Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Imparare dagli errori: quando non si utilizzano APVR idonei
Brescia, 24 Set – In molti ambiti lavorativi, ad esempio quando è accertata o comunque non è esclusa la presenza di gas, vapori tossici/nocivi, polveri/aerosol/sostanze pericolose e non è possibile assicurare una adeguata aerazione e/o una bonifica dell’ambiente di lavoro, il lavoratore deve indossare un apparecchio di protezione delle vie respiratorie (APVR). In questi contesti gli APVR non sono semplici accessori di protezione, ma veri e propri strumenti salvavita contro minacce invisibili e letali (polveri, fumi, gas, atmosfere povere di ossigeno, …).
Per questo motivo torniamo a parlare, attraverso la rubrica " Imparare dagli errori", degli infortuni connessi all’assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati, con particolare riferimento ad un’intossicazione da esalazione di solventi raccontata in uno spazio web di Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
Anche in questo caso, come abbiamo già fatto nell’articolo “ Imparare dagli errori: gli infortuni che avvengono in assenza di APVR”, per fornire qualche spunto per la prevenzione facciamo poi riferimento al contenuto del D.Lgs. 81/2008 e della norma tecnica UNI 11719:2025.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Esempio di infortunio relativo all’intossicazione da esalazione di solventi
- Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: decreto 81 e norma 11719
Esempio di infortunio relativo all’intossicazione da esalazione di solventi
Nello spazio web Suva “ Esempio di infortunio: intossicazione da esalazione di solventi” si fa riferimento alla dinamica di un infortunio avvenuto in Svizzera.
Terminato il ciclo di produzione, “l'operaio di un'azienda dedita alla lavorazione di prodotti alimentari inizia a pulire un recipiente. L'uomo pulisce l'interno del recipiente dall'esterno con un raschietto che gli scivola di mano e cade nel recipiente”.
L'operaio “indossa una maschera antipolvere e si cala nel recipiente per recuperare l'attrezzo.
Purtroppo nel recipiente si sono depositati vapori di solventi provenienti da una zona vicina dell'impianto. L'operaio non intuisce il pericolo. Nel tentativo di recuperare il raschietto l'operaio inala i vapori tossici e perde conoscenza”.
Dieci minuti dopo – continua la dinamica presentata da Suva – “un collega lo ritrova esanime sul fondo del recipiente. Indossato l'autorespiratore, cerca di trarre in salvo l'operaio, ma purtroppo è troppo tardi”.
Secondo l’analisi della catena degli errori presente sul sito l’infortunio è accaduto “perché non sono state osservate le regole di sicurezza fondamentali per quando si lavora in recipienti o locali stretti:
- L'interno del recipiente non era stato ventilato artificialmente prima di accedervi.
- La qualità dell'aria nel recipiente non era stata misurata.
- L'operaio non aveva utilizzato l'autorespiratore con sistema di alimentazione di aria fresca.
- L'uomo si è calato nel recipiente senza chiedere a un collega di sorvegliare l'operazione”.
Per evitare infortuni simili il sito indica cosa possono fare i datori di lavoro e i superiori:
- “Informare i collaboratori su come entrare in sicurezza in recipienti o locali stretti.
- Fornire attrezzature e materiali idonei:
- ventilatore di aspirazione
- misuratore della qualità dell'aria
- almeno due apparecchi di protezione delle vie respiratorie con sistema di alimentazione di aria fresca (alimentazione dell'aria indipendente dall'aria ambiente)
- Verificare che vengano rispettate le regole vitali.
- Se non vengono osservate dire STOP, sospendere i lavori e farle rispettare.
Si segnala poi cosa possono fare i lavoratori:
- “Prima di entrare in recipienti o locali stretti occorre ventilarli con un dispositivo di aspirazione.
- Mantenere in funzione la ventilazione per tutta la durata dei lavori.
- Misurare la qualità dell'aria prima di entrare in recipienti o locali stretti.
- Assicurare che un collega esperto ed equipaggiato sorvegli i lavori.
- Usare i dispositivi di protezione individuale adatti.
- Dire STOP, non eseguire i lavori e informare il superiore se non è possibile rispettare le misure di sicurezza o se mancano i dispositivi di protezione”.
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: decreto 81 e norma 11719
Dopo aver raccolto la dinamica dell’infortunio e aver letto i suggerimenti, connessi alle prassi e alle norme vigenti in Svizzera, cerchiamo di raccogliere qualche informazione relativa alla normativa vigente in Italia.
Intanto ricordiamo che informazioni utili sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie si possono trovare nell’Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari” del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Dove si indica, tra l’altro che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione
maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori”. L’allegato riporta indicazioni sui dispositivi e un elenco, solo indicativo e non esauriente, delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario l’uso di attrezzature di protezione individuale.
Riguardo poi alla norma UNI 11719:2025 (Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006) riportiamo nuove indicazioni tratte dall’articolo “ Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: la nuova norma UNI 11719” del Geom. Stefano Farina.
La norma, che costituisce uno strumento per definire e attuare un programma di protezione delle vie respiratorie, fornisce criteri di scelta, di uso, di cura, di manutenzione degli APVR, e definisce modalità di formazione, modalità di addestramento all’uso degli APVR.
Rispetto alla formazione e all’addestramento la norma definisce i requisiti che deve possedere l’Addestratore, tra i quali la formazione teorica e pratica ed il relativo aggiornamento per il quale la frequenza varia in funzione delle tipologie di APVR per i quali l’addestratore somministra l'addestramento.
Sono poi definiti (punto 10.4) i requisiti che deve possedere il Portatore, ovvero la persona che indossa l’APVR.
In particolare, a ciascun portatore devono essere forniti formazione teorica e addestramento pratico, in base alle seguenti precisazioni:
- la formazione e l'addestramento devono precedere l' utilizzo degli APVR,
- la formazione teorica deve precedere l'aggiornamento pratico.
La formazione dovrà essere somministrata dal responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie o da altra persona (incluso l'addestratore) che possa dimostrare la conoscenza degli argomenti e che sia in possesso di una comprovata e documentata esperienza in tema di protezione delle vie respiratorie. L'addestramento dovrà essere somministrato sul luogo di lavoro o anche in un ambiente addestrativo differente purché lo stesso possa simulare efficacemente il contesto di utilizzo degli APVR in caso di utilizzo normale o in emergenza.
Si indica poi che per ciascuna tipologia di APVR in dotazione, la formazione teorica dovrà tenere conto delle diverse attività da svolgere, dei rischi presenti e delle situazioni di emergenza da affrontare negli ambienti di lavoro. Ogni volta che le condizioni di impiego cambiano, il responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie dovrà valutare la necessità di integrare la formazione teorica già erogata. Le eventuali integrazioni devono essere inserite come aggiornamento all'interno del programma di protezione delle vie respiratorie.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della norma che riporta informazioni anche sulla formazione teorica per gli APVR filtranti, sulla formazione teorica per gli APVR isolanti, sulla formazione già somministrata prima della entrata in vigore della norma e sull’aggiornamento dell'addestramento pratico.
Tiziano Menduto
Link alla pagina web Suva “Esempio di infortunio: intossicazione da esalazione di solventi”
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'