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DPCM 24 ottobre 2020 e trasporti: quali sono le misure di sicurezza?

DPCM 24 ottobre 2020 e trasporti: quali sono le misure di sicurezza?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

02/11/2020

Il DPCM del 24 ottobre 2020 riporta anche indicazioni per la sicurezza nel trasporto pubblico locale, nel trasporto ferroviario, aereo e navale in relazione all’emergenza COVID-19. Gli articoli e gli allegati.

 

Roma, 2 Nov – Uno degli elementi critici nella lotta al contenimento del virus SARS-CoV-2 è il trasporto pubblico, anche non di linea, un trasporto che è essenziale per la popolazione, ma che necessita di precise regole, precauzioni e limiti per non diventare una fonte di contagio.

 

Cerchiamo di comprendere cosa indica l’ultimo DPCM, il DPCM 24 ottobre 2020, in materia di trasporto; materia a cui sono dedicati, invero senza particolari modifiche rispetto ai precedenti decreti in materia COVID-19, alcuni articoli e allegati.

 

Ricordiamo innanzitutto che nell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio) al comma 9, punto ii), si indica che “il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”.

Inoltre per le medesime finalità “il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori”.

 

Riportiamo nell’articolo altre indicazioni, sempre tratte dal testo del DPCM 24 ottobre 2020, in materia di trasporto:

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La mia protezione dal virus - 30 minuti
Informazione ai lavoratori sull'uso dei dispositivi di protezione dal rischio biologico causato da virus ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

DPCM 24 ottobre 2020: le misure in materia di trasporto pubblico

Riprendiamo il contenuto dell’articolo 9 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea) che segnala che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, “le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel « Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15”.

 

Inoltre in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le linee guida in materia di trasporto pubblico (allegato 15) nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il protocollo condiviso (allegato 14).

 

 

DPCM 24 ottobre 2020: le indicazioni del protocollo per i trasporti

Ricordiamo, in particolare, che il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” prevede “adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate”.

Il Protocollo, fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, richiama l’attenzione su vari adempimenti comuni.

 

Ne riprendiamo alcuni:

  • “prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
  • la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
  • ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
  • Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
  • nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
  • per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile”.
  • predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio”.

 

Il Protocollo riporta poi alcune indicazioni specifiche per vari settori.

 

Ad esempio per il settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse si indica che, in adesione a quanto previsto in un Avviso comune siglato il 13 marzo 2020, per il settore considerato “trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

  • “l’azienda procede all’ igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
  • occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
  • sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
  • sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti”.

 

Rimandiamo alla lettura di vari articoli di PuntoSicuro l’approfondimento delle “ Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.

 

DPCM 24 ottobre 2020: navi da crociera e obblighi degli armatori

Tornando al DPCM 24 ottobre 2020 riprendiamo altri due articoli che riguardano il mondo dei trasporti.

 

Veniamo all’articolo 7 (Obblighi dei vettori e degli armatori) in cui si indica che i vettori e gli armatori sono tenuti a:

  1. “acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 5” (l’articolo 5 riporta gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero);
  2. “misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
  3. vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
  4. adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
  5. fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
  6. dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale”.

 

Si indica che in casi eccezionali (comma 2) e, comunque, “esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo”.

 

Concludiamo con qualche indicazione tratta dall’articolo 8 (Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera).

 

 

L’articolo indica che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del decreto (“Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera”), “validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020”.

 

Inoltre i servizi di crociera “possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20” (l’allegato 20 “Spostamenti da e per l'estero” presenta sei diversi elenchi di Stati). “In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6”.

 

Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera (comma 3), “prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

  1. l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
  2. i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
  3. la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma”.

 

Inoltre:

  • “fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3” (comma 4)
  • “gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio” (comma 5).

 

Concludiamo segnalando anche la presenza tra gli allegati delle “ linee guida per il trasporto scolastico dedicato”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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