: Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili;
  • Articolo 73 comma 5: In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.

 

E viene dunque ricordato l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Accordo che riguarda anche la piattaforma di lavoro mobile elevabile: “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”.

 

La risposta al quesito sulla formazione

Torniamo al quesito, posto a inizio articolo, e veniamo alla risposta riportata nella relazione e relativa al parere del Coordinamento tecnico delle Regioni del 5 ottobre 2017

 

Si ricorda che:

  • le macchine agricole raccogli frutta, “considerate “impianti speciali” al punto 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982 “Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al d.lgs. 81/2008 come ponti sospesi e relativi argani”;
  • i carri raccogli frutta “rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE (ex 98/37/CE)”.

 

Vengono fornite anche alcune definizioni:

  • Definizione di ponte mobile sviluppabile (MEWP): “Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, …
  • Definizione di Piattaforma di Lavoro Elevabile (P.L.E.) secondo la norma di prodotto UNI EN 280: la macchina destinata a spostare persone in posizioni di lavoro in quota, dalle quali i lavoratori svolgano mansioni esclusivamente dalla piattaforma stessa, …
  • Definizione di carro raccogli frutta INAIL (DIT): la macchina agricola raccogli frutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata a operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro”.

 

Fatte queste premesse si indica che da un punto di vista legislativo, “i carri raccogli frutta rientrano nella più generale definizione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili, formulata dall’Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) al punto 1.1 dell’allegato A) Attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)”.

E viene ribadita l’importanza del rischio di ribaltamento connesso all’utilizzo piattaforme di lavoro mobili elevabili, “che costituisce un fattore decisivo nell’inclusione di queste macchine fra il novero di quelle per le quali è necessaria una specifica abilitazione”. E dunque i Gruppi di Lavoro Macchine e Impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni “ritengono pertanto che, per gli utilizzatori dei carri raccogli frutta, gli obblighi formativi siano ricompresi in quelli previsti per l’utilizzo delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili”. 

 

Le esperienze di vigilanza e la normativa

In conclusione, la relazione si sofferma su alcune esperienze di vigilanza e sulla necessità (art. 71 d.lgs. 81/2008) di avere attrezzature conformi, idonee, adeguate o adattate, utilizzate conformemente alle disposizioni legislative.

 

 

Si ricorda poi l’articolo 111 del d.lgs. 81/2008 che indica che “nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

  1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”.

 

Inoltre il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia a titolo eccezionale (allegato VI D.Lgs. 81/2008), “possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano anche il contenuto della circolare del Ministero del Lavoro 10 febbraio 2011 n. 3326 sulla definizione di eccezionalità riportata nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La formazione specifica per i conduttori dei carri raccogli frutta - Attività di vigilanza”, a cura del dott. ing. Enrico Maria Ognibeni (Servizio Sicurezza Impianti e Macchine UOPSAL – APSS Trento), intervento al convegno “Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta” (formato PDF, 975 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.



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Rispondi Autore: Augusto Stocchi - likes: 0
24/07/2018 (14:45:03)
Finalmente qualche informazione sulla sicurezza di una piattaforma elevabile di cui raramente si parla nei documenti reperibili in rete...

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